lunedì, settembre 11, 2006

Iva su autovetture, da Corte Ue rischio buco erario 10 mld - Csp Commercialista Olbia


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ROMA (Reuters) - Il Centro studi Promotor stima un buco di 10 miliardi nei conti pubblici se l'Unione europea condannerà il prossimo 14 settembre l'Italia nella vertenza sulla detraibilità dell'Iva sulle autovetture.

"Con ogni probabilità l'Italia verrà condannata e la sentenza dovrebbe avere effetto retroattivo immediato per tutti i contribuenti interessati dal 2003", spiega una nota del Csp.

Il Centro determina in 2,514 miliardi il minor gettito per anno a regime e moltiplica per quattro questo risultato per tener conto della retroattività.

Il risultato è 10,056 miliardi, "l'entità dell'impatto negativo immediato che la sentenza della Corte di Giustizia europea potrebbe avere sui conti dello Stato", continua la nota.

Oggi i soggetti titolari di partita Iva, aziende e liberi professionisti, possono scaricare dalle tasse fino al 15% dell'imposta, mentre le "spese di esercizio" - benzina, gomme, olio, manutenzione e riparazioni - non sono detraibili.

La sentenza della Corte di Giustizia europea è attesa per giovedì prossimo, 14 settembre.

Si può detrarre l'Iva sulle auto aziendali. Lo preannuncia l'Avvocato generale della UE Commercialista Olbia


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La detrazione dell’IVA sull’acquisto e sull’uso dei autoveicoli aziendali è un diritto sancito dalle direttive comunitarie che, lo Stato italiano ha per 25 anni disatteso. Chiediamo alla Corte di Giustizia Europea di ripristinare tale diritto”.

Questo è quanto sostenevano le Associazioni e Unioni Industriali del Nordest appartenenti a Confindustria, quando nel 2004, per iniziativa del Coordinamento Tributario Triveneto, hanno avviato un’azione legale per il recupero dell’IVA non detratta, a causa di quella che era ritenuta un’interpretazione vessatoria ai danni dei contribuenti italiani.

Al contenzioso hanno aderito oltre 500 aziende associate alle varie realtà territoriali.
La prima fase si è conclusa con l’istanza di rimborso inoltrata alle Agenzie delle Entrate. Successivamente si è radicato il contenzioso presso le Commissioni Tributarie provinciali, alle quali è stato chiesto di rinviare la questione all’esame della Corte di Giustizia Europea.
Il primo giudice nazionale a coinvolgere la Corte Europea è stata la Commissione Tributaria di Trento.

Giovedì 22 giugno, l’avvocato generale, signora Eleanor Sharpston, ha depositato le sue conclusioni con le quali accoglie, per intero, le tesi proposte nell’azione collettiva degli Industriali nordestini.

In particolare l’avvocato generale afferma che la tesi difensiva dello Stato italiano, basata sulla temporaneità del divieto di detrazione dell’IVA, è piuttosto velleitaria in quanto, così argomenta “mi sembra molto difficile, se non addirittura impossibile, descrivere una misura che viene applicata per 25 anni come «temporanea», o una situazione economica che dura per 25 anni come temporanea, a breve termine o congiunturale. Venticinque anni corrispondono a oltre la metà della vita della Comunità (economica) europea e praticamente a tutto il periodo durante il quale la Sesta direttiva è stata in vigore in Italia”.

Gli Industriali del Triveneto non nascondono la loro soddisfazione, anche se sono consapevoli di non poter ancora celebrare una vittoria.

“Per ora – dicono - sono state depositate le conclusioni dell’avvocato generale, una sorta di pubblico ministero della Corte di Giustizia Europea, e non ancora la sentenza definitiva, che interverrà tra qualche mese. Tuttavia, ci sono buoni motivi per essere ottimisti: la Corte di Giustizia non ha l’obbligo di attenersi alle conclusioni dell’avvocato generale, ma, finora, è accaduto nel 90% delle sentenze pronunciate.”

Iva auto: verso il rimborso Commercialista Olbia


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Con la presente si segnala l'opportunità di presentare un'istanza per il rimborso dell'Iva corrisposta in occasione dell'acquisto dell'autovettura e del sostenimento delle spese di gestione della stessa.


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Come a Voi noto, dall'anno 2001, l'Iva corrisposta in occasione dell'acquisto dell'autovettura è detraibile solo nella misura del 10% (il 90% rimane indetraibile), mentre è completamente indetraibile l'Iva assolta in occasione del sostenimento delle spese di gestione dell'auto (carburante, manutenzioni, riparazioni ecc.).
Tale indetraibilità non dipende dall'esistenza di una norma a regime ma, bensì, da una proroga che di anno in anno viene rinnovata con la Legge finanziaria da ben venticinque anni (la prima limitazione alla detraibilità è stata infatti introdotta nel 1979).

L'esigenza di una proroga annuale deriva dal fatto che la VI Direttiva CEE, entrata in vigore nel 1978, non consente l'introduzione di nuove limitazione alla detraibilità dell'Iva, fatta eccezione per limitazioni temporanee motivate da esigenze congiunturali.
Ciò premesso appare evidente che la motivazione addotta dal legislatore nazionale per limitare la detraibilità dell'Iva relativa alle autovetture appare poco credibile; è mai possibile che esistano ragioni congiunturali che si protraggono per venticinque anni??? Crediamo di no!

Sulla base di tali presupposti oltre mille imprese hanno già presentato istanza di rimborso e la CTP di Trento ha già disposto la sospensione del procedimento rinviando con ordinanza alla Corte di Giustizia UE l'interpretazione di alcune questioni pregiudiziali relative, per l'appunto, alla compatibilità della normativa italiana con quanto stabilito dalla VI Direttiva CEE.
Si sottolinea che, ovviamente, l'esito dell'istanza di rimborso dipenderà dal pronunciamento della Corte di Giustizia UE in merito a tale questione; ciò potrebbe far nascere spontanea una domanda: per quale motivo non attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia?!
Le ragioni della necessità di presentare l'istanza quanto prima sono due.

La prima consta nel fatto che la disciplina italiana consente di chiedere a rimborso l'Iva corrisposta fino a due anni precedenti alla data dell'istanza (qualora ne valesse la pena si potrebbe tentare di chiedere il rimborso dell'Iva corrisposta fino a quattro anni prima, attraverso un'interpretazione della norma "molto estensiva"). Ciò comporta che l'attesa della pronuncia della Corte UE potrebbe far scadere il termine dei due anni dal versamento, con conseguenti impossibilità di chiedere successivamente il rimborso.

Il secondo motivo è rappresentato dal fatto che l'eventuale pronuncia favorevole al rimborso della Corte UE potrebbe essere limitata a coloro che hanno già presentato istanza di rimborso e, in caso di rifiuto espresso o tacito del competente Ufficio, abbiano istaurato il conseguente contenzioso tributario.

La procedura di recupero

La procedura di rimborso è molto semplice e poco onerosa. Essa può essere esposta sinteticamente nei seguenti punti:

1. invio tramite raccomandata a.r. o consegna diretta all'Agenzia delle Entrate di una istanza di rimborso;

2. l'Agenzia delle Entrate può negare il rimborso rispondendo direttamente ovvero può negare il rimborso non rispondendo.
Nel primo caso si hanno 60 giorni di tempo dal ricevimento del diniego diretto per citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo al giudice tributario di disporre il rimborso.
Nel secondo caso, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dell'Agenzia delle Entrate o dalla consegna dell'istanza di rimborso, è consentito citare in giudizio l'Agenzia delle Entrate con le stesse modalità del primo caso.

3. Nel ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, contro il rifiuto espresso o tacito (che si forma decorsi novanta giorni) avverso l'istanza di rimborso, si proporrà una questione pregiudiziale di competenza della Corte di Giustizia CE. Nel caso, altamente probabile, di sentenza favorevole della Corte di Giustizia CE, le Commissioni Tributarie adite dovranno riconoscere il diritto al rimborso e disporne l'effettuazione. In caso di mancata esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso disposto dalla Commissione Tributaria, occorrerà procedere al giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni Tributarie e/o al giudizio di esecuzione dinanzi al giudice ordinario.

AUTO. CSP STIMA BUCO DA 10 MLD DOPO CONDANNA UE Commercialista Olbia

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Secondo il Csp, Centro Studi Promoter, la Corte di Giustizia europea, con ogni probabilità, condannerà l'Italia nella vertenza per la detraibilità dell'Iva sulle autovetture. Tale condanna dovrebbe avere effetto retroattivo immediato per tutti i contribuenti interessati dal 2003. Fino ad oggi i soggetti titolari di partita Iva, aziende e liberi professionisti, possono scaricare dalle tasse fino al 15% dell'imposta, mentre le spese di esercizio (benzina, gomme, manutenzione e riparazioni) non sono detraibili. Con l'arrivo della condanna, l'Iva diventerebbe detraibile al 50%, sia sulle auto che sulle spese di esercizio, provocando, secondo il Csp, un minor gettito per le casse dell'Agenzia delle Entrate di 10,056 miliardi di euro.

Commercialista Olbia Decreto Bersani, geometri sul piede di guerra


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Nella sede del Collegio dei Geometri di Varese, gremita da un folto pubblico, si è svolta mercoledì 6 settembre l'assemblea straordinaria degli Iscritti per discutere in merito al Decreto Bersani, a cui è intervenuto il geometra Renato Ferrari - Presidente del Collegio Geometri di Bergamo e Coordinatore della Consulta Regionale dei Collegi dei Geometri della Lombardia.
Il ragioniere Roberto Del Tredici - commercialista - ha illustrato le novità previste dal Decreto Bersani, novità queste che di fatto non stravolgono la vita professionale del Geometra, ma per certi aspetti la complicano, introducendo una serie di nuovi adempimenti burocratici e rispolverandone altri che in passato erano stati eliminati per ragioni di semplificazione.
A seguito dell’ampio dibattito che ne è seguito in sala è emersa in modo forte la preoccupazione della categoria professionale dei Geometri che si sente minacciata di “estinzione” a seguito dell’adozione di provvedimenti che minano le fondamenta dei principi di indipendenza intellettuale ed economica della libera professione, favorendo invece la concorrenza economica delle grandi concentrazioni di capitali che operano in campo professionale e con il solo fine del profitto, che si troveranno ad agire in una realtà di oligopolio.
Si ricorda come la figura del geometra sia stata importante nell'Italia del dopoguerra per la ricostruzione, e come lo è tuttora: un professionista esperto al passo coi tempi che si pone tra il Cittadino e lo Stato offrendo servizi indispensabili all'intera collettività; è inaccettabile ed iniquo essere trattati come i nuovi “nemici di classe” da combattere.
Basti pensare ad esempio alle incombenze e responsabilità affidate al geometra in materia di accatastamenti dal Ministero delle Finanze, una rivoluzione che negli ultimi anni lo ha visto protagonista di un'innovazione che ha portato il catasto ad un livello qualitativo sempre maggiore.
I Geometri varesini non intendono accettare nulla di tutto ciò e sono pronti a far sentire la loro voce affinché il Governo desista da una politica distruttiva nei loro confronti, fortemente preoccupati anche da quanto potrebbe essere contenuto nella prossima finanziaria.
I lavori dell’Assemblea si sono conclusi con la votazione di una mozione proposta dal geometra Ermanno Porrini - Consigliere del Collegio - che impegna il Consiglio Provinciale ad attivarsi da subito con le altre Categorie professionali varesine per concertare e proclamare uno stato di protesta teso a sospendere l'attività degli iscritti in seno alle commissioni tecnico-istituzionali quali ad esempio: Commissioni edilizie, Commissioni gare di appalto Opere Pubbliche, Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, …
Geometra Walter Mentasti, Presidente del Collegio dei Geometri di Varese

Commercialista Olbia Confcommercio Sassari Compravendite immobiliari: nuove disposizioni

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Con il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, il Governo ha emanato una serie di disposizioni volte al rilancio dell’economia italiana e al contenimento della spesa pubblica, nonché una serie di misure in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. In questo articolo ci si soffermerà, in particolare, sulle nuove disposizioni tributarie applicabili alle compravendite di immobili. A questo proposito la Manovra è intervenuta:
• integrando le disposizioni contenute nella Finanziaria 2006 relative alla tassazione in base al valore della rendita catastale degli acquisti di ad uso abitativo;
• prevedendo uno specifico obbligo in merito a nuovi dati da inserire nel rogito notarile. Queste disposizioni, specificatamente rivolte alla lotta all’evasione fiscale, sono applicabili agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate dal 6 luglio 2006, cioè dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto stesso. IMPOSTE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Per quanto riguarda le cessioni di immobili la Legge Finanziaria 2006 ha disposto che, su richiesta dell’acquirente, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere determinata prendendo a riferimento la rendita catastale. Ciò è ammesso per le cessioni di immobili:
• fra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
• aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo (categoria catastale A, ad esclusione di A10), e relative pertinenze.
La base imponibile può quindi essere determinata, in questi casi, mediante l’applicazione, alla rendita rivalutata, dei seguenti coefficienti:
• 110 per la prima casa;
• 120 per gli altri fabbricati;
• 120 per le pertinenze.
Negli atti di cessione per i quali l'acquirente richiede l'applicazione delle imposte sul valore catastale dell'immobile il Decreto Legge n. 223/2006 dispone:
• l'indicazione del corrispettivo pattuito; è stato infatti aggiunto alle disposizioni della Finanziaria 2006 il seguente periodo: «Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito.»;
• l’aumento dal 20% al 30% della riduzione dell’onorario notarile già introdotta nella Finanziaria 2006.
SANZIONI
Ancorché quanto pattuito dalle parti non costituisca elemento utile per determinare l'ammontare delle imposte dovute, nell'atto di compravendita deve essere comunque indicato l'ammontare del corrispettivo al quale la transazione è avvenuta. A questo proposito il decreto prevede una disposizione di tipo sanzionatorio, in base alla quale, in caso di occultamento, anche solo in parte, del corrispettivo pattuito tra le parti: "le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986."
Quindi, in caso di omessa o non corretta indicazione degli importi di denaro effettivamente pattuiti tra le parti:
• l'imposta dovuta viene calcolata sull'intero ammontare del corrispettivo pattuito;
• viene applicata la sanzione dal 50% al 100% sulla maggiore imposta dovuta. Quest’ultima va calcolata sottraendo dall’imposta dovuta sulla base del corrispettivo pattuito, l’imposta già versata e l’eventuale versamento della sanzione di cui all’art. 71, D.P.R. n. 131/1986.
Va comunque tenuto presente che queste sanzioni sono applicabili alle:
• cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni, a seguito delle quali la parte venditrice richiede di assoggettare la plusvalenza realizzata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%;
• cessioni fra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze per le quali, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, è possibile considerare quale base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali il valore catastale dell'immobile oggetto della cessione, indipendentemente dal corrispettivo pattuito tra le parti.

NUOVI ELEMENTI DA INSERIRE NEL ROGITO
Il Decreto Legge n. 223/2006 dispone nuove informazioni che le parti contraenti hanno l’obbligo di inserire negli atti di cessione immobiliare, compresi quelli relativi a cessioni soggette ad IVA. In particolare le parti devono rendere un’apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di specificare:
1. le modalità di pagamento (contanti, bonifico o assegno bancario/circolare) del corrispettivo (tanto del saldo quanto degli acconti eventualmente già versati al momento del rogito);
2. l’eventuale intervento di un mediatore immobiliare. In quest’ultimo caso devono essere indicati:
• l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione;
• le relative modalità di pagamento;
• il numero di partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare.
Normalmente l'intermediario immobiliare nei confronti dell'impresa cedente fattura la propria provvigione dopo il rogito. In tal caso deve ritenersi necessario indicare comunque l'ammontare della provvigione spettante, specificando che lo stesso sarà saldato successivamente previa emissione della fattura.

SANZIONI
In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, il Decreto Legge n. 223/2006 prevede:
• l'applicazione di una sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
• l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, degli immobili oggetto della cessione ad accertamento del valore.

Speciale manovra Prodi Commercialista Olbia news

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Compravendite immobiliari: le nuove modalità di tassazione e accertamento introdotte dal D.L. n. 223/2006

La rettifica della detrazione IVA per gli immobili a seguito della conversione in Legge del D.L. n. 223/2006

Il testo del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla Legge 04/08/2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»

Le modifiche ai principali provvedimenti
legislativi in materia fiscale

• D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» — Artt. 10, 17, 19-bis1, 30, 32-bis, 35, 54, 57, 74-quater, Tabella A Parte Terza, numeri 123-bis e 127-ter

• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» — Artt. 19, 23, 25, 32, 36, 39, 43 e 60
• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti» — Artt. 7 e 8

• D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro» — Artt. 5, 40, 52, 53-bis, 74 e Tariffa, Parte prima, art. 5

• D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi» — Artt. 3, 8, 15, 17, 19, 20, 24, 47, 51, 54, 67, 68, 73, 84, 89, 93, 101, 102, 103, 109, 115, 116, 165, 172 e 188

• D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» — Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 8 e 8-bis

• D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» — Artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater











Comunicati stampa



Versamenti on-line obbligatori dal 1° ottobre

Tutte le modalità: Internet, Entratel, home banking

Comunicati stampa dell'Agenzia delle Entrate
del 5 e 6 settembre 2006


Il prossimo 1° ottobre, per i titolari di partita IVA scatta l'obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line, così come stabilito dal comma 49 dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006 - il cosiddetto decreto "Bersani-Visco" - convertito nella legge 248 (vedi pag. 2630).
Con l'approssimarsi della data sopra citata, l'Ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate ritiene utili le seguenti precisazioni.
Tutti i titolari di partita IVA sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica:
• direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e di password, utilizzando il modello F24 on-line (sito Internet); • tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel);
• mediante l'home banking (CBI - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
L'Agenzia delle Entrate, a integrazione del comunicato del 5 settembre scorso sull'obbligo per i titolari di partita IVA di provvedere - a partire dal prossimo 1° ottobre - ai versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line, precisa che per i contribuenti che eseguono direttamente i versamenti tramite F24 on-line, valgono le stesse regole e le stesse modalità prestabilite per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni

Commercialista Olbia Novità fiscali e di contrasto all'evasione

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.». (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta
del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione. ))



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Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
della Costituzione:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del trattato istitutivo della Comunita' europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
n. C 325 del 24 dicembre 2002:
«Art. 43. - Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle
attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
societa' ai sensi dell'art. 48, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
«Art. 49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
della Comunita' sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita'
che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, puo' estendere il beneficio
delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti
all'interno della Comunita'.».
«Art. 81. - Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
categoria di pratiche concordate che contribuiscano a
migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.».
«Art. 82. - E' incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori;
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.».
«Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».

Commercialista Olbia Prima casa - Agevolazioni fiscali

Commercialista Olbia
Gli scopi della normativa
Il governo italiano per incrementare e favorire l'acquisto di immobili da destinare ad uso abitativo, ha pensato di introdurre una serie di agevolazioni fiscali (IVA - INVIM - Registro) che fossero finalizzate all'acquisto di un immobile da destinare ad uso di abitazione principale dei possibili acquirenti e dei loro famigliari. In questo modo ha provveduto ad incentivare la grande proprietà edilizia e le imprese immobiliari nel caso avessero venduto il loro patrimonio destinato ad uso abitativo ai proprii conduttori, inoltre ha accentuato il regime agevolativo anche a favore di tutti coloro che intendessero soddisfare le essenziali esigenze abitative del proprio nucleo familiare.

La legge 22 aprile 1982, n. 168

La prima legge in materia prevedeva sia una aliquota agevolata IVA e registro per l'acquirente, sia l'esenzione INVIM per il venditore. La legge imponeva all'acquirente che comprava l'immobile un vincolo di cinque anni entro il quale non gli era possibile rivendere l'appartamento acquistato, pena la decadenza delle agevolazioni conseguite. Era necessario che l'acquirente dichiarasse, pena la decadenza dai benefici fiscali, di voler destinare la casa ad abitazione principale della propria famiglia, indipendentemente dal luogo in cui tale immobile fosse situato al fine di agevolare l'emigrazione e soprattutto di non avere già usufruito delle identiche agevolazioni. Era possibile ottenere le agevolazioni anche nel caso in cui l'acquirente dell'immobile avesse acquistato un appartamento occupato e avesse però dato corso all'azione di sfratto per finita locazione al fine di liberare l'immobile per destinarlo a propria abitazione principale.

Le agevolazioni competevano anche ad uno studente purché nella città, sede della sua università, purché non possedesse altro appartamento da destinare a propria abitazione.

Le agevolazioni non competevano però per l'acquisto della sola nuda proprietà dell'immobile perché mancava il requisito fondamentale della destinazione dell'unità immobilare acquistata a propria abitazione, mentre l'usufruttuario che destinasse l'appartamento a propria abitazione ne aveva diritto.

Le agevolazioni si applicavano anche ai fabbricati rurali purché l'acquirente avesse effettuato le dichiarazioni di cui sopra.

La legge 5 aprile 1985, n. 118

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, ha stabilito che l'acquirente, per poter godere delle agevolazioni, doveva obbligatoriamente acquistare l'immobile da destinare a propria abitazione primaria, nel Comune ove aveva la residenza o in alternativa in quello in cui lavorava; rimanevano inalterate tutte le altre disposizioni normative. Era lecito il cumulo delle agevolazioni qualora il compratore avesse già goduto delle agevolazioni previste dalla legge n. 168/71. In ogni caso l'appartamento da acquistare non doveva possedere i requisiti dell'abitazione di lusso elencati tassativamente nella legge 2 luglio 1949, n. 408.

La legge 24 marzo 1993, n. 75

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, limitava le agevolazioni alla sola dichiarazione dell'acquirente di non possedere altra unità abitativa che soddisfasse le proprie esigenze familiari e quindi ovunque la nuova unità abitativa fosse situata e indipendentemente dalla residenza dell'acquirente. La novità del provvedimento consisteva nella possibilità di richiedere più volte le agevolazioni fiscali per la prima casa, purché la casa da acquistare fosse sempre destinata a propria abitazione principale. Tra l'altro nell'eventualità l'acquirente avesse rivenduto entro il quinquennio dall'acquisto, l'abitazione per la quale aveva goduto dei benefici fiscali di cui trattasi, aveva la possibilità di conservare tali benefici se entro un anno dalla vendita del primo immobile avesse acquistato un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La legge 19 luglio 1993, n. 243

Nello stesso anno 1993 la normativa è stata nuovamente modificata con il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243; tale norma, però, ha lasciato e lascia tutt'ora numerosi dubbi di interpretazione

I benefici fiscali concessi sono i seguenti:

abbattimento al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro e dell'IVA per l'acquirente
assolvimento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per l'acquirente;
riduzione al 50 per cento dell'INVIM per il venditore.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:

la casa deve essere abitazione non di lusso
l'immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell'acquirente o nel quale egli svolge la sua attività lavorativa
la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative familiari.
La novità consiste nel fatto che i benefici non sono più subordinati al fatto che l'acquirente abbia già usufruito o meno di una precedente agevolazione per l'acquisto di un'altra abitazione, anche se comunque non può godere dei benefici al momento del nuovo acquisto, nel caso possieda un'altra abitazione idonea a soddisfare le proprie esigenze abitative primarie. L'immobile può esistere anche in un altro Comune differente da quello nel quale l'acquirente acquista quello nuovo; praticamente chi compra non deve possedere alcun fabbricato nel territorio dello Stato che possa in qualche modo soddisfare le esigenze primarie abitative della propria famiglia.

La legge n. 549/95

La legge ha stabilito che l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza oppure in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività lavorativa. Il compratore deve sempre rilasciare al notaio la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato. L'acquirente deve sempre dichiarare al notaio di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un diritto reale di proprietà (usufrutto, uso, abitazione) di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare e di non essere titolare neppure per quote di tali diritti su immobili ubicati in tutto il territorio nazionale, e neppure direttamente o con il coniuge di aver goduto delle agevolazioni fiscali previste dalle precitate leggi sopra esaminate.

Le agevolazioni fiscali si riferiscono anche alle pertinenze dell'immobile destinato ad abitazione primaria con particolare riferimento alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, quindi cantine e box che siano destinate al servizio della casa di abitazione. Nel caso di falsa dichiarazione al notaio rogante, entro il termine di prescrizione di 5 anni sono dovute le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali nella misura ordinaria più una soprattassa pari al 30% con gli interessi di mora.


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L'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (non di lusso, vedi D.M. 2/8/1969) prevede:

Immobile ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (oppure, in quello in cui l'acquirente svolge il proprio lavoro). Nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile deve essere acquisito come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove si trova l'immobile acquistato deve risultare nell'atto di acquisto.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
In caso di cessioni soggette ad Iva, le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte anche nel contratto preliminare.

In caso di falsa dichiarazione, o di trasferimento, cessione, vendita degli immobili acquistati con le agevolazioni fiscali prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una sovrattassa pari al 30% delle stesse.

Relativamente all'acquisto della prima casa le agevolazioni di natura fiscale riguardano:

Imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento.
Iva con aliquota ridotta al 4 per cento.
Imposta catastale in misura fissa pari ad euro 129,11.
Imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 129,11.
Acquisto delle Pertinenze

Le agevolazioni si applicano anche per l'acquisto separato di una sola pertinenza dell'abitazione principale tra le seguenti:

Cantina o soffitta (cat. C2).
Garage o box auto (cat. C6).
Tettoia o posto auto (cat. C7).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione, altrimenti non vale.
Inoltre:

Devi aver acquistato la casa con le agevolazioni.
Non deve esserci altra pertinenza della stessa categoria catastale già acquistata con la casa.
L'agevolazione spetta anche se comperi un garage nelle vicinanze della tua abitazione principale, a patto che venga adibito a servizio della stessa.

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Nell'ipotesi di appalto per la costruzione di una casa si applica l'iva al 4% se:

Il fabbricato oggetto della costruzione ha i requisiti previsti dalla legge "Tupini" n.408/49
Se il committente dei lavori ha i requisiti per ottenere le agevolazioni "prima casa" oppure se è una impresa costruttrice che rivende l'immobile.
Se invece la casa esiste già e intendi ristrutturarla si applica l'iva al 10% unitamente alla agevolazione fiscale del 36% fino al 31/12 /2001, salvo proroghe.

Per quanto riguarda una elencazione non tassativa delle "materie prime e semilavorate" e "beni finiti", devi fare riferimento alla circolare del ministero finanze del 2/03/94 n.1/E e alla risoluzione del 9/03/96 n. 39/E.

Vedi anche N.24, Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 per l'aliquota iva al 4%.

Vedi anche N.127 - sexies, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 per l'aliquota iva al 10%.

Commercialista Olbia News Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie


Commercialista Olbia News notizie
Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie continuano a riscuotere successo presso i contribuenti marchigiani. Infatti, nel mese di luglio, il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dalle Marche 967 comunicazioni di inizio lavori - adempimento necessario per ottenere i benefici fiscali – facendo segnare un incremento significativo, +7,3 per cento, rispetto al mese precedente. In particolare, guida la classifica regionale la provincia di Ancona, con 408 comunicazioni, seguita da Pesaro e Urbino (222), Macerata (191) e Ascoli Piceno (146).

I numeri quindi confermano l’apprezzamento per la misura che consente una detrazione Irpef del 41 per cento delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione e manutenzione di immobili, fino al limite massimo di spesa di 48mila euro per abitazione.

Per usufruire dell’agevolazione occorre inviare - prima dell'inizio dei lavori – una comunicazione al Centro operativo di Pescara. Inoltre, è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'agevolazione, ripristinando, per le prestazioni fatturate dal prossimo 1° ottobre, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento. Dalla stessa data, la percentuale di detrazione Irpef sarà ridotta dal 41 al 36 per cento.

Maggiori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici delle Entrate. In alternativa, si può consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it o telefonare al numero del call center 848.800.444.