martedì, febbraio 20, 2007

La comunicazione va oltrefrontiera Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Ai fini delle notificazioni ai soggetti non residenti,la manovra d'estate ( Dl 223/2006)ha modificato l'articolo 60, comma 1, del Dpr 600/73prevedendo la facoltà di comunicazione all'amministrazione dell'indirizzo estero cui devono essere notificati gli atti che riguardino il soggetto estero passivo. In mancanza di questa comunicazione, valgono le regole previgenti alla modifica, cioè,la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 Codice di procedura civile con il deposito presso la casa comunale. Anziché intervenire eliminando il divieto (articolo 60, comma 1,lettera f,Dpr 600/73), di utilizzo delle regole di notificazione all'estero (articolo 142 Codice di procedura civile), il legislatore ha introdotto una nuova forma di garanzia (appunto, la preventiva comunicazione dell'indirizzo) per superare una serie di contestazioni che avevano spinto la Commissione europea ad aprire un dossier di infrazione contro il Governo italiano.La notificazione di un atto del Fisco a un soggetto non residente presuppone, ovviamente, che esso sia soggetto di imposta nel territorio. Ora, ai fini delle imposte sul reddito, la tassazione deriva dall'esistenza di un'attività (ad esempio, un immobile, un reddito di lavoro autonomo eccetera) per la quale è ragionevole ritenere che il soggetto non residente abbia già ottenuto il codice fiscale e, quindi, indicato un proprio domicilio.Per l'Iva, invece,il tema è più complicato:se l'operatore estero ha una stabile organizzazione in Italia, la notifica può essere ivi eseguita, in relazione (e limitatamente) alle operazioni da essa effettuate;se agisce mediante identificazione diretta, la comunicazione dell'indirizzo estero è già a conoscenza dell'amministrazione, come conseguenza della dichiarazione prevista dall'articolo 35ter del Dpr 633/72 (il che, tra l'altro, pone il problema se sia assorbente della dichiarazione prevista dal nuovo articolo 60 del Dpr 600/73). Se, invece, è stato nominato un rappresentante fiscale, va ricordato che il domicilio della "rappresentanza" non annulla la valenza della residenza estera cui vanno comunque notificati gli atti impositivi (Cassazione 12 luglio 2001,n.9449),sicché la comunicazione del domicilio (diverso da quello del rappresentante) dovrebbe essere comunque eseguita,al fine di evitare la notificazione alla casa comunale. La distinzione tra impostesul reddito e Iva rileva, poi, ad un altro effetto: per le prime è ragionevole ritenere che il soggetto estero possa attendersi qualche atto dell'Amministrazione riguardante la sua posizione fiscale nel territorio e che, di conseguenza, debba, per un principio di diligenza, comunicare il domicilio estero cui intenda ricevere le notifiche. Per l'Iva, invece, occorre considerare che le tre forme di identificazione previste (stabile organizzazione, identificazione diretta e rappresentante fiscale) non assorbono la legittimazione passiva del soggetto non residente e, quindi, la rilevanza del suo "vero" domicilio all'estero ai fini delle notificazione. Così,per l'Iva,la comunicazione dovrebbe essere eseguita "in prevenzione", immaginando eventuali atti che possano essere a lui indirizzati, in relazione a operazioni diverse da quelle veicolate attraverso l'identificazione in Italia.

Il condono esclude il rimborso Irap Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Per la Corte di cassazione (sentenza 3682/07 depositata venerdì 16 febbraio) la presentazione dell'istanza di condono tombale preclude la possibilità di rimborso dell'Irap.La controversia riguarda l'impugnazione del diniego del rimborso chiesto da un professionista relativamente all'Irap 1998 e 1999. Il professionista, pur ritenendo di non dover versare l'imposta, aveva però presentato (successivamente) istanza di condono tombale, in base all'articolo 9 della legge 289/02 (Finanziaria 2003).Secondo la Corte, il condono «pone il contribuente di fronte a una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario» (in questo senso vengono anche citate le sentenze della Cassazione 195 e 15635 del 2004, 3163 del 1997, 3273 del 1996).Secondo la Corte, inoltre, non rileva, ai fini della controversia in questione, «la disposizione dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 9, L. n. 289/2002, il quale esclude che il condono abbia di per sé un effetto modificativo soltanto in ordine all'importo di eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle (...) dichiarazioni presentate dal contribuente, nel senso che il condono non impone al contribuente la rinuncia al credito ivi esposto, né preclude all'amministrazione di rimborsarlo, se lo ritiene fondato, o di accertarne la non rimborsabilità (v. Corte cost. ord. n. 340/2005)».Se si possono condividere le conclusioni della Corte in relazione al fatto che la presentazione dell'istanza di condono tombale preclude l'instaurazione di un contenzioso sulla non debenza di un tributo cristallizzatosi in dichiarazione, non pare che si possano condividere le ultime affermazioni riportate tra virgolette in relazione alla possibilità, da parte dell'ufficio, di non rimborsare il credito risultante dalla dichiarazione, con il richiamo all'ordinanza 340/05 della Corte Costituzionale, che già è stata oggetto di commento su queste pagine.Infatti, il comma 9 dell'articolo 9 della legge 289/02 dispone che la presentazione della dichiarazione integrativa non modifica l'importo di eventuali rimborsi e crediti risultanti dalle dichiarazioni e che la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di crediti d'imposta precedentemente non dichiarati.Questo sta a significare che il condono tombale cristallizza l'eventuale credito indicato in dichiarazione, per cui l'ufficio non può metterlo in discussione e accertarne la non rimborsabilità.È vero, invece, che una volta che il rapporto tributario risulta definito attraverso il condono, il contribuente,come giustamente è stato messo in luce dalla sentenza 3682/2007, non può rimetterlo in discussione presentando istanza di rimborso per delle imposte definite che non ritiene dovute. E questo a prescindere dal fatto che l'istanza di rimborso sia stata presentata prima o dopo il condono.Bisogna rilevare che la sentenza 3682/2007 non riguarda il caso di chi ha presentato la dichiarazione Irap, il quale, però, ritenendo non dovuto il tributo, ha indicato una base imponibile equivalente a zero. In questo caso, se è stato presentato condono tombale, il rapporto tributario deve ritenersi definito.