lunedì, novembre 27, 2006

Incarico fisso, «scrittura» unica Commercialista Olbia

Commercialista Olbia L'identificazione del cliente ai fini degli obblighi antiriciclaggio va effettuata al momento dell'accettazione dell'incarico.
L'Ufficio italiano cambi ha ribadito questa scelta, rispondendo alle contestazioni dei Consigli nazionali di dottori commercialisti e ragionieri rispetto alle istruzioni relative al Dm 141/06 (si veda «Il Sole24 Ore» del 10 ottobre).
L'articolo 4 del Dm 141 stabilisce che «l'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale».
Un'espressione che non ha un significato univoco e che l'Uic ha fatto coincidere con «il momento dell'accettazione dell'incarico».
L'Ufficio fa rilevare che la scelta «ha il notevole vantaggio di attribuire al professionista il potere di fissare il tempo zero da cui dedurre l'obbligo di identificazione». Si tratta, insomma, di un'agevolazione: in ogni caso il professionista — sottolinea l'Uic — «deve disporre le registrazioni al più tardi all'inizio della prestazione».
Inoltre, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non può coincidere con l'inizio della prestazione professionale.
«Nel caso di un cliente reticente o che fornisca al professionista informazioni tali da generare in lui il sospetto, il professionista — spiega l'Uic — potrebbe rifiutare l'incarico ed effettuare immediatamente la relativa segnalazione in linea con i principi di deontologia professionale».
Sulle operazioni frazionate, l'Uic ha chiarito che sono tali quelle «ritenute parti di un'operazione unitaria sotto il profilo economico,poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico ». La definizione, secondo dottori e ragionieri, appare generica rispetto ai paletti fissati per gli intermediari finanziari (l'unitarietà ha il confine temporale di sette giorni). L'Uic difende la scelta di un «criterio di carattere logico,applicabile ai professionisti».
Invece,i rapporti bancari gestiti attraverso software ben si prestano alla definizione di precisi limiti temporali, per consentire ai programmi informatici di "segnalare" le operazioni rilevanti in base a variabili impostate nel sistema. Invece, per il professionista «il frazionamento può venire in considerazione soltanto laddove lo stesso ritenga, in base agli elementi a disposizione, che gli atti posti in essere da un cliente siano riconducibili a una stessa operazione».
Nel caso di incarichi professionali periodici a tempo indeterminato l'Uic sottolinea che non occorre procedere a una nuova registrazione: una "liberatoria" che ora vale anche per gli incarichi periodici a tempo determinato con la possibilità di rinnovo tacito (il contratto è lo stesso). È invece necessaria la registrazione quando si è in presenza di un nuovo contratto d'opera.
«Diverso — sottolinea l'Uic — nella risposta a dottori commercialisti e ragionieri — è l'obbligo di registrazione per le prestazioni professionali che durante il contratto prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori superiori a 12.500 euro». Queste implicano registrazioni ad hoc.
Dunque, l'incarico fisso annuale, per esempio di assistenza tributaria, può essere registrato "nell'insieme" e non in relazione alle singole operazioni. Resta inteso che occorre registrare le operazioni che comportano «trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente d'importo superiore a 12.500 euro»e l'assistenza per itrasferimenti.
Infine,l'Uic prende in considerazione anche la richiesta di dottori e ragionieri di non comprendere tra i reati presupposto del riciclaggio i delitti tributari previsti dal decreto legislativo 74/00. La tesi dei professionisti è che essi non comporterebbero per l'impresa l'ingresso di denaro nuovo, ma solo un risparmio d'imposta. Sulla questione, l'Uic «non ritiene di poter fornire alcuna interpretazione autentica». In ogni caso, il fatto che i reati tributari costituiscano presupposto di riciclaggio «va inquadrato nell'ambito di un'impostazione consolidata sotto il regime previgente, contenuta nel Decalogo di Banca d'Italia».

Call center Atesia: il Tar del Lazio sospende la decisione degli ispettori del lavoro Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Il Tar del Lazio ha sospeso i provvedimenti sui lavoratori del call center Atesia: gli ispettori del lavoro infatti avevano richiesto l'assunzione di 3.200 collaboratori dell'azienda; in particolare il Tar ha accolto l' istanza cautelare proposta dalla Società Atesia del gruppo Almaviva e ha sospeso l'efficacia dei verbali degli ispettori del 21 e 24 agosto, con i quali venivano qualificati come rapporti di lavoro subordinato i contratti di lavoro a progetto in essere presso Atesia.
«La decisione del Tar non mi sorprende poiché, come abbiamo sempre affermato, l'azienda ha sempre operato nel pieno rispetto della legge»: così il presidente del gruppo Almaviva, a cui fa capo Atesia, Alberto Tripi, commenta la decisione. «Dopo questa ordinanza sarà possibile attuare il programma, che prevede la stabilizzazione di tutti i collaboratori a progetto del gruppo, compresi quelli della società Atesia che altrimenti sarebbero rimasti in una condizione di incertezza. Il mio apprezzamento - conclude Tripi - va soprattutto nei confronti di quei lavoratori che hanno continuato a operare con composta fermezza in un clima difficile e di crescente confusione»