mercoledì, settembre 27, 2006

il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Commercialista Olbia


Commercialista Olbia
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
VISTO il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
VISTE le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi;
VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”;
VISTO il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 recante: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, come modificato e integrato dai decreti del Ministro dell’interno 6 marzo 2001 e 6 giugno 2005;
VISTA la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;
VISTA la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;
VISTE le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
VISTO l’articolo 39-ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
RILEVATA la necessità di affidare all’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive le valutazioni tecnico amministrative delle criticità riscontrate nell’attuazione del decreto del Ministro dell’Interno sopra indicato, nonché l’individuazione delle soluzioni alternative e le relative priorità, nei casi in cui l’assetto urbanistico delle aree circostanti gli impianti sportivi o altre gravi ragioni impediscono di attuare gli interventi strutturali prescritti;
RAVVISATA, conseguentemente, l’opportunità di prorogare il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 giugno 2005, n. 150;
DECRETA:
Art. 1
1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150, è prorogato al 31 dicembre 2006.
2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Dell’emanazione del presente Decreto sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1 settembre 2006 IL MINISTRO (Amat

1 commento:

Anonimo ha detto...

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Gianluca