lunedì, settembre 25, 2006

ASSOCIAZIONI: NASCE SINDACATO UNITARIO DEI COMMERCIALISTI Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Roma - Nasce il primo sindacato unitario al servizio della nuova professione unica di commercialista al quale aderiscono anche molti professionisti di Caserta. Il 2006 può essere considerato l’anno zero della professione di commercialista. Tra il malcontento dei dottori e la soddisfazione dei ragionieri, la strada dell’unificazione è definitivamente tracciata,quindi cerchiamo di ripensare la professione in tale prospettiva. Intento necessario per ricostruire e rivalutare l'identità del commercialista. Tale obiettivo - chiarisce il Presidente Domenico Posca -, oltre che restituire adeguata dignità alla professione di commercialista, vuole essere funzionale alla coesione tra dottori e ragionieri rilanciando la partecipazione attiva dei commercialisti al dibattito economico ed allo sviluppo del paese. Si vuole partire dalla consapevolezza delle criticità che oggi limitano lo sviluppo e la crescita dimensionale delle attività professionali nel nostro Paese per evidenziare nuove opportunità da cogliere in futuro. Il nuovo sindacato UNICO, già presente in otto regioni, ha come finalità istituzionali : la tutela sindacale su tematiche strettamente connesse al miglioramento della professione; la promozione della figura professionale del commercialista ;lo sviluppo della formazione specialistica e di iniziative editoriali; l’assistenza ai giovani. Nell’immediato il sindacato svolgerà un’azione forte per contrastare le continue vessazioni cui la categoria dei commercialisti è stata sottoposta dai recenti provvedimenti normativi, constatato il totale immobilismo dei Consigli nazionali di categoria. Tra le singolari anomalie annoveriamo una gestione dei rapporti con i contribuenti senza riconoscimento alcuno e solo gravida di sanzioni, l’abolizione delle tariffe professionali senza tenerne conto nell’elaborazione degli studi di settore, l’inesistenza di esclusive professionali, gli assurdi adempimenti antiriciclaggio e, dulcis in fundo, l’abbreviazione dei termini di consegna delle dichiarazioni con F24 online obbligatorio. In questo senso UNICO non si limiterà all’azione di protesta, ma promuoverà nelle sedi competenti - conclude il Presidente Posca - iniziative concrete quali il riconoscimento di un nuovo status che vada oltre la semplice intermediazione telematica, il rilascio di un unico programma di contabilità in licenza d’uso gratuita per tutti gli intermediari, contributi (nella forma del credito d’imposta) per i professionisti che si associano per realizzare la crescita dimensionale delle strutture professionali. (20 settembre 2006-16:17)

29 FISCO: VDA; PROTOCCOLO AGENZIA ENTRATE-COMMERCIALISTI
ATIVATO SPORTELLO DEDIDATO TELEMATICO E COLLEGAMENTI TELEMATICI

(ANSA) - AOSTA, 12 SET - "Una visione più dettagliata delle normative fiscali e la possibilità di avere un dialogo diretto con l'Amministrazione". Sono questi, secondo il presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Valle d'Aosta, Piero Marchiando, gli obiettivi più importanti raggiunti dal protocollo di intesa sottoscritto tra la direzione regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle Entrate, l'Ordine dei Commercialisti e il Collegio dei ragionieri e dei periti commerciali.

Tra gli adempimenti principali disposti dal protocollo, vi sono: l'attivazione di uno sportello dedicato virtuale, con il quale, tramite e-mail ci si potrà collegare con le strutture dell'Agenzia, la maggior diffusione del servizio di prenotazione degli appuntamenti per chiarimenti in materia tributaria, l'organizzazione di incontri di aggiornamento professionale su novità fiscali e l'istituzione di un calendario di incontri semestrale.

"Si tratta di un documento davvero importante - ha sottolineato il direttore dell'Agenzia delle entrate, Domenico Molé - perché si viene a creare un canale privilegiato finalizzato ad assistere nella maniera migliore il contribuente con l'ausilio sia dell'Amministrazione sia di coloro che li rappresentano negli adempimenti di natura tributaria".

Interventi per l’innovazione industriale Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Testo del disegno di legge in cui sono contenuti gli «Interventi per l’innovazione industriale», presentato dal responsabile dello Sviluppo economico e approvato il 22 settembre 2006 dal Consiglio dei ministri. La numerazione del testo potrebbe subire modifiche prima della presentazione alle Camere

TITOLO I
Interventi per la competitività

ARTICOLO 1
Obiettivi e azioni a sostegno della competitività

1. Le politiche per la competitività del sistema industriale nazionale sono attuate, in coerenza con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria e degli obiettivi contenuti nella strategia di Lisbona, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, attraverso modalità che prevedono l’utilizzo di meccanismi volti:
a) al sostegno generalizzato dell’apparato produttivo tramite misure orizzontali, anche a carattere automatico, con particolare riferimento all’abbattimento dei costi d’impresa, alla promozione degli investimenti, alla crescita dimensionale ed al riequilibrio territoriale;
b) al perseguimento di obiettivi strategici preordinati allo sviluppo economico del Paese, mediante misure selettive volte al raggiungimento della massima efficacia ed incisività in termini di rafforzamento strutturale del sistema produttivo, con particolare riguardo alle aree meridionali.
2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le modalità di attuazione delle politiche per la competitività del sistema industriale nazionale di cui al comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina comunitaria, ferma restando la disciplina nazionale di cui al comma 1, lettera a).
3. Le politiche industriali per la competitività perseguono, in particolare, gli obiettivi di:
a) riposizionamento del sistema produttivo verso attività economiche a maggior valore aggiunto;
b) sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull’intero sistema produttivo;
c) sviluppo e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale, anche tramite la promozione di reti ed altre forme associative;
d) aumento delle quote di mercato internazionale;
e) crescita e qualificazione dell’occupazione e in particolare di quella delle giovani generazioni.
4. Le politiche di cui al comma 1, lettera b), sono attuate utilizzando modalità gestionali per progetti, riferiti a specifiche aree teconologico-produttive, denominati Progetti di innovazione industriale.
5. I Progetti di innovazione industriale, si caratterizzano per:
a) la focalizzazione sugli obiettivi di avanzamento tecnologico definiti dalle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 2;
b) la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi, relativi a segmenti di mercati in crescita;
c) l’integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;
d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;
e) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni a sostegno del sistema produttivo, con particolare riguardo al coinvolgimento delle regioni interessate tramite la valorizzazione delle loro attività di politica industriale;
f) l’attenzione ai processi di creazione e di sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie;
g) il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi, con particolare attenzione al Mezzogiorno.

ARTICOLO 2
Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca e del ministro per le Riforme e l’innovazione nella Pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza del predetto parere. La Segreteria del Cipe, acquisita la proposta, ne informa tutte le amministrazioni e convoca una riunione preparatoria dei ministeri interessati ai fini dell’esame tecnico. Il documento è approvato in una specifica seduta, che è presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri e alla quale prendono parte i ministri, senza possibilità di delega. Il Cipe con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione del presente comma.
1-bis. All’articolo 16, dopo il comma 2, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dal ministro dell’Università e della ricerca».
2. Il documento, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, definisce in particolare, nell’ambito delle Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo, gli obiettivi di rafforzamento dell’apparato produttivo e individua le aree tecnologiche produttive prioritarie per lo sviluppo industriale.
3. Il documento di cui al comma 1 provvede all’individuazione degli obiettivi che presentano un chiaro ed evidente impatto macroeconomico di rilievo nazionale, ferma restando la competenza delle regioni per gli altri interventi di supporto allo sviluppo produttivo, in conformità al Titolo V della Costituzione. Ai fini di un maggior coordinamento degli interventi nazionali e locali, l’individuazione delle linee di attività è effettuata tenendo conto dei documenti di programmazione adottati per l’attuazione delle politiche di coesione e degli altri documenti di programmazione adottati dalle amministrazioni centrali e regionali competenti e in coerenza al Piano nazionale della ricerca.

ARTICOLO 3
Progetti di innovazione Industriale

1. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i ministri dell’Università e della ricerca e per le Riforme e l’innovazione nella Pubblica amministrazione e per gli Affari regionali e le autonomie locali, sono individuati a seguito dell’approvazione del documento di cui all’articolo 2, comma 1, i Progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 4, per l’attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, indicando per ciascun progetto, una prima quantificazione delle risorse disponibili del fondo di cui all’articolo 4.
2. Per l’individuazione dei contenuti dei progetti di cui al comma 1, il ministero dello Sviluppo economico, sentiti i ministri dell’Università e della ricerca e per le Riforme e l’innovazione nella Pubblica amministrazione, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, in particolare, alla:
a) definizione delle modalità e criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto;
b) individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative;
c) identificazione dei meccanismi di sostegno e di ogni altra misura utile per l’attuazione degli interventi;
d) determinazione dei tempi di realizzazione del progetto, individuando modalità e criteri per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione ex-post sull’efficacia degli interventi. 3. Il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i ministri dell’Università e della ricerca e per Riforme e l’innovazione nella Pubblica amministrazione e per gli Affari regionali e le autonomie locali, con i ministri che concorrono alle azioni ciascuno per la parte di competenza nonché con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali per i progetti di innovazione industriale riferiti alla filiera agro-industriale, sulla base delle proposte del responsabile, adotta con proprio decreto il progetto e ne definisce le modalità attuative, quantificando le relative risorse e anche eventualmente prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, anche soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di incarichi e di appalti di servizi.
4. Alle azioni previste dai progetti di cui al comma 3 concorrono, sulla base delle indicazioni formulate negli stessi:
a) lo Stato tramite interventi attuativi delle predette azioni, in tutto o in parte finanziati dal Fondo di cui all’articolo 4 e, per le parti di rispettiva competenza e gestione, dai fondi esistenti presso le Amministrazioni interessate;
b) le regioni tramite interventi con efficacia complementare ed integrativa degli interventi di cui alla lettera a) anche cofinanziati dal Fondo di cui all’articolo 4;
c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti.
5. Il ministro dello Sviluppo economico illustra nella prima riunione utile del Cipe, i Progetti di innovazione industriale approvati ai sensi del presente articolo, provvede al monitoraggio, al controllo, nonché all’eventuale riprogrammazione, secondo le procedure di cui al comma 3, degli interventi dei progetti di cui al presente articolo illustrandone periodicamente al Cipe l’attuazione.
6. Il ministro dello Sviluppo economico riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati con il documento di cui all’articolo 2, comma 1, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione.



7. Il ministero dello Sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate all’attuazione dei progetti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4
Fondo per la competitività e lo sviluppo

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo, che provvede al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 3 e degli interventi di sostegno agevolativo alle imprese, di competenza del ministero dello Sviluppo economico, previsti dalle normative vigenti, anche con riferimento alla quota parte degli interventi stessi non inclusa nei predetti progetti. Al Fondo sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che vengono contestualmente soppressi. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 3, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente fino alla riforma della loro disciplina ai sensi dell’articolo 5. Il Fondo è altresì alimentato dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, da quelle assegnate dal Cipe al ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate. L’utilizzo delle risorse assegnate dal Cipe ai sensi dei periodi precedenti avviene nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale e di conformità agli indirizzi e alle priorità contenuti nel Quadro Strategico Nazionale per le politiche di coesione e per la programmazione degli interventi dei fondi strutturali per il periodo 2007/2013, secondo le direttive emanate dal Cipe.
2. Il Fondo provvede in particolare a finanziare gli interventi previsti dai Progetti di innovazione industriale, aventi a oggetto:
a) gli investimenti e le attività delle imprese coinvolte nel progetto;
b) le infrastrutture di diretto supporto a insediamenti produttivi e attività d’impresa;
c) gli interventi regionali con effetti complementari e integrativi dei progetti e delle azioni di cui al comma 1;
d) ogni altra misura ritenuta utile per il perseguimento degli obiettivi fissati.
3. Il ministro dello Sviluppo economico è competente per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 3 e utilizza le risorse del Fondo di cui al comma 2, provvedendo alla concessione delle relative agevolazioni, in conformità al diritto comunitario, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Restano ferme le attribuzioni degli altri ministeri per gli interventi di cui all’articolo 3 di propria competenza e del Cipe per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 3. A tal fine, con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze sono disciplinati i criteri e le modalità per la gestione del fondo di cui al comma 2, anche istituendo appositi regimi d’aiuto per progetti in conformità alla normativa comunitaria. Gli oneri per l’eventuale ricorso a esperti, enti e società specializzate, necessari alla definizione e gestione dei progetti, nonché per l’attività del responsabile di progetto di cui all’articolo 3, comma 2, sono posti a carico delle risorse stanziate per l’attuazione dei progetti stessi, nel limite del 5 per cento dello stanziamento dei singoli progetti.
4. Se il progetto ricomprende opere infrastrutturali di competenza statale, finanziate con risorse del fondo, le stesse sono realizzate previa istruttoria delle amministrazioni competenti in materia di progettazione e realizzazione di opere.
5. Alle azioni previste dai progetti possono partecipare le Regioni e le altre amministrazioni ed enti interessati, sulla base di specifici accordi anche conferendo ovvero utilizzando le risorse stanziate nel proprio stato di previsione.

ARTICOLO 5
Riordino del sistema di agevolazioni alle imprese

1. Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi e alle azioni di cui agli articoli 1, e 2, fermo restando quanto disposto al comma 4, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle norme di sostegno alle imprese di competenza del ministero dello Sviluppo economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) conformare i regimi di aiuto a una elevata flessibilità e a modalità gestionali di progetto, al fine di garantirne l’effettiva rispondenza agli obiettivi e azioni di volta in volta previsti dal documento di cui all’articolo 2;
b) prevedere un’articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;
c) definire, nel rispetto degli inquadramenti comunitari, lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l’intensità e la forma dell’aiuto, le spese ammissibili, i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;
d) prevedere in sede di attuazione dei progetti di cui all’articolo 3, comma 2, l’integrazione, il completamento e la specializzazione degli schemi di cui alla lettera b), con gli elementi necessari ad assicurare la piena rispondenza degli interventi con gli obiettivi fissati dai progetti stessi;
e) prevedere l’abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni previste dal decreto legislativo anche tramite la soppressione differenziata delle norme stesse;
f) condizionare le agevolazioni alle imprese al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali;
g) prevedere forme di monitoraggio delle agevolazioni comunitarie, statali e locali alle imprese, anche al fine di evitare duplicazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del ministro dello Sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni, che si esprimono entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato.
3. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
4. Al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle funzioni e delle risorse relative alle competenze attribuite alle amministrazioni statali dalle norme d’incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale si provvede ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 luglio 2003, n. 131.

ARTICOLO 6
Razionalizzazione dei fondi pubblici destinati a interventi per la finanza d’impresa

1. Al fine di facilitare l’accesso al credito e alla finanza e al mercato finanziario da parte delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio è istituito il Fondo per la finanza d’impresa.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti al Fondo per la finanza d’impresa le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per favorire l’accesso al credito e la patrimonializzazione dele imprese. il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
4. Il Fondo per la finanza d’impresa è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie, a condizioni di mercato ovvero contenenti componenti di aiuto alle imprese, nei limiti previsti dalle normative comunitarie sugli aiuti di Stato. È data priorità alle operazioni finanziarie che coinvolgono la più ampia partecipazione di altri enti pubblici o privati.
5. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri Ministri interessati, sentita la Banca d’Italia, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge vengono stabilite:
a) il funzionamento del Fondo anche attraverso l’affidamento della gestione a un soggetto esterno scelto mediante procedura di evidenza pubblica o con affidamento diretto in caso di ente strumentale all’amministrazione;
b) i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo;
c) le priorità di intervento;
d) le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 1.
6. Il fondo per la finanza d’impresa è alimentato dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
7. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 1, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
8. L’articolo 13, comma 25 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

ARTICOLO 7
Delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa

1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazione di imprese il Governo, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro della Giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari, è delegato ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:
a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
c) definire condizioni, modalità, limiti e le tutele che assistono l’adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
d) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva, gli effetti giuridici della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
e) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in diversi Paesi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
f) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d’impresa.
2. Il parere delle commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.


TITOLO II
Interventi per la crisi d'impresa

ARTICOLO8
Interventi del ministero dello Sviluppo economico

1. Il ministero dello Sviluppo economico,alfinedi contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999,n. 270 e successive modificazioni, che versino in crisi economicofinanziaria, adotta, secondo le disposizioni del presente titolo misure dirette a favorire il superamento della crisi anche mediante la concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell'impresa, nei limiti delle sue competenze, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può costituire un'apposita struttura e prevedere forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche modificando il regolamento di organizzazione del ministero dello Sviluppo economico e anche avvalendosi per le attività ricognitive e di monitoraggio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di trecentomila euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvede al riordino, anche mediante soppressione, di organismi esistenti presso il ministero dello Sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi d'impresa. Le disponibilità di bilancio residue destinate alla copertura degli oneri dei predetti organismi sono utilizzate per la copertura degli oneri relativi alla struttura organizzativa di cui al comma 2, allo scopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il ministero dello Sviluppo economico provvede, anche mediante l'unità di cui al comma 2, alla tempestiva individuazione delle situazioni di crisi con ricognizione di dati e definizione di appositi metodi di monitoraggio e formulazione di specifici indicatori anticipatori di crisi industriali.

ARTICOLO9
Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese

1. Gli interventidel Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n.80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del Cipe su proposta del ministro dello Sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi,senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa.I commi 5 e 6 dell'articolo11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

TITOLO III
Interventi in materia di brevetti

ARTICOLO 10
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005,n.30,recante il codice della proprietà industriale, ai sensi e nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti criteri: a)armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria e internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione degli aspetti procedurali e del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2006, n. 78, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/Ce in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; b) introduzione di strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, nonché di eventuali disposizioni di chiarimento del regime transitorio; c)adeguamento della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria del diritto d'autore; d) modifica, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica, dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, dedicato alle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, prevedendo che l'Università o l'Amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione; e) applicazione,nelle controversie in materia di proprietà industriale, del rito ordinario in sostituzione del rito applicabile nelle controversie di diritto societario, fattisalvi i procedimenti giudiziari iniziati col rito societario; f)integrazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale concernenti gli interventi contro la pirateria prevedendo l'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale della competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; g)modifica e integrazione della normativa riguardante le nuove varietà vegetali, adeguandole alle disposizioni comunitarie e alle convenzioni internazionali e prevedendo che le licenze obbligatorie siano rilasciate solo per motivi di pubblico interesse e non per mancata attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto.

ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di diritti sui brevetti

1. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della Difesa e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
2. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegnie modelli.
3. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere allepiccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Immobili, controlli anche retroattivi Commercialista Olbia

Commercialista Olbia La nuova regola che, in materia di compravendita di immobili, consente all'ufficio finanziario l'accertamento in base al valore normale, nonostante il contribuente abbia dichiarato un valore automatico congruo, rischia di avere effetto retroattivo e di tradire così in maniera eclatante il principio dell'affidamento e della buona fede. Nessuna norma, infatti, nell'ambito della manovra-bis (decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), circoscrive gli effetti di questa modifica alle compravendite stipulate dopo la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
I contribuenti che, dunque, fino a ieri avevano confidato nella preclusione dei poteri accertativi, con la stipula di atti prima del Dl 223/2006 nei quali hanno dichiarato una cifra in linea con il valore automatico, corrono ora il rischio di vedersi presi alle spalle se l'agenzia delle Entrate dovesse interpretare la nuova normativa come una normale disposizione "procedurale". Con effetti, cioè, estesi a tutti gli accertamenti comunque notificati sotto il vigore delle nuove disposizioni. La circolare 28/E del 4 agosto ha evitato di prendere posizione su questo punto.
Iva e imposta di registro
Il problema si pone solo con riferimento a quei tributi (Iva e imposta di registro) per i quali sussisteva fino a ieri la preclusione accertativa a fronte di una compravendita effettuata in base al valore automatico, in base, rispettivamente, all'articolo 15 del Dl 41/95 e all'articolo 52, comma 4 del Dpr 131/86. Per le imposte dirette, invece, prima della disposizione rafforzativa inserita dal Dl 223/2006 nell'articolo 39, primo comma, lettera d, c'era sì una prassi tesa a estendere quest'ultimo orientamento favorevole al contribuente, ma mancavano disposizioni espressamente limitative della possibilità di accertamento in base al valore normale, in presenza di valore automatico dichiarato congruo.
In sostanza, con riferimento a Iva e imposta di registro, le disposizioni previste dall'articolo 35, commi 2, 4, 23-bis e 23-ter della manovra-bis, si prestano ora a essere interpretate a danno del contribuente, con effetti estesi agli atti perfezionati prima del 4 luglio (data di entrata in vigore del Dl 223/2006), entro gli ampi limiti di tempo stabiliti dalle norme sulla decadenza dell'azione accertativa: due anni, per gli accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro, e andando indietro fino al periodo d'imposta 2001, per gli accertamenti ai fini dell'Iva.
La decorrenza
In mancanza di un'espressa norma chiarificatrice, che certamente sarebbe stata preferibile, si ritiene che debba viceversa prevalere l'interpretazione opposta, che fa decorrere gli effetti delle modifiche a partire dalle compravendite stipulate con atto redatto sotto il vigore del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2006.
Innanzi tutto, appare dubbio che queste norme rientrino fra quelle dal contenuto di natura meramente procedurale. Le disposizioni da considerare sono essenzialmente l'articolo 15 del Dl 41/95 e l'articolo 52, comma 4 del Dpr 131/86, entrambe nel testo vigente fino all'entrata in vigore del Dl 223/2006. Si tratta di norme che sembrano avere una portata lato sensu sostanziale, perché poste essenzialmente a tutela dei diritti del contribuente, che vede così garantita la preclusione dell'azione accertatrice (in questo senso, si vedano la sentenza della Cassazione 12448 del 2004 e la circolare 10/E del 2005, punto 10.8, sui canoni di locazione dichiarati in misura non inferiore al 10% del valore catastale, in base all'articolo 1, comma 341, della legge 311/2004).
Anche le nuove disposizioni sostitutive (in particolare, i commi 2, 4 e 23-bis dell'articolo 35 del Dl 223/2006), pur se collocate fra le norme in materia di prova nella fase dell'accertamento, sembrano tuttavia fissare nel valore normale la nuova cifra della tassazione ordinaria, piuttosto che ampliare gli strumenti di accertamento dell'obbligazione tributaria stabilita in base all'ordinamento pregresso (ciò sarà quantomeno vero secondo la prassi applicativa seguita dalle imprese).
Statuto del contribuente
Sembra comunque decisiva l'argomentazione che fa leva sull'obbligo di seguire l'interpretazione orientata al rispetto dei principi costituzionali, così come esplicitati dalle norme dello Statuto del contribuente, fra le quali rileva l'articolo 10, comma 1: «i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati alla buona fede». Questo anche alla luce della giurisprudenza consolidata della corte di Cassazione (sentenze 17576 del 2002 e 7080 del 2004). In base a questa interpretazione, l'affidamento del contribuente che all'epoca ha confidato nelle regole vigenti e, in particolare, nell'efficacia preclusiva del valore automatico dichiarato, comporta che il valore normale dovrebbe essere rilevante solo per gli atti stipulati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.
Vendite nel mirino
Che cosa cambia
Per l'Iva e l'imposta di registro, le disposizioni dell'articolo 35, commi 2, 4, 23-bis e 23-ter della manovra-bis (Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06), si prestano a un'interpretazione sfavorevole al contribuente, con effetti estesi agli atti perfezionati prima del 4 luglio (data di entrata in vigore del Dl 223/06), entro i limiti di tempo stabiliti dalle norme sulla decadenza dell'azione accertativa
Gli accertamenti
Ai fini dell'imposta di registro gli accertamenti di valore possono tornare indietro di due anni, mentre quelli ai fini Iva possono raggiungere il periodo d'imposta 2001
Scompare la preclusione
Non è più prevista la preclusione accertativa per le compravendite effettuate in base al valore automatico

Garante privacy: 'Nessuno pubblichi dossier illegali' Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Roma, 21 settembre 2006 - Nessuno pubblichi i contenuti dei dossier illegali. È il monito lanciato dal Garante della privacy all'indomani degli arresti disposti dalla magistratura milanese che indaga sulle intercettazioni illegali. "Dall'inchiesta - spiega una nota - sta emergendo che migliaia e migliaia di cittadini sono stati controllati e spiati illegalmente: in questi fatti trova purtroppo conferma l'allarme più volte lanciato dal Garante in questi mesi".

Il Garante "sente il dovere di richiamare subito e con forza tutti coloro che possono venire a conoscenza di queste informazioni personali al rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà di cittadini che in questa vicenda sono innanzitutto vittime di reati gravissimi. Chiediamo in particolare ai mezzi di informazione, cui spetta il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica di tener nel dovuto conto che ci si trova di fronte a episodi che, oltre ad avere ricadute sulla vita del Paese, coinvolgono i cittadini che devono essere protetti da ogni esposizione mediatica della loro sfera privata".

Il Garante, ricorda ancora la nota, "ha più volte indicato, da ultimo lo scorso 21 giugno, le prescrizioni vincolanti per tutti i mezzi di informazione nei casi in cui notizie e documenti possono, secondo la legislazione vigente, essere legalmente conosciuti anche da soggetti estranei al processo. In quell'occasione il Garante ha ribadito i principi dell'essenzialità dell'informazione, dell'interesse pubblico di conoscere i fatti, il dovere di rispettare sempre la dignità e la sfera sessuale delle persone, l'obbligo di prestare la dovuta attenzione ai minori e alle famiglie incolpevolmente coinvolte".

Nel ricordare che "la violazione di questi principi è illecita", il Garante "sottolinea il fatto che nelle indagini penali in corso possono essere presenti anche delicati atti, documenti ed informazioni acquisiti ai danni di numerose persone che hanno subito una gravissima violazione del loro diritto alla riservatezza. Il contenuto di questi atti e documenti, coperto dal segreto istruttorio, non può in alcun modo essere diffuso dai mezzi di informazione".

Per questo, "il Garante non mancherà di vigilare attentamente sul rispetto di questi principi e di queste regole, e di continuare nell'azione già intrapresa da mesi per mettere in sicurezza le reti di telecomunicazione. In questa attività ci muove la convinzione non solo di compiere il nostro dovere ma anche di dare un contributo fondamentale alla difesa della libertà di stampa e della stessa civiltà democratica nel nostro Paese".