venerdì, febbraio 16, 2007

Commercialista Olbia LEGGE 24 febbraio 2005, n. 34

Commercialista Olbia LEGGE 24 febbraio 2005, n. 34
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri e
periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili presso il quale e' istituito
l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2.
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il
termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
emanato.
Art. 3.
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono definiti:
a) le modalita' per la costituzione del Consiglio nazionale e dei
consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa
composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
rappresentativita', assicurando comunque alla componente della
sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo
transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di
rappresentanti non inferiore alla meta' e l'elettorato passivo per la
nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonche' i
titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in
applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di
ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente
riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attivita' oggetto della professione ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre
disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attivita' agli
iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli
iscritti nell'altra sezione. E' consentita l'attribuzione di nuove
competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai
laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico
generale, nel rispetto del principio della liberta' di concorrenza e
fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a
professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresi', le
attivita' di natura privatistica gia' consentite dalla legge agli
iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica
amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni
dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con
previsione della possibilita' di svolgimento del tirocinio durante il
corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte
dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di
convenzioni tra universita' e ordini locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella
sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali
iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di
«ragioniere commercialista», con specifica distinta indicazione, per
ciascuno, dell'anzianita' di iscrizione, del titolo di studio, del
titolo professionale e dell'ordine o collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore
commercialista», di «ragioniere commercialista» e di «esperto
contabile», nonche' del termine abbreviato di «commercialista»,
utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo
riservata ai laureati specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove
anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi
dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei
nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le
vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalita', le
procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali
dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresi'
l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure per la prima
elezione dei relativi organismi direttivi.
Art. 4.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
finalizzata all'unificazione, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di
unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e
seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, previa adozione di progetti di
unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate
sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni
patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e
delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che
eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti
peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a
normativa vigente;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del
pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo
caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, gia' applicabili alle
Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati
alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di
decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le
commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono
attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso
i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere
comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili
rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione
centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per
l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo 3
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza
ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e
cancellazione dal registro dei revisori contabili.
Art. 6.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo
disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei
dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge;
b) prevedere la facolta' per i consigli locali prorogati di
indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo
restando che gli organi cosi' eletti decadranno comunque alla data di
cui alla lettera a).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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