lunedì, ottobre 30, 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2006

Commercialista Olbia Differimento del termine per l'utilizzo delle modalita' di pagamento
esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita
IVA diversi da quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle
esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo
stesso decreto;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto, in particolare, l'art. 37, comma 49, del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con il quale e' stato stabilito
che, a partire dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono
tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e
previdenziali ivi previsti mediante modalita' di pagamento
telematiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerate le contingenti difficolta' di natura tecnico-operativa
evidenziate dagli ordini professionali tenuti ad eseguire i dovuti
versamenti nella prescritta modalita' telematica;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto
termine per consentire ai contribuenti titolari di partita IVA, che
hanno strutture non immediatamente adeguabili, di fruire di un piu'
congruo periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche
tecnico-operative;
Ritenuto, infine, che le difficolta' di adeguamento
tecnico-operative evidenziate dagli ordini professionali non hanno
interessato societa' ed enti commerciali, in quanto dotati di idonee
strutture tecniche;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
1. Il termine iniziale fissato al 1° ottobre 2006 dall'art. 37,
comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'utilizzo di
modalita' di pagamento esclusivamente in via telematica, e' differito
al 1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da
quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2006
Il Presidente: Prodi

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