martedì, dicembre 05, 2006

Emendamenti alla manovra-bis: cambia la tassazione immobili Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Emendamenti alla manovra-bis: cambia la tassazione immobili
20/07/2006 – Correzioni al decreto Bersani in materia di regime Iva su locazioni, leasing e cessione di immobili. Reintroduzione della distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali con consequenziale differenziazione dei regimi di tassazione, cancellazione della retroattività della norma che comportava la rettifica della detrazione, inaugurazione del regime opzionale tra imponibilità ed esenzione Iva per le società. Queste le principali novità contenute nell’emendamento presentato dal Governo.

Pur conservando l’obiettivo di contrastare l’evasione immobiliare, il decreto legge 223/06 - noto come manovra-bis - subisce dunque importanti modifiche (art. 35, comma 8).
Per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo, il testo non introduce alcuna modifica: rimangono esenti da Iva le locazioni effettuate nei confronti di qualsiasi locatario. E le cessioni effettuate da imprese (soggetti passivi di imposta) nei confronti di qualsiasi acquirente, purché ciò avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile. Rispetto alla prima versione del decreto, viene dunque ridotto da cinque a quattro anni il periodo entro il quale la cessione dell’immobile è soggetta a Iva.

Relativamente agli immobili strumentali, torna l’imponibilità Iva sebbene in casi limitati. In particolare, sia per le locazioni che per le cessioni, l’imponibilità è applicabile nel caso in cui l’operazione sia effettuata:
- nei confronti di soggetti con detraibilità Iva sino al 25% dell’imposta assolta sugli acquisti (banche o assicurazioni);
- nei confronti di acquirenti non soggetti passivi d’imposta (enti, organizzazioni, associazioni);
- con scelta da parte della società locatrice o venditrice per l’imposta sul valore aggiunto.

L’emendamento del Governo al decreto Bersani introduce pertanto un regime opzionale di imponibilità ed esenzione Iva. Le società hanno la possibilità di scegliere se pagare o meno la suddetta imposta.

Nel caso in cui scelgano l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, sono comunque tenute a versare un’imposta ipotecaria e catastale del 4% ed un’imposta di registro fissa pari a 168 euro.
La percentuale del 4% diventa del 2% per i fondi immobiliari, e dell’1% del canone nel caso di affitto (imposta proporzionale di registro).

Se decidono invece di restare nell’ambito dell’imposta di registro, saranno obbligati a rimborsare i crediti d’imposta. L’emendamento comporta inoltre modifiche anche relativamente alla rettifica della detrazione (art. 35, comma 9 del DL 223/06). Vediamo in cosa consistono tali correzioni.

Il decreto perde il valore retroattivo. Questo significa che non è più obbligatorio restituire l’Iva già detratta prima della manovra-bis. In particolare, non si rimborsano i crediti d’imposta per:
- tutte le locazioni o cessioni effettuate in esenzione da Iva;
- i fabbricati abitativi di cui si è già in possesso al 4 luglio 2006, data dell’entrata in vigore del decreto 223/06, a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano stati completati da meno di quattro anni;
- i fabbricati strumentali per i quali sia stato specificato, nella stipulazione del primo atto di vendita avvenuto dopo il 4 luglio 2006, la scelta dell’imposizione Iva.

Iva immobili: a novembre la scelta per l’imponibilità
19/09/2006 - Per tutti i contratti di locazione assoggettati a Iva ed in corso al 4 luglio 2006 scatta l’obbligo di registrazione. È quanto stabilisce il decreto legge 223/2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006. Termini e modalità sono contenute nella circolare che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi.

La registrazione dovrà essere effettuata per via telematica dal 2 al 30 novembre 2006. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tali obblighi con le modalità non telematiche di cui al testo unico dell’imposta di registro.

Contestualmente alla registrazione sarà possibile, per le società locatrici che avranno optato per l’imponibilità dell’Iva, manifestare tale scelta presentando una apposita dichiarazione.
Ricordiamo infatti che la locazione di immobili strumentali è imponibile Iva quando è posta in essere da un soggetto Iva avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti inferiore al 25%; oppure da un soggetto Iva, avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti superiore al 25% e quindi esente, che abbia tuttavia optato per l’assoggettamento a Iva.

Oltre l’imposta sul valore aggiunto, sarà dovuta l’imposta di registro pari all’1% del canone, da versare nello stesso periodo (dal 2 al 30 novembre), secondo le disposizioni del decreto 31 luglio 1998. La circolare dell’agenzia delle Entrate indica le modalità di calcolo e di versamento.
“L’imposta di registro – si legge nel documento - è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data”.

La base imponibile ai fini del calcolo della suddetta imposta è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto.
Il versamento può avvenire annualmente oppure in un’unica soluzione. Nel caso in cui il contribuente intenda effettuate il versamento in un’unica soluzione, l’imposta si ridurrà ad una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Per poter accedere a tale agevolazione, il contratto dovrà avere durata complessiva superiore ai due anni, e la durata residua dovrà essere superiore ad un anno.

"Speciale" CORTE DI CASSAZIONE Commercialista Olbia

Commercialista Olbia L’avviso di ricevimento è spedito alle sezioni unite
Un suo mancato deposito, che conseguenze ha sul ricorso?
La questione è stata sottoposta al primo presidente
di Marcello Maiorino
La Cassazione, con l’ordinanza 23221/2006, ha sottoposto al primo presidente l'opportunità di devolvere alle sezioni unite la questione relativa alle conseguenze determinate, in caso di notifica (nel caso di specie del ricorso per cassazione) a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'articolo 149 cpc, degli articoli 4 e 8, legge 890/1982, nonché ai sensi degli articoli 16, 22, e 53, Dlgs 546/1992, dell'articolo 22, legge fallimentare, e dell'articolo 1, legge 53/1994) dalla mancata esibizione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.

Sentenza n. 22036 del 13 ottobre 2006
Giudicato esterno: principio applicabile anche al processo tributario
Prima pronuncia dei giudici di piazza Cavour, dopo l’intervento delle sezioni unite dello scorso giugno
di Marcello Chiorazzi
Con la sentenza 22036/2006, la sezione tributaria della Cassazione si è espressa per la prima volta sulla rilevanza del giudicato esterno nell’ambito del processo tributario, dopo la sentenza a sezioni unite del 16 giugno 2006, n. 13916, che ha ritenuto possibile la capacità espansiva del giudicato esterno, in linea di principio e a determinate condizioni, in altre analoghe controversie. Prima di analizzare la pronuncia in commento, appare opportuna una rapida disamina dei principi statuiti con la pronuncia dello scorso mese di giugno.

Sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006
E’ del Tar la competenza per gli atti amministrativi in materia tributaria
Ctp e Ctr possono solo disapplicarli per risolvere, in via incidentale, ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione
di Enzo Di Giacomo
L’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, recante la disciplina sui poteri delle Commissioni tributarie, riconosce che dinanzi ai giudici tributari può richiedersi esclusivamente la disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali, dei quali gli stessi giudici possono prendere cognizione soltanto in via incidentale, fermo restando che gli atti in questione, come, nel caso di specie, un Dm, possono essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione (sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006).

Sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006
Iva ordinaria per il gas metano a uso domestico promiscuo
Per l’applicazione dell’aliquota ridotta, il combustibile oggetto della fornitura va impiegato
solo per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, non anche per il riscaldamento
di Francesco D’Alfonso
L’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis), tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72 (somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda), deve ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria. E’ perciò da assoggettare ad aliquota ordinaria la fornitura a uso domestico promiscuo di gas metano, usato, cioè, anche per il riscaldamento (sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006).


DALLE REGIONI 04/12/2006

Campania - Versamenti tramite F24 - Convenzioni al rinnovo


FISCOoggi darà notizia di eventi, seminari, convegni e altre iniziative formative gratuite in materia fiscale/societaria. Le segnalazioni potranno essere inviate alla redazione di FISCOoggi con e-mail (redazione.fiscooggi@agenziaentrate.it) ovvero con lettera al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne - Via Cristoforo Colombo 426 c/d (edificio B, piano V), 00145 Roma.

Codici tributo Commercialista Olbia

Commercialista Olbia

1001 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO

1002 RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI

1004 RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

1012 RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO

1013 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO

1021 IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

1024 RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI

1025 RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA

1028 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO

1029 RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

1030 RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI

1031 RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI

1032 RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

1034 RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

1035 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO

1036 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE

1038 RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA

1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI

1046 RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

1047 RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI

1048 RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI

1050 RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA

1051 RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE

1052 INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE

1058 RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE

1100 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1102 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

1103 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE

1104 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV

1105 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA

1106 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI

1108 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI

1109 IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI

1110 IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI

1124 IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE

1130 ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO

1131 ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE

1239 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

1242 IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA

1243 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI

1245 PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

1250 ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

1301 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE

1302 EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI

1304 ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D'AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE

1312 INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE

1328 INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D'AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE

1452 CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE

1601 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA

1602 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA

1612 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA

1613 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA

1614 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA

1663 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE

1665 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO

1668 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VERSAMENTO UNITARIO

1670 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO

1672 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1673 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

1675 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

1676 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA

1677 IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

1678 ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

1680 RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

1685 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE

1686 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE

1687 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE

1688 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE

1689 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE

1690 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE

1691 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE

1692 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE

1693 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE

1694 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE

1705 RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO

1706 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI

1707 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

1708 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO.

1709 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI

1710 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI

1711 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI

1712 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA

1713 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA

1714 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE

1801 SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

1802 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO

1803 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI

1804 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI

1805 CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI

1806 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI

1807 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

1808 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI

1809 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA

1901 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA

1902 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA

1912 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA

1913 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA

1914 INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA

1915 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA E RELATIVE SANZIONI

1916 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA

1920 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA

1921 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA

1928 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI

1962 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA

1963 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA

2021 SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE

2024 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

2100 IRPEG SALDO

2101 MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO

2112 IRPEG ACCONTO PRIMA RATA

2113 IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

2415 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI

2691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEG

2724 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

2726 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO

2727 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI

2728 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF

2729 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI

2801 QUOTA ACCISE BENZINE RISERVATA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

2802 ACCISA SPIRITI

2803 ACCISA BIRRA

2804 ACCISA OLI MINERALI LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI

2805 ACCISA GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI

2806 IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA

2807 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511

2808 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 30.9.89 N.332

2809 ACCISA GAS METANO AUTOTRAZIONE

2810 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L.30.09.89

2811 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511

2812 DENATURANTI E PRODOTTI SOGGETTI A I.F. CONTRASSEGNI DI STATO

2813 DIRITTI DI LICENZA SULLE ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

2814 ACCISA SUL GAS METANO PER COMBUSTIONE

2815 IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI SACCHETTI DI PLASTICA

2816 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUME

2817 TASSA EMISSIONE DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDO DI AZOTO

2818 ENTRATE ACCISE EVENTUALI E DIVERSE

2819 IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE COKE DI PETROLIO E BITUME

2820 INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA

2821 SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE CONSUMO

3000 ILOR PERSONE GIURIDICHE

3300 ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI

3331 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE

3350 ILOR PERSONE FISICHE

3631 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA

3731 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA

3800 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO

3801 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

3802 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA

3803 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE

3804 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI ENTI LOCALI

3805 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI

3812 IRAP ACCONTO PRIMA RATA

3813 IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

3815 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO

3816 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI SOSTITUTI D'IMPOSTA

3817 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE

3818 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLO 730

3850 DIRITTO CAMERALE

3887 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO

3888 INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

3889 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

3890 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

4001 IRPEF SALDO

4002 MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO

4006 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAMENTE IN DICHIARAZIONE

4025 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

4026 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO DELLE ATTIVITA' MARGINALI

4033 IRPEF ACCONTO PRIMA RATA

4034 IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

4057 IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D'IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE

4200 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

4201 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA.

4330 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA. IMPIANTI FUORI REGIONE

4331 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE

4357 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

4358 SANATORIA FISCALE PER REDDITI DI PENSIONI ESTERE

4630 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA

4631 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA

4691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF

4720 MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RESPINTA E RELATIVI INTERESSI

4730 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA

4731 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA

4930 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA

4931 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA

4932 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA

4933 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA

4996 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA AUTOTASSAZIONE

4999 REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI

6001 VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO

6002 VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO

6003 VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO

6004 VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE

6005 VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO

6006 VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO

6007 VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO

6008 VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO

6009 VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE

6010 VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE

6011 VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE

6012 VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE

6013 VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE

6031 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE

6032 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE

6033 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE

6034 VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE

6035 VERSAMENTO IVA ACCONTO

6036 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE

6037 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2 TRIMESTRE

6038 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3 TRIMESTRE

6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

6493 INTEGRAZIONE IVA

6494 STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO IVA

6495 IVA REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO

6601 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANUTENZIONE PROTEZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

6602 CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

6603 AGEVOLAZIONI INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

6604 CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE

6605 CREDITO D'IMPOSTA AI FINI DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE PER LA SARDEGNA

6606 CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI IN NATURA

6700 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE

6701 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA

6702 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI TERRITORIALI

6703 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO

6705 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE

6706 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA

6707 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE

6708 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA

6709 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER GLI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A METANO O A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

6710 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

6711 INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE

6712 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI

6713 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI

6714 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER SPESE DI RICERCA

6715 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER TITOLARI DI LICENZA SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

6716 CREDITO D'IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE

6717 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI PESATURA

6718 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA IMPRENDITORIA FEMMINILE

6719 CREDITO D'IMPOSTA PER VENDITORI DI STRUMENTI INFORMATICI PER CESSIONI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE

6720 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE

6721 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE

6722 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE

6723 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE

6724 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 1 TRIMESTRE

6725 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE

6726 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 3 TRIMESTRE

6727 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 4 TRIMESTRE

6728 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

6729 IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

6730 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO MERCI

6731 CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLE VARIAZIONI DELL'INCIDENZA SUL PREZZO AL CONSUMO DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

6732 CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

6733 ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

6734 CREDITO D'IMPOSTAAGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

6735 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

6736 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI

6737 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SULLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA

6738 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' MARGINALI

6739 CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AI DIVIDENDI DISTRIBUITI AI COMUNI DELLE AZIENDE EXMUNICIPALIZZATE

6750 RECUPERO TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA

7085 TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

8846 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SALDO

8887 RIPARAZIONE OFFESA NEL CASO DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO

8899 REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

8901 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF

8902 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

8903 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

8904 SANZIONE PECUNIARIA IVA

8905 SANZIONE PECUNIARIA IRPEG

8906 SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA

8907 SANZIONE PECUNIARIA IRAP

8908 SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD.

8909 SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

8910 SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

8911 SANZIONI PECUNIARIE ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO

8912 SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED AL CODICE FISCALE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO

8913 SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

8915 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO

8916 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO

8917 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO

9001 ART.36 BIS CONTROLLI DA 36 BIS

9006 ART.36 TER CONTROLLI DA 36 TER

9010 ART.36 BIS IRPEF SALDO CAPITALE

9011 ART.36 BIS IRPEF SALDO INTERESSI

9012 ART.36 BIS IRPEF SALDO SANZIONI

9013 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZ. INTERESSI

9014 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZIONE SANZIONI

9016 ART.36 TER IRPEF IMPOSTA

9017 ART.36 TER IRPEF INTERESSI

9018 ART.36 TER IRPEF SANZIONI

9020 ART.36 BIS IRPEG SALDO CAPITALE

9021 ART.36 BIS IRPEG SALDO INTERESSI

9022 ART.36 BIS IRPEG SALDO SANZIONI

9023 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI

9024 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI

9026 ART.36 TER IRPEG IMPOSTA

9027 ART.36 TER IRPEG INTERESSI

9028 ART.36 TER IRPEG SANZIONI

9030 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE CAPITALE

9031 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALEINTERESSI

9032 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE SANZIONI

9033 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE INTERESSI

9034 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE SANZIONI

9040 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO CAPITALE

9041 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO INTERESSI

9042 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO SANZIONI

9043 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO INTERESSI

9044 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO SANZIONI

9050 ART.36 BIS RITEN. RETRIB. PENS. TRASF. MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO

9051 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI CAPITALE

9052 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALICAPIT.

9053 ART.36 BIS RITEN. INDENN. E COMPENSI CORR. DA TERZI A PRESTATORI LAV. DIP.

9054 ART.36 BIS RITEN. INDENN. GETTONI PRESENZA ALTRI COMP. ESERC. PUBBL. FUNZ.

9055 ART.36 BIS RITEN. ALTRI ASSEGNI PERIODICILETT.IART.47 DPR 917/86CAPITALE

9056 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE CAPITALE

9057 ART.36 BIS RITEN. SU PENS. VITALIZI ED INDENN. DOVUTI CESSAZ. CARICHE ELETT

9058 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVECAPITALE

9059 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE CAPITALE

9060 ART.36 BIS RITEN. BORSE STUDIO ASSEGNI PREMI O SUSSIDI STUDIO E ADD. PROF.

9061 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CAPITALE

9062 ART.36 BIS RITENUTE SU CONGUAGLIO ART.23 3 COMMA DPR 600/1973 CAPITALE

9063 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO CAPITALE

9064 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE AVS CAPITALE

9066 ART.36 BIS RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALIART.1 L.692/81 CAP.

9067 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIGAZ. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA I. CREDITO CAP.

9068 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ENTI AUTONOMI CAP.

9069 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ALTRI SOGG. CAP.

9070 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. PREMI ALTRI FRUTTI CORRISP. DA AZ. E I. CRED.

9071 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. REDD. CAPIT. DIVERSI DAI DIVIDENDI SOGG. N. RES

9072 ART.36 BIS RITEN. SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI CAPITALE

9073 ART.36 BIS RITEN. REDD. CAP. C.1030 E INT. NON REDD. CAP. SOGG. NON RES.CAP.

9074 ART.36 BIS RITENUTE SU PROV.TI DA CESS. A TERMINE DI OBBLIG.E TIT. SIMIL.CAP.

9075 ART.36 BIS RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZECAPITALE

9076 ART.36 BIS RITEN. SU UTILI DISTRIB. DA SOCIETA'RITEN. A TIT. D'ACCONTOCAPIT.

9077 ART.36 BIS RIT. UTILI DISTR. PERS. FIS. NON RES./SOC. O ENTI SEDI ESTERECAP.

9078 ART.36 BIS UTILI DISTRIB. DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA CAPITALE

9079 ART.36 BIS RITEN. PROVVIG. RAPPORTI DI COMMISS. AGENZIA MEDIAZ. RAPPR.CAP.

9080 ART.36 BIS RIT. REDD. LAVORO AUTONOMO: COMPENSI ESERC. ARTI E PROFESSIONICAP.

9081 ART.36 BIS RIT. REDD. DA UTILIZZ. MARCHI E OP. INGEGNO COLL. COORD. E CONT.

9082 ART.36 BIS RITEN. INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041CAP.

9083 ART.36 BIS RIT. COMP. PREST. LAVORO AUTONOMO CORRISP. A SOGG. RES. ALL'ESTERO

9084 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALECAPITALE

9085 ART.36 BIS RIT. CONTRIB. CORR. A IMPRESE DA REG. PROV. COMUNI ALTRI ENTI PUBBL

9086 ART.36 BIS RIT. PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

9087 ART.36 BIS RIT. PREMI GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI

9088 ART.36 BIS RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI CAPITALE

9089 ART.36 BIS RIT. SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZ. SULLA VITA

9090 ART.36 BIS RITEN. SU PREMI E CONTR.. CORRISP. UNIRE E PREMI CORRISP. FISECAP.

9091 ART.36 BIS INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUPAZ. ECC. (ART.11 L.413/1991)CAP.

9092 ART.36 BIS RITEN. SU PLUSV. CESSIONI A TERM. VALUTE ESTEREART.3 C.2 DL 378/92

9093 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE CAPITALE

9094 ART.36 BIS MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE

9095 ART.36 BIS IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONEROSO PART. INTERM

9096 ART.36 BIS RITEN. OPERATE DAI SOST. D'IMPOSTAIMPOSTA A SANZIONEOMESSO VERS.

9097 ART.36 BIS RITEN. SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INTRAMURARIACAP.

9098 ART.36 BIS RIT. COMPENSI PERCEP. DA SOGGETTI IMPEGN. IN LAVORI SOC. UTILICAP.

9099 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73VERS.TO COMPRENSIVO INT. EFFETTUATO SOST.

9100 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. SU INTER. PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E SIMILARI

9101 ART.36 BIS PROV.TI SOGG. RIT. IMPOSTA CORRISP. DA ORGANIZZ. ESTERE IMPR. RES.

9102 ART.36 BIS PROVENTI SOGG. A RIT. D' ACCONTO A ORG. ESTERE DI IMP. RES.

9103 ART.36 BIS MAGGIORI PROVENTI TRIBUTARI DA RITENUTE SU INTERESSI E ALTRO

9104 ART.36 BIS INT. PREMI E ALTRI FRUTTI DI OBBLIGAZ. EMESSE BANCHE ANTICIP. RIMB.

9105 ART.36 BIS ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTOA.3 C.212 L.662/96

9106 ART.36 BIS RETR. PENS. TRASF. MENSIL. AGG.E CONG.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.

9107 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATISIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONICAP.

9108 ART.36 BIS EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI STAGIONALISIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. R.

9109 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESS. RAPPORTO DI LAVOROSIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.

9110 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73SIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONI

9111 ART.36 BIS INT. PR. ALTRI FR. CORR. BANCHE DOM.FIS. V.AOSTA A CORR. SPORT.F.R.

9112 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONESIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. REG.

9113 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGG. E REL. CONG. IMP.TI IN SICILIACAP.

9114 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE

9115 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMP. IN SICILIACAP.

9116 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. RAPPORTO DI LAVOROIMP.TI IN SICILIACAPIT.

9117 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR.600/73IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE

9118 ART.36 BIS ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE COMPETENZA REG. SICILIADM3.3.1993

9119 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE

9120 ART.36 BIS ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITENUTE DI IMPOSTE ERAR.DA UTIL. IN COMP.

9121 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNTIVE E CONGUAGLIOIMP.TI IN SARD.

9122 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE

9123 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALIIMPIANTI IN SARD.

9124 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMPIANTI IN V. AOSTA

9125 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN SARDEGNA

9126 ART.36 BIS CONGUAGLIO DA ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN SARDEGNACAPITALE

9127 ART.36 BIS INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN V. AOSTA

9128 ART.36 BIS CONTRIB. STRAORD. PER L'EUROPAIMPORTO MINIMOSOSTITUTI DI IMPOSTA

9129 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN V. AOSTA CAPITALE

9130 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNT. E REL. CONG.IMP.IN V. AOSTA

9131 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA CAPITALE

9132 ART.36 BIS RIT. INT. PREMI ALTRI FR. CORRISP. DA SPORT. BANCHE OPER. V.AOSTA

9133 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE

9134 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONEIMPIANTI IN VALLE D' AOSTACAPITALE

9135 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE V. AOSTADM 6.8.1998

9136 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE SARDEGNADM 3.3.1993

9137 ART.36 BIS CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L' EUROPA SOSTITUTI DI IMPOSTACAP.

9138 ART.36 BIS SANZ. 3% SOST. IMPOSTAIMPORTI CONG. DOVUTI DAL CONTR.C.STR.EUR.

9139 ART.36 BIS SANZIONE 3% PER LAV. DIP. O PENS. SU IMPORTI DA CONG.C. STR.EUROPA

9140 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.SOST. IMPOSTA

9141 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IRPEFSOSTITUTO D'IMPOSTATRATTENUTA IMPORTO MINIMO

9142 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE SUI REDDITI SOGG. A TASSAZ. SEPARATA TRATT. SOST. IMP.

9143 ART.36 BIS IRPEF DI IMP. MIN. TRATT. SOST.DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.

9144 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP. F.R.

9145 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTA IMP. F. R.

9146 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOST. DI IMP.IMP. SICILIA

9147 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. SICILIA

9148 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. IN SICILIA

9149 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTACAPIT.

9150 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE

9151 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE

9152 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.

9153 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.

9154 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA

9155 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI V.AOSTA CAPIT.

9156 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA

9157 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN SIC. SARD. V.AOSTA

9158 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V.AOSTA CAPITALE

9159 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V. AOSTA CAP.

9160 ART.36 BIS RITENUTE INTERESSI

9161 ART.36 BIS RITENUTE SANZIONI

9170 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.CAPIT.

9171 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.INTER.

9172 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.SANZ.

9176 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF IMPOSTA

9177 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF INTERESSI

9178 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SANZIONI

9180 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO CAPITALE

9181 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO INTERESSI

9182 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO SANZIONI

9183 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI

9184 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI

9185 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSISTENZA FISCALE

9186 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (INTERESSI)

9187 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (SANZIONE)

9190 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.CAP.

9191 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.INT.

9192 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.SANZ.

9200 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.CAPITALE

9201 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.INTERESSI

9202 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTOSANZ.

9203 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSICAP.

9204 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSIINT.

9205 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSISANZ.

9206 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 CAPIT.

9207 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 INT.

9208 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 SANZ.

9209 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96CAP.

9210 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96INT.

9211 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96SAN.

9212 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 CAPITALE

9213 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 INTER.

9214 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 SANZIONI

9215 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96CAPIT.

9216 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96INTER.

9217 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96SANZ.

9218 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR CAPITALE

9219 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR INTERESSI

9220 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR SANZIONI

9221 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.CAP.

9222 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.INT.

9223 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.SAN.

9224 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO CAPITALE

9225 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO INTERESSI

9226 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO SANZIONI

9227 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI CAP.

9228 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI INT.

9229 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI SAN.

9230 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 CAPITALE

9231 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 INTERESSI

9232 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 SANZIONI

9233 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERACAPITALE

9234 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERAINTERESSI

9235 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERASANZIONI

9236 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA CAPITALE

9237 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA INTERESSI

9238 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA SANZIONI

9239 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. CAP.

9240 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. INTER.

9241 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. SANZ.

9242 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.CAPITALE

9243 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.INTERESSI

9244 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.SANZIONI

9245 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. CAP.

9246 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. INT.

9247 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. SANZ.

9256 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IMPOSTA

9257 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA INTERESSI

9258 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA SANZIONI

9260 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. CAPITALE

9261 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. INTERESSI

9262 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI

9263 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO IMPOSTA

9264 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO INTERESSI

9265 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO SANZIONE

9266 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (IMPOSTA)

9267 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (INTERESSI)

9268 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (SANZIONE)

9269 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI IMPOSTA

9270 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI INTERESSI

9271 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI SANZIONE

9272 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA IMPOSTA

9273 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA INTERESSI

9274 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA SANZIONE

9275 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND IMPOSTA

9276 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND INTER.

9277 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND SANZ.

9278 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO IMPOSTA

9279 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO INTERESSI

9280 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO SANZIONE

9281 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 IMPOSTA

9282 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 INTERESSI

9283 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 SANZIONE

9286 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. INTERESSI

9287 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. SANZIONE

9290 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.CAPITALE

9291 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.INTERESSI

9292 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI

9301 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS DA VERSARE

9302 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS SOMME AGGIUNTIVE

9303 ART.36 BIS APAPPAPRARTIGIANI CONTRIBUTI PROPORZIONALI IMPOSTA

9304 ART.36 BIS CPCPPCPRCOMMERCIANTI CONTRIBUTI PROPORZIONALI

9305 ART.36 BIS DPPDPPRGESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI

9350 TASSE AUTOMOBILISTICHE DA ATTI DI ACCERTAMENTO

9361 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA IMPOSTA

9362 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA INTERESSI

9363 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA SANZIONE

9364 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE IMPOSTA

9365 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE INTERESSI

9366 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE SANZIONE

9367 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 IMPOSTA

9368 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 INTERESSI

9369 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 SANZIONE

9399 REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE FATTURAZIONE

9400 SPESE DI NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI

9401 IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9402 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9403 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9404 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9405 IRPEG E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9407 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9409 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9411 ILOR E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9413 IVA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9415 IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9416 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9417 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9418 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9419 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9420 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9422 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

9424 SANZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA CODICE FISCALE E ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

9451 IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9452 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI OMESSA IMPUGNAZIONE

9453 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9454 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE

9455 IRPEG E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9457 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9459 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9461 ILOR E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9463 IVA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9466 IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9467 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE

9468 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9469 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE

9470 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OMESSA IMPUGNAZIONE

9471 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9473 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE

9480 DEFINIZIONE LITI FISCALI RIGUARDANTI L'IMPOSTA SGLI SPETTACOLI

9501 IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9502 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9503 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9504 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9505 IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9506 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9507 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9508 ILOR E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9509 IVA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9512 IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9513 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9514 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9515 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9516 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9517 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9518 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9520 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

9601 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

9603 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

9604 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

9607 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

9609 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

9614 SANZIONE PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DALLA GUARDIA DI FINANZA DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

9701 IVA E RELATIVI INTERESSI

Cambi al vertice dell'Agenzia delle Entrate Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Testo:
Si e' insediato oggi, 1 dicembre 2006, il nuovo Comitato di gestione
dell'Agenzia della Entrate, composto da Silvia Giannini, docente
all'Universita' di Bologna, Maria Cecilia Guerra, docente all'Universita' di
Modena e Reggio Emilia, Francesco Miceli, direttore regionale dell'Agenzia
delle Entrate della Toscana, Massimo Romano, dirigente dell'Agenzia delle
Entrate, Villiam Rossi, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate
dell'Emilia Romagna, Italo Volpe, consigliere di Tribunale Amministrativo
Regionale.
Il nuovo Comitato di gestione ha espresso parere favorevole alla conferma
dei seguenti dirigenti esterni con incarichi di vertice:
Attilio Befera direttore della direzione centrale Amministrazione
Nato a Roma nel 1946, due figli, laurea in Economia e Commercio, ex
dirigente bancario, entra nell'Amministrazione finanziaria nel 1995 come
ispettore centrale tributario (Secit), nel 1997 e' nominato direttore
centrale per la Riscossione, nel 2001 direttore centrale per i Rapporti con
gli enti esterni, poi direttore centrale Amministrazione.
Marco Di Capua direttore dell'ufficio Sistemi e Processi
direttore aggiunto della direzione centrale Amministrazione
incarico di coordinamento dei Rapporti con societa' partecipate
dell'Agenzia
Nato a Roma nel 1959, due figli, laurea in Giurisprudenza, ex ufficiale
della Guardia di Finanza, ex amministratore delegato di Metropolis Spa
(FF.SS.), nell'Amministrazione finanziaria dal 2002 con l'incarico di
direttore centrale dell'Accertamento.
Luigi Magistro direttore aggiunto con funzioni vicarie della direzione
centrale Accertamento
Nato a Napoli nel 1959, laurea in Giurisprudenza e in Scienze della
Sicurezza economica e finanziaria. Dal 1979 al 2001 in servizio nella
Guardia di Finanza. Dal marzo 2001 nel settore Grandi dimensioni della
direzione centrale dell'Accertamento, dall'ottobre 2002 direttore centrale
Audit e Sicurezza.
Roberto Convenevole direttore dell'Ufficio Studi
Nato a Chieti nel 1949, laurea in Economia, ispettore tributario del Secit
dal 1990 al 1997, consigliere presso il ministero delle Finanze, nel biennio
1999 - 2000, dal 2001 e' responsabile dell'Ufficio Studi.
Inoltre il Comitato di gestione ha attribuito incarichi di vertice ai
seguenti dirigenti dell'Agenzia:
Villiam Rossi direttore della direzione centrale Accertamento
Nato a Medicina (BO) nel 1951, due figli, laurea in Giurisprudenza, in
Amministrazione dal 1977, presso il 1 Ufficio distrettuale delle II.DD. di
Bologna, dirigente dal 1988, nominato ispettore Secit nel 1995, nel 1997 e'
stato nominato direttore centrale dell'Accertamento. Dal 2001 direttore
regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna.
Rossella Orlandi direttore aggiunto della direzione centrale Accertamento
Nata a Empoli nel 1956, laurea in Giurisprudenza, in Amministrazione
finanziaria con incarico di vicedirettore presso l'ufficio II.DD. di Empoli.
Dal 2000 responsabile dell'ufficio Controlli fiscali e Verifiche della
direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana.
Salvatore Di Giugno direttore della direzione centrale Audit e Sicurezza
Nato ad Afragola (NA) nel 1950, laurea in Giurisprudenza, in
Amministrazione finanziaria dal 1975, gia' intendente di Finanza di Udine,
di Parma, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Umbria, della
Sicilia e della Puglia. Nel 2006 nominato direttore centrale aggiunto
Amministrazione.
Aldo Polito direttore della direzione centrale Servizi ai Contribuenti e
Relazioni Esterne
Nato a Sant'Antimo (NA) nel 1955, due figli, laurea in Giurisprudenza, in
Amministrazione finanziaria dal 1977, esperienza in campo Iva e II.DD., dal
1993 si occupa di Accertamento, nel 2000 capo settore Strategie di Controllo
della direzione centrale Accertamento della quale e' diventato direttore
centrale aggiunto nel 2002.
Carlo Di Iorio direttore dell'Ufficio Pianificazione e Controllo
Nato a Chieti nel 1950, due figli, laurea in Giurisprudenza, in
Amministrazione finanziaria dal 1977, e' stato direttore regionale
dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna, del Lazio, della Toscana e delle
Marche.
Enrico Sangermano direttore regionale delle Marche
Nato a Cimitile (NA) nel 1948, un figlio, in Amministrazione finanziaria dal
1976, gia' direttore provinciale di Bolzano e direttore regionale aggiunto
della Lombardia.
Dal medesimo comitato di gestione sono stati confermati i dirigenti esterni
di seconda fascia non dipendenti da altre pubbliche amministrazioni.

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Commercialista Olbia art. 1


Titolo:
Proroga
(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
Dispone:

1. Il termine del 30 novembre 2006, stabilito nel punto 3.1 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 settembre 2006 per la registrazione dei contratti di locazione di
beni immobili, gia' assoggettati ad IVA, in corso alla data del
4 luglio 2006, e' prorogato al 18 dicembre 2006.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si proroga il termine finale
individuato nel punto 3.1 del provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006 recante modalita' e
termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 35,
comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In
tal modo, si concede ai soggetti tenuti alla registrazione telematica
dei contratti di locazione di beni immobili in corso di esecuzione
alla data del 4 luglio 2006, gia' assoggettati ad IVA, di eseguire i
relativi adempimenti entro il nuovo termine del 18 dicembre 2006 che
sostituisce il precedente termine del 30 novembre 2006. Cio' al fine
di tener conto delle eventuali difficolta' che potrebbero essere
incontrate nell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 35,
comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
ragione del carattere di novita' degli stessi e della rilevanza
numerica dei contratti interessati.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 35, commi 8 e 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 settembre 2006.

Scadenza versamento acconto Irpef Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Gli acconti sono calcolati direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2006 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23 (differenza) del Modello Unico PF 2006.

Se questo importo: non supera euro 52,00, non è dovuto acconto; supera euro 52,00, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui: la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2006.

Si ricorda che se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto. Va precisato, comunque, che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Modalità di versamento

Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24, Il codice tributo da utilizzare è: 4034: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF ..

Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi (c.d. “Modello F24 telematico”).

Tale obbligo, comunque, è stato posticipato al 1° gennaio 2007 per le società di persone e le persone fisiche; tali ultimi soggetti, pertanto, possono effettuare il versamento dell’acconto IRPEF di novembre con il modello F24 cartaceo.

Resta inteso che, i contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

Articolo tratto dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate

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Registrazione telematica dei contratti di locazione immobili Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Le modalità di registrazione telematica – diretta o tramite intermediari - nonché la relativa procedura di abilitazione sono, in linea di massima, le stesse in uso per i contratti di locazione e affitto di immobili; pertanto, si rinvia a quanto chiarito con le circolari del 7 gennaio 2002, n. 3/E, e del 20 febbraio 2002, n. 52/E.

A differenza, tuttavia, della procedura di registrazione telematica, già prevista per i contratti di locazione di cui alle richiamate circolari, quella prevista per i contratti in corso al 4 luglio 2006 non prevede l’obbligo di trasmettere in allegato al modello telematico il testo del contratto. E’ stabilito, infatti, che la registrazione venga effettuata con la sola trasmissione telematica degli estremi del negozio (articolo 1.2 del provvedimento).

E’ utile sottolineare che, in sede di predisposizione dei file contenenti i dati dei contratti da trasmettere per via telematica, deve essere inserita la data di decorrenza effettiva del contratto medesimo e non la data del 4 luglio 2006.

Come precisato nell’articolo 1.3 del provvedimento, i soggetti che effettuano la registrazione sono tenuti ad osservare gli obblighi di rilascio e consegna delle ricevute di cui all’articolo 23 del decreto direttoriale 31 luglio 1998 (cfr. circolare 3/E del 2002, punto 5).

In particolare, il generico richiamo all’articolo 23 comporta l’obbligo di “…conservare per il periodo previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (10 anni), i contratti unitamente alle ricevute di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6 anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.”.

Le modalità di registrazione e trasmissione telematica sono disciplinate dall’allegato tecnico 1 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia che a tal fine integra gli allegati tecnici bis e quater al decreto 31 luglio 1998.

Base imponibile dell’imposta di registro.

La base imponibile dell’imposta di registro per i contratti di locazione, individuata dall’articolo 43, comma 1, lettera h), del relativo testo unico, è costituita dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto (cfr. circolare del 16 gennaio 1998, n. 12/E, par. 4). Occorre considerare che l’obbligo di registrazione in termine fisso per la tipologia dei contratti in esame, in corso alla data del 4 luglio 2006, riguarda i contratti che al momento della stipula, essendo imponibili ad IVA, non erano sottoposti a registrazione, se non in caso d’uso (articolo 1, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte II, TUR).

E’ evidente che, per i predetti contratti, nel determinare la base imponibile non si debba tenere conto dei canoni di locazione maturati prima del 4 luglio 2006. Pertanto la base imponibile ai fini dell’imposta di registro è determinata dall’ammontare dei canoni imputabile al periodo che va dal 4 luglio fino alla scadenza contrattuale.

Ad esempio, per un contratto con durata 1/4/2006 – 31/3/2009, la durata residua calcolata dal 4 luglio 2006 è di 2 anni e 9 mesi (per frazioni di mese non inferiori a quindici giorni è necessario procedere al ragguaglio a mensilità intere) e l’imponibile è pari all’ammontare dei canoni relativi al periodo 4/7/2006- 31/3/2007 nonché ai due anni successivi (dal 1/4/ 2007 al 31/3/2009).

Per i contratti a canone variabile o a canone indicizzato, occorre tener conto anche degli aggiornamenti periodici del canone già eventualmente maturati alla medesima data.

Nella particolare ipotesi, frequente nei contratti di leasing immobiliare, nella quale il corrispettivo è costituito da un canone periodico composto da una quota certa, e da un’altra variabile, quest’ultima remunerativa della componente finanziaria e quantificata periodicamente in base all’andamento di particolari indici di riferimento, l’imposta dovuta al momento della registrazione è commisurata, in applicazione del comma 1 dell’articolo 35, del TUR, alla sola parte di corrispettivo già determinata.

Per quanto concerne l’imposta applicabile alla parte indeterminata del corrispettivo, questa sarà liquidata e versata entro 20 giorni dalla scadenza annuale del contratto, momento in cui avverrà la definitiva determinazione della stessa.

Di regola, infatti, per i contratti di locazione aventi durata pluriennale la determinazione dell’imposta di registro è cadenzata dai segmenti temporali in cui è suddiviso il periodo di durata del contratto. Anche in relazione alle ipotesi in esame, pertanto, si deve ritenere che la definitiva determinazione della parte indeterminata di corrispettivo deve avvenire con la cadenza annuale tipica dei contratti di locazione, nonostante le indicizzazioni stabilite contrattualmente debbano essere calcolate con periodicità diversa da quella annuale.

Tale principio opera anche nel caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà – prevista dall’articolo 2.1 del provvedimento - di versare in unica soluzione l’imposta di registro dovuta sulla parte determinata di corrispettivo.

Come precisato nel provvedimento, il pagamento della maggiore imposta derivante dalla parte indeterminata di corrispettivo, effettuato telematicamente nei termini sopra indicati, tiene luogo della denuncia del verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta di cui all’articolo 19 del TUR Per il versamento di tale ulteriore imposta dovrà essere utilizzato lo specifico codice tributo n. 116T concernente “imposta di registro per contratti di locazione finanziaria – parte variabile del canone”.

Qualora il canone, per il periodo di tempo considerato ai fini degli adempimenti in esame, risulti ancora del tutto indeterminato (vedasi contratto di leasing a stato avanzamento lavori) andrà indicato comunque un imponibile, sia pur minimo, con assolvimento della corrispondente imposta di registro che non può essere comunque inferiore a euro 67,00. Successivamente, quando l’importo del canone sarà determinato l’imposta si renderà applicabile in misura proporzionale con le modalità sopra indicate.

Si fa presente che anche per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio opera la regola enunciata dall’articolo 35, comma 2, del TUR secondo cui “Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.”.

Determinazione e versamento dell’imposta.

L’articolo 2.1 del provvedimento dispone che l’imposta può essere versata in unica soluzione ovvero anno per anno.

Qualora il contribuente opti per il versamento annuale il primo versamento, riferito alla annualità in corso al 4 luglio, dovrà essere commisurato ai canoni relativi al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza della annualità in corso alla medesima data. Per le annualità successive, l’imposta dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di scadenza della annualità precedente, utilizzando la procedura prevista dal provvedimento in esame.

Si segnala, peraltro, che qualora l’annualità in corso al 4 luglio venga a scadere in data antecedente alla registrazione del contratto (da effettuarsi tra il 1° e il 30 novembre, come disposto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia), occorre farsi carico anche del versamento dell’imposta relativa alla annualità successiva. Ad esempio se il contratto è stato stipulato il 25 settembre 2005, dovrà essere versata entro il medesimo termine del 30 novembre 2006, non solo l’imposta relativa alla prima annualità, limitatamente al periodo dal 4 luglio al 25 settembre 2006, ma anche quella relativa alla annualità successiva, dal 26 settembre 2006 al 25 settembre 2007.

In tale ipotesi, poiché il ritardato adempimento dell’obbligo di versamento non è imputabile alla condotta delle parti contraenti, bensì alle determinazioni del citato provvedimento, non sono dovuti sanzioni e interessi.

Qualora il contribuente opti per il pagamento dell’imposta anno per anno, l’imposta è di natura complementare e deve essere versata anche se di importo inferiore a 67 euro; ciò in quanto il disposto dell’articolo 41 del testo unico dell’imposta di registro, ai sensi del quale “L’ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima...”, non è estensibile all’imposta complementare (cfr. risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193).

Si fa presente, inoltre, che la nota I) all’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, prevede, per le locazioni di immobili urbani di durata pluriennale, una detrazione dall’imposta in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

Il beneficio è applicabile anche alle locazioni, comprese quelle finanziarie, rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10- quinquies del decreto legge. In questa ipotesi, per fruire della detrazione, è necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del provvedimento, che il contratto di locazione abbia durata pari o superiore a due anni e, in ogni caso, che il periodo del contratto che residua alla data del 4 luglio 2006 sia complessivamente superiore a dodici mesi.

In tal caso, ai fini del calcolo della detrazione, rileva anche la frazione di periodo compresa tra il 4 luglio 2006 e la prima scadenza contrattuale annuale successiva a tale data.

Questa soluzione risponde ad esigenze di equità, collegate al sopravvenuto obbligo di registrazione di contratti già in corso di esecuzione.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, ipotesi frequente nelle locazioni finanziarie, la riduzione compete unicamente sull’ammontare determinato, relativo a tutte le annualità del contratto.

La detrazione non compete relativamente all’imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che andrà versata con le modalità precisate in precedenza.

I contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 10- quinquies, che siano stati registrati prima del 4 luglio 2006 con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa devono essere nuovamente registrati, con le modalità telematiche enunciate nel menzionato provvedimento, ai fini del pagamento della relativa imposta proporzionale. Per gli stessi contratti non è dovuta, invece, l’imposta di bollo.

Dal punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzano il programma di compilazione “Contratti di locazione” distribuito dall’Agenzia delle Entrate, possono selezionare la fattispecie “Contratto esente da bollo”, spuntando l’apposita casella del pannello “Dati generali”. Viceversa, gli utenti che utilizzano software proprietari possono inserire il valore zero nel campo relativo all’ammontare dell’imposta di bollo.

Le aliquote da utilizzare per il calcolo sono quelle indicate dall’articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro, vale a dire:

- quando il contratto di locazione, anche finanziaria, ha ad oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento;

- quando ha ad oggetto fondi rustici: 0,50 per cento;

- in ogni altro caso (e quindi, in particolare per le locazione di immobili abitativi): 2 per cento.

Il sistema telematico di registrazione consente anche di versare l’imposta di bollo.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, nota 2– bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo su contratti di locazione finanziaria è dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie.

Il versamento delle imposte deve essere effettuato secondo le modalità telematiche stabilite dall’articolo 21 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 come successivamente modificato con DM 29 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000).

Cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto.

Le modalità telematiche di registrazione e di versamento dell’imposta, così come disciplinate dal menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia, si applicano anche alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti interessati dall’ambito di applicazione dell’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto legge.

A tal fine l’articolo 17 del testo unico dell’imposta di registro stabilisce che l’imposta dovuta per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione “…è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo…”.

Come precisato con circolare 12/E del 1998 (paragrafo 5.1), il tributo dovuto si configura, in tal caso, come principale ed è, pertanto, dovuto nella misura minima di euro 67, come prescritto dal già citato articolo 41 del TUR (cfr. anche la risoluzione ministeriale del 18 giugno 1990, n. 260193).

Cessioni di contratto

Come precisato con circolare 9 luglio 2003, n. 36/E, la cessione di contratto, se effettuata dietro corrispettivo, costituisce prestazione di servizi imponibile ad IVA ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività enunciato negli articoli 5, comma 2, e 40 del relativo testo unico.

Qualora la cessione non rientri nel campo di applicazione dell’IVA, per carenza in capo al cedente del presupposto soggettivo, la stessa sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.

Se il corrispettivo della cessione è solo in parte indeterminato, si applicano le disposizioni in tema di liquidazione e versamento dell’imposta dovuta, esposte in precedenza per i contratti di locazione a corrispettivo in parte indeterminato.

Risoluzioni e proroghe

Nulla è innovato circa le modalità di determinazione dell’imposta in caso di risoluzione o proroga del contratto di locazione. Per tali fattispecie rileva quanto già precisato nella più volte richiamata circolare 12/E del 1998.

Contratti stipulati successivamente al 4 luglio 2006

Per i contratti di locazione, anche finanziaria, stipulati nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del decreto legge (4 luglio) e quella di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto), la medesima legge di conversione n. 248 del 2006 non reca disposizioni specifiche.

Peraltro, considerazioni logico-sistematiche portano a ritenere che anche i contratti stipulati dopo il 4 luglio 2006 e in corso di esecuzione alla data del 12 agosto 2006 devono essere registrati nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del 14 settembre del Direttore dell’Agenzia, semprechè non siano già stati assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale.

In tale ultima ipotesi, l’eventuale opzione per l’imponibilità IVA potrà essere effettuata tramite presentazione (o invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di apposita dichiarazione in tal senso.

Per quanto riguarda i contratti stipulati in data successiva al 12 agosto 2006, non essendo state individuate modalità specifiche per la esecuzione della registrazione, essi vanno registrati secondo quanto stabilito ordinariamente per i contratti di locazione di immobili.

Resta inteso che, in tal caso, l’opzione per l’applicazione dell’Iva sui canoni di locazione dovrà esercitarsi direttamente nell’atto.

In particolare, l’obbligo di eseguire la registrazione in via telematica è previsto per i soli soggetti in possesso di almeno cento unità immobiliari (articolo 5 del d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404), mentre per quelli che possiedono un minor numero di unità immobiliari il ricorso alla procedura telematica resta una facoltà, potendo l’adempimento essere eseguito anche mediante presentazione del contratto su supporto cartaceo.

Per la registrazione telematica effettuata obbligatoriamente o per opzione, dovranno osservarsi le modalità previste dal decreto direttoriale 31 luglio 1998 che, in particolare, prevede l’obbligo di trasmettere il testo del contratto.

A beneficio di quanti utilizzano il prodotto software “Contratti di locazione”, fornito gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, è opportuno precisare, al riguardo, che gli schemi contrattuali ivi proposti si riferiscono a fattispecie non imponibili ad IVA ed in particolare non contemplano i contratti di locazione finanziaria, spesso caratterizzati da clausole peculiari rispetto a quelle degli ordinari contratti di locazione.

Pertanto, con particolare riferimento a detti contratti di locazione finanziaria, si precisa che il testo degli stessi può essere direttamente scritto nei campi modificabili appositamente predisposti dalla procedura nel pannello “Testo del contratto”, ovvero riportato mediante operazioni di copia/incolla da documenti predisposti con i più comuni elaboratori di testo.

Ai fini della registrazione telematica per la individuazione dell’oggetto del contratto devono essere presi in considerazione anche i nuovi codici da “04” a “10”, introdotti dal provvedimento del 14 settembre. In particolare, dovranno essere utilizzati i codici da “04” a “07” per i contratti di locazione finanziaria e i codici “09” e “10”, per le locazioni di immobili strumentali, indicando i codici specifici ove sia stata esercitata in atto l’opzione per l’assoggettamento ad IVA.

Per i contratti di locazione di immobili abitativi, anche se effettuati dalle imprese costruttrici, e per quelli di locazione di immobili strumentali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, n. 8, del d.P.R. n. 633 (ad esempio locazioni esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999), continuerà ad essere utilizzato il codice “02”.

In presenza di difficoltà operative riscontrate nella registrazione dei contratti in esame che, prima dell’emanazione della presente circolare, possono aver indotto i contribuenti ad effettuare la registrazione in ritardo o secondo modalità diverse da quelle precisate, gli uffici non applicheranno sanzioni e interessi in conformità al disposto dell’articolo articolo 6, comma 2, del D.lgs.

n. 472/1997 secondo il quale “ Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.”.

Le direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Articolo tratto dal sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate

Sottocategoria: Contratti-e-modulistica- Immobili-locazione

Cancellati i ticket per il pronto soccorso Commercialista Olbia

Commercialista Olbia ROMA - Più soldi per aumentare le pensioni minime e via i ticket sul pronto soccorso anche per le situazioni di media gravità, i cosiddetti "codici verdi". Si pagheranno 25 euro soltanto nei casi meno seri. Sono le ultime modifiche alla Finanziaria concordate tra il governo e la maggioranza. Le risorse per incrementare gli assegni delle pensioni arriveranno dalla lotta all'evasione fiscale. I dettagli dell'intervento saranno definiti nella trattativa con le parti sociali per la riforma della previdenza che partirà a gennaio.

Governo e maggioranza, dunque, "aprono" alla riduzione delle tasse finanziata con i proventi della lotta all'evasione. "Se continuano questi risultati dal 2008 si può prevedere una riduzione", ha detto il leader dei Ds Fassino. Gli ha fatto eco il ministro dell'Economia Padoa-Schioppa: "Oggi ci sono 6-7 punti di pressione fiscale non realizzata a causa dell'evasione fiscale: se l'evasione sparisse si abbasseranno le aliquote e si redistribuirà il carico fiscale, non si fa la lotta all'evasione per fa pagare più tasse".

Ad un meccanismo automatico di restituzione dei proventi della lotta all'evasione provvede l'emendamento del presidente della Commissione Bilancio Morando per il quale tuttavia si prevede una estensione: le nuove risorse andranno anche alle famiglie, agli incapienti (gli strati più poveri della popolazione), e, come detto, alle pensioni minime. A ricordare come la situazione dei conti pubblici resti comunque sempre a rischio ci ha pensato il viceministro dell'Economia Vincenzo Visco il quale ha annunciato che il rapporto deficit-Pil del 2006 è salito al 6 per cento ("E' una eredità del centrodestra, qui dove ti rigiri trovi buchi", ha detto). I motivi sono quelli noti: le risorse necessarie a far fronte alla sentenza europea sull'Iva-auto e i debiti dell'alta velocità ferroviaria messi in carico all'anno 2006.

Si lavora intanto con ritmi serrati in Commissione Bilancio del Senato dove la "cabina di regia" governo-maggioranza ha tenuto i battenti aperti fino alla tarda serata. Si tenta anche la carta del dialogo con l'opposizione, in vista dell'inizio delle votazioni previsto per oggi, la capogruppo dell'Ulivo Anna Finocchiaro incontrerà i senatori della Cdl.

Sul fronte delle misure si annuncia un ennesimo cambiamento alla disciplina delle imposte sulle successioni: qualche giorno fa il governo aveva ammorbidito il trattamento tra fratelli avvicinandolo a quello tra coniugi (senza franchigia ma con una aliquota del 4 per cento), ieri una nuova modifica prevede invece una franchigia di 100 mila euro ad erede-fratello oltre la quale si paga il 6 per cento.
Resta ancora aperta la questione della cedolare del 20 per cento sugli affitti: potrebbe finire nel disegno di legge delega sull'armonizzazione delle rendite finanziarie. Accordo fatto anche sulle misure salva-precari della scuola.

Per quanto riguarda la questione delle concessioni autostradali, la maggioranza sta valutando di modificare l'emendamento già presentato dal governo per ampliare il numero dei lavori e dei servizi in appalto da escludere dall'obbligo della gara. Dovrebbe essere precisato meglio che anche le società legate alle concessionarie potranno partecipare alle gare purché non progettiste.

Un emendamento dovrebbe riguardare i costi della politica, dagli emolumenti ad alcuni meccanismi inutili. Infine i musicisti dilettanti: un emendamento della maggioranza prevede che fino a 7.500 euro di guadagno non pagheranno né tasse né contributi Enpals.

Minimi e massimi tariffari Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Minimi e massimi tariffari
Inviato da: Massimo Mario (IP registrato)
Data: Fri, 1 December 2006 - 19:16


Non capisco perché gli ingegneri (parlo per la mia categoria) non debbano avere tariffe minime (con che le pubbliche amministrazioni, in particolare, "taglieggeranno i professionisti")e non possano farsi pagare come vogliono e quanto vogliono da chi è disposto a farlo.
I nostri servizi non sono obbligatori, pertanto la loro rimunerazione va affidata alla libera contrattazione fra le parti.
E' chiaro, tuttavia, che un riferimento, soprattutto per gestire il contenzioso, ci vuole.
Anche perche, come la mettiamo con gli studi di settore? Su quali tariffe verranno parametrate.
E poi, tutte le associazioni di categoria (idraulici, falegnami, barbieri, ecc.) "consigliano" dei listini ai loro iscritti e i nostri Ordini non possono farlo?.


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Re: Minimi e massimi tariffari
Inviato da: matteo (IP registrato)
Data: Fri, 1 December 2006 - 23:39


Ma io non capisco come si fa a regolare tutte le professioni con una riforma generalizzata : le professioni sono l'eccelenza delle menti italiane da cui poi scaturiscono uomini eccellenti e di elevata cultura.
Marco Biagi era un professionista
Possibile che ingegnieri, architetti, consulenti del lavoro, commercialisti ecc. siano in male dell'Italia.
Per quanto riguarda le tariffe minime già c'e' chi non le rispetta.


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Re: Minimi e massimi tariffari
Inviato da: francesco (IP registrato)
Data: Sun, 3 December 2006 - 13:08


mi occupo di lavori pubblici.-
Dal 1994, anno di emanazione della Merloni, per noi ingegneri è prevista la procedura di affidamento attraverso l'appalto del servizio.-
Di fatto si è trasformata in una buffonata!
Se l'amministrazione vuole ha ampie facoltà di discrezionalità e può tranquillamente affidare l'Incarico a chi vuole, senza possibilità di appello per gli esclusi!
Adesso hanno abolito le tariffe. Apparentemente il fatto comporta l'intoduzione di un criterio di competitività.-
In realtà il criterio economico non è sufficientemente cogente per l'affidamento dell'incarico, per cui l'Amministrazione continua ad essere discrezionale!
Ed allora, continuano a prenderci in giro, sia la destra (codice contratti: il sindaco può impunemente "regalare" alla nipotina architetto una parcella di 500.000.000 di vecchie lire) sia la sinistra (abolizione delle tariffe, ma affidamento con criteri discrezionali). Rimane pertanto il criterio discrezionale per l'affidamento degli incarichi come universalmente praticato dalla pubblica amministrazione. Chissà perchè i giornali, gli ordini, le associazioni non se ne sono accorti!
Buona fortuna cari colleghi, siamo stati svenduti. Mi dispiace per i 2.500.000 addetti ai lavori dell'indotto dell'ingegneria, il sistema di aggiudicazione di incarichi in Italia di fatto consentirà solo agli amici degli amici di lavorare!


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Re: Minimi e massimi tariffari
Inviato da: Giorgio D M (IP registrato)
Data: Mon, 4 December 2006 - 01:44


quanto ai tariffari minimi penso che questi potrebbero essere decisi dal libero mercato a condizione però che le tariffe minime vengano sostituite da indicatori minimi di qualità delle prestazioni professionali stesse. Un tariffario massimo non ha ragione di esistere...sarebbe come voler porre un limite alla fantasia e alla voglia di ricerca di un artista...e alla fantasia e alla voglia di essere delle persone che ci consultano.


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Re: Minimi e massimi tariffari
Inviato da: Maurizio DM (IP registrato)
Data: Mon, 4 December 2006 - 18:33


Mi trovo in sintonia con quanto detto da Massimo Mario. Ritengo che dare la possibilità di dare un valore personale al proprio lavoro intellettuale è segno di libertà e democrazia. Mi stranizza come una simile proposta non sia venuta da un governo di destra che si definisce liberale e invece proviene dalla sinistra... forse ancora una volta si cercava di proteggere non solo una categoria, quella dei professionisti, ma quella che conta di più.
Così come mi chiedo perchè, ad esempio, ci devono essere dei problemi nella liquidazione delle parcelle con il bonifico o con assegno, si ha percaso qualcosa da nascondere?!? Si scende in piazza per manifestare cosa, la volontà di continuare ad evadere le tasse. Se tutti paghiamo probabilmente tra qualche tempo pagheremmo tutti meno. Sarà banale ma è così.
Ciao.