venerdì, febbraio 16, 2007

CIRCOLARE DEL MINISTERO INDUSTRIA SUL COMMERCIO ELETTRONICO Commercialista Olbia

Commercialista Olbia
1 CIRCOLARE DEL MINISTERO INDUSTRIA SUL COMMERCIO ELETTRONICO
Roma, 12 giugno 2000
Con circolare n.3487/C, dell’1 giugno 2000, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha fornito le prime indicazioni circa la disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico (cosiddetto "commercio elettronico" o "e-commerce").
Un’articolata definizione della particolare materia ci è data dalla Comunicazione della Commissione UE COM/97/157 ("Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico"), che intende per tale "lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, che comprendono attività diverse, quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni".
Logicamente, la circolare ministeriale si occupa delle questioni giuridiche strettamente attinenti l’attività di vendita di beni mediante mezzo elettronico, tralasciando ogni altro aspetto.
Come è noto, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, menziona esplicitamente il commercio elettronico nel solo art.21, demandandone al Ministero dell’industria, commercio e artigianato la promozione dell’introduzione e dell’uso, mediante azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, tutelare gli interessi dei consumatori, promuovere lo sviluppo di campagne informative e di apprendimento per operatori, migliorare la competitività globale delle imprese - in particolare delle piccole e medie - attraverso l’utilizzo di esso, favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore, garantire la partecipazione del nostro Paese al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. Lo stesso art.21 prevede che il Ministero dell’industria, per lo sviluppo di tali azioni, possa stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonchè con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Ma vi sono altre, importanti disposizioni che ci portano a dover fare specifiche considerazioni in relazione al commercio elettronico: si tratta dell’art.4, che offre le definizioni di commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonchè dell’art.18 del D.Lgs. n.114/98, che, nell’ambito del Titolo VI, dedicato alle forme speciali di vendita al dettaglio, si occupa della "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", e dunque anche del commercio esercitato tramite mezzi elettronici.
La circolare n.3487/C richiama brevemente le definizioni di cui al "decreto Bersani", distinguendo tra attività di commercio all’ingrosso (art.4, comma 1, lett.a, del D.Lgs. n.114), e cioè "l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende (con qualsiasi mezzo) ad altri commercianti all’ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande", che può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di esportazione, e attività di commercio al dettaglio (art.4, comma 1, lett.b), ossia "l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".
Mentre per l’esercizio del commercio all’ingrosso il decreto Bersani non prevede alcuna particolare autorizzazione o comunicazione, è soggetta alla disciplina del richiamato art.18 del D.Lgs. n.114/98 l’attività commerciale esercitata mediante mezzi elettronici, ove svolta nei confronti del consumatore finale (e non di altri commercianti all’ingrosso e al dettaglio o di utilizzatori professionali o utilizzatori in grande) e qualora assuma la forma di commercio interno (dal momento che solo l’attività di vendita all’ingrosso può assumere anche la forma di importazione o di esportazione).
Dunque, chi, in Italia, intende effettuare la vendita di beni al dettaglio mediante l’utilizzo di un sito Web su Internet nei confronti del consumatore finale, anche questi presente nel nostro Paese (deve trattarsi di commercio interno), deve rispettare la disciplina di cui all’art.18 del D.Lgs. n.114/98. In teoria, chi esercita il commercio elettronico al dettaglio nei confronti di consumatori finali localizzati esclusivamente fuori dal nostro Paese (una strana, ma possibile, forma di commercio al dettaglio "di esportazione") potrebbe sostenere di non essere soggetto alle norme di cui all’art.18: sembra però, questo, un caso del tutto improbabile.
A chi, invece, esercita il commercio elettronico all’ingrosso si applicherà il solo articolo 5 del D.Lgs. n.114/98, concernente i requisiti soggettivi per l’accesso all’attività: il grossista, dunque, al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari, di quelli professionali.
Esclusioni
Le norme sul commercio elettronico del D.Lgs. n.114 si applicano esclusivamente a quei soggetti che svolgono un’attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita: a tal proposito, la circolare sembra smentire quanto già sostenuto dal Ministero in relazione alle vendite effettuate dagli artigiani e dagli industriali fuori dai locali di produzione (in tal caso il Ministero afferma l’assoggettabilità delle rispettive attività alle regole del D.Lgs. n.114); se così è, artigiani ed industriali non hanno bisogno, per effettuare il commercio elettronico al dettaglio dei propri prodotti, di effettuare alcuna comunicazione.
La disciplina del decreto Bersani, ed in particolare le norme sul commercio elettronico, non si applicano agli intermediari, come gli agenti di commercio e gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al solo rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento delle rispettive attività, fra le quali l’iscrizione ai ruoli presso la Camera di commercio e l’apertura della partita IVA.
Infine - come è naturale - sono escluse dal campo di applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione fiscale.

Adempimenti amministrativi per il commercio elettronico al dettaglio
1) l’attività è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza (la sede legale, se trattasi di persona giuridica);
2) essa può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune;
3) nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi (morali e, in caso di vendita di prodotti alimentari, professionali), nonchè, naturalmente, il settore merceologico; la circolare spiega che il possesso del requisito professionale è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo in cui è in uso il mezzo elettronico;
4) in caso di società, i requisiti sono richiesti in riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;
5) fino alla predisposizione dell’apposita modulistica, che dovrà essere approvata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, la comunicazione potrà essere presentata in forma libera.

Divieto di esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e al dettaglio
Come è noto, l’art.26, comma 2, del D.Lgs. n.114/98 vieta l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalle Regioni e salvi i diritti acquisiti dagli operatori (ma, si sa, il decreto Bersani non sanziona la violazione della norma).
Per quanto concerne il commercio elettronico, la circolare precisa che l’operatore che intenda vendere all’ingrosso ed al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l’attività all’ingrosso e al dettaglio: in tal modo, il potenziale acquirente sarà in condizione di individuare con chiarezza le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Divieti previsti dall’art.18 a tutela dei consumatori
L’art.18, comma 2, del D.Lgs. n.114 vieta l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta; è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

Sanzioni
Le sanzioni applicabili in caso di violazione dell’art.18 (mancato invio della comunicazione di inizio dell’attività; mancato decorso dei trenta giorni prima dell’avvio dell’attività; invio di prodotti non richiesti al consumatore; invio di campioni di prodotti o prodotti omaggio a spese del consumatore o con apposizione di vincoli per il consumatore) sono quelle di cui all’art.22, comma 1, del D.Lgs. n.114/98 (sanzione pecuniaria da 5 a 30 milioni).
In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Tutela del consumatore
La circolare n.3487/C, ai fini della tutela del consumatore, richiama le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ed al decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti decreti contengono specifiche disposizioni relative: ai termini ed alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso, compresi spese e rimborsi; all’esecuzione del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per il consumatore; al foro competente per le controversie, che è stabilito inderogabilmente nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
L’art.15 del D.Lgs. n.185/99 stabilisce che, fino all’emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni dello stesso D.Lgs. n.185 e del D.Lgs. n.50/92, alle forme speciali di vendita previste dall’art.9 del D.Lgs. n.50 (fra le quali i contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici) e dall’art.18 del D.Lgs. n.114/98 (vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore, previste appunto dal D.Lgs. n.185/99.
La circolare, al riguardo, richiama alcuni aspetti salienti del decreto 185, che qui integriamo:

Informazioni per il consumatore
Nella presentazione dell’offerta devono essere fornite al consumatore, come previsto dall’art.3 del D.Lgs. n.185/99, informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento:
all’identità del fornitore ed alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo e delle spese di consegna;
alle modalità di pagamento, all’esistenza del diritto di recesso o all’esclusione dello stesso;
alle modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
al costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, se calcolato con modalità diverse dalla tariffa di base;
alla durata della validità dell’offerta e del prezzo;
alla durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Conferma scritta delle informazioni
Prima o al momento dell’esecuzione del contratto, le informazioni sopra elencate, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.185/99, vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza.

Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi (stralcio dall’art.5 D.Lgs. n.185/99)
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 (conferma delle informazioni) o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

Esecuzione del contratto
Il contratto, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.
In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta all’indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine sopra indicato, informa il consumatore per iscritto o su altro supporto duraturo e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Pagamento mediante carta
La circolare ministeriale non si occupa del particolare aspetto, ma è opportuno segnalare al proposito il contenuto dell’art.8 del D.Lgs. n.185/99, il quale prevede che il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’art.3 del decreto.
L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’art.12 del DL n.143/91, convertito in legge n.197/91, che prevede l’applicazione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da seicentomila lire a tre milioni a carico di chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Fornitura non richiesta
L’art.9 del D.Lgs. n.185/99 vieta la fornitura di beni o servizi al consumatore a distanza in mancanza di una sua previa ordinazione, nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e, in ogni caso, la mancata risposta non significa assenso.
Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
L’impiego da parte del fornitore della posta elettronica (così come del telefono, del fax o di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore) richiede il consenso preventivo del consumatore.
Sanzioni
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3 (informazioni per il consumatore), 4 (conferma scritta delle informazioni), 6 (esecuzione del contratto), 9 (fornitura non richiesta), 10 (limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza) di cui al D.Lgs. n.185/99, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa a questi le somme eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria a 1 a 10 milioni di lire.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.
Autorità competente a ricevere il rapporto relativo all’accertamento delle violazioni è l’UPICA in cui l’operatore commerciale ha la residenza o la sede legale.
Il testo integrale della circolare ministeriale sarà disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

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2 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - LR 42/2000
Titolo I
Il sistema organizzativo
Capo I
Disposizioni generali

Capo II
Informazione e accoglienza turistica. Le agenzie per il turismo

Titolo II
Imprese turistiche
Capo I
Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Capo II
Altre strutture ricettive

Capo III
Stabilimenti balneari

Capo IV
Disciplina dei prezzi

Capo V
Agenzie di viaggio e turismo

Titolo III
Le professioni del turismo
Capo I
Guida turistica

Capo II
Accompagnatore turistico

Capo III
Guida ambientale

Capo IV
Maestro di sci

Capo V
Guida alpina

Titolo IV
Abrogazioni, rinvii, norme di salvaguardia

INDICETitolo IIl sistema organizzativo del turismoCapo I - Disposizioni generaliArticolo 1 OggettoArticolo 2 Funzioni della RegioneArticolo 3 Funzioni delle ProvinceArticolo 4 Funzioni dei ComuniArticolo 5 Elenchi regionali delle attivita’ disciplinate daltesto unicoCapo II - Informazione, accoglienza e promozione turistica. Leagenzie per il turismoArticolo 6 Finalita’Articolo 7 Servizi di informazione e di accoglienza turisticaArticolo 8 Attivita’ di promozione turisticaArticolo 9 Razionalizzazione delle attivita’ di competenza degliEnti locali in materia di turismoArticolo 10 Ambiti turisticiArticolo 11 Agenzie per il turismo (APT)Articolo 12 Organi dell’APTArticolo 13 DirettoreArticolo 14 Compiti del direttoreArticolo 15 Collegio dei revisoriArticolo 16 Sostituzione degli organi dell’APTArticolo 17 Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.)Articolo 18 PersonaleArticolo 19 Successione nei rapporti delle Aziende di promozioneturistica costituite ai sensi della legge regionale 23 febbraio1988 n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana"Articolo 20 FinanziamentiArticolo 21 Poteri sostitutiviArticolo 22 Riconoscimento delle Associazioni pro-locoArticolo 23 Norme transitorieTitolo IIImprese turisticheCapo I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggituristici.Sezione I - Disposizioni generaliArticolo 24 OggettoArticolo 25 Ripartizione delle competenze e informazioniSezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutturericettiveArticolo 26 AlberghiArticolo 27 Residenze turistico-alberghiereArticolo 28 DipendenzeArticolo 29 CampeggiArticolo 30 Villaggi turisticiArticolo 31 Aree di sostaArticolo 32 Parchi di vacanzaArticolo 33 Divieti di vendita e affittoSezione III - Autorizzazione all’esercizio e criteri diclassificazioneArticolo 34 Autorizzazione all’esercizioArticolo 35 ClassificazioneArticolo 36 Revisione e rettifica della classificazioneSezione IV - Norme particolariArticolo 37 Insediamenti occasionaliArticolo 38 Autorizzazione per campeggi temporaneiArticolo 39 Campeggi e villaggi turistici a gestione nonlucrativaSezione V - Vigilanza e sanzioniArticolo 40 Compiti di vigilanza e di controlloArticolo 41 Sospensione e revoca dell’autorizzazioneArticolo 42 Sanzioni amministrativeSezione VI - Norme transitorieArticolo 43 Norma transitoria per i campeggi e villaggi turisticiArticolo 44 Norma transitoria per i campeggi stanzialiCapo II - Altre strutture ricettiveSezione I - Disposizioni generaliArticolo 45 OggettoArticolo 46 Ripartizione delle competenze e informazioniSezione II - Definizione e caratteristiche delle strutturericettive extra - alberghiere per l’ospitalita’ collettivaArticolo 47 Case per ferie e rifugi escursionisticiArticolo 48 Ostelli per la gioventu’Articolo 49 Rifugi alpiniArticolo 50 Bivacchi fissiArticolo 51 Soggetti legittimati alla gestioneArticolo 52 Obblighi amministrativi per lo svolgimento delleattivita’ previste nella sezione secondaArticolo 53 Norme particolari per l’autorizzazione di case perferie, rifugi e bivacchiSezione III - Definizione e caratteristiche delle strutturericettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civileabitazioneArticolo 54 RequisitiArticolo 55 AffittacamereArticolo 56 Case e appartamenti per vacanzeArticolo 57 Locazioni ad uso turisticoArticolo 58 Residenze d’epocaArticolo 59 Disposizioni concernenti i soggetti gestoriArticolo 60 Obblighi amministrativi per lo svolgimento delleattivita’ previste nella sezione terzaArticolo 61 Esercizio non professionale dell’attivita’ diaffittacamereSezione IV - Definizione e caratteristiche dei residenceArticolo 62 ResidenceArticolo 63 Classificazione e revisione della classificazioneArticolo 64 Obblighi amministrativi per lo svolgimentodell’attivita’Sezione V - Uso occasionale a fini ricettiviArticolo 65 Uso occasionale di immobili a fini ricettiviSezione VI - Vigilanza e sanzioniArticolo 66 Compiti di vigilanza e controlloArticolo 67 Sospensione e revocaArticolo 68 Sanzioni amministrativeCapo III - Stabilimenti balneariArticolo 69 Stabilimenti balneariArticolo 70 Obblighi amministrativiArticolo 71 Compiti di vigilanza e controlloArticolo 72 Sanzioni amministrativeCapo IV - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e deglistabilimenti balneariArticolo 73 OggettoArticolo 74 Attribuzione di funzioniArticolo 75 Modalita’ e contenuti della comunicazioneArticolo 76 Termine di presentazione della comunicazioneArticolo 77 InformazioniArticolo 78 Pubblicita’ dei prezzi e azioni all’internodell’esercizioArticolo 79 Vigilanza e controlloArticolo 80 Sanzioni amministrativeArticolo 81 Osservatorio regionale dei prezzi delle strutturericettiveCapo V - Agenzie di viaggio e turismoSezione I - Definizione e attivita’Articolo 82 Definizione e attivita’ delle Agenzie di viaggio eturismoArticolo 83 Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attivita’Articolo 84 Denuncia di inizio di attivita’Sezione II - Norme in materia di esercizio dell’attivita’ edell’utenteArticolo 85 Requisiti strutturaliArticolo 86 Garanzia assicurativaArticolo 87 Chiusura temporanea dell’agenziaSezione III - Requisiti professionali per l’eserciziodell’attivita’ di agenzia di viaggioArticolo 88 Requisiti professionali per l’ eserciziodell’attivita’ di agenzia di viaggioArticolo 89 Esame di idoneita’Sezione IV - Associazioni senza scopo di lucro e uffici dibiglietteriaArticolo 90 Albo delle associazioni senza scopo di lucro cheorganizzano viaggiArticolo 91 Esercizio dell’attivita’ di organizzazione di viaggioArticolo 92 Organizzazione occasionale di viaggiArticolo 93 Uffici di biglietteriaSezione V - Vigilanza e sanzioniArticolo 94 Vigilanza e controlloArticolo 95 Sospensione e cessazione dell’attivita’Articolo 96 Sanzioni amministrativeSezione VI - Norme transitorieArticolo 97 Norma transitoriaTitolo IIILe professioni del turismoCapo I - Guida turisticaSezione I - Definizione e attivita’Articolo 98 Definizione dell’attivita’ di guida turisticaArticolo 99 Requisiti per l’esercizio della professioneArticolo 100 EsenzioniArticolo 101 Corsi di qualificazione, aggiornamento especializzazioneArticolo 102 Modalita’ e contenuti dei corsi di qualificazioneArticolo 103 Integrazioni dell’abilitazione professionaleArticolo 104 Pubblicita’ dei prezziArticolo 105 Ingresso gratuitoSezione II - Vigilanza e sanzioniArticolo 106 Vigilanza e controlloArticolo 107 Sanzioni amministrativeArticolo 108 Divieto di prosecuzione dell’attivita’Sezione III - Norme transitorieArticolo 109 Norme transitorieCapo III - Accompagnatore turisticoSezione I - Definizione e attivita’Articolo 110 Definizione dell’attivita’ di accompagnatoreturisticoArticolo 111 Requisiti per l’esercizio della professioneArticolo 112 TitoliArticolo 113 Pubblicita’ dei prezziSezione II - Vigilanza e sanzioniArticolo 114 Vigilanza e controlloArticolo 115 Sanzioni amministrativeArticolo 116 Divieto di prosecuzione dell’attivita’Articolo 117 Norma transitoriaCapo III - Guida ambientaleSezione I - Definizione e attivita’Articolo 118 Definizione dell’attivita’ di guida ambientaleArticolo 119 Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attivita’Articolo 120 Rapporti con le professioni di guida di parco eguida alpinaArticolo 121 Corsi di qualificazione, aggiornamento especializzazioneArticolo 122 Modalita’ e contenuti dei corsiArticolo 123 Obblighi professionaliArticolo 124 Pubblicita’ dei prezziSezione II - Vigilanza e sanzioniArticolo 125 Vigilanza e controlloArticolo 126 Sanzioni amministrativeArticolo 127 Divieto di prosecuzione dell’attivita’Articolo 129 Norma transitoriaCapo IV - Maestro di sciSezione I - Definizione e attivita’Articolo 129 Definizione dell’attivita’ di maestro di sciArticolo 130 Albo professionale regionale dei maestri di sciArticolo 131 Requisiti per l’iscrizione all’alboArticolo 132 Corsi di qualificazione, aggiornamento especializzazioneArticolo 133 Modalita’ e contenuti dei corsiArticolo 134 Maestri di sci di altre regioni e StatiArticolo 135 Collegio regionale dei maestri di sciArticolo 136 Scuole di sciArticolo 137 Pubblicita’ dei prezziSezione II - Vigilanza e sanzioniArticolo 138 Vigilanza e controlloArticolo 139 Sanzioni disciplinariArticolo 140 Vigilanza della Regione sul collegio regionaleArticolo 141 Sanzioni amministrativeSezione III - Norme transitorieArticolo 142 Norma transitoriaCapo V - Guida alpinaSezione I - Definizione e attivita’Articolo 143 Definizione dell’attivita’ di guida alpinaArticolo 144 Albo professionale regionale delle guide alpineArticolo 145 Requisiti per l’iscrizione all’alboArticolo 146 Corsi di qualificazione e aggiornamentoArticolo 147 Modalita’ e contenuti dei corsiArticolo 148 Guide alpine di altre regioni e StatiArticolo 149 Collegio regionale delle guide alpineArticolo 150 Scuole di alpinismo e di sci - alpinismoArticolo 151 Pubblicita’ dei prezziSezione II - Vigilanza e sanzioniArticolo 152 Vigilanza e controlloArticolo 153 Sanzioni disciplinariArticolo 154 Vigilanza della Regione sul collegio regionaleArticolo 155 Sanzioni amministrativeTitolo IVAbrogazioni, rinvii, norme di salvaguardiaArticolo 156 AbrogazioniArticolo 157 Norme non inserite nel testo unico che restano invigoreArticolo 158 Regolamento di attuazioneArticolo 159 RinviiArticolo 160 Modifiche del testo unicoArticolo 161 Norma di salvaguardiaAllegato ATabella degli ambiti turistici

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TITOLO IIL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMOCAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1Oggetto1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativodel turismo della Regione Toscana, nonche’ le struttureturistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo.Art. 2Funzioni della Regione1. Nella materia turismo di cui al presente testo unico comedefinita all’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delloStato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo Idella legge 15 marzo 1997 n. 59", sono riservati alla Regione,ferme restando le generali potesta’ normative, di programmazione,di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiticoncernenti:a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonche’, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;d) il coordinamento dei sistemi informativi;e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dal presente testo unico e dalle normative attuative del medesimo.2. Sono altresi’ riservate alla Regione le funzioni concernenti:a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attivita’ produttive attraverso lo sportello unico cui all’articolo 23 del DLgs 112/1998;b) la determinazione delle modalita’ specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;c) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilita’ al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del DLgs 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.3. In particolare sono altresi’ riservate alla Regione, oltrealle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 44, lettera a), del DLgs 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dei sistema turistico nazionale;b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell’articolo 44, lettera d), del DLgs 112/1998.4. La Regione, inoltre esercita le funzioni amministrativeinerenti:a) alla programmazione, allo sviluppo delle attivita’ turistiche, all’informazione, all’accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonche’ alla definizione degli ambiti turistici per l’informazione, l’accoglienza e la promozione turistica locale;b) alla programmazione della spesa per l’innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’offerta turistica, nell’ambito degli strumenti programmatori;c) alla omogeneita’ dei servizi e delle attivita’;d) alle attivita’ di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;e) al coordinamento dell’attivita’ di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.Art. 3Funzioni delle Province1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative inmateria di:a) agenzie di viaggio e turismo;b) formazione e qualificazione professionale;c) pubblicita’ dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;d) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;g) istituzione e tenuta dell’Albo delle associazioni Pro-loco.Art. 4Funzioni dei Comuni1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative inmateria di:a) esercizio delle strutture ricettive;b) esercizio delle attivita’ professionali;c) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio comunale.2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative conferitealla Regione e non ricomprese tra quelle riservate alla Regionestessa dall’articolo 2 o attribuite alle Province dall’articolo3.Art. 5Elenchi regionali delle attivita’ disciplinate dal testo unico1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a finidi pubblicita’ e statistica, gli elenchi delle imprese e delleprofessioni disciplinate dal presente testo unico.2. A tal fine, i Comuni e le Province trasmettono alla Giuntaregionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, leinformazioni relative.
CAPO II
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INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA. LE AGENZIE PERIL TURISMOArt. 6Finalita’1. Il presente capo, in attuazione della l. 17 maggio 1983, n.217 "Legge quadro per il turismo e interventi per ilpotenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica", dellalegge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali"e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 "Sistema delleautonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali difunzionamento":a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati alla promozione della domanda turistica.Art. 7Servizi di informazione e di accoglienza turistica1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e diinformazione sull’offerta turistica locale e sul territorioregionale praticati in forma omogenea negli ambiti territorialidi cui all’articolo 10.2. L’attivita’ di accoglienza puo’ comprendere la prenotazione,effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizituristici e del pernottamento presso le strutture ricettive; taliservizi possono essere erogati da soggetti abilitati a talescopo.3. La prenotazione di strutture ricettive puo’ essere altresi’effettuata direttamente dagli uffici di informazione eaccoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agliuffici medesimi.4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a caratterelocale sono svolti dai Comuni, anche in forma associata, e dalleProvince anche tramite le Agenzie per il turismo di cuiall’articolo 11. I servizi di informazione e accoglienzaturistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalleProvince e dai Comuni attraverso le Agenzie per il turismo.5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo sianosvolti con caratteristiche di omogeneita’ su tutto il territorioregionale, la Regione, con il regolamento di attuazione delpresente testo unito, disciplina:a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi;b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;c) le condizioni e le garanzie per l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione, degli Enti locali e delle Agenzie per il turismo a soggetti terzi.Art. 8Attivita’ di promozione turistica1. Le attivita’ di promozione turistica locale sono svolte daComuni e Province tramite le Agenzie per il Turismo. Si intendonoper attivita’ di promozione turistica locale le iniziative tesealla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizituristici da attuare in ambito nazionale, nel quadro dellaprogrammazione regionale. L’Agenzia regionale per la promozioneeconomica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio2000, n. 6 "Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economicadella Toscana (A.P.E.T.)", nell’esercizio delle proprie funzioni,puo’ avvalersi delle Agenzie per il turismo per iniziative cherichiedono specifici riferimenti all’offerta locale.2. Per lo svolgimento delle attivita’ di promozione dellaconoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nelterritorio di rispettiva competenza, gli Enti Locali, le Agenzieper il turismo e la Regione concertano i propri interventi alfine di garantire l’immagine unitaria degli ambiti territorialidi cui all’articolo 10, anche in collaborazione con lerappresentanze degli operatori del settore.3. La Regione, attraverso il piano triennale della promozioneeconomica di cui all’articolo 4 della legge regionale 14 aprile1997, n. 28 "Disciplina delle attivita’ di promozione economicadelle risorse toscane e di supporto al processo diinternazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura,artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo",definisce gli obiettivi e le modalita’ per lo svolgimento delleattivita’ di cui al presente articolo promuovendo la necessariaintegrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e deisoggetti privati, nonche’ le modalita’ per garantire il raccordotra l’attuazione dei programmi di attivita’ delle Agenzie per ilturismo e quelli dell’Agenzia di promozione economica dellaToscana.4. La Provincia adotta un piano triennale, sulla base degliindirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento perl’attivita’ delle Agenzie per il turismo.Art. 9Razionalizzazione delle attivita’ di competenza degli Enti localiin materia di turismo1. Oltre alle attivita’ di cui agli articoli 7 e 8, le Province ei Comuni, al fine di garantire le migliori e piu’ facilicondizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attivita’di rispettiva competenza in materia di turismo di cui agliarticoli 3 e 4 legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87"Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dellefunzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato,industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport,internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura conferiti alla Regione daldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ed i servizi ad esseconnesse, avvalendosi delle Agenzie per il turismo.Art. 10Ambiti turistici1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella di cuiall’Allegato A, comprendenti i Comuni ivi elencati, costituisconoambito ottimale per l’esercizio dei compiti e delle funzionidisciplinati dal presente capo.Art. 11Agenzie per il turismo (APT)1. In ogni ambito territoriale di cui all’articolo 10, e’istituita una Agenzia per il turismo (APT). Le APT sono strumentitecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa,amministrativa e di gestione. Le Province esercitano sulle APT lefunzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presentecapo. Alle APT si applicano le norme in materia di contabilita’,bilancio, attivita’ contrattuale e patrimonio della Provincia.2. Nel caso in cui l’ambito territoriale di competenza dell’APTcomprenda il territorio di piu’ Province, le Province interessateindicono una conferenza di servizi al fine di decidere a qualeProvincia attribuire le funzioni amministrative e di controllosulla APT Nel caso di mancata intesa tra le Province, la Regioneprovvede, con proprio atto, ad individuare la Provinciacompetente.3. Le APT, per lo svolgimento delle attivita’ di cui agliarticoli 7 e 8, espletano in particolare, i seguenti compiti:a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell’ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle localita’ turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;c) promuovere, coordinare ed attuare attivita’ di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali.4. Le APT non possono concedere contributi per iniziativeturistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.Art. 12Organi dell’APT1. Sono organi dell’APT:a) il Direttore;b) il Collegio dei revisori.2. La nomina degli organi dell’APT compete al Presidente dellaProvincia. Tali nomine devono essere effettuate entro tre mesidall’entrata in carica del Presidente della Provincia.Art. 13Direttore1. Il Presidente della Provincia nomina il direttore, previaprocedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti dicomprovata esperienza e professionalita’ nell’organizzazione eamministrazione di enti e organismi pubblici o privati delsettore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lostesso periodo di durata in carica del Presidente della Provinciae comunque fino alla nomina del nuovo direttore ai sensidell’articolo 12.2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con ildirettore e’ regolato dalla Provincia.3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gliassessori regionali, i componenti degli organi di altri entiregionali, nonche’, con riferimento all’ambito territoriale dellaAPT, i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Presidenti delleComunita’ montane, i membri dei Consigli e delle Giunte di talienti. Non possono essere nominati direttore i titolari, gliamministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell’ambitodel territorio regionale.4. Il rapporto di lavoro e’ risolto anticipatamente dallaProvincia con provvedimento che dichiara la decadenza dallanomina di direttore, per uno dei seguenti motivi:a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi,b) gravi violazioni di norme di legge;c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attivita’ dell’APT;d) gravi irregolarita’ nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell’Agenzia;e) sopravvenuta causa di incompatibilita’;f) mancata predisposizione del programma di attivita’ e del bilancio di previsione nei termini di legge.5. L’atto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro deldirettore e’ adottato dal Presidente della Provincia.Art. 14Compiti del direttore1. Il direttore rappresenta legalmente l’APT, e’ responsabiledell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi dell’Agenzia edesercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.2. Il direttore predispone, entro il 30 settembre, la proposta diprogramma di attivita’ dell’APT Il programma e’ determinato sullabase del piano triennale della Provincia, nel rispetto del pianotriennale della promozione economica previsto dalla LR 28/1997.La Provincia, previo parere del Comitato turistico di indirizzodi cui all’articolo 17, provvede all’approvazione di taleprogramma, nonche’ all’approvazione del bilancio preventivo,delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell’APT3. Il programma dell’APT e’ finalizzato allo sviluppo e allapromozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell’articolo8. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarita’turistiche presenti nel territorio di competenza e dellarilevanza turistica delle diverse localita’ in relazione allaloro ricettivita’. Il programma di attivita’ dell’APT assume comeriferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici eprivati operanti nel settore.Art. 15Colleggio dei revisori1. Il Collegio dei revisori e’ composto da tre membri effettiviiscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio e’nominato dal Presidente della Provincia che ne individua anche ilPresidente, entro la data della nomina del direttore dell’APT IlCollegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stessoperiodo di durata in carica del Presidente della Provincia.2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministratividell’APT sotto il profilo della legittimita’ contabile eamministrativa.3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Collegio deirevisori dal direttore entro il giorno successivo a quello dellaloro adozione.4. L’atto di controllo consiste nell’apposizione del visto dilegittimita’ contabile e amministrativa, da effettuarsi entroquindici giorni dal ricevimento degli atti.5. Nell’ipotesi in cui il Collegio dei revisori, anziche’ apporreil visto di legittimita’, manifesti rilievi sugli atti, se ildirettore ritiene di adeguarsi a detti rilievi adotta iprovvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegiostesso. In caso contrario, il direttore e’, comunque, tenuto amotivare al Collegio le proprie valutazioni, notificando laconferma dell’atto e dandone comunicazione al Presidente dellaProvincia.6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilita’ deimembri del Collegio dei revisori, valgono le disposizionipreviste per il direttore definite dall’articolo 13, comma 3.Art. 16Sostituzione degli organi dell’APT1. La nomina del direttore e dei membri del Collegio dei revisoriin sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deveessere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data delladecadenza, delle dimissioni o del decesso.2. In attesa della nomina del nuovo direttore il Presidente dellaProvincia provvede al commissariamento dell’APTArt. 17Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.)1. Le Province, i Comuni e le Comunita’ Montane ricompresi negliambiti territoriali di cui all’articolo 10, e le Camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmentecompetenti costituiscono, in ciascun ambito, il Comitatoturistico di indirizzo (C.T.I.). Il C.T.I. resta in carica perl’intera durata del mandato amministrativo del Presidente dellaProvincia.2. Un’apposita conferenza di servizi, disciplinata ed indettadalla Provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce lenorme che determinano:a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del C.T.I., tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli Comuni;b) le modalita’ di funzionamento del C.T.I.3. Qualora la conferenza di servizi non adotti le previstedeterminazioni, provvede la Provincia in via sostitutiva.4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza diservizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della Provinciaadottate in via sostitutiva, la Provincia insedia il C.T.I.5. Qualora, entro i termini previsti, la Provincia non possainsediare il C.T.I. in quanto non sia pervenuta la designazionedi almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, lerelative funzioni sono svolte dalla Provincia fino a quando nonsia validamente insediato il C.T.I.6. Spetta al C.T.I.:a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attivita’ dell’APT;b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;d) valutare lo stato di attuazione del programma di attivita’; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro mesi, al C.T.I. una relazione sull’andamento delle attivita’ e sullo stato di attuazione del programma annuale.7. Nel caso in cui il C.T.I. non esprima i pareri di cui al comma6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento dellaformale richiesta, la Provincia provvede all’approvazione degliatti, prescindendo dal parere del C.T.I.Art. 18Personale1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previaintesa con la Provincia interessata, sentite le Organizzazionisindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale diorganico per l’esercizio delle funzioni di ciascuna delle exAziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23febbraio 1988, n. 9 "Organizzazione turistica della RegioneToscana".2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, ilpersonale in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende dipromozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988, e’inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardiadel trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruoloregionale. Al personale regionale trasferito continuano adapplicarsi le disposizioni di cui all’articolo 150 della leggeregionale 21 agosto 1989, n. 51, "Testo unico della legge sulpersonale" con oneri a carico della Regione. Al personaletrasferito si applicano i benefici relativi agli assegni dimobilita’ previsti dalle norme vigenti. Il personale in serviziopresso le Aziende di promozione turistica di cui alla LR 9/1988all’entrata in vigore della legge regionale 14 ottobre 1999, n.54 "Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia diinformazione, accoglienza e promozione turistica locale dellaRegione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il Turismo" e’destinato alle corrispondenti APT di cui all’articolo 11.3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nelcontingente di cui al comma 1, e’ trasferito, con ilcorrispondente posto di pianta organica, ed il relativofinanziamento, alla Provincia di competenza. Sono, inoltre,trasferiti alla Provincia i posti vacanti di tale contingente,con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedurepreviste dall’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 1994,n. 81 "Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29- Modifiche all’ordinamento della dirigenza e della strutturaoperativa regionale", la Giunta regionale provvede allacorrispondente riduzione della propria dotazione organica.4. Le dotazioni organiche delle APT sono successivamente definiteda parte di ciascuna Provincia.In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi delcomma 3.5. Nel caso di scioglimento delle APT, il personale in serviziopresso tali organismi rimane nel ruolo provinciale diappartenenza.Art. 19Successione nei rapporti delle Aziende di promozione turisticacostituite ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9"Organizzazione turistica della Regione Toscana"1. Con deliberazione della Giunta regionale e’ regolato ilsubingresso delle Province nel patrimonio delle Aziende dipromozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988.2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con leattivita’ di cui alla presente legge e’ trasferito alle Provinceper lo svolgimento delle relative funzioni. Il restantepatrimonio, non trasferito alle Province, rimane acquisito alpatrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvedemediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Taliverbali costituiscono titolo per le volture e le trascrizioni.3. Ai fini di cui al comma 2, e’ istituita apposita commissioneparitetica tra Regione e Province che provvede all’individuazionedei beni delle Aziende di promozione turistica da trasferire alleProvince.4. I beni patrimoniali trasferiti alle Province ai sensi deiprecedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attivita’delle APT; eventuali rendite e proventi derivanti da tali benidevono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle APT5. Le APT di cui all’articolo 11, succedono nei rapporti attivi epassivi alle Aziende di promozione turistica costituite ai sensidella LR 9/1988, al momento dell’insediamento del direttoredell’APTArt. 20Finanziamenti1. La Regione determina l’entita’ dello stanziamento da destinarea ciascuna APT per lo svolgimento delle attivita’ di cui alpresente capo. Lo stanziamento non potra’, comunque, essereinferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese dipersonale, di funzionamento e di attivita’ di ciascuna Azienda dipromozione turistica costituita ai sensi della LR 9/1988,previsti dal bilancio di previsione della Regione per l’eserciziofinanziario 1995.2. La somma di cui al comma 1, e’ erogata dalla Regione allaProvincia a cui l’APT e’ funzionalmente collegata, con vincolo didestinazione.3. La Regione, annualmente, in sede di approvazione del bilanciodi previsione, stanzia per le attivita’ richiamate al comma 1svolte dalle APT, le somme necessarie, calcolate secondo lemodalita’ definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tassodi inflazione programmata per l’anno di riferimento. La Regioneistituisce un apposito capitolo di spesa denominato"Finanziamenti per le Agenzie per il Turismo per lo svolgimentodelle attivita’ di informazione e promozione turistica locale".4. Le APT provvedono alle spese di funzionamento e di attivita’anche mediante:a) contributi da parte delle Province, dei Comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all’esercizio dei compiti istituzionali svolti;b) rendite e proventi patrimoniali di gestione;c) finanziamenti e rimborsi dell’Agenzia di promozione economica di cui all’articolo 28 della LR 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati;d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all’esercizio di incarichi;e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;f) ulteriori eventuali entrate.Art. 21Poteri sostitutivi1. In caso di accertata inadempienza delle Provincenell’esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della LR 87/1998.Art. 22Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumentidi promozione dell’accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-lococooperano con gli Enti locali per:a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.2. Presso le Province sono istituiti gli albi provinciali delleassociazioni Pro-loco.3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina lemodalita’ e le condizioni per l’espletamento delle attivita’ dicui al comma 1. Con lo stesso regolamento, e’ disciplinata latenuta dell’albo provinciale delle associazioni Pro-loco.Art. 23Norme transitorie1. Fino alla nomina dei direttori delle APT, gli amministratoristraordinari ed i Collegi dei revisori delle Aziende dipromozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988,istituiti con legge regionale 18 novembre 1998, n. 84"Scioglimento dei consigli di amministrazione delle Aziende diPromozione Turistica di cui alla LR 23 novembre 1988, n. 9",svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima LR 84/1998. Atali organi continuano ad essere corrisposte le indennita’ dicarica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno1999.2. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore dellaLR 54/1999 presso le Agenzie di promozione turistica con laqualifica di direttore conservano il diritto di optare per lapermanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominatidirettori delle APT Tale opzione deve essere esercitata entrotrenta giorni dalla nomina del direttore.3. I rappresentanti delle Comunita’ Montane entrano a far partedei Comitati turistici di indirizzo di cui all’articolo 17, apartire dal rinnovo dei Comitati in carica alla data di entratain vigore della presente legge.

TITOLO IIIMPRESE TURISTICHE
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CAPO ISTRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICISEZIONE IDisposizioni generaliArt. 24Oggetto1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettivegestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi perl’ospitalita’:a) alberghi;b) residenze turistico - alberghiere;c) campeggi;d) villaggi turistici;e) aree di sosta;f) parchi di vacanza.2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce irequisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delleloro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristichetecniche e specifiche modalita’ di esercizio delle strutturericettive.Art. 25Ripartizione delle competenze e informazioni1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sonoesercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzionirelative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alpresente capo.2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamenteinformazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazionedel presente capo.SEZIONE IIDefinizione e caratteristiche delle strutture ricettiveArt. 26Alberghi1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria,aperte al pubblico che, ubicate in uno o piu’ stabili o parti distabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante,bar e altri servizi accessori.2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghiubicati nel vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti eapprodi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta el’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei"motel" sono altresi’ assicurati i servizi di autorimessa,rifornimento carburanti e riparazione.3. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" glialberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principaliservizi in funzione di piu’ stabili facenti parte di un unicocomplesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e losvago della clientela.4. Negli alberghi e’ consentita la presenza di unita’ abitative,costituite da uno o piu’ locali e dotate di servizio autonomo dicucina, nel limite di una capacita’ ricettiva non superiore alventicinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.Art. 27Residenze turistico - alberghiere1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive,a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o piu’stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unita’abitative arredate, costituite da uno o piu’ locali e dotate diservizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghierepossono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.2. Nelle residenze turistico - alberghiere i clienti possonoessere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiornoe senza il servizio autonomo di cucina. La capacita’ ricettiva ditali locali non deve risultare superiore al venticinque per centodi quella complessiva dell’esercizio.Art. 28Dipendenze1. Salva l’ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cuil’attivita’ ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svoltain piu’ stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre"lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per iclienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portinerianonche’ gli altri servizi generali a disposizione dellaclientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".Art. 29Campeggi1. Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria,aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta eil soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi dipernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresi’disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.2. E’ consentita in non piu’ del venticinque per cento dellepiazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate alsuolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’areaautorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe adisposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri dipernottamento.3. Nei campeggi con un numero di piazzole non superiore acentocinquanta la quota percentuale di piazzole interessate dastrutture allestite dal titolare o gestore puo’ raggiungere iltrentacinque per cento.4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei campeggi gia’esistenti al 5 dicembre 1997, o per i quali a tale data fossegia’ stata presentata domanda di autorizzazione, e’ consentito,comunque, mantenere la presenza di un numero di piazzole,interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino aun massimo di trenta, ove gia’ autorizzate.5. Nei campeggi e’ consentito l’affitto di non piu’ del quarantaper cento delle piazzole per l’intera durata del periodo diapertura della struttura.Art. 30Villaggi turistici1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestioneunitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate construtture temporaneamente o permanentemente ancorate al suoloallestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per lasosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezziautonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresi’disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.2. Nei villaggi turistici e’ consentita la presenza di piazzoleutilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento,purche’ in misura non superiore al venticinque per cento delnumero complessivo delle piazzole.3. Nei villaggi turistici gia’ esistenti alla data di entrata invigore del presente testo unico e’ consentito comunque mantenerela presenza di un numero di piazzole, interessate da struttureallestite dal titolare o dal gestore, fino a un massimo ditrenta, ove gia’ autorizzate.4. Nei villaggi turistici e’ consentito l’affitto di non piu’ deiquaranta per cento delle piazzole per l’intera durata del periododi apertura della struttura.Art. 31Aree di sosta1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestioneunitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e unmassimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non piu’di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi dipernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bare spaccio al servizio delle sole persone ospitate.Art. 32Parchi di vacanza1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestioneunitaria, in cui e’ praticato l’affitto della piazzola ad ununico equipaggio per l’intera durata del periodo di aperturadella struttura.2. Nei parchi di vacanza e’ consentito, per non piu’ del quarantaper cento delle piazzole, l’affitto delle piazzole stesse perperiodi inferiori a quelli di apertura della struttura.Art. 33Divieti di vendita e affitto1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta enei parchi di vacanza e’ vietata la vendita frazionata dellepiazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sullapiazzola, ovvero l’affitto delle stesse per periodi pluriennali oindeterminati.SEZIONE IIIAutorizzazione all’esercizio e criteri di classificazioneArt. 34Autorizzazione all’esercizio1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capoe’ subordinato alla autorizzazione del Comune ove e’ ubicata lastruttura. Per il rilascio dell’autorizzazione, si applica ilprocedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme disemplificazione dei procedimenti di autorizzazione per larealizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e lariconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opereinterne ai fabbricati, nonche’ per la determinazione delle areedestinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,comma 8, della legge 1 5 marzo 1997, n. 59".2. L’autorizzazione puo’ essere rilasciata a persone fisiche, adenti, ad associazioni, a societa’. Nel caso in cui il richiedentenon sia persona fisica e’ obbligatoria la designazione di ungestore. Il titolare o il gestore possono nominare lororappresentanti purche’ in possesso dei requisiti di cui al comma3. In caso di societa’ o di organismo collettivo i requisitipersonali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per iquali e’ previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione deiprocedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delleinformazioni antimafia".3. Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato al possesso:a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TUl.p.s.) approvato con regio decreto 18 giugno 193 1, n. 773;b) dell’iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del registro esercenti il commercio (R.E.C.).4. Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato altresi’all’esistenza, nella struttura ricettiva da autorizzare, deirequisiti obbligatori previsti dal regolamento di attuazione dicui all’articolo 24, comma 2, per il livello minimo diclassificazione.5. L’autorizzazione all’esercizio puo’ riguardare anche lasomministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dellenormative statali vigenti.6. L’avvenuto rilascio della autorizzazione all’esercizio dinuove strutture, le modificazioni e le eventuali revoche, devonoessere comunicati dal Comune alla Provincia competente perterritorio entro quindici giorni.7. L’autorizzazione conserva validita’ fino a che non ricorranole fattispecie di sospensione o di revoca di cui all’articolo 41.8. L’autorizzazione e’ reintestata, a seguito di morte deltitolare, di cessione o di affidamento in gestionedell’attivita’, ad altro soggetto in possesso dei requisiti dicui al comma 3. La domanda di reintestazione e’ presentata, apena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entrosessanta giorni dalla stipula dell’atto di cessione o diaffidamento in gestione.9. L’autorizzazione e’ reintestata, nel caso di morte deltitolare, all’erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche’abbiano nominato, con la maggioranza di cui all’articolo 1105 delcodice civile, un solo rappresentante per tutti i rapportigiuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una societa’. Inogni caso l’erede o il rappresentante degli eredi, o irappresentanti legali della societa’ devono possedere i requisitidi cui al comma 3, lettera a); gli eredi non in possesso delrequisito di cui al comma 3, lettera b), devono acquisirlo entroil termine per la presentazione della domanda di reintestazione.Art. 35Classificazione1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devonopossedere le caratteristiche e i requisiti specificati nelregolamento di attuazione. In relazione alle caratteristichedelle strutture e dei servizi offerti, gli alberghi e le lorodipendenze sono classificati dalla Provincia con un numero distelle variabile da uno a cinque, i campeggi e i parchi divacanza sono classificati con un numero di stelle variabili dauno a quattro, le residenze turistico - alberghiere, le lorodipendenze e i villaggi turistici con un numero di stellevariabile da due a quattro.Art. 36Revisione e rettifica della classificazione1. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali dacomportare un aggiornamento del livello di classificazione, iltitolare o gestore di una struttura ricettiva dichiara talecircostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delleattrezzature alla Provincia; a tale dichiarazione puo’ allegarecomunicazione di nuovi prezzi, secondo quanto previstoall’articolo 76, comma 6. La Provincia entro sessanta giorni,verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non vengacomunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementiconoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intendeattribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. LaProvincia trasmette al Comune l’atto di attribuzionedell’eventuale nuovo livello di classificazione.2. La Provincia puo’ procedere in ogni momento, anche d’ufficio,alla rettifica della classificazione qualora accerti che unastruttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazioneinferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e’notificato all’interessato e trasmesso al Comune.SEZIONE IVNorme particolariArt. 37Insediamenti occasionali1. Non e’ soggetto alle disposizioni di cui al presente testounico l’insediamento occasionale di tende o di altri mezzi disoggiorno mobile.Art. 38Autorizzazione per campeggi temporanei1. Il Comune puo’ consentire, in aree pubbliche o private ovesiano assicurati i servizi generali indispensabili per garantireil rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia dellapubblica salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima disessanta giorni:a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;b) per le finalita’ educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delleautorizzazioni di cui al presente articolo.Art. 39Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa1. Gli enti, le associazioni e gli organismi operanti senza scopodi lucro per il conseguimento di finalita’ sociali, culturali,assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possonoorganizzare e gestire, al di fuori dei normali canalicommerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitareesclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicanoanche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti eloro familiari.2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette aclassificazione. Tali strutture devono possedere almeno irequisiti previsti per i campeggi classificati con una stellaovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.3. L’autorizzazione alla apertura di uno degli insediamenti dicui al comma 1, deve contenere l’indicazione dei fruitoriabilitati alla utilizzazione della struttura.SEZIONE VVigilanza e sanzioniArt. 40Compiti di vigilanza e di controllo1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delledisposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune edalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.Art. 41Sospensione e revoca della autorizzazione1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisitiobbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dalregolamento di attuazione, il Comune sospende l’autorizzazioneall’esercizio per un periodo non superiore a sei mesi se, aseguito di diffida, non si sia ottemperato entro il terminefissato nella diffida dal Comune.2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applicaanche nel caso in cui il titolare o il gestore di una dellestrutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentitoagli enti competenti gli accertamenti ai fini della verificadella sussistenza dei requisiti.3. L’autorizzazione all’esercizio di una delle strutturericettive disciplinate dalla presente legge e’ revocata:a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia provveduto ad adempiere a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l’accertamento;b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare o gestore della autorizzazione.Art. 42Sanzioni amministrative1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dalpresente capo sprovvisto della relativa autorizzazione e’soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri) chicontravvenga a quanto previsto:a) dall’articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5;b) dall’articolo 30 commi 2 e 3;c) dall’articolo 32, comma 2;d) dall’articolo 33;e) dall’articolo 44, comma 1.3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del Titolo II capo IV,c) chi doti i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato.4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui alpresente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzionipecuniarie sono raddoppiate.SEZIONE VINorme transitorieArt. 43Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici1. I campeggi e i villaggi turistici gia’ autorizzati in deroga,ai sensi dell’art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29ottobre 1981 n. 79 "Disciplina e classificazione dei campeggi edei villaggi turistici", che si trovino nell’impossibilita’tecnica dell’adeguamento ai requisiti stabiliti dal presentetesto unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengonola classificazione gia’ attribuita fino al 3 1 dicembre 2008.2. I campeggi e i villaggi turistici gia’ autorizzati alla datadell’entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1997, n.83 "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione dellestrutture ricettive" devono adeguare le proprie strutture e ipropri servizi alle disposizioni previste dal regolamento diattuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione delpresente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e finoa tale data possono mantenere la classificazione in essere.Art. 44Norma transitoria per i campeggi stanziali1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997, nei qualie’ praticato, in piu’ del 55% delle piazzole, l’affitto ad ununico equipaggio per l’intera durata dell’intero periodo diapertura della struttura e che ne abbiano dato regolarecomunicazione al Comune, possono mantenere la denominazioneaggiuntiva di "stanziale", con l’obbligo di pubblicizzazioneanche nelle insegne di tale condizione, dall’1 gennaio 2000 al 31dicembre 2000.2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1possono chiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazioneall’esercizio di "parco di vacanza". Il Comune decidesull’accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

CAPO IIALTRE STRUTTURE RICETTIVE
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SEZIONE IDisposizioni generaliArt. 45Oggetto1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettivegestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi perl’ospitalita’:a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalita’ collettiva: 1) case per ferie; 2) ostelli per la gioventu’; 3) rifugi alpini; 4) bivacchi fissi; 5) rifugi escursionistici;b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione: 1) esercizi di affittacamere, 2) case e appartamenti per vacanze; 3) residenze d’epoca;c) residence.2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce irequisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.Art. 46Ripartizione delle competenze e informazioni1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sonoesercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioniamministrative relative alla classificazione dei residence.2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazionicirca lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione delpresente capo.SEZIONE IIDefinizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalita’ collettivaArt. 47Case per ferie e rifugi escursionistici1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per ilsoggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone ogruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, daisoggetti di cui all’articolo 51. Le case per ferie gestite daprivati possono ospitare esclusivamente le categorie di personeindicate nell’autorizzazione, come previsto dall’articolo 53.2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalita’ eristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente allaviabilita’ pubblica, anche in prossimita’ di centri abitati,possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.Art. 48Ostelli per la gioventu’1. Sono ostelli per la gioventu’ le strutture ricettiveattrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamentodei giovani e dei loro accompagnatori.Art. 49Rifugi alpini1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita’ eristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli adascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamentealla viabilita’ pubblica.Art. 50Bivacchi fissi1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiticon un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sonodenominati bivacchi fissi.2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.Art. 51Soggetti legittimati alla gestione1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possonoessere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni edenti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento difinalita’ sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportivee ricreative.2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica e’obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o ilgestore possono nominare loro rappresentanti purche’ in possessodegli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.In caso di societa’ o di organismo collettivo i requisitipersonali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per iquali e’ previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo2, comma 3, del DPR 252/1998.3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attivita’puo’ essere esercitata solo nei confronti dei soci, fattaeccezione per i rifugi alpini.4. L’esercizio in forma di impresa dell’attivita’ di gestionedelle strutture ricettive di cui alla presente sezione e’soggetto al possesso dell’iscrizione nella sezione speciale delRegistro esercenti il commercio (R.E.C.).Art. 52Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita’previste nella sezione seconda1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l’esercizio dell’attivita’ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione e’subordinato alla autorizzazione del Comune ove e’ ubicata lastruttura. Per il rilascio dell’autorizzazione si applica ilprocedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme disemplificazione dei procedimenti di autorizzazione per larealizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e lariconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opereinterne ai fabbricati, nonche’ per la determinazione delle areedestinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".2. Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato al possesso:a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del TUl.p.s. approvato con RD 773/1931;b) dell’iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l’attivita’ sia esercitata in forma di impresa.3. L’autorizzazione all’esercizio puo’ comprendere anche lasomministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dellenormative statali vigenti.4. L’autorizzazione conserva validita’ fino a che non ricorranole fattispecie di sospensione e di revoca di cui all’articolo 67.5. All’autorizzazione di cui al presente articolo si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 34, commi 8 e 9.Art. 53Norme particolari per l’autorizzazione di case per ferie, rifugie bivacchi1. Per le case per ferie, l’autorizzazione individua i soggetticui la struttura e’ destinata.2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia,all’atto della richiesta di apertura deve essere indicato ilnominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestorestesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darnecomunicazione al Comune competente per territorio, specificandonel’ubicazione.Sezione IIIDefinizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazioneArt. 54Requisiti1. I locali destinati alle attivita’ ricettive di cui allapresente sezione devono possedere i requisiti strutturali edigienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione,nonche’ quelli previsti dal regolamento di attuazione delpresente capo.2. L’utilizzo delle abitazioni per le attivita’ di cui allapresente sezione non comporta modifica di destinazione d’usodegli edifici ai fini urbanistici.Art. 55Affittacamere1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da nonpiu’ di sei camere per clienti, con una capacita’ ricettiva nonsuperiore a dodici posti letto, ubicate in non piu’ di dueappartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sonoforniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente allepersone alloggiate, alimenti e bevande.Art. 56Case e appartamenti per vacanze1. Sono case e appartamenti per vacanze le unita’ abitativecomposte da uno o piu’ locali arredati e dotate di serviziigienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in formaimprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta diservizi centralizzati, nel corso di una o piu’ stagioni concontratti aventi validita’ non superiore a tre mesi consecutivi.2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devonoessere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degliospiti come definiti nel regolamento di attuazione.3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non puo’comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande el’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delleaziende alberghiere.4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione dicase e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale eorganizzata di tre o piu’ case o appartamenti ad uso turistico.Art. 57Locazioni ad uso turisticoNon sono soggette alle disposizioni della presente legge lelocazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c)della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni edel rilascio degli immobili ad uso abitativo".Art. 58Residenze d’epoca1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate incomplessi immobiliari di particolare pregio storico -architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delledisposizioni legislative in materia di beni culturali eambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997,n. 352, che offrono alloggio in camere e unita’ abitative, con osenza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinqueposti letto.2. Nelle residenze d’epoca possono essere somministrati alimentie bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.3. I servizi minimi offerti dalle residenze d’epoca sono quellidegli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.4. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cuiagli articoli 26 e 27, nonche’ gli alloggi agrituristici di cuialla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delleattivita’ agrituristiche", che rispondono ai requisiti di cui alcomma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possonoassumere la denominazione di "residenze d’epoca", mantenendo gliobblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenzeturistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.Art. 59Disposizioni concernenti i soggetti gestori1. E’ obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cuiil titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare oil gestore possono nominare loro rappresentanti purche’ inpossesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare ogestore.2. L’esercizio in forma di impresa dell’attivita’ di gestionedelle strutture ricettive di cui alla presente sezione e’soggetto al possesso dell’iscrizione nella sezione speciale delRegistro esercenti il commercio (R.E.C.).Art. 60Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita’previste nella sezione terza1. L’esercizio delle attivita’ ricettive di cui alla presente
sezione e’ subordinato alla presentazione al Comune in cui si
intende svolgere l’attivita’ di una denuncia di inizio della
stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti" attestante
l’esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti
dalla presente legge.
2. A tal fine il denunciante deve indicare:
a) generalita’ e denominazione del denunciante;
b) generalita’ dell’eventuale rappresentante legale;
c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del
TUl.p.s. approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni;
in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti
devono essere posseduti anche da quest’ultimo;
d) possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro
esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l’attivita’ sia
esercitata in forma di impresa;
e) l’esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case
di civile abitazione.
3. Nelle residenze d’epoca con un numero di posti letto superiore
a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti,
l’attivita’ e’ soggetta ad autorizzazione con il procedimento di
cui al DPR 447/1998.
4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative
alla struttura e ai servizi offerti:
a) ubicazione e caratteristiche;
b) servizi offerti;
c) numero dei posti letto e delle unita’ abitative;
d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) periodi di apertura.
5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla
presente sezione e’ inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni
variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli
appartamenti di cui dispone per la gestione.
Art. 61
Esercizio non professionale dell’attivita’ di affittacamere
1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attivita’ di
affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e
domicilio sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione
speciale per gli esercenti l’attivita’ ricettiva istituito
dall’articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della
comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 75.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla
denuncia di cui all’articolo 60.
SEZIONE IV
Definizione e caratteristiche dei residence
Art. 62
Residence
1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno
sette unita’ abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti
igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione,
ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di
cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per
fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unita’ immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo
unico od a piu’ corpi.
Art. 63
Classificazione e revisione della classificazione
1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie
sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa
prevista nel regolamento di attuazione.
2. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da
comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il
titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in
occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature
alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il
possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro
tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o
notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il
nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia
trasmette al Comune l’atto di attribuzione dell’eventuale nuovo
livello di classificazione.
3. La Provincia puo’ procedere in ogni momento, anche d’ufficio,
alla rettifica della classificazione qualora accerti che una
struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione
inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e’
notificato all’interessato e trasmesso al Comune.
Art. 64
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attivita’
1. L’esercizio dell’attivita’ ricettiva di residence e’
subordinato alla autorizzazione del Comune ove e’ ubicata la
struttura. Per il rilascio dell’autorizzazione si applica il
procedimento di cui al DPR 447/1998.
2. Il rilascio dell’autorizzazione e’ subordinato al possesso:
a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del TUl.p.s.
approvato con RD 773/1931;
b) dell’iscrizione alla sezione speciale per le imprese
turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).
3. La gestione di residence puo’ comprendere la sola
somministrazione di bevande.
4. L’autorizzazione conserva validita’ fino a che non ricorrano
le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all’articolo 67.
5. All’autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 34, commi 8 e 9.
SEZIONE V
Uso occasionale a fini ricettivi
Art. 65
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. E’ consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non
superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno
solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente
a ricettivita’ collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle
associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalita’ sociali, culturali, assistenziali,
religiose, sportive e ricreative.
2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di
utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico -
sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al
tipo di attivita’. Al rilascio del nulla osta si applica la
procedura del silenzio assenso di cui all’articolo 61 della LR
9/1995.
SEZIONE VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 66
Compiti di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e
dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 67
Sospensione e revoca
1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti
obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di
attuazione, il Comune sospende l’autorizzazione di cui alle
sezioni seconda e quarta, e l’attivita’ di cui alla sezione
terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di
diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella
diffida.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica
anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle
strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito
agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica
della sussistenza dei requisiti.
3. Il Comune revoca l’autorizzazione di cui alle sezioni seconda
e quarta e inibisce la prosecuzione dell’attivita’ di cui alla
sezione terza qualora:
a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non
si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia
consentito l’accertamento;
b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge
per l’esercizio delle attivita’ di cui al presente capo.
4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono
essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per
territorio entro quindici giorni.
Art. 68
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo
sprovvisto dell’autorizzazione o senza aver provveduto alla
denuncia di inizio della attivita’ e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000
(516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).
2. Il superamento della capacita’ ricettiva consentita, fatto
salvo il caso di stato di necessita’ per i rifugi alpini,
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500.000 (258,23 euri) a lire 31.000.000 (1549,37 euri).
3. Chi ospita all’interno delle case per ferie soggetti diversi
da quelli previsti nell’autorizzazione di cui all’articolo 52 e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 250.000 (129,11 euri) a lire 600.000 (309,87 euri).
4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle
prescrizioni del presente capo e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29
euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri).
5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1.549,337
euri):
a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di
classificazione di residence superiore a quello attribuito;
b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal
regolamento per il tipo di struttura.
6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.

CAPO III
STABILIMENTI BALNEARI
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Art. 69
Stabilimenti balneari
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del
mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con
cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresi’ essere dotati di
altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti
e bevande e per l’esercizio delle attivita’ connesse alla
balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attivita’
sportive e la ricreazione, purche’ in possesso delle relative
autorizzazioni.
3. Gli stabilimenti sono classificati con un numero di stelle
marine da uno a tre in relazione ai requisiti fissati nel
regolamento di attuazione. Si applicano a tal fine gli articoli
35 e 36.
Art. 70
Obblighi amministrativi
1. L’apertura di stabilimenti balneari e’ soggetta ad
autorizzazione secondo quanto stabilito nel regolamento di
attuazione.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono
esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni
amministrative relative alla classificazione degli stabilimenti
balneari.
3. Comuni e Province sono tenuti a fornirsi reciprocamente
informazioni concernenti lo svolgimento delle rispettive
funzioni.
Art. 71
Compiti di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dal Comune
e dalla Provincia nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 72
Sanzioni amministrative
1. Chi gestisce uno stabilimento balneare sprovvisto della
relativa autorizzazione, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.000.000 (516,96 euri) a lire 6.000.000
(3098,74 euri).
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire
500.000 (258,234 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):
a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di
classificazione della propria struttura superiore a quello
attribuito;
b) chi, essendosi verificate le condizioni per una
classificazione a livelli inferiori della propria struttura,
ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della
comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del Titolo II capo
IV.

CAPO IV
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli
stabilimenti balneari
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Art. 73
Oggetto
1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicita’
dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture
turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito
tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi
e delle prestazioni, nonche’ della loro verificabilita’ da parte
degli utenti.
Art. 74
Attribuzione di funzioni
1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono
esercitate dalle Province.
Art. 75
Modalita’ e contenuti della comunicazione
1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei
servizi, nonche’ le informazioni relative alle caratteristiche
delle strutture.
2. La comunicazione e’ redatta in conformita’ del modello
approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta
regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della
struttura, l’elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i
relativi prezzi.
Art. 76
Termine di presentazione della comunicazione
1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive e’ fatto
obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi
massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell’anno
successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la
decorrenza dei prezzi comunicati e’ anticipata al 1 dicembre
dell’anno in corso.
2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari e’ fatto
obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi
che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno, nonche’
le caratteristiche delle strutture. Non vi e’ obbligo di
comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che
non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle
strutture ricettive hanno facolta’ di presentare una
comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1
giugno, se variati in aumento.
4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve
essere effettuata entro la data di inizio dell’attivita’.
5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore
subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei
prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal
gestore uscente.
6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di
ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei
servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla
dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla
Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza
dell’attribuzione del nuovo livello di classificazione.
Art. 77
Informazioni
1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le
istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla
Regione e all’E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le
comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture
presentate entro il 1 ottobre, nonche’ entro il 30 aprile, le
comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo.
Art. 78
Pubblicita’ dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio
1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve
essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza
esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello
approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta
regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati
nell’anno in corso, nonche’ delle caratteristiche della
struttura, conformi all’ultima comunicazione.
2. In ogni camera o unita’ abitativa delle strutture ricettive
deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino
contenente le informazioni relative al prezzo massimo del
pernottamento ed ai servizi offerti nell’anno in corso, redatto
secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio
della Giunta regionale.
3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse
con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati
alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo
unico.
4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che
praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare
chiaramente il periodo di validita’, nonche’ le eventuali
condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse.
In assenza di tali indicazioni l’offerta deve intendersi come
generalizzata e valida per tutto l’anno.
5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione e’ erogato
esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della
prenotazione o contestualmente all’arrivo presso la struttura.
Art. 79
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione
delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.
Art. 80
Sanzioni amministrative
1. Chi effettui la comunicazione incompleta o priva di
indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate
rispetto alle precedenti comunicazioni e’ soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
100.000 (51,56 euri) a lire 600.000 (309,87 euri).
2. Chi non espone la tabella o la espone in modo non
perfettamente visibile, nonche’ chi compili la stessa in modo
incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con
quanto comunicato alla Provincia e’ soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
300.000 (154,94 euri) a lire 1.800.000 (929,62 euri). La sanzione
e’ ridotta della meta’ nel caso della mancata esposizione o della
esposizione non completamente visibile o della compilazione
incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla
Provincia, del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 600.000 (309,87 euri) a lire
3.600.000 (1859,24 euri):
a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;
b) chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 3 e
comma 4.
4. Chi applica prezzi superiori a quelli comunicati e’ soggetto
alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74
euri).
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie
previste sono raddoppiate.
Art. 81
Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive
1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante
sull’andamento dei prezzi dell’offerta ricettiva e’ istituito
l’Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive.
La Regione istituisce l’Osservatorio previo coinvolgimento delle
associazioni di categoria del settore, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori e con
la partecipazione delle Province.
2. Per l’operativita’ dell’Osservatorio, la Regione si avvale
delle Province, delle APT, delle associazioni di categoria del
settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive piu’
rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei
consumatori.
3. Il Consiglio regionale definisce le modalita’ di
organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio.
4. Alle spese necessarie per l’Osservatorio si fa fronte
utilizzando gli stanziamenti previsti dal piano regionale dello
sviluppo economico di cui all’articolo 8 della LR 87/1998.


CAPO V
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
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SEZIONE I
Definizione e attivita’
Art. 82
Definizione e attivita’ delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie
di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attivita’
tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole
persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole
persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla
lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta
al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati,
per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla
lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita
diretta al pubblico.
2. Nell’esercizio delle attivita’ tipiche di produzione,
organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni,
le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi
della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio
(CCV.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977,
n. 1084, nonche’ ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti ’tutto compreso’"; le agenzie di
viaggio svolgono altresi’, ai sensi della medesima CCV. e del
DLgs 111/1995, singole attivita’ preparatorie e successive,
connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei
contratti di viaggio.
3. Rientrano tra le attivita’ delle agenzie di viaggio:
a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e
per l’estero;
b) l’organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni
individuali o collettive e visite guidate di citta’;
c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle
imprese nazionali ed estere che esercitano attivita’ di
trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o
altri tipi di trasporto;
d) l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonche’
l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di
partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture
ricettive di cui all’articolo 6 della l. 217/1983, ovvero la
vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi
anche da altri operatori nazionali ed esteri;
f) ogni altra forma di attivita’ connessa con la vendita di
servizi.
4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono
stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui
all’articolo 92 purche’ si tratti di viaggi collettivi "tutto
compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un
numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresi’
stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui
all’articolo 90.
Art. 83
Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attivita’
1. Per l’esercizio dell’attivita’ di agenzia di viaggio sono
necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e
professionali:
a) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare,
ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la
direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal
rappresentante legale;
b) requisiti strutturali di cui all’articolo 85;
c) requisito professionale di cui all’articolo 88.
2. E’ inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della
stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 86;
3. La denominazione dell’agenzia non puo’ essere uguale o simile
ad altre adottate da agenzie gia’ operanti sul territorio
nazionale, ne’ essere quella di Regioni o Comuni italiani.
Art. 84
Denuncia di inizio di attivita’
1. L’apertura di agenzie di viaggio e’ subordinata ad una
denuncia di inizio di attivita’ ai sensi dell’articolo 58 e
seguenti della LR 9/1995 che deve essere presentata alla
Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia, attestante il
possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi.
2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben
visibile copia della denuncia di inizio di attivita’ ed ogni
comunicazione di cui ai commi 3 e 5.
3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di
viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione
tecnica, alla denominazione o ragione sociale della societa’,
alla sede, comporta l’immediata comunicazione alla Provincia.
4. Ogni variazione relativa all’attivita’ esercitata tra quelle
di cui all’articolo 82, comma 1, comporta l’obbligo di una nuova
denuncia di inizio di attivita’.
5. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di
agenzie gia’ legittimate ad operare non e’ soggetta a denuncia di
inizio di attivita’, ma a comunicazione alla Provincia ove e’
ubicata, nonche’ alla Provincia alla quale e’ stata inviata la
denuncia di inizio attivita’, se ubicata in Toscana. La
Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di
attivita’, verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo
85.
6. Le agenzie che svolgono attivita’ stagionali devono concludere
soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si
svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della
agenzia medesima.
SEZIONE II
Norme in materia di esercizio dell’attivita’ e tutela dell’utente
Art. 85
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio che esercitano la vendita diretta al
pubblico devono possedere locali indipendenti ed escludenti altre
attivita’.
2. E’ fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la
vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al
pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere
l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di
viaggi e soggiorni.
Art. 86
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze
assicurative di responsabilita’ civile a copertura dei rischi
derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di
viaggio e soggiorno nonche’ a garanzia dell’esatto adempimento
degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, nella
osservanza delle disposizioni previste in materia dalla
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio
(CCV.) di cui alla L. 1084/1997, nonche’ dal DLgs 111/1995.
2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo
approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta
Regionale, nel quale sono indicate, tra l’altro, le specifiche
clausole volte ad assicurare la piu’ sollecita liquidazione del
risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici in
conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da
parte dell’agenzia di viaggio.
Art. 87
Chiusura temporanea dell’agenzia
1. Non e’ consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio per un
periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea
dell’agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni
consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e
la durata della chiusura.
3. In ogni caso l’agenzia non puo’ procedere alla chiusura fino a
che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da
essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i
viaggi da essa venduti.
SEZIONE III
Requisiti professionali per l’esercizio dell’attivita’ di agenzia
di viaggio
Art. 88
Requisiti professionali per l’esercizio dell’attivita’ di agenzia
di viaggio
1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o
il rappresentante legale in caso di societa’ o in loro vece, il
preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in
possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 9
della l. 217/1983.
2. Il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9
della l. 217/83, e’ attestato dal ricorrere di una delle seguenti
ipotesi:
a) sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 del DLgs
392/1991;
b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente
esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento
della denuncia dell’apertura di una nuova agenzia o della
comunicazione della variazione della persona che ha la direzione
tecnica della medesima.
4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2,
lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro
institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano
prestato effettiva attivita’ lavorativa in agenzia di viaggio in
modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai
dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell’attivita’
svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2,
lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attivita’
continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con
responsabilita’ di almeno un reparto, inquadrati nella posizione
di quadri o di primo livello o secondo livello in base al
contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati
ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le
modalita’ necessarie a comprovare le attivita’ di cui ai commi 4
e 5.
7. Qualora l’attivita’ della persona preposta alla direzione
tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo
superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga
definitivamente a cessare, il titolare e’ tenuto a darne
immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio,
provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in
possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria
attivita’ lavorativa con carattere di esclusivita’ in una sola
agenzia.
Art. 89
Esame di idoneita’
1. Possono presentare la domanda per sostenere l’esame di
idoneita’, coloro che intendono acquisire l’idoneita’
professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata
dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di
agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle
associazioni di cui all’articolo 90. Possono altresi’ presentare
la domanda per sostenere l’esame di idoneita’ coloro che
intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i
rappresentanti legali delle associazioni di cui all’articolo 90.
2. Per l’ammissione all’esame di idoneita’ e’ necessario che il
candidato risulti in possesso del diploma di scuola media
superiore.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le
materie d’esame e determina le modalita’ per l’effettuazione
delle prove.
4. La Provincia espleta le prove d’esame almeno ogni quattro
mesi, qualora vi siano domande pendenti.
5. Per l’ammissione all’esame e’ dovuto un concorso spese nella
misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia.
6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente
l’esame un attestato di idoneita’.
SEZIONE IV
Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria
Art. 90
Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano
viaggi
1. E’ istituito presso il competente ufficio della Giunta
regionale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro a
carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul
territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo,
esclusivamente per i propri associati, attivita’ di
organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed
escursioni.
2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale le
associazioni senza scopo di lucro con finalita’ ricreative,
culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di
soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in
almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le
associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e
dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attivita’
continuativa; dette associazioni devono possedere, per
disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere iscritte all’albo
regionale devono presentare domanda al competente ufficio della
Giunta regionale, nella quale sia specificato:
a) la sede legale dell’associazione;
b) le complete generalita’ del legale rappresentante
dell’associazione;
c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono
titolo per l’iscrizione all’albo.
4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto
dell’associazione.
5. Le associazioni gia’ iscritte all’albo regionale di cui
all’articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n.
36 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo", nonche’ le
organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo
4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato", sono iscritte
all’albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una
domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di
cui al comma 2 lettera c).
6. L’iscrizione all’albo decorre dal sessantesimo giorno
successivo alla presentazione della domanda.
7. Le attivita’ di cui al comma 1 possono essere svolte anche da
parte delle articolazioni territoriali delle associazioni
iscritte all’albo regionale. A tal fine la domanda di cui al
comma 3 deve essere integrata con l’elenco delle articolazioni
territoriali accreditate e con l’indicazione del legale
rappresentante di ciascuna di esse.
8. Le insegne poste all’ingresso, degli uffici, anche decentrati,
nei quali vengono organizzate le attivita’ devono contenere
l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci
dell’associazione.
Art. 91
Esercizio dell’attivita’ di organizzazione di viaggio
1. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare
preventiva comunicazione dell’inizio delle proprie attivita’
disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla
Provincia nel cui territorio e’ situata la sede dell’organismo
regionale o dell’articolazione territoriale, specificando:
a) le complete generalita’ nonche’ il possesso dei requisiti
soggettivi previsti dall’articolo 11 del TUl.p.s. approvato
con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che
assume la responsabilita’ organizzativa delle attivita’;
b) le attivita’ che si intendono esercitare.
2. La comunicazione deve altresi’ contenere la menzione
dell’avvenuta stipula della polizza assicurativa di
responsabilita’ civile di cui all’articolo 86, per la copertura
di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attivita’
indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta
d’ufficio l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 90 comma 1.
La Provincia accerta altresi’ il possesso dei requisiti
professionali della persona che assume la responsabilita’
organizzativa delle attivita’, secondo le modalita’ stabilite
all’articolo 88.
3. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare
comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio
di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di
cui al comma 1.
4. Il responsabile organizzativo delle attivita’ deve risultare
in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 88.
Tale soggetto e’ responsabile organizzativo anche delle attivita’
esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui
all’articolo 90, comma 7; l’attivita’ del responsabile
organizzativo, che puo’ essere svolta da un socio, e’
incompatibile con l’attivita’ di responsabile organizzativo di
altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica
il disposto dell’articolo 88, comma 8.
di accompagnatore turistico e’
5. Nell’esercizio delle attivita’ di cui al presente articolo le
associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi
della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio
(CCV.) ratificata e resa esecutiva con L. 104/1977, nonche’ ai
sensi del d.lgs 111/1995.
Art. 92
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo
di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di
enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo,
culturale, religioso e sociale e’ consentita purche’ le
iniziative non superino il numero di cinque nell’arco di un anno
solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il predetto numero di iniziative puo’ essere superato qualora
vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle
ventiquattro ore, purche’, nell’arco dell’anno solare, sia
comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di
attivita’ consentiti.
3. Il soggetto organizzatore e’ tenuto a stipulare
un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti
dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema
tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta
regionale. Il soggetto organizzatore e’ altresi’ tenuto a dare
preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla
Provincia, specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro
della iniziativa, le generalita’ del responsabile e il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a).
4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle
attivita’ di cui al presente articolo, sospende l’effettuazione
dell’iniziativa quando non sia stato osservato l’obbligo della
stipula dell’assicurazione.
Art. 93
Uffici di biglietteria
1. Non e’ soggetta alle norme contenute nel presente capo
l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di
navigazione, nonche’ delle altre imprese di trasporto operanti
nel territorio della Toscana, purche’ l’attivita’ delle stesse si
limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della
compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di
viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti
prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal
caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui
all’articolo 83.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo
gli uffici la cui attivita’ si limiti alla vendita di titoli di
viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
SEZIONE V
Vigilanza e sanzioni
Art. 94
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione
delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.
Art. 95
Sospensione e cessazione dell’attivita’
1. Qualora venga meno uno o piu’ requisiti strutturali, o manchi
la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86, la Provincia
dispone la sospensione dell’attivita’ di agenzia di viaggio per
un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si
sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.
2. La Provincia dispone la cessazione dell’attivita’ nei seguenti
casi:
a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al
comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;
b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti
dalla legge per l’esercizio dell’attivita’.
3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attivita’ di
organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui
all’articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora,
accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui
all’articolo 91 comma 2, l’associazione non provveda a
ricostituirla entro il termine stabilito dalla Provincia.
4. La Provincia dispone la cessazione dell’attivita’ di
organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla
ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di
sospensione.
Art. 96
Sanzioni amministrative
1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1.500.900 (774,69 euri) a lire 9.000.000 (4648,11 euri):
a) chiunque esercita l’attivita’ di agenzia di viaggio senza aver
fatto la denuncia di inizio di attivita’ di cui all’articolo
84;
b) chiunque contravviene all’obbligo di stipulare la garanzia
assicurativa di cui all’articolo 86;
c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che
effettua le attivita’ ivi consentite in favore di non
associati, ovvero contravviene all’obbligo di stipulare la
polizza assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto
con le norme di cui all’articolo 9 del DLgs 111/1995;
b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva
attivita’ presso l’agenzia di viaggio di cui risulti essere
titolare, o, in sua vece, preposto alla direzione tecnica ai
sensi dell’articolo 83 comma 1 lettera a), ovvero il responsabile
organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 91, comma 5;
c) l’associazione, iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che
effettua le attivita’ ivi consentite senza la preventiva
comunicazione alla Provincia prevista, all’articolo 91;
d) il soggetto organizzatore di cui all’articolo 92 che
contravviene agli obblighi ivi previsti;
e) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 85,
comma 2;
f) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 84 commi
2 e 6; dall’articolo 87; dall’articolo 90 comma 8.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.
SEZIONE VI
Norme transitorie
Art. 97
Norme transitorie
1. Gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 89 continuano ad
essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall’entrata
in vigore del presente testo unico.
2. I depositi cauzionali di cui all’articolo 15 della legge
regionale 8 febbraio 1994, n. 16, "Nuove norme in materia di
disciplina delle attivita’ di organizzazione di viaggi" che non
siano stati ancora svincolati, a seguito dell’operativita’ del
Fondo nazionale di garanzia, di cui all’articolo 21 del d.lgs
111/1995, vengono svincolati dalle Province entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente testo unico.


TITOLO IIILE PROFESSIONI DEL TURISMOCAPO IGUIDA TURISTICA
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SEZIONE IDefinizione e attivita’Art. 98Definizione dell’attivita’ di guida turistica1. E’ guida turistica chi, per professione, accompagna personesingole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare leattrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche,nonche’ le risorse produttive del territorio.2. L’esercizio dell’attivita’ e’ consentito:a) negli ambiti provinciali per i quali e’ stata conseguita l’abilitazione;b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l’ulteriore abilitazione;c) per la visita di musei, gallerie, opere d’arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.3. Qualora la guida turistica consegua l’abilitazione in tuttigli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida dellaToscana".Art. 99Requisiti per l’esercizio della professione1. Per l’esercizio della professione e’ necessario il possessodei seguenti requisiti:a) diploma di scuola media superiore;b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 101 ed il superamento dei relativi esami;c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.2. Per l’esercizio della professione di guida turistica e’necessario presentare al Comune di residenza una denuncia diinizio di attivita’, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti dellaLR 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisitidi legge.3. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma1, intendono svolgere l’attivita’ di guida turistica in Toscana,possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nelquale abbiano eletto domicilio.4. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisitidi legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilasciodi una tessera di riconoscimento con fotografia. La tessera recal’indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioniper le quali e’ stata conseguita l’abilitazione, nonche’l’eventuale indicazione del titolo di cui all’articolo 98, comma3.5. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbiaricevuto la denuncia di inizio di attivita’ trasferisce gli attirelativi a questa al nuovo Comune di residenza.6. La guida turistica e’ tenuta a comunicare al Comune diresidenza l’eventuale cessazione della propria attivita’.Art. 100Esenzioni1. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attivita’
disciplinate dalla presente legge per l’espletamento di
compiti istituzionali dell’ente e nell’ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di
riconoscimento quali dipendenti;
b) alle attivita’ didattiche svolte da esperti, anche con lezioni
sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di
formazione e iniziative a carattere seminariale;
c) a chi, su incarico del Comune e munito della relativa
attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui
abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente senza
scopo di lucro, attivita’ divulgativa del patrimonio di
interesse turistico-culturale esistente nel territorio del
medesimo Comune.
2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al
presente articolo non possono fregiarsi della qualifica di guida
turistica.
Art. 101
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Provincia, quale ente delegato alla formazione
professionale, organizza corsi di qualificazione professionale,
di aggiornamento e di specializzazione per guide turistiche, ai
sensi della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia
di formazione professionale" e successive modificazioni. Tali
corsi possono essere organizzati anche mediante conversione con
enti, istituti scolastici ed associazioni competenti nei settori
disciplinati dal presente capo.
2. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione
teorica e pratica della guida turistica, con l’acquisizione di
conoscenze sull’ambito o sugli ambiti territoriali provinciali.
Si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un
attestato di qualificazione. L’ammissione ai corsi di
qualificazione e’ subordinata al possesso del diploma di scuola
media superiore e alla dimostrazione della conoscenza di almeno
una lingua straniera.
3. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di
attivita’ ed hanno, di norma, per oggetto, le stesse materie dei
corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un
attestato di frequenza.
4. Il mancato conseguimento dell’attestato di frequenza per oltre
tre anni dalla scadenza del temine di cui al comma 3, comporta la
decadenza dall’abilitazione all’esercizio della professione.
5. La guida turistica che si trovi nella impossibilita’ di
frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a
causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore,
e’ tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente
successivo alla cessazione dell’impedimento.
6. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento
delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze;
comprendono la specializzazione su specifici siti museali e in
particolari settori tematici; si concludono con un esame e il
rilascio del relativo attestato di specializzazione. I corsi
hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e
pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province.
Art. 102
Modalita’ e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti
competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel
presente capo e le organizzazioni dei consumatori, sono
determinate la composizione della commissione, le materie oggetto
dei corsi di qualificazione, il numero delle ore, le modalita’ di
accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai
corsi ove non finanziati dal Fondo sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati i casi
di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione
per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli
di studio e di formazione, di aver gia’ acquisito le conoscenze
relative a materie che formano oggetto del corso.
Art. 103
Integrazioni dell’abilitazione professionale
1. Le guide turistiche gia’ in possesso di abilitazione possono
estendere l’esercizio della professione ad ulteriori lingue
straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad
esame nell’ambito degli esami finali dei corsi di cui
all’articolo 101. A tal fine, la commissione d’esame e’ integrata
con esperti.
2. Le guide turistiche gia’ in possesso di abilitazione possono
estendere l’esercizio della professione ad altri ambiti
territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di
qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi
a tali ambiti territoriali.
3. La Provincia rilascia apposita certificazione di abilitazione
a chi abbia superato l’esame di cui al comma 1.
Art. 104
Pubblicita’ dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni
professionali delle guide turistiche deve contenere i relativi
prezzi.
2. E’ vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Art. 105
Ingresso gratuito
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i
musei, le gallerie, i monumenti di proprieta’ della Regione e
degli enti locali.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 106
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione
delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.
Art. 107
Sanzioni amministrative
1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):
a) chiunque esercita l’attivita’ professionale di guida turistica
senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attivita’;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo
svolgimento della propria attivita’, si avvolgono delle
persone di cui alla lettera a).
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri):
a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per
cui ha conseguito l’abilitazione;
b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all’articolo
100, comma 1, viola il disposto dell’articolo 100, comma 2;
a) la guida turistica che contravviene al divieto di cui
all’articolo 104, comma 2.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri):
a) la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo
104, comma 1;
b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non
ha conseguito l’abilitazione.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al
presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il Comune, nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, alla
lettera b) del comma 2, che assumano particolare gravita’ oppure
siano reiterati nell’anno, puo’ sospendere l’attivita’ fino ad un
massimo di trenta giorni.
Art. 108
Divieto di prosecuzione dell’attivita’
1. La prosecuzione dell’attivita’ professionale di guida
turistica e’ impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno
dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’.
2. In tal caso e’ ritirata la tessera di riconoscimento.
SEZIONE III
Norme transitorie
Art. 109
Norme transitorie
1. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione ai sensi
della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle
professioni di guida turistica, accompagnatore, turistico e
interprete turistico", abilitate per singoli ambiti territoriali,
mantengono l’esercizio dell’attivita’ in tali ambiti
territoriali. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione
per uno dei due ambiti territoriali della provincia di Firenze,
possono estendere l’esercizio della professione all’intero
territorio provinciale, frequentando il relativo corso di
qualificazione; a tal fine si applica, in quanto compatibile, il
disposto dell’articolo 103, comma 2.
2. La frequenza ai corsi di preparazione all’esame di idoneita’
per guida turistica organizzati dalle Province ai sensi della LR
80/1995 da’ diritto all’esonero dalla frequenza del corso di
qualificazione di cui all’articolo 101, fermo restando l’obbligo
del superamento dell’esame.
3. Eventuali corsi di preparazione all’esame di idoneita’ la cui
frequenza sia gia’ iniziata al momento dell’emanazione del
presente testo unico possono essere integrati in base al
provvedimento di cui all’articolo 102 comma 1.

CAPO II
ACCOMPAGNATORE TURISTICO
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SEZIONE I
Definizione e attivita’
Art. 110
Definizione dell’attivita’ di accompagnatore turistico
1. E’ accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna
singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio
nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di
viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta
la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse
turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di
competenza delle guide turistiche.
2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i
dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria
attivita’ lavorativa.
Art. 111
Requisiti per l’esercizio della professione
1. Per l’esercizio della professione e’ necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o
di idoneita’ compreso fra quelli indicati all’articolo 112.
b) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico
e’ necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di
inizio di attivita’, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della
LR 9/1995, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge.
3. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti
di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio
di una tessera di riconoscimento con fotografia.
4. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia
ricevuto la denuncia di inizio di attivita’ trasferisce gli atti
relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
5. Possono esercitare l’attivita’ di accompagnatore turistico in
Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’Ue non
residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio
della professione ai sensi della legislazione dello Stato di
appartenenza o della legislazione regionale in materia.
6. L’accompagnatore turistico e’ tenuto a comunicare al Comune di
residenza l’eventuale cessazione della propria attivita’.
Art. 112
Titoli
1. Per lo svolgimento dell’attivita’ di accompagnatore turistico,
e’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturita’ di istituto tecnico o professionale per
il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi
turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori;
f) diploma di laurea in lettere.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l’attivita’
di accompagnatore turistico e’ richiesto il possesso del relativo
attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni
regionali vigenti.

3. E’ altresi’ riconosciuto valido, per lo svolgimento
dell’attivita’ di accompagnatore turistico, il possesso della
idoneita’ conseguita ai sensi delle legislazioni regionali
vigenti.
Art. 113
Pubblicita’ dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni
professionali degli accompagnatori turistici deve contenere i
relativi prezzi.
2. E’ vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 114
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione
delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.
Art. 115
Sanzioni amministrative
1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):
a) chiunque esercita l’attivita’ professionale di accompagnatore
turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di
attivita’;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo
svolgimento della propria attivita’, si avvolgono delle
persone di cui alla lettera a).
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri)
l’accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui
all’articolo 113, comma 2.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri)
l’accompagnatore turistico che contravviene al disposto
dell’articolo 113, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al
presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il Comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2, che assumano
particolare gravita’ oppure siano reiterati nell’anno, puo’
sospendere l’attivita’ fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 116
Divieto di prosecuzione dell’attivita’
1. La prosecuzione dell’attivita’ professionale di accompagnatore
turistico e’ impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno
dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’.
2. In tal caso, e’ ritirata la tessera di riconoscimento.
Art. 117
Norma transitoria
1. Restano in vigore, fino al 28 febbraio 2001, le norme di cui
alla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63, "Norme urgenti in
materia di turismo in previsione del Giubileo dell’anno 2000".

CAPO III
GUIDA AMBIENTALE
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SEZIONE I
Definizione e attivita’
Art. 118
Definizione dell’attivita’ di guida ambientale
1. E’ guida ambientale chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,
nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo
di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti
ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e
di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono
esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l’uso di
attrezzature e tecniche alpinistiche.
2. A seconda dell’ambiente e dei mezzi con i quali viene
esercitata l’attivita’, la guida ambientale assume le seguente
connotazioni, di seguito dette specialita’:
a) escursionistica;
b) equestre;
c) subacquea.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere
individuate eventuali articolazioni nell’ambito della
specialita’, al fine di adeguare la professione al mercato della
domanda.
4. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela
degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento
della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge
regionale 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della
Toscana e disciplina delle attivita’ escursionistiche";
b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo
insegnante nelle iniziative e programmi di educazione
ambientale.
Art. 119
Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attivita’
1. Per l’esercizio della professione e’ necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita
mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale di cui all’articolo 121 ed il superamento dei
relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in altra
Regione italiana o Stato membro della Ue, abilitazione tecnica
di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22
della L. 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione
di guida alpina" limitatamente alla specialita’
escursionistica;
c) idoneita’ psico-fisica all’esercizio della professione
attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unita’
sanitaria locale del Comune di residenza;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione.
2. E’ inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della
stipula di una polizza assicurativa di responsabilita’ civile a
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione
alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con
deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’esercizio della professione di guida ambientale nella
specialita’ prescelta e’ necessario presentare al Comune di
residenza una denuncia di inizio attivita’, ai sensi degli
articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l’esistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute
nel presente capo.
4. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui il comma
1, intendano svolgere l’attivita’ di guida ambientale in Toscana,
possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel
quale abbiano eletto domicilio.
5. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti
di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio
di una tessera di riconoscimento con fotografia.
6. Per il proseguimento dell’attivita’, ogni tre anni le guide
ambientali devono presentare al Comune di residenza il
certificato di idoneita’ psico-fisica di cui al comma 1, lett.
c), l’attestato di frequenza dell’apposito corso di aggiornamento
di cui all’articolo 121, comma 3.
7. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia
ricevuto la comunicazione di inizio dell’attivita’ trasferisce
gli atti relativi a questa al nuovo Comune.
Art. 120
Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guide
alpine iscritte nell’apposito albo professionale regionale di cui
all’articolo 143 possono esercitare la professione di guida
ambientale escursionistica.
2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all’articolo 21
della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le
riserve naturali e le aree naturali protette di interesse
locale", possono esercitare la professione di guida ambientale
nella specialita’ attinente. In tal caso i corsi di formazione di
cui all’articolo 21, comma 3, della LR 49/1995 devono garantire
la conoscenza generale dell’intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la
professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e
sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 119, fatta
eccezione per il possesso dell’abilitazione professionale.
4. L’Ente gestore di parco o riserva naturale puo’ rilasciare
alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico
il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la
formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell’esonero
parziale dai corsi di formazione di cui all’articolo 21, comma 3,
della LR 49/1995.
Art. 121
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Provincia organizza corsi di qualificazione professionale,
di aggiornamento e di specializzazione per guide ambientali, ai
sensi della LR 70/1994 e successive modificazioni. Tali corsi
possono essere organizzati anche mediante convenzione con enti ed
associazioni competenti nei settori disciplinati dalle norme
contenute nel presente capo.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico -
pratica e teorica della guida ambientale nella singola
specialita’, si concludono con un esame di abilitazione e il
rilascio del relativo attestato. L’ammissione ai corsi di
qualificazione per guida ambientale e’ subordinata al superamento
di una prova attitudinale teorico - pratica, espletata secondo le
modalita’ stabilite dalla Provincia.
3. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ed hanno, di norma,
per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione. Tali
corsi si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.
4. Il mancato conseguimento dell’attestato di frequenza per oltre
tre anni dalla data svolgimento del primo corso utile, comporta
la decadenza dall’abilitazione all’esercizio della professione.
5. La guida ambientale che si trovi nella impossibilita’ di
frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a
causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore,
fatta salva comunque la necessita’ dell’accertamento
dell’idoneita’ psico-fisica di cui all’articolo 119, comma 1
lettera c), e’ tenuta a frequentare il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.
6. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento
delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze;
comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la
specializzazione su porzioni di territorio. Sono riservati a
coloro che gia’ esercitano l’attivita’ di guida ambientale e si
concludono con un esame e con rilascio di un attestato.
Art. 122
Modalita’ e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i
soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme
contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori,
determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di
specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le
modalita’ di accesso, la composizione della commissione
esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti
ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati
eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di
qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione
per i soggetti che dimostrino di avere gia’ acquisito le relative
conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 123
Obblighi professionali
1. Le guide ambientali devono garantire lo svolgimento
dell’escursione nella massima sicurezza per i propri clienti
graduando la difficolta’ dei percorsi alle effettive capacita’
degli stessi, secondo le norme deontologiche richiamate
nell’ambito dei corsi di formazione professionale.
Art. 124
Pubblicita’ dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni
professionali deve contenere relativi prezzi.
2. E’ vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 125
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l’applicazione
delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.
Art. 126
Sanzioni amministrative
1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):
a) chiunque esercita l’attivita’ professionale di guida
ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di
attivita’;
b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo
svolgimento della propria attivita’, si avvalgono delle
persone di cui alla lettera a).
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) la guida
ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 124,
comma 2.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri) la guida
ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 124, comma
1;
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 127
Divieto di prosecuzione dell’attivita’
1. Fatto salvo il caso previsto dall’articolo 121, comma 5, nel
caso di mancata presentazione della documentazione di cui
all’articolo 119, comma 6, l’esercizio della professione di guida
ambientale e’ sospeso fino alla presentazione della
documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni.
Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione
dell’attivita’.
2. La prosecuzione dell’attivita’ e’ impedita dal Comune qualora
l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione
dell’attivita’, e’ ritirata la tessera di riconoscimento.
Art. 128
Norma transitoria
1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di
qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi
anche coloro che, privi di diploma di maturita’, abbiano svolto
in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo
quinquennio, attivita’ di cui al presente Capo, documentate
fiscalmente.

CAPO IV
MAESTRO DI SCI

SEZIONE I
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Definizione e attivita’
Art. 129
Definizione dell’attivita’ di maestro di sci
1. E’ maestro di sci, ai sensi dell’articolo 2 della legge 8
marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di
sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina", chi insegna professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole
ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su
piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed
escursioni con gli sci che non comportino difficolta’ richiedenti
l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza
e ramponi.
2. Le aree sciistiche ove e’ prevista l’attivita’ dei maestri di
sci sono individuate e delimitate dalle Province, ai sensi della
legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 recante "Norme in materia
di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati".
Art. 130
Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. E’istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci,
nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono
esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro
di sci. Si intende esercizio stabile della professione
l’attivita’ svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in
Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
2. L’albo e’ tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei
maestri di sci di cui all’articolo 135, sotto la vigilanza della
Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo
articolo 140.
3. L’albo professionale regionale dei maestri di sci e’
suddiviso, per specialita’, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
c) maestri di sci di "snowboard".
4. L’iscrizione nell’albo professionale ha efficacia per tre
anni, e’ limitata alla sezione in cui il maestro e’ iscritto ed
e’ mantenuta a seguito di presentazione del certificato di
idoneita’ psico-fisica di cui all’articolo 131 comma 1, lett. a)
nonche’ dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di
aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 132.
Art. 131
Requisiti per l’iscrizione all’albo
1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei
maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) idoneita’ psico-fisica attestata da certificato rilasciato
dall’Azienda unita’ sanitaria locale del Comune di residenza;
b) assolvimento dell’obbligo scolastico;
c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione,
anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione;
d) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita
mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale di cui all’articolo 132 ed il superamento dei
relativi esami.
Art. 132
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Provincia organizza corsi di qualificazione e di
specializzazione professionale per maestri di sci, nonche’ i
corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 130, comma
4 ai sensi della LR 70/1994.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il
Collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo, per le materie
di carattere tecnico e didattico, l’impiego di istruttori
nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale devono assicurare la
formazione tecnico - pratica e teorica del maestro di sci nella
singola specialita’. Essi si concludono con un esame e il
rilascio del relativo attestato.
4. L’ammissione ai corsi di qualificazione e’ subordinata al
superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di
insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L’attestato
di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano
assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per
cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilita’ di
frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a
causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore,
e’ tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente
successivo alla cessazione dell’impedimento; in tal caso, la
validita’ dell’iscrizione nell’albo professionale, e’ prorogata
fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni
caso, per un periodo massimo d tre anni, fatto salvo
l’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica di cui all’articolo
131, comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’acquisizione
di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti gia’ iscritti
all’albo professionale e si concludono con il rilascio del
relativo attestato.
Art. 133
Modalita’ e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le
Province, il Collegio regionale dei maestri di sci di cui
all’articolo 135 e le organizzazioni dei consumatori, determina
le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di
specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le
modalita’ di accesso, la composizione della commissione
esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti
ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo. Le
materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto
dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti
dalla Federazione Italiana Sport Invernali.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di
parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e
dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti
che dimostrino di aver gia’ acquisito le relative conoscenze
teoriche o tecnico-pratiche.
3. I maestri di sci gia’ abilitati in una specialita’ sono
esonerati dalla prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di
qualificazione per una diversa specialita’.
Art. 134
Maestri di sci di altre regioni e Stati
1. I maestri di sci gia’ iscritti negli albi Professionali di
altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione
di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione
nell’albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede
all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti
di cui all’articolo 131.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni che
intendono esercitare per periodi superiori ai dieci giorni per
stagione in Toscana devono darne preventiva comunicazione al
Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le localita’
sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di
attivita’.
4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo
regionale possono esercitare l’attivita’ professionale in
Toscana, per periodi superiori ai dieci giorni ed inferiori a
trenta per stagione, previo nulla osta del Collegio regionale dei
maestri di sci.
5. Il nulla osta per i cittadini di Stati non membri dell’Unione
europea e’ subordinato al riconoscimento da parte della
Federazione Italiana Sport Invernali, d’intesa con il Collegio
nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo
rilasciato nello Stato di provenienza.
6. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre
regioni e che accompagnano propri gruppi di allievi non sono
soggetti agli obblighi di cui ai commi 3 e 4.
Art. 135
Collegio regionale dei maestri di sci
1. E’ istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del
Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della
Regione, nonche’ i maestri di sci che abbiano momentaneamente
sospeso l’attivita’ oppure l’abbiano cessata per anzianita’ o per
invalidita’, purche’ residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla
assemblea con le modalita’ previste dal regolamento di cui al
comma 3, lettera d);
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio
interno.
3. Spetta all’assemblea del Collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei
maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del
Collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal
consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia
dell’assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei
componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;
b) vigilare sull’esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione, oltre che con le Province,
nell’organizzazione delle attivita’ formative di cui agli
articoli 132 e 133;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi
degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalita’ d’uso del
distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua,
sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri
di sci, puo’ deliberare la trasformazione del Collegio regionale
in Collegio interregionale.
Art. 136
Scuole di Sci
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si
intende qualunque associazione o societa’ cui fanno capo almeno
sei maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro
attivita’ professionale. L’organico dei maestri di sci della
scuola puo’ essere ridotto a quattro unita’, con atto del Comune,
nelle stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono avere
sede nelle aree sciistiche di cui all’articolo 129, comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e
stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di
responsabilita’ civile verso terzi conseguenti all’esercizio
dell’insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla
scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con
deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o societa’ di
maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci deve
trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola
la denuncia di inizio di attivita’ ai sensi degli articoli 58 e
seguenti della LR 9/1995, attestante il possesso dei requisiti e
l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo,
nonche’ l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di
soccorso sulla neve.
4. Alla denuncia di inizio attivita’ deve essere allegata la
copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di
democraticita’ e di partecipazione effettiva dei maestri di sci
alla gestione e all’organizzazione della scuola.
Art. 137
Pubblicita’ dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni
professionali di maestro di sci deve contenere i relativi prezzi.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli
eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella
dei prezzi praticati.
3. E’ vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 138
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente testo unico, compresa
l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza
dei Comuni.
2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei
verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti
iscritti nell’albo professionale regionale.
Art. 139
Sanzioni disciplinari
1. I maestri di sci iscritti nell’albo regionale, che si rendano
colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale,
ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo
unico o dalla legge 81/1991, sono possibili delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo compreso tra un mese ed
un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei
componenti; contro di essi e’ ammesso ricorso al consiglio
direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla
notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla
decisione l’esecutivita’ del provvedimento.
Art. 140
Vigilanza della Regione sul collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta
alla Giunta regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del Collegio
regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale,
entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati
della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni
disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al
funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio
direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare
regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal
caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario
straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve
aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del
precedente.
Art. 141
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46
euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci
senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo
130;
b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente
l’attivita’ senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di
cui all’articolo 134.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
500.000 (258,23 curi) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) il maestro
di sci che contravviene alla disposizione dell’articolo 137,
comma 3; la sanzione e’ raddoppiata nell’ipotesi in cui
contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 (103,29 curi) a lire 1.000.000 (516,46 euri):
a) il maestro di, sci, iscritto ad albo regionale, che esercita
temporaneamente l’attivita’ senza aver provveduto a darne
preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3;
b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo
137, comma 1 o comma 2.
4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate,
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000
(774,69 euri) a lire 9.000.000 (4648,11 euri).
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.
SEZIONE III
Norme transitorie
Art. 147
Norma transitoria
1. I maestri di sci gia’ iscritti nell’albo professionale
regionale alla data di entrata in vigore del presente testo unico
e che alla stessa data abbiano frequentato corsi di
specializzazione inerenti lo "snowboard" possono iscriversi alla
sezione c) maestro di sci di "snowboard" dell’albo stesso, senza
sottoporsi ad ulteriori corsi od esami.

CAPO V
GUIDA ALPINA

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SEZIONE I
Definizione e attivita’
Art. 143
Definizione dell’attivita’ di guida alpina
1. E’ guida alpina, ai sensi dell’articolo 2 della legge 2
gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida
alpina", chi svolge professionalmente, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita’:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su
ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in
escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche,
con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e
di fondo.
2. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida,
b) guida alpina - maestro d’alpinismo.
3. L’aspirante guida puo’ svolgere le attivita’ di cui al comma
1, con riferimento ad ascensioni di difficolta’ non superiore al
sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l’aspirante
guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida
alpina-maestro d’alpinismo e nelle arrampicate in strutture o
palestre attrezzate per l’arrampicata sportiva.
4. L’aspirante guida puo’ esercitare l’insegnamento sistematico
delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell’ambito
di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-
maestro d’alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in
cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della
professione. In difetto, il diritto all’iscrizione nell’albo
professionale di cui all’articolo 144 decade.
6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna
o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a
prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere
di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri
clienti.
Art. 144
Albo professionale regionale delle guide alpine
1. E’ istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine
nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti che
intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di
guida alpina. L’albo e’ distinto in due sezioni, nelle quali sono
iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-
maestri di alpinismo. L’albo e’ tenuto ed aggiornato dal Collegio
regionale delle guide alpine di cui al successivo articolo 149,
sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme
previste dall’articolo 153.
2. E’ considerato esercizio stabile della professione l’attivita’
svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche
stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie
prestazioni.
3. L’iscrizione nell’albo professionale regionale ha efficacia
per tre anni ed e’ mantenuta a seguito di presentazione del
certificato di idoneita’ psico-fisica di cui all’articolo 145,
comma 1, lettera b), nonche’ dell’attestato di frequenza degli
appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo
146.
4. La guida che si trova nella impossibilita’ di frequentare il
corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia
od altro comprovato motivo di forza maggiore, e’ tenuta a
frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo
alla cessione dell’impedimento; in tal caso, la validita’
dell’iscrizione nell’albo professionale e’ prorogata fino a
quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per
un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’accertamento
dell’idoneita’ psico-fisica di cui all’articolo 145, comma 1,
lettera b).
5. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’albo
professionale, permane la facolta’ di reiscrizione allo stesso
nei successivi sei anni, dietro presentazione delle
certificazioni di cui al comma 3.
Art. 145
Requisiti per l’iscrizione all’Albo
1. Possono essere iscritti all’Albo professionale regionale delle
guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta’ minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di
alpinismo;
b) idoneita’ psico-fisica attestata da certificato rilasciato
dall’Azienda Unita’ Sanitaria Locale del Comune di residenza;
b) assolvimento dell’obbligo scolastico;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione anche
temporanea dall’esercizio della professione, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
e) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita
mediante la frequenza dei corsi di qualificazione
professionale di cui all’articolo 146 ed il superamento dei
relativi esami.
Art. 146
Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione organizza corsi di qualificazione professionale per
aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonche’ i
corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144,
comma 3, ai sensi dell’articolo 17 della LR 70/1994.
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di
alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano
esercitato la professione per almeno due anni.
3. L’ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida e’
subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il
Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 149 ed
avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui
all’articolo 15 della L. 6/1989.
5. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144,
comma 3, terminano con il rilascio di un attestato di frequenza
alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad
almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.
Art. 147
Modalita’ e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le
Province, il Collegio regionale delle guide alpine e le
organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei
corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento,
il numero delle ore, le modalita’ di accesso, la composizione
della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico
dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo
sociale europeo.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di
parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e
dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti
che dimostrino di aver gia’ acquisito le relative conoscenze
teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 148
Guide alpine di altre regioni e Stati
1. Le guide alpine gia’ iscritte negli albi di altre regioni che
intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana
devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale
della Toscana.
2. Il Collegio regionale di cui all’articolo 149 provvede
all’iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti
di cui all’articolo 145.
3. L’esercizio, della professione da parte di guide alpine che
provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che
accompagnano loro clienti non e’ subordinato all’iscrizione
nell’albo.
4. L’iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea, e’ subordinata al riconoscimento da parte del
Collegio nazionale delle guide alpine dell’equivalenza del titolo
rilasciato nello Stato di provenienza.
Art. 149
Collegio regionale delle guide alpine
1. E’ istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il Collegio regionale delle guide alpine; del
collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-
maestri di alpinismo iscritti nell’albo regionale, nonche’ le
guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida che
abbiano cessato l’attivita’ per anzianita’ o per invalidita’,
residenti in Toscana.
2. Sono organi del collegio:
a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti
dall’assemblea con le modalita’ previste dal regolamento di
cui al comma 3, lett. d);
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le
guide alpine - maestri di alpinismo componenti il consiglio
stesso.
3. Spetta all’assemblea del collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal
consiglio o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia
richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del
collegio, su proposta del consiglio direttivo.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;
b) vigilare sull’esercizio della professione ed applicare le
sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai
fini della tutela dell’ambiente montano, nonche’ della
promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi
degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalita’ d’uso del
distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 150
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e
di sci-alpinismo si intende qualunque associazione o societa’ cui
fanno capo almeno tre guide alpine per esercitare in modo
coordinato la loro attivita’ professionale.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e
stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di
responsabilita’ civile verso terzi conseguenti all’esercizio
dell’attivita’ da parte delle guide alpine aderenti alla scuola
con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione
della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o societa’ di
guide alpine che intenda istituire una scuola di alpinismo e di
sci-alpinismo deve trasmettere al Comune in cui e’ ubicata la
sede della scuola la denuncia di inizio attivita’, ai sensi degli
articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante il possesso
dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui al presente
articolo, nonche’ l’impegno a prestare opera in interventi
straordinari di soccorso in montagna.
4. Alla denuncia di inizio attivita’ deve essere allegata la
copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di
democraticita’ e di partecipazione effettiva delle guide alpine
alla gestione e all’organizzazione della scuola.
Art. 151
Pubblicita’ dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni
professionali di guida alpina deve contenere i relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle
loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al
pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. E’ vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 152
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente testo unico, compresa
l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza
dei Comuni.
2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei
verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti
iscritti nell’albo professionale regionale.
Art. 153
Sanzioni disciplinari
1. Le guide alpine iscritte nell’albo regionale che si rendano
colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale,
ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo
unico o dalla legge 6/1989, sono passibili delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell’albo per un periodo compreso tra un mese ed
un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei
componenti; contro di essi e’ ammesso ricorso al consiglio
difettivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla
notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla
decisione l’esecutivita’ del provvedimento.
Art. 154
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine,
istituito ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta
regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio
regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale,
entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati
della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni
disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al
funzionamento del Collegio regionale.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio
direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare
regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal
caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario
straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve
aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del
precedente.
Art. 155
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46
euri) a lire 5.000.000 (2582, 28 euri) chiunque eserciti
stabilmente, la professione di guida alpina senza essere iscritto
all’albo regionale di cui all’art. 144 del presente testo unico.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) la guida
alpina che contravvenga alla disposizione dell’art. 151, comma 3;
la sanzione e’ raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a
tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri) le guide
alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che
contravvengono alle disposizioni dell’art. 151, comma 1 e comma
2.
4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo,
comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.500.000 (774,69 euri) a lire 9.000.000
(4648,11 euri).
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al
presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.
TITOLO IV
ABROGAZIONI, RINVII, NORME DI SALVAGUARDIA
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Art. 156
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) LR 10 gennaio 1987, n. 1 "Disciplina delle strutture ricettive
extra - alberghiere" come modificata dalle leggi regionali 9
marzo 1988 n. 15, 28 gennaio 1991 n. 5 e 28 gennaio 1993 n. 4,
fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 158 comma 2;
b) LR 8 febbraio 1994, n. 16 "Nuove norme in materia di
disciplina delle attivita’ di organizzazione di viaggi" come
modificata dalle leggi regionali 10 agosto 1994 n. 63, 19
luglio 1995 n. 79, 25 gennaio 1996 n. 8;
c) LR 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di
guida turistica, accompagnatore turistico e interprete
turistico";
d) LR 14 novembre 1996, n. 83 "Ordinamento delle professioni di
maestro di sci e di guida alpina"
e) LR 77 gennaio 1997, n. 7 "Semplificazione delle procedure in
materia di pubblicita’ dei prezzi e delle caratteristiche delle
strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari"
come modificata dalla LR 14 agosto 1998 n. 69;
f) LR 30 luglio 1997, n. 54 "Disciplina della professione di
guida ambientale";
g) LR 12 novembre 1997, n. 83 "Nuove norme in materia di
disciplina e classificazione delle strutture ricettive" come
modificata dalla LR 14 agosto 1998 n. 69;
h) LR 14 ottobre 1999, n. 54 "Norme di riordino delle funzioni
amministrative in materia di informazione, accoglienza e
promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione
delle Agenzie per il Turismo".
2. E’ abrogato l’articolo 21 della legge regionale 1 dicembre
1998, n. 87 concernente "Attribuzione agli enti locali e
disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti alla Regione dal DLgs 31 marzo 1998 n. 112".
Art. 157
Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore
1. L’attivita’ escursionistica resta disciplinata dalla legge
regionale 20 marzo 1998, n. 17.
2. L’attivita’ agrituristica e’ disciplinata dalla legge
regionale 17 ottobre 1994, n. 76.
1. I porti e gli approdi turistici restano disciplinati dalla
legge regionale 11 agosto 1997, n. 68.
3. Il sistema di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione
dei dati statistici necessari alla informazione, programmazione,
promozione dell’attivita’ turistica e’ fornito dal sistema
statistico regionale secondo le disposizioni contenute nella
legge regionale 2 settembre 1992, n. 43.
4. Alle attivita’ di promozione turistica si applicano le
disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 1997, n.
28.
5. Resta in vigore la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102.
Art. 158
Regolarnento di attuazione
1. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo
unico.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico restano in vigore gli articoli 3, 7, 11
della LR 1/1987.
3. Restano in ogni caso in vigore i regolamenti attuativi delle
leggi regionali abrogate all’articolo 156, anche se recano norme
non conformi al testo unico.
Art. 159
Rinvii
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a leggi nazionali
e regionali si intendono riferiti anche a tutte le successive
disposizioni modificative delle stesse.
Art. 160
Modifiche del testo unico
1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono
essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non
in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle norme da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Art. 161
Norma di salvaguardia
1. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di
interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o
modificate dal presente testo unico.
-----
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 23 marzo 2000
Chiti
La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio Regionale il 8 febbraio 2000 ed e’ stata vistata dal Commissario del Governo il 15 marzo 2000.

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4. Indicazione dei prezzi per unità di misura
Il decreto legislativo n.84/2000, in vigore dall’11 maggio scorso, detta nuove disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. In particolare, il decreto, per migliorare l’informazione del consumatore ed agevolare il raffronto dei prezzi, stabilisce che i prodotti offerti dai commercianti devono recare, oltre all’indicazione del prezzo di vendita, secondo le regole determinate dall’art.14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (decreto Bersani), anche l’indicazione del prezzo per unità di misura.
Per prezzo di vendita si intende il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, mentre per prezzo per unità di misura si intende il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato, un metro cubo di prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se generalmente ed abitualmente impiegata per la commercializzazione di prodotti specifici.
Il decreto non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.
Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo (ad esempio mozzarelle ed altri latticini), anche se congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita, mentre per i prodotti commercializzati sfusi (e cioè quelli che non costituiscono oggetto di alcuna confezione preliminare e sono misurati alla presenza del consumatore) si indica esclusivamente il prezzo per unità di misura.
Sono esentati dall’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile in relazione alla loro natura o destinazione; il decreto individua, all’uopo, un elenco di prodotti, che potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti del Ministero dell’industria. Fra i prodotti esclusi figurano: i prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo, ovverosia per unità di prodotto, o a collo, quando si tratti di più prodotti in un unico imballaggio (possono essere così vendute le merci per le quali tali modalità di vendita risultino dalla "raccolta provinciale degli usi" effettuata dalle Camere di commercio ai sensi del regio decreto n.2011/34, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei); i prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; i prodotti commercializzati nei distributori automatici; i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in uno stesso imballaggio; i prodotti che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.109/92 (e cioè i prodotti venduti a pezzo o a collo, qualora, se contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi sia visibile dall’esterno o indicato sull’imballaggio; i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le erbe aromatiche); gli alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito; i prodotti di fantasia (esiste una circolare ministeriale che li elenca - fra questi, ad esempio, rientrano prodotti come le uova di pasqua); i gelati monodose; i prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente a pezzo o a collo.
Fatti salvi i casi di esenzione, per la pubblicità, in tutte le sue forme, e sui cataloghi è obbligatoria l’indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita.
Fino al 1° marzo 2002, l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi da quelli commercializzati sfusi non si applica alle attività di commercio esercitate sulla aree pubbliche, all’attività di vendita per asporto effettuata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli esercizi di vicinato di cui al decreto Bersani (con superficie fino a 150 o 250 mq, a seconda che si trovino in Comuni con meno o più di 10.000 abitanti), qualora questi non effettuino la vendita dei prodotti con modalità di libero servizio, ma con l’assistenza, nella scelta del prodotto, prestata al consumatore direttamente dal titolare o da personale dipendente.
Per novanta giorni dall’11 maggio 2000 (che, come si è detto in premessa, scadono il prossimo 9 agosto) si consente, limitatamente ai prodotti già in circolazione (quelli immessi sul mercato dopo l’11 maggio devono essere già in regola), l’indicazione del prezzo per unità di misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformità alle norme previgenti.
A tal proposito è opportuno ricordare che, l’art.4 del DPR n.903/82, come sostituito dal D.Lgs. 76/92, esentava dall’indicazione del doppio prezzo i prodotti alimentari di cui al DPR n.391/80, se preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all’art.4 del DPR n.871/82, raggruppanti singoli pezzi che corrispondono ad uno dei valori che figurano in una gamma nominale o di capacità nominale per la quale lo stesso art.4 prevedeva l’esenzione dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura.
L’art.4 del D.Lgs. n.78/92, poi, esentava dall’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura anche le categorie di prodotti non alimentari preconfezionati in quantità prestabilite indicate negli allegati al DPR n.391/80 ed al DPR n.871/82 specificamente indicati (ad esempio, i saponi in scaglie e fiocchi in confezioni da 125 – 250 – 500 – 700 – 1.000 – 3.000 – 5.000 - 10.000 g).
SANZIONI:
Per l’omessa o inidonea indicazione del prezzo per unità di misura si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da uno a sei milioni di lire.

1 commento:

Anonimo ha detto...

E 'vero! Credo che questo sia un concetto molto diverso. Pienamente d'accordo con lei.
Assolutamente d'accordo con lei. In questo nulla in vi e credo che questa sia una buona idea. Pienamente d'accordo con lei.