venerdì, dicembre 15, 2006

Commercialista olbia indulto

 

 
Indulto: 3254 i detenuti rimessi in libertà in Lombardia
Milano (15 Dic 2006) Sono 3254 i detenuti che negli Istituti penitenziari lombardi (su una popolazione complessiva vicina alle 9000 unità) hanno ad oggi beneficiato dell'indulto.
Si tratta di 3049 uomini (1757 italiani, 1292 stranieri) e 205 donne (90 italiane e 115 straniere).
Di questi, 245 sono già rientrati negli istituti di pena (144 uomini stranieri, 96 italiani e 5 donne) ma questo numero comprende anche quelle persone che, detenute in origine in altri istituti penitenziari italiani, hanno ricommesso reati nella nostra Regione.
I dati sono stati resi noti dal Provveditore regionale del Dipartimento amministrativo penitenziario (Dap), Luigi Pagano, nel corso di un'audizione tenuta questa mattina in Consiglio regionale dalla III Commissione consiliare "Sanità e Assistenza sociale", presieduta da Pietro Macconi(AN).
In particolare 237 persone hanno lasciato la Casa circondariale di Bergamo, 176 quella di Brescia, 127 Busto Arsizio, 262 Como, 177 Cremona, 20 Lodi, 22 Lecco, 74 Mantova, 408 Milano, 275 Monza, 186 Pavia, 23 Sondrio, 44 Varese, 167 Vigevano e 75 Voghera.
Dalle Case di reclusione sono usciti per indulto 528 detenuti a Bollate, 71 a Verziano (Bs) e 382 ad Opera.
In Commissione è intervenuta anche la direttrice del Centro di Giustizia minorile di Milano, Flavia Croce, che ha esposto le problematiche di un "fenomeno preoccupante in costante ascesa nella nostra Regione" che necessita di un'attenta analisi e di una decisa politica di prevenzione.

L’indulto mi salva dalle multe dei vigili? Commercialista Olbia

Commercialista Olbia
Gentilissimo avvocato,
tra amici, commentavamo la legge sull'indulto entrata in vigore questa estate.
Dopo aver letto l'articolo 1 ci è venuto un dubbio: chi ha avuto sanzioni per aver contravvenuto al codice della strada (eccesso di velocità, guida senza cintura, senza casco sulla moto, ecc) può godere dell'indulto e non pagare le ammende comminate?
Può scioglierci questo dubbio?
La saluto cordialmente,

Vincenzo O.



Egregi lettori,

la recente “Concessione di indulto” – emanata con la legge 31.07.06 n. 241 – prevede, all’art. 1 il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori ad euro 10.000, per tutti i reati commessi fino a tutto il 02.05.06.

Anche se le violazioni al Codice della Strada prevedono sanzioni pecuniarie, come da Lei segnalato, queste non rientrano nel suddetto provvedimento di clemenza, anche se commesse anteriormente al 02.05.06.

Perché?

La legge italiana (e non solo quella italiana) prevede comportamenti assolutamente vietati, la cui trasgressione comporta una sanzione (chi uccide è condannato a 21 anni di reclusione, chi corre a 200 km/h su una strada extraurbana è sanzionato con il pagamento di una somma di euro 1.500, con la perdita di dieci punti dalla patente e con la sospensione della patente da uno a tre mesi, ecc.).



All’interno del nostro sistema punitivo esistono due grandi famiglie di comportamenti vietati: a) i reati veri e propri e b) gli illeciti amministrativi.

La prima grande famiglia è composta dai reati veri e propri che sono quelli previsti e puniti dal Codice Penale (ad es. l’omicidio, il furto, la rapina, il sequestro di persona, ecc.) o dalle leggi penali speciali (ad. es. il DPR 09.10.90 n° 309 – testo unico sugli stupefacenti – D.L.vo 03.04.06 n 152 – norme ambientali in tema di inquinamento, ecc.): l’accertamento dei reati è materia di competenza tassativamente esclusiva dell’Autorità Giudiziaria (le Procure delle Repubbliche presso i Tribunali che procedono e la Magistratura Ordinaria per l’accertamento in contraddittorio con l’imputato e l’emissione delle relative sentenze di condanna o di assoluzione).



Per i reati più gravi (i c.d. delitti) la legge prevede sanzioni restrittive della libertà personale (ergastolo e reclusione) e di natura pecuniaria (multa), così come per quelli meno gravi (le c.d. contravvenzioni) prevede sanzioni restrittive della libertà personale (arresto) e di natura pecuniaria (ammenda).

Accanto a queste figure “maggiori” di illecito si affiancano altre “minori” che vengono tecnicamente individuate come “illeciti amministrativi” e costituiscono la seconda grande famiglia.



E’ bene dire subito che questo nuovo sistema sanzionatorio, promulgato con la L. 24.11.81 n° 689 (Modifiche al sistema penale), per la prima volta introdusse il concetto di “depenalizzazione”.

Da quel momento numerosissime violazioni (tra le quali le infrazioni al CdS) furono “depenalizzate”, cioè non furono più previste dalla Legge come reato e furono punite con delle sanzioni pecuniarie amministrative costituite per lo più dal pagamento di somme di danaro e da sanzioni accessorie quali sequestri, revoche, sospensioni, ecc.. Non solo. Da allora – ed ancora oggi – molte figure di illecito sono di natura solo amministrativa.

Ecco perché ancora oggi, quando veniamo sanzionati per un divieto di sosta (tipico illecito amministrativo), diciamo con linguaggio improprio che il vigile ci ha fatto la multa o la contravvenzione (prima del 1981, infatti, per un divieto di sosta – che era una contravvenzione – bisognava fare una vera e propria causa penale innanzi al Pretore, perché si trattava di reato vero e proprio).

Ciò che differisce questo secondo tipo di illeciti dal primo è che l’accertamento della violazione, il procedimento e l’irrogazione della sanzione non si svolgono davanti all’Autorità Giudiziaria, ma davanti all’Autorità Amministrativa competente, per cui una violazione di tipo sanitario, ad esempio, sarà accertata dalla competente ASL che provvederà ad infliggere la sanzione pecuniaria amministrativa e le eventuali sanzioni accessorie (ad es. la chiusura amministrativa del locale commerciale dove è stato fatto l’accertamento).

La fase giudiziaria vera e propria è soltanto eventuale ed avviene quando il soggetto colpito ritiene di opporsi con ricorso da proporre entro termini perentori innanzi al Giudice di Pace o Tribunale territorialmente competenti.

L’indulto (che per definizione condona in tutto od in parte la solo la pena), pertanto, interviene solo per i fatti costituenti reato (e neanche per tutti, perché sono previste delle esclusioni) e non per quelli costituenti illeciti amministrativi.

Ecco perché le ipotesi che Lei indicate nella lettera non rientrano nell’indulto e le relative somme irrogate nei verbali dovranno essere pagate o, se ancora nei termini, impugnate nelle forme di Legge.

Cordiali saluti,



Avv. Antonio Dello Preite

Dopo l’indulto, il colpo di spugna Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Una modifica introdotta nel maxiemendamento della Finanziaria allarga le maglie della prescrizione per i procedimenti contabili con la conseguenza di un vero e proprio «colpo di spugna» sui processi in corso contro i politici. Un'«amnistia» per i reati contro la pubblica amministrazione - venuta allo scoperto - ha provocato le proteste dell'opposizione.

Auto aziendali: dal 2007 il reddito tassabile sale al 50% Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Per le auto in uso a dipendenti, pronti i nuovi importi dei benefit da tassare in busta paga nel 2007. Con un comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale » n. 288 del 12 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha reso nota la tabella Aci per il 2007, con i costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati ( ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società).
Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di 15mila chilometri annui, tiene conto delle modifiche previste dalla manovra d'autunno all'articolo 51, comma 4, del Tuir, che ha elevato dal 30 al 50% l'ammontare del benefit (pari ora a 7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007.Se, in seguito ad altri provvedimenti (che potranno essere varati, come indicato nel decreto legge 262/06, in funzione dell'eventuale introduzione di limiti alla detraibilità Iva), la percentuale rilevante dovesse essere ridotta, i datori di lavoro determineranno il benefit moltiplicando il costo unitario indicato nella tabella per il numero di chilometri corrispondente alla nuova quota fissata dalla legge.
La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla quasi totalità delle vetture in circolazione, in produzione e fuori produzione. Se il veicolo assegnato al dipendente non è compreso nell'elenco, per quantificare il reddito tassabile si dovrà fare riferimento a un modello simile (circolare 327/E/1997).
Il valore del benefit tabellare, come chiarito dall'articolo 51 del Tuir,è forfettario e dovrà essere utilizzato anche se le percorrenze effettive dell'auto, per fini extraaziendali, siano inferiori o superiori a 7.500 chilometri (50% di 15mila). Allo steso modo, è irrilevante l'importo dei costi realmente sostenuti dall'azienda, che possono essere anche superiori a quelli indicati dalla legge, senza che ciò comporti una maggiore tassazione per il dipendente.
L'ammontare da assoggettare a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali si determina al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente o al soggetto assimilato (o da questo corrisposte al datore di lavoro, come precisa la circolare 327/E/97) per l'utilizzo entro la fine del periodo d'imposta.
Naturalmente, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente per l'uso dell'auto (da considerare comprensivo dell'Iva addebitata in fattura dal datore di lavoro)è pari, o addirittura superiore, all'ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit sarà integralmente azzerato, con la conseguenza che non ci saranno obblighi di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta per il datore di lavoro.
L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione delperiodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi.
Ricordiamo che dall'esercizio 2006, l'assegnazione dell'auto in benefit al dipendente non consente più la deduzione integrale dei costi sostenuti (ammortamento, leasing, carburanti eccetera) ma solo dell'importo che, secondo la tabella Aci, costituisce reddito in natura. Per le auto in uso esclusivo aziendale, invece, la norma in vigore esclude qualsiasi deduzione, tranne che per agenti e rappresentanti. Anche su questa stretta, introdotta dal decreto legge 262/06,potrebbero arrivare attenuazioni in funzione del parziale recupero dell'Iva sulle auto che la Ue accorderà all'Italia dopo la sentenza della Corte di giustizia.
Per i professionisti (che applicano una deducibilità al 25%, con un limite di costo dell'auto rilevante di 18.076 euro), l'assegnazione dell'autovettura in uso ai dipendenti comporterà la deduzione, oltre al valore del benefit, di un ammontare pari al 25% dei costi eccedenti questo valore.

Successioni: franchigia fino a un milione Commercialista Olbia

Commercialista Premessa
Sig. Prodi,
pensa che non ricordiamo cosa lei ha detto a porta a porta nel famoso duello con Berlusconi ? gli Italiani non hanno dimenticato che lei aveva promesso che la tassa di successione sarebbe stata applicata solo per eredità di parecchi milioni di euro e invece nel decreto legge 262/06 la tassa e applicata da 1 milione, le bugie non piacciono agli Italiani, promette una cosa e ne fà un'altra...
Clicca qui per vedere la puntata di porta a porta e le false promesse di Prodi

Commercialista Olbia Con il decreto legge n. 262/2006, convertito in legge il 23 novembre scorso , viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, così come le donazioni e i trust (cioè il particolare istituto mediante il quale si costituiscono vincoli di destinazione su determinati beni, in favore di specifici beneficiari), sono soggetti a tassazione, con aliquote sul valore complessivo netto dei beni che crescono al diluirsi del grado di parentela, su una base imponibile data dalla massa patrimoniale netta trasferita.
Più specificamente, alle successioni e alle donazioni, verranno d’ora in poi applicate le seguenti aliquote: quella del 4 per cento, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; quella del 6 per cento, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; quella dell’8 per cento, infine, per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Dunque mano a mano che si diluisce il grado di parentela, aumenta (oltre alla base imponibile) l'aliquota cui è parametrata la tassazione.
Quali considerazioni si possono fare sulle nuove disposizioni normative? Anzitutto per ciascun beneficiario che risulti essere stretto parente del de cuius o del donante, è prevista una franchigia di un milione di euro, (che comunque è destinata ad essere aggiornata con cadenza quadriennale, tenendo conto dell'indice del costo della vita) che risulta essere di pari importo sia in caso di donazione che in caso di successione e indipendentemente dalla tipologia di beni trasferiti (a differenza di quanto disposto invece dalla previgente disciplina).
Altra novità sta nel fatto che la base imponibile sia è data dalla massa patrimoniale netta trasferita (attività meno passività), e non più dai singoli beni., risultando come soggetti all'imposta, oltre agli immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni mobili e le quote di fondo comune di investimento, limitatamente alla parte del loro valore non corrispondente al valore dei titoli di Stato presenti nel fondo. Restano esenti pertanto i titoli di Stato.
Relativamente al discorso delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui siano devoluti beni immobili, le stesse vengono di fatto ripristinate nella misura del 2 e dell'1 per cento, con applicazione della misura fissa pari a 168 euro, se ricorrono i requisiti "prima casa" in capo all'avente causa.
Scompare, dunque, qualsiasi riferimento a una normativa di favore per il caso di trasferimento dell'immobile che costituiva l'abitazione principale del de cuius, mentre tornano a valere, per usufruire di una tassazione agevolata, i requisiti "prima casa" in capo al beneficiario. E’ importante, infine, sottolineare l’aspetto della decorrenza temporale delle nuove norme in materia. Lo stesso decreto, così come convertito (articolo 2, comma 53), introduce infatti una sorta di "doppio binario" temporaneo fra l'imposta sulle successioni e quella sulle donazioni, stabilendo due date differenti per l’entrata in vigore .
Mentre per le successioni le nuove norme si applicano, con retroattività fin dal 3 ottobre, cioè dalla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (per l’applicazione delle nuove norme a casi specifici è importante la data di apertura della successione), per le donazioni le stesse trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre dal 3 ottobre sino a tale data si applicheranno le disposizioni del Dl 262/2006 nella sua originaria formulazione.
Appare evidente che, a partire dalla citata data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tutte le successioni e donazioni saranno soggette alle nuove disposizioni illustrate e tornano, pertanto, a "viaggiare" su un unico binario.

In 18 mesi 3 scioperi al giorno Commercialista Olbia

Commercialista Olbia di GIULIO STRADA QUASI tre scioperi al giorno: tra il primo gennaio del 2005 e il 30 giugno 2006 in Italia sono state effettuate 1.590 proteste di rilevanza nazionale o locale concentrate in gran parte nei trasporti con 508 casi di fermo. E gli scioperi fatti - secondo quanto emerge dalla Relazione della Commissione di garanzia sugli scioperi presentata ieri - sono appena il 60% di quelli proclamati in totale nel periodo. Nei 18 mesi considerati infatti, sottolinea il Garante, sono stati proclamati 2.621 scioperi (quasi cinque al giorno), 1.125 dei quali solo nei trasporti. Il settore più conflittuale è quello del trasporto aereo con 470 proclamazioni di sciopero ma è anche quello in cui pesa di più «l'effetto annuncio» con 333 casi di revoca (211 in seguito a interventi della Commissione) e 137 proteste effettuate. Nel trasporto pubblico locale (settore nel quale il contratto è scaduto da quasi un anno e per dopodomani è fissato uno sciopero generale di 24 ore senza rispetto delle fasce orarie) gli scioperi proclamati nei 18 mesi considerati sono stati 432 e 258 le proteste effettuate (184 i casi di revoca). Nel trasporto ferroviario a fronte di 152 scioperi proclamati ne sono stati effettuati 77. I dati si fermano a fine giugno e non tengono conto degli scioperi dei taxi che hanno paralizzato le città a luglio contro il decreto Bersani sulle liberalizzazioni. Il presidente della Commissione di garanzia, Antonio Martone ha sottolineato la «scarsa efficacia del sistema sanzionatorio (nei 18 mesi considerati solo 280.150 euro di sanzioni pecuniarie irrogate nel complesso a chi non ha rispettato le regole sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali) soprattutto nel settore del lavoro autonomo come il caso dei tassisti ha dimostrato. Sul lavoro autonomo Martone ha auspicato un intervento del legislatore sia sulle misure sanzionatorie sia sull'ambito dell'applicazione della legge sugli scioperi per includervi »espressamente le attività direttamente strumentali all'erogazione dei servizi essenziali»