Commercialista Olbia Roma - Finanziaria, avanti con la fiducia. Il governo Prodi ha approvato la manovra alla Camera con 337 voti a favore e 262 contrari. Il testo finale, un unico emendamento da 1.365 commi, costa al Paese circa 36 miliardi di euro (15,2 per correggere il disavanzo e circa 20,8 per lo sviluppo). La manovra sarà operativa dal 1 gennaio. Una Finanziaria che, secondo il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, «è stata migliorata durante il passaggio parlamentare. Un iter, spiega il ministro nell’aula della Camera in fase di replica, che offre molti spunti di riflessione in vista di una revisione complessiva della sessione di bilancio che partirà da gennaio. Ma due punti resteranno fermi - ricorda Padoa-Schioppa - la possibilità di intervenire da parte del Parlamento, e “gli argini” entro i quali costruire la manovra che sono rappresentati dal Dpef. In ogni caso - dice il ministro più volte interrotto dall’opposizione nel suo intervento - ora il Paese può considerarsi affrancato dalla crisi finanziaria e, una volta messi in sicurezza i conti, si potrà guardare con più decisione alla crescita dell’economia. Proprio quella crescita che è stata al centro appena due giorni fa delle polemiche con gli industriali, visto che, secondo il Centro Studi di Confindustria, la manovra avrebbe un effetto negativo (per 0,3% di Pil) sulla crescita del prossimo anno». Ma su questo arriva una frase distensiva di Luca Cordero di Montezemolo: «Guardiamo avanti - dice - credo che questo Paese abbia bisogno di un impegno vero di tutti, nessuno escluso. Noi ci siamo e ci saremo ancora di più. L’augurio è per l’impegno di tutti, a cominciare da un grande sforzo sulla crescita-produttività. Perchè per noi produttività vuol dire crescita». Il clima natalizio richiamato da Montezemolo sembra colpire anche il ministro Padoa-Schioppa che, durante l’intervento a Montecitorio, dà atto al Governo precedente di aver «tracciato» il solco su cui poi si è mosso il governo attuale, concordando con Bruxelles il percorso di rientro dei conti poi impostato con la manovra. Manovra che, presentata al Parlamento a inizio ottobre, ha comunque mantenuto «il suo impianto».
Numerose polemiche da parte dell’opposizione di centrodestra: «E’ recessiva, colpisce tutto il Paese, in particolare il ceto medio». Il presidente dei senatori di Forza Italia, Renato Schifani attacca: «Ci auguriamo che Prodi tenga soprattutto conto di un altro monito del Capo dello Stato, evitando il continuo ricorso al voto di fiducia, come ha fatto oggi alla Camera per l’undicesima volta in sette mesi». Per Antonio Martino (Fi) la manovra è «incomprensibile,recessiva,ferocemente antisociale. Ha un solo pregio: ci dice di cosa sono capaci le sinistre quando vanno al governo». Per Alberto Giorgetti (An), è «una finanziaria che spacca il Paese e colpisce interessi diffusi. Intere categorie hanno protestato e anche la Confindustria dice che la Manovra frena la crescita». Basta con le risse»,dice Dario Franceschini (Ulivo). «Abbiamo gestito una situazione difficile, gravata dai debiti». Ma, nota, «abbbiamo corretto quello che era possibile». La sinistra radicale vota sì alla fiducia, ma incita Prodi a rispondere al disagio sociale».
Inatnto, il presidente del Consiglio, Romano Prodi, è tornato a parlare di riforma previdenziale proprio poco prima del voto a Montecitorio. Il professore ha confermato che ci saranno incentivi per chi ritarda ad andare in pensione ma che la scelta sarà assolutamente volontaria. Il premier ha lanciato poi l’ipotesi di andare in pensione «adagio, non in un colpo solo», spiegando di averne già parlato con Confindustra. «Per chi è in età pensionabile, si potrebbe immaginare una sorta di part-time che solo gradualmente lo porti fuori dal mondo del lavoro», ha detto Prodi. Quanto alla Finanziaria, il premier ha risposto in qualche modo alle critiche del presidente Napolitano («Basta con i testi abnormi: toccato il limite estremo di una prassi legislativa, alla quale urge porre termine»). «Il monito del Capo dello Stato ci aiuta», stiamo già parlando di come modificare la procedura di gestazione. E, dopo le molte critiche all’articolo della manovra sui reati amministrativi, ha annunciato: «Il 27 il Consiglio dei ministri vi porrà rimedio». Infine, Prodi ha anche risposto a Confindustria: «Mai nella storia una manovra ha dato 7 miliardi di euro alle imprese».
venerdì, dicembre 22, 2006
Speciale Finanziaria Commercialista Olbia
Commercialista Olbia ROMA 21 dicembre 2006 _ La Camera dei deputati ha approvato la fiducia chiesta dal governo sulla manovra finanziaria. Prodi ha incassato il sì con 337 voti a favore e 262 contrari. Si tratta del terzo voto di fiducia sulla Finanziaria dopo quello al Senato e a Montecitorio in prima lettura.
Visibilmente soddisfatto Romano Prodi. Parlando del futuro dell'Italia, il premier invita a non demoralizzarsi perche' "il paese ha grandi energie" e insiste sulla necessita' di riforme per riprendere la crescita. Prodi conferma anche l'ipotesi di incentivi a chi ritarda il momento di andare in pensione, ma restera' una scelta volontaria. Il premier lancia l'idea di andare in pensione "adagio,non in un colpo solo". Una proposta della quale ha gia' parlato con gli imprenditori: per chi e' in eta' pensionabile, spiega Prodi, si potrebbe immaginare una sorta di part-time che solo gradualmente lo porti fuori dal mondo del lavoro. E sulle critiche arrivate da Confindustria in merito alla finanziaria, Prodi replica secco: "Mai nella storia una manovra ha dato 7 miliardi di euro alle imprese".
Soddisfatto anche il ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schioppa: "E' un ottimo risultato. I conti tornano a posto. Abbiamo evitato l'emergenza finanziaria". Ora, dice, tocca alla riforma delle pensioni: "Cominceremo a discutere da gennaio. C'e' gia' un memorandum d'intesa con i sindacati". "Bisogna pensare ai giovani", mentre "l'eta' media di vita si sta alzando", sottolinea il ministro che conferma anche l'ipotesi "incentivi".
Visibilmente soddisfatto Romano Prodi. Parlando del futuro dell'Italia, il premier invita a non demoralizzarsi perche' "il paese ha grandi energie" e insiste sulla necessita' di riforme per riprendere la crescita. Prodi conferma anche l'ipotesi di incentivi a chi ritarda il momento di andare in pensione, ma restera' una scelta volontaria. Il premier lancia l'idea di andare in pensione "adagio,non in un colpo solo". Una proposta della quale ha gia' parlato con gli imprenditori: per chi e' in eta' pensionabile, spiega Prodi, si potrebbe immaginare una sorta di part-time che solo gradualmente lo porti fuori dal mondo del lavoro. E sulle critiche arrivate da Confindustria in merito alla finanziaria, Prodi replica secco: "Mai nella storia una manovra ha dato 7 miliardi di euro alle imprese".
Soddisfatto anche il ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schioppa: "E' un ottimo risultato. I conti tornano a posto. Abbiamo evitato l'emergenza finanziaria". Ora, dice, tocca alla riforma delle pensioni: "Cominceremo a discutere da gennaio. C'e' gia' un memorandum d'intesa con i sindacati". "Bisogna pensare ai giovani", mentre "l'eta' media di vita si sta alzando", sottolinea il ministro che conferma anche l'ipotesi "incentivi".
venerdì, dicembre 15, 2006
Commercialista olbia indulto
| Indulto: 3254 i detenuti rimessi in libertà in Lombardia | |
| Milano (15 Dic 2006) Sono 3254 i detenuti che negli Istituti penitenziari lombardi (su una popolazione complessiva vicina alle 9000 unità) hanno ad oggi beneficiato dell'indulto. Si tratta di 3049 uomini (1757 italiani, 1292 stranieri) e 205 donne (90 italiane e 115 straniere). Di questi, 245 sono già rientrati negli istituti di pena (144 uomini stranieri, 96 italiani e 5 donne) ma questo numero comprende anche quelle persone che, detenute in origine in altri istituti penitenziari italiani, hanno ricommesso reati nella nostra Regione. I dati sono stati resi noti dal Provveditore regionale del Dipartimento amministrativo penitenziario (Dap), Luigi Pagano, nel corso di un'audizione tenuta questa mattina in Consiglio regionale dalla III Commissione consiliare "Sanità e Assistenza sociale", presieduta da Pietro Macconi(AN). In particolare 237 persone hanno lasciato la Casa circondariale di Bergamo, 176 quella di Brescia, 127 Busto Arsizio, 262 Como, 177 Cremona, 20 Lodi, 22 Lecco, 74 Mantova, 408 Milano, 275 Monza, 186 Pavia, 23 Sondrio, 44 Varese, 167 Vigevano e 75 Voghera. Dalle Case di reclusione sono usciti per indulto 528 detenuti a Bollate, 71 a Verziano (Bs) e 382 ad Opera. In Commissione è intervenuta anche la direttrice del Centro di Giustizia minorile di Milano, Flavia Croce, che ha esposto le problematiche di un "fenomeno preoccupante in costante ascesa nella nostra Regione" che necessita di un'attenta analisi e di una decisa politica di prevenzione. | |
L’indulto mi salva dalle multe dei vigili? Commercialista Olbia
Commercialista Olbia
Gentilissimo avvocato,
tra amici, commentavamo la legge sull'indulto entrata in vigore questa estate.
Dopo aver letto l'articolo 1 ci è venuto un dubbio: chi ha avuto sanzioni per aver contravvenuto al codice della strada (eccesso di velocità, guida senza cintura, senza casco sulla moto, ecc) può godere dell'indulto e non pagare le ammende comminate?
Può scioglierci questo dubbio?
La saluto cordialmente,
Vincenzo O.
Egregi lettori,
la recente “Concessione di indulto” – emanata con la legge 31.07.06 n. 241 – prevede, all’art. 1 il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori ad euro 10.000, per tutti i reati commessi fino a tutto il 02.05.06.
Anche se le violazioni al Codice della Strada prevedono sanzioni pecuniarie, come da Lei segnalato, queste non rientrano nel suddetto provvedimento di clemenza, anche se commesse anteriormente al 02.05.06.
Perché?
La legge italiana (e non solo quella italiana) prevede comportamenti assolutamente vietati, la cui trasgressione comporta una sanzione (chi uccide è condannato a 21 anni di reclusione, chi corre a 200 km/h su una strada extraurbana è sanzionato con il pagamento di una somma di euro 1.500, con la perdita di dieci punti dalla patente e con la sospensione della patente da uno a tre mesi, ecc.).
All’interno del nostro sistema punitivo esistono due grandi famiglie di comportamenti vietati: a) i reati veri e propri e b) gli illeciti amministrativi.
La prima grande famiglia è composta dai reati veri e propri che sono quelli previsti e puniti dal Codice Penale (ad es. l’omicidio, il furto, la rapina, il sequestro di persona, ecc.) o dalle leggi penali speciali (ad. es. il DPR 09.10.90 n° 309 – testo unico sugli stupefacenti – D.L.vo 03.04.06 n 152 – norme ambientali in tema di inquinamento, ecc.): l’accertamento dei reati è materia di competenza tassativamente esclusiva dell’Autorità Giudiziaria (le Procure delle Repubbliche presso i Tribunali che procedono e la Magistratura Ordinaria per l’accertamento in contraddittorio con l’imputato e l’emissione delle relative sentenze di condanna o di assoluzione).
Per i reati più gravi (i c.d. delitti) la legge prevede sanzioni restrittive della libertà personale (ergastolo e reclusione) e di natura pecuniaria (multa), così come per quelli meno gravi (le c.d. contravvenzioni) prevede sanzioni restrittive della libertà personale (arresto) e di natura pecuniaria (ammenda).
Accanto a queste figure “maggiori” di illecito si affiancano altre “minori” che vengono tecnicamente individuate come “illeciti amministrativi” e costituiscono la seconda grande famiglia.
E’ bene dire subito che questo nuovo sistema sanzionatorio, promulgato con la L. 24.11.81 n° 689 (Modifiche al sistema penale), per la prima volta introdusse il concetto di “depenalizzazione”.
Da quel momento numerosissime violazioni (tra le quali le infrazioni al CdS) furono “depenalizzate”, cioè non furono più previste dalla Legge come reato e furono punite con delle sanzioni pecuniarie amministrative costituite per lo più dal pagamento di somme di danaro e da sanzioni accessorie quali sequestri, revoche, sospensioni, ecc.. Non solo. Da allora – ed ancora oggi – molte figure di illecito sono di natura solo amministrativa.
Ecco perché ancora oggi, quando veniamo sanzionati per un divieto di sosta (tipico illecito amministrativo), diciamo con linguaggio improprio che il vigile ci ha fatto la multa o la contravvenzione (prima del 1981, infatti, per un divieto di sosta – che era una contravvenzione – bisognava fare una vera e propria causa penale innanzi al Pretore, perché si trattava di reato vero e proprio).
Ciò che differisce questo secondo tipo di illeciti dal primo è che l’accertamento della violazione, il procedimento e l’irrogazione della sanzione non si svolgono davanti all’Autorità Giudiziaria, ma davanti all’Autorità Amministrativa competente, per cui una violazione di tipo sanitario, ad esempio, sarà accertata dalla competente ASL che provvederà ad infliggere la sanzione pecuniaria amministrativa e le eventuali sanzioni accessorie (ad es. la chiusura amministrativa del locale commerciale dove è stato fatto l’accertamento).
La fase giudiziaria vera e propria è soltanto eventuale ed avviene quando il soggetto colpito ritiene di opporsi con ricorso da proporre entro termini perentori innanzi al Giudice di Pace o Tribunale territorialmente competenti.
L’indulto (che per definizione condona in tutto od in parte la solo la pena), pertanto, interviene solo per i fatti costituenti reato (e neanche per tutti, perché sono previste delle esclusioni) e non per quelli costituenti illeciti amministrativi.
Ecco perché le ipotesi che Lei indicate nella lettera non rientrano nell’indulto e le relative somme irrogate nei verbali dovranno essere pagate o, se ancora nei termini, impugnate nelle forme di Legge.
Cordiali saluti,
Avv. Antonio Dello Preite
Gentilissimo avvocato,
tra amici, commentavamo la legge sull'indulto entrata in vigore questa estate.
Dopo aver letto l'articolo 1 ci è venuto un dubbio: chi ha avuto sanzioni per aver contravvenuto al codice della strada (eccesso di velocità, guida senza cintura, senza casco sulla moto, ecc) può godere dell'indulto e non pagare le ammende comminate?
Può scioglierci questo dubbio?
La saluto cordialmente,
Vincenzo O.
Egregi lettori,
la recente “Concessione di indulto” – emanata con la legge 31.07.06 n. 241 – prevede, all’art. 1 il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori ad euro 10.000, per tutti i reati commessi fino a tutto il 02.05.06.
Anche se le violazioni al Codice della Strada prevedono sanzioni pecuniarie, come da Lei segnalato, queste non rientrano nel suddetto provvedimento di clemenza, anche se commesse anteriormente al 02.05.06.
Perché?
La legge italiana (e non solo quella italiana) prevede comportamenti assolutamente vietati, la cui trasgressione comporta una sanzione (chi uccide è condannato a 21 anni di reclusione, chi corre a 200 km/h su una strada extraurbana è sanzionato con il pagamento di una somma di euro 1.500, con la perdita di dieci punti dalla patente e con la sospensione della patente da uno a tre mesi, ecc.).
All’interno del nostro sistema punitivo esistono due grandi famiglie di comportamenti vietati: a) i reati veri e propri e b) gli illeciti amministrativi.
La prima grande famiglia è composta dai reati veri e propri che sono quelli previsti e puniti dal Codice Penale (ad es. l’omicidio, il furto, la rapina, il sequestro di persona, ecc.) o dalle leggi penali speciali (ad. es. il DPR 09.10.90 n° 309 – testo unico sugli stupefacenti – D.L.vo 03.04.06 n 152 – norme ambientali in tema di inquinamento, ecc.): l’accertamento dei reati è materia di competenza tassativamente esclusiva dell’Autorità Giudiziaria (le Procure delle Repubbliche presso i Tribunali che procedono e la Magistratura Ordinaria per l’accertamento in contraddittorio con l’imputato e l’emissione delle relative sentenze di condanna o di assoluzione).
Per i reati più gravi (i c.d. delitti) la legge prevede sanzioni restrittive della libertà personale (ergastolo e reclusione) e di natura pecuniaria (multa), così come per quelli meno gravi (le c.d. contravvenzioni) prevede sanzioni restrittive della libertà personale (arresto) e di natura pecuniaria (ammenda).
Accanto a queste figure “maggiori” di illecito si affiancano altre “minori” che vengono tecnicamente individuate come “illeciti amministrativi” e costituiscono la seconda grande famiglia.
E’ bene dire subito che questo nuovo sistema sanzionatorio, promulgato con la L. 24.11.81 n° 689 (Modifiche al sistema penale), per la prima volta introdusse il concetto di “depenalizzazione”.
Da quel momento numerosissime violazioni (tra le quali le infrazioni al CdS) furono “depenalizzate”, cioè non furono più previste dalla Legge come reato e furono punite con delle sanzioni pecuniarie amministrative costituite per lo più dal pagamento di somme di danaro e da sanzioni accessorie quali sequestri, revoche, sospensioni, ecc.. Non solo. Da allora – ed ancora oggi – molte figure di illecito sono di natura solo amministrativa.
Ecco perché ancora oggi, quando veniamo sanzionati per un divieto di sosta (tipico illecito amministrativo), diciamo con linguaggio improprio che il vigile ci ha fatto la multa o la contravvenzione (prima del 1981, infatti, per un divieto di sosta – che era una contravvenzione – bisognava fare una vera e propria causa penale innanzi al Pretore, perché si trattava di reato vero e proprio).
Ciò che differisce questo secondo tipo di illeciti dal primo è che l’accertamento della violazione, il procedimento e l’irrogazione della sanzione non si svolgono davanti all’Autorità Giudiziaria, ma davanti all’Autorità Amministrativa competente, per cui una violazione di tipo sanitario, ad esempio, sarà accertata dalla competente ASL che provvederà ad infliggere la sanzione pecuniaria amministrativa e le eventuali sanzioni accessorie (ad es. la chiusura amministrativa del locale commerciale dove è stato fatto l’accertamento).
La fase giudiziaria vera e propria è soltanto eventuale ed avviene quando il soggetto colpito ritiene di opporsi con ricorso da proporre entro termini perentori innanzi al Giudice di Pace o Tribunale territorialmente competenti.
L’indulto (che per definizione condona in tutto od in parte la solo la pena), pertanto, interviene solo per i fatti costituenti reato (e neanche per tutti, perché sono previste delle esclusioni) e non per quelli costituenti illeciti amministrativi.
Ecco perché le ipotesi che Lei indicate nella lettera non rientrano nell’indulto e le relative somme irrogate nei verbali dovranno essere pagate o, se ancora nei termini, impugnate nelle forme di Legge.
Cordiali saluti,
Avv. Antonio Dello Preite
Dopo l’indulto, il colpo di spugna Commercialista Olbia
Commercialista Olbia Una modifica introdotta nel maxiemendamento della Finanziaria allarga le maglie della prescrizione per i procedimenti contabili con la conseguenza di un vero e proprio «colpo di spugna» sui processi in corso contro i politici. Un'«amnistia» per i reati contro la pubblica amministrazione - venuta allo scoperto - ha provocato le proteste dell'opposizione.
Auto aziendali: dal 2007 il reddito tassabile sale al 50% Commercialista Olbia
Commercialista Olbia Per le auto in uso a dipendenti, pronti i nuovi importi dei benefit da tassare in busta paga nel 2007. Con un comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale » n. 288 del 12 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha reso nota la tabella Aci per il 2007, con i costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati ( ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società).
Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di 15mila chilometri annui, tiene conto delle modifiche previste dalla manovra d'autunno all'articolo 51, comma 4, del Tuir, che ha elevato dal 30 al 50% l'ammontare del benefit (pari ora a 7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007.Se, in seguito ad altri provvedimenti (che potranno essere varati, come indicato nel decreto legge 262/06, in funzione dell'eventuale introduzione di limiti alla detraibilità Iva), la percentuale rilevante dovesse essere ridotta, i datori di lavoro determineranno il benefit moltiplicando il costo unitario indicato nella tabella per il numero di chilometri corrispondente alla nuova quota fissata dalla legge.
La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla quasi totalità delle vetture in circolazione, in produzione e fuori produzione. Se il veicolo assegnato al dipendente non è compreso nell'elenco, per quantificare il reddito tassabile si dovrà fare riferimento a un modello simile (circolare 327/E/1997).
Il valore del benefit tabellare, come chiarito dall'articolo 51 del Tuir,è forfettario e dovrà essere utilizzato anche se le percorrenze effettive dell'auto, per fini extraaziendali, siano inferiori o superiori a 7.500 chilometri (50% di 15mila). Allo steso modo, è irrilevante l'importo dei costi realmente sostenuti dall'azienda, che possono essere anche superiori a quelli indicati dalla legge, senza che ciò comporti una maggiore tassazione per il dipendente.
L'ammontare da assoggettare a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali si determina al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente o al soggetto assimilato (o da questo corrisposte al datore di lavoro, come precisa la circolare 327/E/97) per l'utilizzo entro la fine del periodo d'imposta.
Naturalmente, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente per l'uso dell'auto (da considerare comprensivo dell'Iva addebitata in fattura dal datore di lavoro)è pari, o addirittura superiore, all'ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit sarà integralmente azzerato, con la conseguenza che non ci saranno obblighi di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta per il datore di lavoro.
L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione delperiodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi.
Ricordiamo che dall'esercizio 2006, l'assegnazione dell'auto in benefit al dipendente non consente più la deduzione integrale dei costi sostenuti (ammortamento, leasing, carburanti eccetera) ma solo dell'importo che, secondo la tabella Aci, costituisce reddito in natura. Per le auto in uso esclusivo aziendale, invece, la norma in vigore esclude qualsiasi deduzione, tranne che per agenti e rappresentanti. Anche su questa stretta, introdotta dal decreto legge 262/06,potrebbero arrivare attenuazioni in funzione del parziale recupero dell'Iva sulle auto che la Ue accorderà all'Italia dopo la sentenza della Corte di giustizia.
Per i professionisti (che applicano una deducibilità al 25%, con un limite di costo dell'auto rilevante di 18.076 euro), l'assegnazione dell'autovettura in uso ai dipendenti comporterà la deduzione, oltre al valore del benefit, di un ammontare pari al 25% dei costi eccedenti questo valore.
Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di 15mila chilometri annui, tiene conto delle modifiche previste dalla manovra d'autunno all'articolo 51, comma 4, del Tuir, che ha elevato dal 30 al 50% l'ammontare del benefit (pari ora a 7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007.Se, in seguito ad altri provvedimenti (che potranno essere varati, come indicato nel decreto legge 262/06, in funzione dell'eventuale introduzione di limiti alla detraibilità Iva), la percentuale rilevante dovesse essere ridotta, i datori di lavoro determineranno il benefit moltiplicando il costo unitario indicato nella tabella per il numero di chilometri corrispondente alla nuova quota fissata dalla legge.
La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla quasi totalità delle vetture in circolazione, in produzione e fuori produzione. Se il veicolo assegnato al dipendente non è compreso nell'elenco, per quantificare il reddito tassabile si dovrà fare riferimento a un modello simile (circolare 327/E/1997).
Il valore del benefit tabellare, come chiarito dall'articolo 51 del Tuir,è forfettario e dovrà essere utilizzato anche se le percorrenze effettive dell'auto, per fini extraaziendali, siano inferiori o superiori a 7.500 chilometri (50% di 15mila). Allo steso modo, è irrilevante l'importo dei costi realmente sostenuti dall'azienda, che possono essere anche superiori a quelli indicati dalla legge, senza che ciò comporti una maggiore tassazione per il dipendente.
L'ammontare da assoggettare a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali si determina al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente o al soggetto assimilato (o da questo corrisposte al datore di lavoro, come precisa la circolare 327/E/97) per l'utilizzo entro la fine del periodo d'imposta.
Naturalmente, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente per l'uso dell'auto (da considerare comprensivo dell'Iva addebitata in fattura dal datore di lavoro)è pari, o addirittura superiore, all'ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit sarà integralmente azzerato, con la conseguenza che non ci saranno obblighi di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta per il datore di lavoro.
L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione delperiodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi.
Ricordiamo che dall'esercizio 2006, l'assegnazione dell'auto in benefit al dipendente non consente più la deduzione integrale dei costi sostenuti (ammortamento, leasing, carburanti eccetera) ma solo dell'importo che, secondo la tabella Aci, costituisce reddito in natura. Per le auto in uso esclusivo aziendale, invece, la norma in vigore esclude qualsiasi deduzione, tranne che per agenti e rappresentanti. Anche su questa stretta, introdotta dal decreto legge 262/06,potrebbero arrivare attenuazioni in funzione del parziale recupero dell'Iva sulle auto che la Ue accorderà all'Italia dopo la sentenza della Corte di giustizia.
Per i professionisti (che applicano una deducibilità al 25%, con un limite di costo dell'auto rilevante di 18.076 euro), l'assegnazione dell'autovettura in uso ai dipendenti comporterà la deduzione, oltre al valore del benefit, di un ammontare pari al 25% dei costi eccedenti questo valore.
Successioni: franchigia fino a un milione Commercialista Olbia
Commercialista Premessa
Sig. Prodi,
pensa che non ricordiamo cosa lei ha detto a porta a porta nel famoso duello con Berlusconi ? gli Italiani non hanno dimenticato che lei aveva promesso che la tassa di successione sarebbe stata applicata solo per eredità di parecchi milioni di euro e invece nel decreto legge 262/06 la tassa e applicata da 1 milione, le bugie non piacciono agli Italiani, promette una cosa e ne fà un'altra...
Clicca qui per vedere la puntata di porta a porta e le false promesse di Prodi
Commercialista Olbia Con il decreto legge n. 262/2006, convertito in legge il 23 novembre scorso , viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, così come le donazioni e i trust (cioè il particolare istituto mediante il quale si costituiscono vincoli di destinazione su determinati beni, in favore di specifici beneficiari), sono soggetti a tassazione, con aliquote sul valore complessivo netto dei beni che crescono al diluirsi del grado di parentela, su una base imponibile data dalla massa patrimoniale netta trasferita.
Più specificamente, alle successioni e alle donazioni, verranno d’ora in poi applicate le seguenti aliquote: quella del 4 per cento, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; quella del 6 per cento, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; quella dell’8 per cento, infine, per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Dunque mano a mano che si diluisce il grado di parentela, aumenta (oltre alla base imponibile) l'aliquota cui è parametrata la tassazione.
Quali considerazioni si possono fare sulle nuove disposizioni normative? Anzitutto per ciascun beneficiario che risulti essere stretto parente del de cuius o del donante, è prevista una franchigia di un milione di euro, (che comunque è destinata ad essere aggiornata con cadenza quadriennale, tenendo conto dell'indice del costo della vita) che risulta essere di pari importo sia in caso di donazione che in caso di successione e indipendentemente dalla tipologia di beni trasferiti (a differenza di quanto disposto invece dalla previgente disciplina).
Altra novità sta nel fatto che la base imponibile sia è data dalla massa patrimoniale netta trasferita (attività meno passività), e non più dai singoli beni., risultando come soggetti all'imposta, oltre agli immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni mobili e le quote di fondo comune di investimento, limitatamente alla parte del loro valore non corrispondente al valore dei titoli di Stato presenti nel fondo. Restano esenti pertanto i titoli di Stato.
Relativamente al discorso delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui siano devoluti beni immobili, le stesse vengono di fatto ripristinate nella misura del 2 e dell'1 per cento, con applicazione della misura fissa pari a 168 euro, se ricorrono i requisiti "prima casa" in capo all'avente causa.
Scompare, dunque, qualsiasi riferimento a una normativa di favore per il caso di trasferimento dell'immobile che costituiva l'abitazione principale del de cuius, mentre tornano a valere, per usufruire di una tassazione agevolata, i requisiti "prima casa" in capo al beneficiario. E’ importante, infine, sottolineare l’aspetto della decorrenza temporale delle nuove norme in materia. Lo stesso decreto, così come convertito (articolo 2, comma 53), introduce infatti una sorta di "doppio binario" temporaneo fra l'imposta sulle successioni e quella sulle donazioni, stabilendo due date differenti per l’entrata in vigore .
Mentre per le successioni le nuove norme si applicano, con retroattività fin dal 3 ottobre, cioè dalla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (per l’applicazione delle nuove norme a casi specifici è importante la data di apertura della successione), per le donazioni le stesse trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre dal 3 ottobre sino a tale data si applicheranno le disposizioni del Dl 262/2006 nella sua originaria formulazione.
Appare evidente che, a partire dalla citata data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tutte le successioni e donazioni saranno soggette alle nuove disposizioni illustrate e tornano, pertanto, a "viaggiare" su un unico binario.
Sig. Prodi,
pensa che non ricordiamo cosa lei ha detto a porta a porta nel famoso duello con Berlusconi ? gli Italiani non hanno dimenticato che lei aveva promesso che la tassa di successione sarebbe stata applicata solo per eredità di parecchi milioni di euro e invece nel decreto legge 262/06 la tassa e applicata da 1 milione, le bugie non piacciono agli Italiani, promette una cosa e ne fà un'altra...
Clicca qui per vedere la puntata di porta a porta e le false promesse di Prodi
Commercialista Olbia Con il decreto legge n. 262/2006, convertito in legge il 23 novembre scorso , viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, così come le donazioni e i trust (cioè il particolare istituto mediante il quale si costituiscono vincoli di destinazione su determinati beni, in favore di specifici beneficiari), sono soggetti a tassazione, con aliquote sul valore complessivo netto dei beni che crescono al diluirsi del grado di parentela, su una base imponibile data dalla massa patrimoniale netta trasferita.
Più specificamente, alle successioni e alle donazioni, verranno d’ora in poi applicate le seguenti aliquote: quella del 4 per cento, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; quella del 6 per cento, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; quella dell’8 per cento, infine, per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Dunque mano a mano che si diluisce il grado di parentela, aumenta (oltre alla base imponibile) l'aliquota cui è parametrata la tassazione.
Quali considerazioni si possono fare sulle nuove disposizioni normative? Anzitutto per ciascun beneficiario che risulti essere stretto parente del de cuius o del donante, è prevista una franchigia di un milione di euro, (che comunque è destinata ad essere aggiornata con cadenza quadriennale, tenendo conto dell'indice del costo della vita) che risulta essere di pari importo sia in caso di donazione che in caso di successione e indipendentemente dalla tipologia di beni trasferiti (a differenza di quanto disposto invece dalla previgente disciplina).
Altra novità sta nel fatto che la base imponibile sia è data dalla massa patrimoniale netta trasferita (attività meno passività), e non più dai singoli beni., risultando come soggetti all'imposta, oltre agli immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni mobili e le quote di fondo comune di investimento, limitatamente alla parte del loro valore non corrispondente al valore dei titoli di Stato presenti nel fondo. Restano esenti pertanto i titoli di Stato.
Relativamente al discorso delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui siano devoluti beni immobili, le stesse vengono di fatto ripristinate nella misura del 2 e dell'1 per cento, con applicazione della misura fissa pari a 168 euro, se ricorrono i requisiti "prima casa" in capo all'avente causa.
Scompare, dunque, qualsiasi riferimento a una normativa di favore per il caso di trasferimento dell'immobile che costituiva l'abitazione principale del de cuius, mentre tornano a valere, per usufruire di una tassazione agevolata, i requisiti "prima casa" in capo al beneficiario. E’ importante, infine, sottolineare l’aspetto della decorrenza temporale delle nuove norme in materia. Lo stesso decreto, così come convertito (articolo 2, comma 53), introduce infatti una sorta di "doppio binario" temporaneo fra l'imposta sulle successioni e quella sulle donazioni, stabilendo due date differenti per l’entrata in vigore .
Mentre per le successioni le nuove norme si applicano, con retroattività fin dal 3 ottobre, cioè dalla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (per l’applicazione delle nuove norme a casi specifici è importante la data di apertura della successione), per le donazioni le stesse trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre dal 3 ottobre sino a tale data si applicheranno le disposizioni del Dl 262/2006 nella sua originaria formulazione.
Appare evidente che, a partire dalla citata data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tutte le successioni e donazioni saranno soggette alle nuove disposizioni illustrate e tornano, pertanto, a "viaggiare" su un unico binario.
In 18 mesi 3 scioperi al giorno Commercialista Olbia
Commercialista Olbia di GIULIO STRADA QUASI tre scioperi al giorno: tra il primo gennaio del 2005 e il 30 giugno 2006 in Italia sono state effettuate 1.590 proteste di rilevanza nazionale o locale concentrate in gran parte nei trasporti con 508 casi di fermo. E gli scioperi fatti - secondo quanto emerge dalla Relazione della Commissione di garanzia sugli scioperi presentata ieri - sono appena il 60% di quelli proclamati in totale nel periodo. Nei 18 mesi considerati infatti, sottolinea il Garante, sono stati proclamati 2.621 scioperi (quasi cinque al giorno), 1.125 dei quali solo nei trasporti. Il settore più conflittuale è quello del trasporto aereo con 470 proclamazioni di sciopero ma è anche quello in cui pesa di più «l'effetto annuncio» con 333 casi di revoca (211 in seguito a interventi della Commissione) e 137 proteste effettuate. Nel trasporto pubblico locale (settore nel quale il contratto è scaduto da quasi un anno e per dopodomani è fissato uno sciopero generale di 24 ore senza rispetto delle fasce orarie) gli scioperi proclamati nei 18 mesi considerati sono stati 432 e 258 le proteste effettuate (184 i casi di revoca). Nel trasporto ferroviario a fronte di 152 scioperi proclamati ne sono stati effettuati 77. I dati si fermano a fine giugno e non tengono conto degli scioperi dei taxi che hanno paralizzato le città a luglio contro il decreto Bersani sulle liberalizzazioni. Il presidente della Commissione di garanzia, Antonio Martone ha sottolineato la «scarsa efficacia del sistema sanzionatorio (nei 18 mesi considerati solo 280.150 euro di sanzioni pecuniarie irrogate nel complesso a chi non ha rispettato le regole sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali) soprattutto nel settore del lavoro autonomo come il caso dei tassisti ha dimostrato. Sul lavoro autonomo Martone ha auspicato un intervento del legislatore sia sulle misure sanzionatorie sia sull'ambito dell'applicazione della legge sugli scioperi per includervi »espressamente le attività direttamente strumentali all'erogazione dei servizi essenziali»
mercoledì, dicembre 13, 2006
Pagare tutti per pagare Meno Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Le 55 mosse del governo per
- combattere l’evasione fiscale
- combattere l’elusione fiscale
- far emergere il vero reddito
imponibile
Le norme contenute nel decreto di luglio e quelle proposte nel decreto fiscale di ottobre e nella legge finanziaria.
Il Decreto di luglio
Le linee generali dell’intervento. Recupero entrate evase o eluse pari a circa 5 miliardi di euro nel 2007.
L'ampliamento delle potestà di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della manovra d'estate, è stato attuato seguendo una duplice strategia. Per un verso sono stati rafforzati i poteri del Fisco nei riguardi del singolo contribuente già sottoposto a verifica (in materia di questionari, nelle procedure telematiche di acquisizione dei dati bancari, con il raddoppio termini di decadenza, eccetera). Per altro verso è stato programmato un cospicuo arricchimento del patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria.
In particolare, nell'anagrafe dei rapporti (conti correnti, depositi….) troverà posto una sezione dedicata a raccogliere informazioni sui nominativi relativi alla clientela abituale di ogni operatore finanziario e con la sola indicazione della "quantità"dei rapporti istituiti presso ciascun operatore e della natura di essi. Questo archivio sarà utilizzato dal Fisco solo come ausilio per effettuare ricerche finalizzate all'acquisizione degli elementi di prova, nella fase conclusiva del procedimento di accertamento. Per conoscere, cioè, quali sono gli operatori presso cui risultano in essere rapporti contrattuali a nome del controllato.
1. Compravendita di immobili
Le compravendite di beni immobili, sono soggette ad accertamento:
a) in base al valore normale ai fini Irpef e Iva, assumendo ai fini Iva la cifra del mutuo erogato come soglia minima del valore normale (articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del Dl 223/06, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/06);
b) in base al valore venale in comune commercio, ai fini dell'imposta di registro e non più in base al valore automatico, fatta eccezione per le unità immobiliari a uso abitazione (e relative pertinenze) nelle transazioni intervenute fra privati, entrambi senza partita Iva (articolo 35, comma 23-ter)
2. Autovetture e autocarri
Per la trasformazione irregolare in autocarro delle autovetture di lusso, effettuata per finalità di risparmio fiscale ai fini Iva e delle imposte dirette (fino a ieri consentita dagli organi tecnici della ex Motorizzazione), sarà emanato un provvedimento per stabilire le condizioni tecniche per accedere al trattamento fiscale riservato agli autocarri (articolo 35, comma 11)
3. Tracciabilità dei compensi
Obbligo per i professionisti di evitare, nelle transazioni giornaliere, l'uso del denaro contante, anche per importi correnti. Al divieto di accettare versamenti sopra i mille euro (importo destinato a ridursi fino a 100 euro nel giro di due anni), si aggiunge l'obbligo di istituire un conto corrente, per chi non ne possedeva uno in precedenza (articolo 35, commi 12 e seguenti)
4. Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Estesi ai fini degli accertamenti in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale i più ampi poteri istruttori previsti ai fini delle imposte dirette: accesso in azienda, possibilità di inviare un questionario anche all'indirizzo di un privato consumatore, indagine finanziaria, possibilità di irrogare sanzioni in caso di mancata risposta, eccetera; ciò anche per i controlli sulle locazioni e al di là delle fattispecie di vendita di immobili che già dal 1º gennaio 2006 erano state attratte in tale modalità di controllo (ai sensi dell'articolo 1, comma 495, legge 266/05), (articolo 35, comma 24)
5. Poteri degli agenti della riscossione
Gli agenti della riscossione sono abilitati per legge, previa autorizzazione dei rispettivi direttori generali, a utilizzare i dati relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra conto comunicate dagli operatori finanziari per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo; su apposita richiesta presentata a qualunque soggetto pubblico, possono altresì prendere visione, estrarre copia e farsi certificare qualunque altra tipologia di dato rilevante ai fini dell'iscrizione a ruolo (articolo 35, commi 25 e seguenti e articolo 37, comma 4, lettera b)
6. Dati sui risarcimenti
Acquisizione in via telematica di informazioni riguardanti le somme che dopo il 1º ottobre 2006 saranno erogate dalle assicurazioni a titolo di risarcimento danni e possibilità di attivazione dell'azione accertativa conseguenziale sulle prestazioni svolte, per esempio, dal professionista il cui compenso ha fatto parte della liquidazione del danno da risarcimento da parte dell'assicuratore (articolo 35, comma 27)
7. Accertamento doganale
In materia di accertamento doganale e di contrasto ai rischi di dichiarazione fraudolenta del valore in dogana, attribuzione all'agenzia delle Dogane dei poteri istruttori degli uffici Iva (articolo 51 Dpr 633) per poter acquisire da tutti i soggetti che intervengono nelle transazioni, ivi compresi gli operatori commerciali, i dati relativi a ogni elemento di costo incluso nel valore dichiarato (a esempio, i costi relativi ai noli, trasporti, assicurazioni) - (articolo 35, comma 35)
8. Contratti dei calciatori
Obbligo per le società di calcio professionistiche di inviare per via telematica all'agenzia delle Entrate, a partire dalla data che sarà fissata con un futuro provvedimento, copia dei contratti degli atleti professionisti. E possibilità, inoltre, di acquisire informazioni sui medesimi contratti dalle Federazioni calcistiche estere (articolo 35, comma 35-bis)
9. Manodopera irregolare
Sanzioni a carico dei datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera irregolare; in sostituzione della vecchia misura commisurata alle giornate di lavoro, si applica la nuova sanzione quantificata fra 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore "a nero", cui va aggiunta la maggiorazione pari a 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. A irrogare la sanzione sarà la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e non più l'agenzia delle Entrate (che mantiene i poteri di constatazione delle violazioni) (articolo 36-bis, commi 7 e 8)
10. Studi di settore
Estensione, dal periodo d'imposta 2005, delle regole di accertamento in base agli studi di settore valide per le imprese in contabilità semplificata alle imprese di maggiori dimensioni, entro i limiti di ricavo annuo pari a 5.164.569 euro, che sono in regime di contabilità ordinaria (per opzione o anche per obbligo) - (articolo 37 commi 2 e 3)
11. Dati sui rapporti con gli operatori finanziari
Costituzione dentro l'anagrafe tributaria di una sezione dedicata a raccogliere la clientela abituale relativa a ciascun operatore finanziario, con obbligo di indicare il codice fiscale, le generalità, nonché, per ciascun cliente, il numero e la tipologia dei rapporti intrattenuti con le banche e gli istituti di credito (articolo 37, comma 4)
12. Utilizzo dei dati relativi ai conti
I dati relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra conto comunicate dagli operatori finanziari possono essere usati ai fini degli accertamenti bancari previsti dall'articolo 32, primo comma n. 2) del Dpr n. 600/72; gli stessi dati possono essere utilizzati ai fini degli accertamenti finalizzati, nel procedimento penale, alla ricerca e acquisizione della prova e delle fonti di prova, nonché per gli accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal Pm, della Uic, del ministro dell'Interno, del capo della Polizia, dei questori e dei direttori della Dia, del comandante il nucleo speciale di polizia valutaria della GdF (articolo 37, comma 4)
13. Sanzioni agli operatori finanziari
Nuovo sistema sanzionatorio a presidio della tempestività e veridicità delle risposte formulate dagli operatori a fronte delle richieste provenienti dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle indagini finanziarie. In caso di comunicazione omessa, errata o incompleta si applica la sanzione amministrativa tributaria che va da 2.065 a 20.658 euro (articolo 37, comma 6)
14. Accertamento centralizzato
Potenziamento dell'invio di atti di accertamento centralizzati mediante nuovi poteri di invio di questionari riconosciuti direttamente in capo all'anagrafe tributaria per finalità accertative (articolo 37, comma7)
15. Elenco clienti e fornitori
Obbligo di invio dell'elenco clienti e fornitori, comprensivo di importo complessivo delle operazioni, e separata indicazione di imponibile, imposta, quota non imponibile e quota esente; relativamente alla prima annualità (2006) non dovranno essere indicati i dati relativi ai soggetti senza partita (consumatori finali) (articolo 37, commi 8 e 9)
16. Controlli sul rilascio della partita Iva
Controlli sistematici di GdF e uffici Entrate per le nuove partite Iva richieste dal 1º novembre 2006 con l'esecuzione di riscontri automatizzati e accessi in loco al fine di scovare e prevenire in anticipo eventuali richieste di attribuzione strumentali rispetto a finalità fraudolente; piano di controlli anche per i rilasci anteriori al 1º novembre prossimo (articolo 37, commi 18 e seguenti)
17. Dati dalle Camere di commercio
Potenziamento dei sistemi di comunicazione dei dati posseduti dalle Camere di commercio che in futuro dovranno potersi integrare con l'anagrafe tributaria sulla base di trasmissioni periodiche effettuate su formato elaborabile elettronicamente (articolo 37, commi 21 e seguenti)
18. Accertamenti e reati tributari
Prolungamento dei termini di decadenza dell'azione di accertamento (raddoppio della durata normale), per gli anni in cui vi sia contestazione di reati tributari (articolo 37, commi 24 e 25)
19. Comunicazione degli illeciti tributari
Estensione agli organi requirenti e giudicanti in materia penale nonché, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, agli stessi organi di polizia giudiziaria, dell'obbligo, fino a ieri posto solo a carico della magistratura civile e amministrativa, nonché ai soggetti pubblici incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza, di comunicare direttamente o tramite la GdF, eventuali illeciti tributari di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni, trasmettendo altresì l'eventuale documentazione probatoria (articolo 37, comma 31)
20. Poteri degli uffici
Allineamento al settore Iva delle norme sui poteri degli uffici in materia di accertamento; con facoltà, anche ai fini delle imposte dirette, di inviare in futuro questionari miranti ad acquisire informazioni su persone diverse dal destinatario, compresi clienti, fornitori e soggetti senza partita Iva, che l'ufficio potrà menzionare anche in forma generica, mediante questionari a contenuto esplorativo, senza obbligo di indicazione nominativa (articolo 37, comma 32)
21. Compensazioni indebite
Reclusione da sei mesi a due anni verso chi, per una cifra al di sopra di 50mila euro, omette il versamento Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; stessa sanzione si applica per l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti oltre la medesima soglia (articolo 35, comma 7)
Decreto di ottobre e legge finanziaria
Le linee generali. Recupero imposte evase o eluse o da emersione imponibile pari a circa 8 miliardi di euro nel 2007 (per metà dal decreto e per metà dalla finanziaria).
Con la manovra economica per il 2007, che comprende decreto fiscale, legge finanziaria e alcuni disegni di legge delega, il governo ha compiuto molti altri passi nella lotta contro l’evasione, l’elusione e per l’emersione dell’imponibile. In parte si tratta di misure che completano (in alcuni punti la correggono anche) la manovra di luglio (per esempio, riscossione, intervento normativo per coprire buchi nella legislazione, maggiore efficienza dell’amministrazione). In parte si mettono in moto meccanismi più efficaci o si rendono più efficienti quelli già esistenti (per esempio, l’intervento sui cosiddetti studi di settore, che riguardano lavoratori autonomi e professionisti).
22. Decreto. Iva su autoveicoli (cosiddetto mercato parallelo). L’obiettivo è battere il cosiddetto mercato parallelo, che oggi riguarda l’acquisto di centinaia di migliaia di automobili in totale evasione dell’Iva. Nei casi di importazione di automobili da Paesi dell’Unione europea si dispone di subordinare l’immatricolazione o la voltura dell’immatricolazione alla dimostrazione (con copia del relativo modello F24) che l’Iva relativa alla prima vendita sia stata pagata. Si prevede proprio per questo scopo che il numero del telaio dell’automobile sia inserito nel modello F24 con il quale si paga l’Iva.
L’immatricolazione dei veicoli di importazione da paesi extra Unione europea sarà subordinata all’apposita documentazione doganale che attesta il pagamento dell’Iva.
23. Decreto. Professionisti domiciliati in paradisi fiscali. Viene introdotto nell’articolo 110 del Tuir un nuovo comma, che estende il regime di indeducibilità delle componenti negative derivanti da rapporti economici intercorsi con “paradisi fiscali” anche alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in detti paradisi.
24. decreto. Comunicazioni esclusivamente per via telematica. Prodotti e accise. L’Agenzia delle Dogane disporrà tempi e modi per l’invio sotto forma telematica:
- dei dati relativi a tutti coloro che svolgono la propria attività nei settori degli oli minerali, dell’alcol, delle bevande alcoliche, nonché degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
- dei documenti di accompagnamento per la circolazione di prodotti sottoposti ad accise
- delle dichiarazioni per il consumo di gas metano e di energia elettrica.
Tutti coloro che esercitano queste attività sono tenuti a presentare alle dogane e all’agenzia delle entrate a livello locale una comunicazione utile per valutare la reale entità della movimentazione complessiva delle merci (in particolare, la congruità delle garanzie rispetto all’entità della movimentazione).
25. Decreto. Dogane. Procedura semplificata per la distruzione di merce contraffatta ai fini della proprietà intellettuale.
26. Decreto. Iva. Potenziamento delle attività di verifica e di controllo nei confronti delle cosiddette frodi carosello.
27. Decreto. Società di calcio. Questa norma estende alle sponsorizzazioni l’obbligo delle società di calcio di inviare telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi ai compensi dei calciatori.
28. Decreto. Scontrini fiscali. La mancata emissione degli scontrini fiscali può portare alla sospensione dell’attività.
29. Decreto. Assicurazioni. Si prevede che l’obbligo a carico delle compagnie di dover comunicare le informazioni relative alle somme liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati possa essere assolto anche senza il ricorso alla posta elettronica certificata.
30. Decreto. Attività di controllo. Tutti gli organismi preposti all’attività di controllo dovranno puntare a battere l’evasione, il lavoro nero, il gioco illegale negli scambi all’interno dell’Ue (piano “straordinario” di accertamento).
31. Decreto. Funzionamento e poteri Riscossione Spa. Numerose sono le norme volte a migliorare il funzionamento della nuova Riscossione Spa, a definirne le entrate, a potenziarne le capacità di accesso, di intervento, nonché di rappresentanza in sede giudiziaria.
32. Decreto. Incrocio debiti-crediti. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare qualsiasi pagamento superiore ai 10.000 euro verificano se il creditore è a sua volta debitore a qualsiasi titolo dello Stato. In caso affermativo segnalano la circostanza all’agente della riscossione che procede appunto alla riscossione.
33. Decreto. Compensazione volontaria. Nel momento in cui deve erogare un rimborso di imposta l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta debitore dello Stato. In caso affermativo, trasmette per via telematica una segnalazione all’agente della riscossione, che propone all’interessato una compensazione, sospendendo l’azione di recupero del debito. Se l’interessato accetta, l’agente della riscossione opera la compensazione; se l’interessato rifiuta, finisce la sospensione del recupero.
34. Decreto. Immobili in leasing. Viene esteso anche agli immobili oggetto di contratti di leasing la disposizione del decreto-legge di luglio. Ai fini della determinazione del costo dei fabbricati deve essere dedotto il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
35. Decreto. Pronti contro termine. Colui che acquisisce un contratto di pronti contro termine ha diritto al credito di imposta sui dividendi solo se tale diritto sarebbe spettato al cedente.
36. Decreto Cessione a titolo oneroso di fabbricati. La norma prevede, modificando il comma 496 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, l’innalzamento al 20% dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente prevede che le plusvalenze in oggetto siano assoggettate, su richiesta del venditore, ad imposta sostitutiva del 12,5%.
37. Decreto. Franchigia fiscale sotto i 7.000 euro. Agricoltura. Il limite massimo di volume di affari stabilito per godere di franchigia fiscale è di 7.000 euro l’anno, di cui due terzi da vendita di prodotti.
38. Decreto. Aggiornamento del catasto agricolo. L’intervento ha come obiettivo l’aggiornamento del catasto terreni. In particolare, potranno emergere sia immobili non censiti dal catasto e che sono stati edificati negli anni, sia la diversa destinazione di immobili (palazzi, ville….) ancora accatastati come fabbricati rurali ma oggi adibiti ad abitazioni, spesso ormai inglobate addirittura nelle città.
39. Decreto. Catasto. Attività commerciali in immobili categoria E. Degli immobili censiti nella categoria E (stazioni, scali aeroportuali, porti marittimi, tutti esenti dall’Ici per esempio…) non possono far parte immobili o porzioni di immobili destinati ad attività commerciali, industriali, ad uffici privati, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. Sono attività commerciali private che godono di sconti Ici come se fossero strumentali all’attività di servizio pubblico alla quale sono destinati gli immobili in cui trovano spazio.
40. Decreto. Catasto. Attività commerciali in immobili di categoria B. Vengono aggiornati valori che oggi risultano nettamente sottostimati.
Decreto. Precisazioni di alcuni punti del decreto di luglio.
Perdite illimitatamente riportabili. Il comma 13 dell’art. 36 del DL 223/2006 prevedeva l’inserimento – al comma 2 dell’art 84 del TUIR - di un termine (otto esercizi) entro il quale possono essere utilizzate le perdite ex-illimitate determinatesi nei primi tre periodi di imposta. La nuova norma toglie – per le perdite verificatesi nei primi tre periodi di imposta maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 223/2006 - il limite degli otto esercizi e ripristina la situazione precedente e quindi la possibilità di usare le perdite illimitatamente riportabili, senza limiti temporali.
Riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria e piccole Srl. Il comma 11 dell’art.36 del DL 223/2006 ha stabilito, con riferimento ai commi 9 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria) e 10 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - piccole Srl) del medesimo Decreto Legge, che a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, le perdite fiscali dei soci della società partecipata, relative ai periodi anteriori a quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono essere compensate con il reddito imputato dalla società nei periodi di vigenza di tale regime. Si propone invece di spostare la decorrenza del provvedimento all’entrata in vigore del decreto.
No-tax area per i soggetti non residenti. La norma prevede la soppressione della lettera a) del comma 22 dell’articolo 36 del D.L n. 223 del 4 luglio 2006; viene quindi ripristinata la spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione anche nei confronti dei soggetti non residenti in Italia. La disposizione ha effetto dall’anno 2006.
Campione d’Italia. I redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del TUIR, sulla base del vigente tasso convenzionale di cambio stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, aumentato nella misura del 50 per cento della differenza tra il cambio di cui all’articolo 9, comma 2, e il medesimo tasso convenzionale di cambio. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. Attualmente il tasso di cambio convenzionale è stabilito in euro 0,40515 per ogni franco svizzero, secondo le disposizioni previste nel D.M. 27 ottobre 2005.
Il tasso di cambio euro-franco svizzero del periodo marzo-settembre 2006 è risultato pari, in media a 0,6375. Considerando il 50% della sua differenza con il tasso convenzionale di cambio, si ottiene un nuovo tasso convenzionale per il 2007 pari a 0,52135.
Stock option. Il guadagno di capitale legato alle stock option non entra a far parte dei redditi da lavoro sottoposti alla normale tassazione a condizione che l’opzione sia esercitata dopo tre anni dalla data di attribuzione del relativo diritto, che alla data di esercizio dell’opzione le azioni della società emittente risultino negoziate in mercati regolamentati e che, inoltre, il lavoratore mantenga la proprietà delle azioni acquistate in esercizio del diritto di opzione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di acquisizione.
Qualora, anteriormente a tale termine, le azioni siano in tutto o in parte cedute o date in garanzia, l’importo che non ha concorso a formare il reddito nel periodo d’imposta di esercizio del diritto di opzione concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro del periodo d’imposta in cui si realizzano tali eventi. Tuttavia, il recupero a tassazione non si verifica se il suddetto importo o la parte di esso proporzionalmente corrispondente alle azioni cedute o date in garanzia viene costantemente reinvestito in azioni della società emittente e le stesse siano mantenute fino alla scadenza dell’originario quinquennio.
Le nuove disposizioni concernenti la condizione temporale di esercizio dell’opzione e la condizione di negoziazione delle azioni acquistate si applicano ai piani di assegnazione deliberati a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
41. Finanziaria. Condomini sostituti di imposta. Sarà il condominio a pagare le imposte sui lavori compiuti dalla ditta che li ha svolti in appalto o dalle persone alle quali è stata chiesta una prestazione di lavoro. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
42. Finanziaria. Assegni al coniuge separato. Nella dichiarazione dei redditi si deve indicare il codice fiscale del coniuge che riceve gli assegni.
43. Finanziaria. Spese mediche rimborsate. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili per le spese mediche sostenute gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati.
44. Finanziaria. Spese mediche da detrarre. Questa norma prevede che per ottenere le detrazioni di spese mediche deve esserci uno scontrino o una fattura fiscale e deve essere chiaramente indicato il codice fiscale di chi spende e poi usufruisce della detrazione
45. Finanziaria. Indicazione dei dati relativi all’Ici nella dichiarazione dei redditi. Questa norma serve a incrociare nello stesso documento i dati fiscali relativi agli immobili, in modo da ridurre l’ampia area della possibile evasione dell’Ici o dell’Irpef.
46. Finanziaria. Inversione contabile. La norma prevede l’applicazione del cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile. In particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento dell’imposta sia tenuto il cessionario, se è un soggetto passivo di imposta nel territorio italiano. inoltre la fattura emessa del cedente senza addebito d’imposta deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta nell’apposito registro.
Questa disposizione si applica oltre che all’oro da investimento, alle cessioni di immobili imponibili per opzione e alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori, e alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre. A questa misura non è collegata alcune previsione di gettito, anche se la sua applicazione potrà avere effetti concreti in questo senso.
47. Finanziaria. Obbligo di richiesta registrazione per agenti immobiliari. Gli agenti immobiliari devono registrare le scritture private tra i loro clienti quando queste contengano operazioni di affari.
La norma comporta una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR n.131 del 26/04/1986, nella misura in cui prevede per gli agenti di mediazione immobiliare l’obbligo di registrazione per tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di affari; gli agenti, inoltre, diventano solidamente responsabili per il pagamento dell’imposta in questione.
48. Finanziaria. Studi di settore. Revisione cadenza triennale
La norma permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di norma, con cadenza triennale (invece dei quattro attualmente previsti), in modo tale da potere adeguare lo studio di settore alla mutata realtà del settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso.
49. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi
La disposizione prevede che nella metodologia di elaborazione degli studi di settore vengano inseriti specifici indicatori di coerenza che concorrono alla stima dei ricavi potenziali. Gli indicatori di coerenza sono dati che oggi servono solo come punto di riferimento per gli eventuali accertamenti. La norma ne prevede l’utilizzo, invece, anche per determinare il reddito imponibile di riferimento per i diversi settori.
50. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza, specifica per ogni singolo studio di settore
Viene inoltre prevista una nuova analisi della coerenza specifica per singolo studio di settore..
51. Finanziaria. Studi di settore. Aumento del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità dello studio.
La norma rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore.
In particolare, viene prevista l’elevazione del limite di applicabilità degli studi di settore (attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a 7,5 milioni di euro.
Resta ferma la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di differenziare, per ciascun studio di settore, lo stesso limite in funzione delle caratteristiche del settore, della numerosità dei contribuenti interessati o di altre caratteristiche specifiche. L’elevazione del limite è, tra l’altro, in linea con l’aggiornamento dei valori monetari relativi al periodo 1996-2005.
52. Finanziaria. Studi di settore. Abolizione di alcune cause di esclusione di inizio e cessazione di attività
Viene previsto che non siano esclusi dalla applicabilità degli studi di settore gli operatori che chiudano e riaprano la stressa attività nel volgere di sei mesi o coloro che avviino un’attività acquisendo un’impresa già esistente.
53. Finanziaria. Studi di settore. Accertamenti da studio di settore: norma interpretativa
Viene introdotta una disposizione normativa in base alla quale gli studi di settore assumono maggior rilevanza ai fini degli accertamenti.
54. Finanziaria. Studi di settore. Sanzione per dati non veritieri
La norma mira a contrastare l’inesatta indicazione dei dati strutturali richiesti nell’allegato agli studi di settore, accentuando le sanzioni.
55. Finanziaria. Detrazione del canone di locazione corrisposto per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede. La norma prevede, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19 per cento del canone di locazione pagato per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede, per un importo massimo di 500 euro. La legislazione vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese. E’ una norma che da un lato sostiene le famiglie dei giovani universitari, ma dall’altro crea un conflitto di interesse tra proprietario dell’appartamento e affittuario.
martedì, dicembre 12, 2006
Il super euro non ferma la Bce Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Le Borse del Vecchio continente archiviano il mese in calo, ma non mancano le eccezioni. L'istituto centrale alza i tassi, nonostante l'apprezzamento della moneta unica sul dollaro.
La forza dell'euro nei confronti del dollaro ha rallentato la corsa delle Borse europee, che, nell'ultimo mese, hanno registrato un ribasso dello 0,9% (Msci Europe all'8 dicembre). Ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale il listino londinese, mentre quello francese ha perso lo 0,9%. Tra le principali piazze finanziarie, si sono messe in luce Milano (+0,8%) e Francoforte (+0,4%).
La moneta comune si è spinta fino a quota 1,33 contro il biglietto verde, indebolendo i titoli dell'export, in particolare l'industria dell'auto. Il super euro non ha impedito alla Banca centrale europea (Bce) di alzare il tasso di riferimento di un quarto di punto, portandolo dal 3,25 al 3,5%. Si tratta del sesto incremento dal dicembre scorso, quando l'istituto di Francoforte aveva proceduto alla prima stretta dopo oltre cinque anni.
Il presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, ha ribadito che la politica monetaria continua ad ?essere accomodante? e che i tassi rimangono ?a un livello basso?, mentre la liquidità presente nel sistema ?è ampia?. Le sue parole lasciano intendere che la fase rialzista non sia finita. L'istituto centrale ha anche rivisto le stime sul Prodotto interno lordo dell'area. Per il 2006, la proiezione è passata dal 2,2-2,8% di tre mesi fa al 2,5-2,9%; per il prossimo anno la revisione è stata dall'1,6-2,6% all'1,7-2,7%. Preoccupa meno l'inflazione (le stime scendono al 2,1-2,3% dal precedente 2,3-2,5% per il 2006 e all'1,5-2,5% dall'1,9-2,9% per il 2007).
Il buon stato di salute dell'economia europea è confermato dal Pil del terzo trimestre, cresciuto dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e del 2,7% su base annua. L'incremento è stato inferiore a quello del periodo aprile-giugno, ma in linea con quello registrato da Stati Uniti e Giappone. Il tasso di inflazione, invece, ha registrato a novembre una crescita dell'1,8%, contro l'1,6% di ottobre.
La forza dell'euro preoccupa soprattutto la Francia, che nell'ultimo trimestre ha archiviato una crescita pari a zero, mentre è meno temuta dalla Germania (+0,6% il Pil del terzo trimestre), nonostante il peso delle esportazioni sia cresciuto molto dal 1995 al 2005. In effetti, l'indice di fiducia Ifo è salito a novembre (106,8 punti), contro le attese degli analisti che lo davano invariato. L'ottimismo è legato anche alla discesa del numero di disoccupati sotto i 4 milioni, per la prima volta dall'ottobre 2002, alla maggior competitività dei prodotti tedeschi e al buon posizionamento sui mercati emergenti.
I dati sulla congiuntura europea, ma anche statunitense, fanno da sfondo all'andamento delle Borse del Vecchio continente. Ma i listini continuano ad essere movimentati anche dai processi di fusione ed acquisizione. Non si spengono i riflettori sulle società che controllano i circuiti di negoziazione e le speculazioni interessano anche il settore alimentare, dopo l'accordo tra Premier Foods e Rhm per creare il primo produttore britannico, quello automobilistico e minerario.
Il cambio euro/dollaro e le prossime mosse della Bce sono destinati a rimanere al centro dell'attenzione nel 2007. Per Elga Bartsch, economista di Morgan Stanley, ?nonostante l'apprezzamento della moneta unica, l'istituto di Francoforte sembra intenzionato a proseguire nella politica restrittiva?. La prossima mossa è attesa a febbraio e potrebbe non essere l'ultima.
Finanziaria, entro sabato voto di fiducia al Senato

Commercialista Olbia ROMA - Il governo porrà la fiducia sulla Finanziaria al Senato. E il voto avverrà "entro sabato". La notizia è stata data dal ministro per i rapporti con il Parlamento Vannino Chiti e dal capogruppo dell'Ulivo a Palazzo Madama Anna Finocchiaro al termine della conferenza dei capigruppo.
La Finocchiaro ha riferito che nel corso della riunione, Chiti ha comunicato che la questione della fiducia e' stata posta all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che è in corso a Palazzo Chigi per l'autorizzazione.
Per quanto riguarda il maximendamento su cui verrà posta la fiducia, la Finocchiaro ha precisato che ''il governo ci sta lavorando'' e che sarà pronto ''mercoledì o giovedì, piu' probabilmente giovedì''.
"Ci vuole un tempo tecnico per prepararlo", ha fatto sapere il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento Giampaolo D'Andrea che ha confermato la presentazione di un solo maxiemendamento, e non più di uno come era trapelato. Il testo recepirà le modifiche già approvate in Commissione (e ora decadute) e quelle su cui era già stata registrata l'intesa tra governo e maggioranza nella "cabina di regia". "Faremo il più presto possibile", ha assicurato D'Andrea.
Intanto a Palazzo Madama dopo gli interventi del relatore e il voto sulle pregiudiziali e le sospensive, l'assemblea affronterà oggi l'esame degli articoli e degli emendamenti al ddl bilancio.
Dal canto suo, il presidente del Senato Franco Marini auspica una "maxidiscussione". Per oggi il confronto "potrà vertere sulle questioni che riguardano il bilancio". "Ritengo - aggiunge - di assicurare nell'ambito del contingentamento dei tempi una discussione molto ampia sul maxiemendamento che se il governo dovesse autorizzare la fiducia, verrà posto sulla finanziaria
martedì, dicembre 05, 2006
Emendamenti alla manovra-bis: cambia la tassazione immobili Commercialista Olbia
Commercialista Olbia Emendamenti alla manovra-bis: cambia la tassazione immobili
20/07/2006 – Correzioni al decreto Bersani in materia di regime Iva su locazioni, leasing e cessione di immobili. Reintroduzione della distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali con consequenziale differenziazione dei regimi di tassazione, cancellazione della retroattività della norma che comportava la rettifica della detrazione, inaugurazione del regime opzionale tra imponibilità ed esenzione Iva per le società. Queste le principali novità contenute nell’emendamento presentato dal Governo.
Pur conservando l’obiettivo di contrastare l’evasione immobiliare, il decreto legge 223/06 - noto come manovra-bis - subisce dunque importanti modifiche (art. 35, comma 8).
Per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo, il testo non introduce alcuna modifica: rimangono esenti da Iva le locazioni effettuate nei confronti di qualsiasi locatario. E le cessioni effettuate da imprese (soggetti passivi di imposta) nei confronti di qualsiasi acquirente, purché ciò avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile. Rispetto alla prima versione del decreto, viene dunque ridotto da cinque a quattro anni il periodo entro il quale la cessione dell’immobile è soggetta a Iva.
Relativamente agli immobili strumentali, torna l’imponibilità Iva sebbene in casi limitati. In particolare, sia per le locazioni che per le cessioni, l’imponibilità è applicabile nel caso in cui l’operazione sia effettuata:
- nei confronti di soggetti con detraibilità Iva sino al 25% dell’imposta assolta sugli acquisti (banche o assicurazioni);
- nei confronti di acquirenti non soggetti passivi d’imposta (enti, organizzazioni, associazioni);
- con scelta da parte della società locatrice o venditrice per l’imposta sul valore aggiunto.
L’emendamento del Governo al decreto Bersani introduce pertanto un regime opzionale di imponibilità ed esenzione Iva. Le società hanno la possibilità di scegliere se pagare o meno la suddetta imposta.
Nel caso in cui scelgano l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, sono comunque tenute a versare un’imposta ipotecaria e catastale del 4% ed un’imposta di registro fissa pari a 168 euro.
La percentuale del 4% diventa del 2% per i fondi immobiliari, e dell’1% del canone nel caso di affitto (imposta proporzionale di registro).
Se decidono invece di restare nell’ambito dell’imposta di registro, saranno obbligati a rimborsare i crediti d’imposta. L’emendamento comporta inoltre modifiche anche relativamente alla rettifica della detrazione (art. 35, comma 9 del DL 223/06). Vediamo in cosa consistono tali correzioni.
Il decreto perde il valore retroattivo. Questo significa che non è più obbligatorio restituire l’Iva già detratta prima della manovra-bis. In particolare, non si rimborsano i crediti d’imposta per:
- tutte le locazioni o cessioni effettuate in esenzione da Iva;
- i fabbricati abitativi di cui si è già in possesso al 4 luglio 2006, data dell’entrata in vigore del decreto 223/06, a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano stati completati da meno di quattro anni;
- i fabbricati strumentali per i quali sia stato specificato, nella stipulazione del primo atto di vendita avvenuto dopo il 4 luglio 2006, la scelta dell’imposizione Iva.
Iva immobili: a novembre la scelta per l’imponibilità
19/09/2006 - Per tutti i contratti di locazione assoggettati a Iva ed in corso al 4 luglio 2006 scatta l’obbligo di registrazione. È quanto stabilisce il decreto legge 223/2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006. Termini e modalità sono contenute nella circolare che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi.
La registrazione dovrà essere effettuata per via telematica dal 2 al 30 novembre 2006. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tali obblighi con le modalità non telematiche di cui al testo unico dell’imposta di registro.
Contestualmente alla registrazione sarà possibile, per le società locatrici che avranno optato per l’imponibilità dell’Iva, manifestare tale scelta presentando una apposita dichiarazione.
Ricordiamo infatti che la locazione di immobili strumentali è imponibile Iva quando è posta in essere da un soggetto Iva avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti inferiore al 25%; oppure da un soggetto Iva, avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti superiore al 25% e quindi esente, che abbia tuttavia optato per l’assoggettamento a Iva.
Oltre l’imposta sul valore aggiunto, sarà dovuta l’imposta di registro pari all’1% del canone, da versare nello stesso periodo (dal 2 al 30 novembre), secondo le disposizioni del decreto 31 luglio 1998. La circolare dell’agenzia delle Entrate indica le modalità di calcolo e di versamento.
“L’imposta di registro – si legge nel documento - è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data”.
La base imponibile ai fini del calcolo della suddetta imposta è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto.
Il versamento può avvenire annualmente oppure in un’unica soluzione. Nel caso in cui il contribuente intenda effettuate il versamento in un’unica soluzione, l’imposta si ridurrà ad una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Per poter accedere a tale agevolazione, il contratto dovrà avere durata complessiva superiore ai due anni, e la durata residua dovrà essere superiore ad un anno.
20/07/2006 – Correzioni al decreto Bersani in materia di regime Iva su locazioni, leasing e cessione di immobili. Reintroduzione della distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali con consequenziale differenziazione dei regimi di tassazione, cancellazione della retroattività della norma che comportava la rettifica della detrazione, inaugurazione del regime opzionale tra imponibilità ed esenzione Iva per le società. Queste le principali novità contenute nell’emendamento presentato dal Governo.
Pur conservando l’obiettivo di contrastare l’evasione immobiliare, il decreto legge 223/06 - noto come manovra-bis - subisce dunque importanti modifiche (art. 35, comma 8).
Per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo, il testo non introduce alcuna modifica: rimangono esenti da Iva le locazioni effettuate nei confronti di qualsiasi locatario. E le cessioni effettuate da imprese (soggetti passivi di imposta) nei confronti di qualsiasi acquirente, purché ciò avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile. Rispetto alla prima versione del decreto, viene dunque ridotto da cinque a quattro anni il periodo entro il quale la cessione dell’immobile è soggetta a Iva.
Relativamente agli immobili strumentali, torna l’imponibilità Iva sebbene in casi limitati. In particolare, sia per le locazioni che per le cessioni, l’imponibilità è applicabile nel caso in cui l’operazione sia effettuata:
- nei confronti di soggetti con detraibilità Iva sino al 25% dell’imposta assolta sugli acquisti (banche o assicurazioni);
- nei confronti di acquirenti non soggetti passivi d’imposta (enti, organizzazioni, associazioni);
- con scelta da parte della società locatrice o venditrice per l’imposta sul valore aggiunto.
L’emendamento del Governo al decreto Bersani introduce pertanto un regime opzionale di imponibilità ed esenzione Iva. Le società hanno la possibilità di scegliere se pagare o meno la suddetta imposta.
Nel caso in cui scelgano l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, sono comunque tenute a versare un’imposta ipotecaria e catastale del 4% ed un’imposta di registro fissa pari a 168 euro.
La percentuale del 4% diventa del 2% per i fondi immobiliari, e dell’1% del canone nel caso di affitto (imposta proporzionale di registro).
Se decidono invece di restare nell’ambito dell’imposta di registro, saranno obbligati a rimborsare i crediti d’imposta. L’emendamento comporta inoltre modifiche anche relativamente alla rettifica della detrazione (art. 35, comma 9 del DL 223/06). Vediamo in cosa consistono tali correzioni.
Il decreto perde il valore retroattivo. Questo significa che non è più obbligatorio restituire l’Iva già detratta prima della manovra-bis. In particolare, non si rimborsano i crediti d’imposta per:
- tutte le locazioni o cessioni effettuate in esenzione da Iva;
- i fabbricati abitativi di cui si è già in possesso al 4 luglio 2006, data dell’entrata in vigore del decreto 223/06, a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano stati completati da meno di quattro anni;
- i fabbricati strumentali per i quali sia stato specificato, nella stipulazione del primo atto di vendita avvenuto dopo il 4 luglio 2006, la scelta dell’imposizione Iva.
Iva immobili: a novembre la scelta per l’imponibilità
19/09/2006 - Per tutti i contratti di locazione assoggettati a Iva ed in corso al 4 luglio 2006 scatta l’obbligo di registrazione. È quanto stabilisce il decreto legge 223/2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006. Termini e modalità sono contenute nella circolare che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi.
La registrazione dovrà essere effettuata per via telematica dal 2 al 30 novembre 2006. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tali obblighi con le modalità non telematiche di cui al testo unico dell’imposta di registro.
Contestualmente alla registrazione sarà possibile, per le società locatrici che avranno optato per l’imponibilità dell’Iva, manifestare tale scelta presentando una apposita dichiarazione.
Ricordiamo infatti che la locazione di immobili strumentali è imponibile Iva quando è posta in essere da un soggetto Iva avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti inferiore al 25%; oppure da un soggetto Iva, avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti superiore al 25% e quindi esente, che abbia tuttavia optato per l’assoggettamento a Iva.
Oltre l’imposta sul valore aggiunto, sarà dovuta l’imposta di registro pari all’1% del canone, da versare nello stesso periodo (dal 2 al 30 novembre), secondo le disposizioni del decreto 31 luglio 1998. La circolare dell’agenzia delle Entrate indica le modalità di calcolo e di versamento.
“L’imposta di registro – si legge nel documento - è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data”.
La base imponibile ai fini del calcolo della suddetta imposta è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto.
Il versamento può avvenire annualmente oppure in un’unica soluzione. Nel caso in cui il contribuente intenda effettuate il versamento in un’unica soluzione, l’imposta si ridurrà ad una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Per poter accedere a tale agevolazione, il contratto dovrà avere durata complessiva superiore ai due anni, e la durata residua dovrà essere superiore ad un anno.
"Speciale" CORTE DI CASSAZIONE Commercialista Olbia
Commercialista Olbia L’avviso di ricevimento è spedito alle sezioni unite
Un suo mancato deposito, che conseguenze ha sul ricorso?
La questione è stata sottoposta al primo presidente
di Marcello Maiorino
La Cassazione, con l’ordinanza 23221/2006, ha sottoposto al primo presidente l'opportunità di devolvere alle sezioni unite la questione relativa alle conseguenze determinate, in caso di notifica (nel caso di specie del ricorso per cassazione) a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'articolo 149 cpc, degli articoli 4 e 8, legge 890/1982, nonché ai sensi degli articoli 16, 22, e 53, Dlgs 546/1992, dell'articolo 22, legge fallimentare, e dell'articolo 1, legge 53/1994) dalla mancata esibizione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.
Sentenza n. 22036 del 13 ottobre 2006
Giudicato esterno: principio applicabile anche al processo tributario
Prima pronuncia dei giudici di piazza Cavour, dopo l’intervento delle sezioni unite dello scorso giugno
di Marcello Chiorazzi
Con la sentenza 22036/2006, la sezione tributaria della Cassazione si è espressa per la prima volta sulla rilevanza del giudicato esterno nell’ambito del processo tributario, dopo la sentenza a sezioni unite del 16 giugno 2006, n. 13916, che ha ritenuto possibile la capacità espansiva del giudicato esterno, in linea di principio e a determinate condizioni, in altre analoghe controversie. Prima di analizzare la pronuncia in commento, appare opportuna una rapida disamina dei principi statuiti con la pronuncia dello scorso mese di giugno.
Sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006
E’ del Tar la competenza per gli atti amministrativi in materia tributaria
Ctp e Ctr possono solo disapplicarli per risolvere, in via incidentale, ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione
di Enzo Di Giacomo
L’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, recante la disciplina sui poteri delle Commissioni tributarie, riconosce che dinanzi ai giudici tributari può richiedersi esclusivamente la disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali, dei quali gli stessi giudici possono prendere cognizione soltanto in via incidentale, fermo restando che gli atti in questione, come, nel caso di specie, un Dm, possono essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione (sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006).
Sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006
Iva ordinaria per il gas metano a uso domestico promiscuo
Per l’applicazione dell’aliquota ridotta, il combustibile oggetto della fornitura va impiegato
solo per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, non anche per il riscaldamento
di Francesco D’Alfonso
L’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis), tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72 (somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda), deve ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria. E’ perciò da assoggettare ad aliquota ordinaria la fornitura a uso domestico promiscuo di gas metano, usato, cioè, anche per il riscaldamento (sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006).
DALLE REGIONI 04/12/2006
Campania - Versamenti tramite F24 - Convenzioni al rinnovo
FISCOoggi darà notizia di eventi, seminari, convegni e altre iniziative formative gratuite in materia fiscale/societaria. Le segnalazioni potranno essere inviate alla redazione di FISCOoggi con e-mail (redazione.fiscooggi@agenziaentrate.it) ovvero con lettera al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne - Via Cristoforo Colombo 426 c/d (edificio B, piano V), 00145 Roma.
Un suo mancato deposito, che conseguenze ha sul ricorso?
La questione è stata sottoposta al primo presidente
di Marcello Maiorino
La Cassazione, con l’ordinanza 23221/2006, ha sottoposto al primo presidente l'opportunità di devolvere alle sezioni unite la questione relativa alle conseguenze determinate, in caso di notifica (nel caso di specie del ricorso per cassazione) a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'articolo 149 cpc, degli articoli 4 e 8, legge 890/1982, nonché ai sensi degli articoli 16, 22, e 53, Dlgs 546/1992, dell'articolo 22, legge fallimentare, e dell'articolo 1, legge 53/1994) dalla mancata esibizione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.
Sentenza n. 22036 del 13 ottobre 2006
Giudicato esterno: principio applicabile anche al processo tributario
Prima pronuncia dei giudici di piazza Cavour, dopo l’intervento delle sezioni unite dello scorso giugno
di Marcello Chiorazzi
Con la sentenza 22036/2006, la sezione tributaria della Cassazione si è espressa per la prima volta sulla rilevanza del giudicato esterno nell’ambito del processo tributario, dopo la sentenza a sezioni unite del 16 giugno 2006, n. 13916, che ha ritenuto possibile la capacità espansiva del giudicato esterno, in linea di principio e a determinate condizioni, in altre analoghe controversie. Prima di analizzare la pronuncia in commento, appare opportuna una rapida disamina dei principi statuiti con la pronuncia dello scorso mese di giugno.
Sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006
E’ del Tar la competenza per gli atti amministrativi in materia tributaria
Ctp e Ctr possono solo disapplicarli per risolvere, in via incidentale, ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione
di Enzo Di Giacomo
L’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, recante la disciplina sui poteri delle Commissioni tributarie, riconosce che dinanzi ai giudici tributari può richiedersi esclusivamente la disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali, dei quali gli stessi giudici possono prendere cognizione soltanto in via incidentale, fermo restando che gli atti in questione, come, nel caso di specie, un Dm, possono essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione (sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006).
Sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006
Iva ordinaria per il gas metano a uso domestico promiscuo
Per l’applicazione dell’aliquota ridotta, il combustibile oggetto della fornitura va impiegato
solo per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, non anche per il riscaldamento
di Francesco D’Alfonso
L’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis), tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72 (somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda), deve ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria. E’ perciò da assoggettare ad aliquota ordinaria la fornitura a uso domestico promiscuo di gas metano, usato, cioè, anche per il riscaldamento (sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006).
DALLE REGIONI 04/12/2006
Campania - Versamenti tramite F24 - Convenzioni al rinnovo
FISCOoggi darà notizia di eventi, seminari, convegni e altre iniziative formative gratuite in materia fiscale/societaria. Le segnalazioni potranno essere inviate alla redazione di FISCOoggi con e-mail (redazione.fiscooggi@agenziaentrate.it) ovvero con lettera al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne - Via Cristoforo Colombo 426 c/d (edificio B, piano V), 00145 Roma.
Codici tributo Commercialista Olbia
Commercialista Olbia
1001 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1002 RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI
1004 RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
1012 RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
1013 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO
1021 IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1024 RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI
1025 RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA
1028 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO
1029 RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
1030 RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI
1031 RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI
1032 RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1034 RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
1035 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO
1036 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE
1038 RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA
1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI
1046 RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
1047 RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI
1048 RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI
1050 RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA
1051 RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE
1052 INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE
1058 RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE
1100 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1102 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
1103 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE
1104 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV
1105 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA
1106 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI
1108 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI
1109 IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI
1110 IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI
1124 IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE
1130 ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO
1131 ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE
1239 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1242 IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA
1243 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI
1245 PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
1250 ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
1301 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1302 EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI
1304 ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D'AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE
1312 INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1328 INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D'AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE
1452 CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE
1601 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1602 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA
1612 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA
1613 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA
1614 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA
1663 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE
1665 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO
1668 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VERSAMENTO UNITARIO
1670 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO
1672 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1673 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE
1675 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
1676 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA
1677 IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
1678 ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
1680 RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
1685 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1686 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1687 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1688 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1689 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1690 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1691 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1692 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1693 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1694 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1705 RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO
1706 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI
1707 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
1708 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO.
1709 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1710 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI
1711 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI
1712 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
1713 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
1714 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE
1801 SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO
1802 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO
1803 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI
1804 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI
1805 CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI
1806 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI
1807 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
1808 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1809 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA
1901 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA
1902 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA
1912 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA
1913 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA
1914 INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1915 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA E RELATIVE SANZIONI
1916 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1920 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1921 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1928 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI
1962 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA
1963 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA
2021 SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE
2024 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI
2100 IRPEG SALDO
2101 MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
2112 IRPEG ACCONTO PRIMA RATA
2113 IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
2415 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI
2691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEG
2724 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
2726 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO
2727 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI
2728 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF
2729 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI
2801 QUOTA ACCISE BENZINE RISERVATA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
2802 ACCISA SPIRITI
2803 ACCISA BIRRA
2804 ACCISA OLI MINERALI LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
2805 ACCISA GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI
2806 IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA
2807 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511
2808 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 30.9.89 N.332
2809 ACCISA GAS METANO AUTOTRAZIONE
2810 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L.30.09.89
2811 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511
2812 DENATURANTI E PRODOTTI SOGGETTI A I.F. CONTRASSEGNI DI STATO
2813 DIRITTI DI LICENZA SULLE ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
2814 ACCISA SUL GAS METANO PER COMBUSTIONE
2815 IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI SACCHETTI DI PLASTICA
2816 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUME
2817 TASSA EMISSIONE DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDO DI AZOTO
2818 ENTRATE ACCISE EVENTUALI E DIVERSE
2819 IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE COKE DI PETROLIO E BITUME
2820 INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA
2821 SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE CONSUMO
3000 ILOR PERSONE GIURIDICHE
3300 ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI
3331 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE
3350 ILOR PERSONE FISICHE
3631 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA
3731 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
3800 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO
3801 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
3802 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA
3803 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE
3804 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI ENTI LOCALI
3805 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI
3812 IRAP ACCONTO PRIMA RATA
3813 IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
3815 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO
3816 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI SOSTITUTI D'IMPOSTA
3817 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE
3818 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLO 730
3850 DIRITTO CAMERALE
3887 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
3888 INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
3889 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
3890 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
4001 IRPEF SALDO
4002 MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
4006 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAMENTE IN DICHIARAZIONE
4025 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
4026 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO DELLE ATTIVITA' MARGINALI
4033 IRPEF ACCONTO PRIMA RATA
4034 IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
4057 IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D'IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE
4200 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
4201 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA.
4330 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA. IMPIANTI FUORI REGIONE
4331 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
4357 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
4358 SANATORIA FISCALE PER REDDITI DI PENSIONI ESTERE
4630 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4631 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF
4720 MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RESPINTA E RELATIVI INTERESSI
4730 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
4731 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
4930 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA
4931 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA
4932 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
4933 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
4996 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA AUTOTASSAZIONE
4999 REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI
6001 VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO
6002 VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO
6003 VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO
6004 VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE
6005 VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO
6006 VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO
6007 VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO
6008 VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO
6009 VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE
6010 VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE
6011 VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE
6012 VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE
6013 VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE
6031 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6032 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6033 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6034 VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE
6035 VERSAMENTO IVA ACCONTO
6036 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE
6037 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2 TRIMESTRE
6038 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3 TRIMESTRE
6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
6493 INTEGRAZIONE IVA
6494 STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO IVA
6495 IVA REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO
6601 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANUTENZIONE PROTEZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
6602 CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
6603 AGEVOLAZIONI INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
6604 CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE
6605 CREDITO D'IMPOSTA AI FINI DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE PER LA SARDEGNA
6606 CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI IN NATURA
6700 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE
6701 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
6702 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI TERRITORIALI
6703 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
6705 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE
6706 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA
6707 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE
6708 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA
6709 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER GLI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A METANO O A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
6710 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
6711 INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE
6712 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI
6713 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI
6714 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER SPESE DI RICERCA
6715 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER TITOLARI DI LICENZA SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
6716 CREDITO D'IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE
6717 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI PESATURA
6718 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA IMPRENDITORIA FEMMINILE
6719 CREDITO D'IMPOSTA PER VENDITORI DI STRUMENTI INFORMATICI PER CESSIONI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE
6720 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6721 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6722 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6723 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE
6724 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 1 TRIMESTRE
6725 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE
6726 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 3 TRIMESTRE
6727 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 4 TRIMESTRE
6728 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6729 IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6730 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO MERCI
6731 CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLE VARIAZIONI DELL'INCIDENZA SUL PREZZO AL CONSUMO DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
6732 CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
6733 ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
6734 CREDITO D'IMPOSTAAGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
6735 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
6736 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI
6737 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SULLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA
6738 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' MARGINALI
6739 CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AI DIVIDENDI DISTRIBUITI AI COMUNI DELLE AZIENDE EXMUNICIPALIZZATE
6750 RECUPERO TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA
7085 TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
8846 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SALDO
8887 RIPARAZIONE OFFESA NEL CASO DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO
8899 REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
8901 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF
8902 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
8903 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
8904 SANZIONE PECUNIARIA IVA
8905 SANZIONE PECUNIARIA IRPEG
8906 SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA
8907 SANZIONE PECUNIARIA IRAP
8908 SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD.
8909 SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8910 SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8911 SANZIONI PECUNIARIE ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO
8912 SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED AL CODICE FISCALE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO
8913 SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
8915 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
8916 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
8917 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
9001 ART.36 BIS CONTROLLI DA 36 BIS
9006 ART.36 TER CONTROLLI DA 36 TER
9010 ART.36 BIS IRPEF SALDO CAPITALE
9011 ART.36 BIS IRPEF SALDO INTERESSI
9012 ART.36 BIS IRPEF SALDO SANZIONI
9013 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZ. INTERESSI
9014 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZIONE SANZIONI
9016 ART.36 TER IRPEF IMPOSTA
9017 ART.36 TER IRPEF INTERESSI
9018 ART.36 TER IRPEF SANZIONI
9020 ART.36 BIS IRPEG SALDO CAPITALE
9021 ART.36 BIS IRPEG SALDO INTERESSI
9022 ART.36 BIS IRPEG SALDO SANZIONI
9023 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI
9024 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI
9026 ART.36 TER IRPEG IMPOSTA
9027 ART.36 TER IRPEG INTERESSI
9028 ART.36 TER IRPEG SANZIONI
9030 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE CAPITALE
9031 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALEINTERESSI
9032 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE SANZIONI
9033 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE INTERESSI
9034 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE SANZIONI
9040 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO CAPITALE
9041 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO INTERESSI
9042 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO SANZIONI
9043 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO INTERESSI
9044 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO SANZIONI
9050 ART.36 BIS RITEN. RETRIB. PENS. TRASF. MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO
9051 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI CAPITALE
9052 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALICAPIT.
9053 ART.36 BIS RITEN. INDENN. E COMPENSI CORR. DA TERZI A PRESTATORI LAV. DIP.
9054 ART.36 BIS RITEN. INDENN. GETTONI PRESENZA ALTRI COMP. ESERC. PUBBL. FUNZ.
9055 ART.36 BIS RITEN. ALTRI ASSEGNI PERIODICILETT.IART.47 DPR 917/86CAPITALE
9056 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE CAPITALE
9057 ART.36 BIS RITEN. SU PENS. VITALIZI ED INDENN. DOVUTI CESSAZ. CARICHE ELETT
9058 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVECAPITALE
9059 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE CAPITALE
9060 ART.36 BIS RITEN. BORSE STUDIO ASSEGNI PREMI O SUSSIDI STUDIO E ADD. PROF.
9061 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CAPITALE
9062 ART.36 BIS RITENUTE SU CONGUAGLIO ART.23 3 COMMA DPR 600/1973 CAPITALE
9063 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO CAPITALE
9064 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE AVS CAPITALE
9066 ART.36 BIS RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALIART.1 L.692/81 CAP.
9067 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIGAZ. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA I. CREDITO CAP.
9068 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ENTI AUTONOMI CAP.
9069 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ALTRI SOGG. CAP.
9070 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. PREMI ALTRI FRUTTI CORRISP. DA AZ. E I. CRED.
9071 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. REDD. CAPIT. DIVERSI DAI DIVIDENDI SOGG. N. RES
9072 ART.36 BIS RITEN. SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI CAPITALE
9073 ART.36 BIS RITEN. REDD. CAP. C.1030 E INT. NON REDD. CAP. SOGG. NON RES.CAP.
9074 ART.36 BIS RITENUTE SU PROV.TI DA CESS. A TERMINE DI OBBLIG.E TIT. SIMIL.CAP.
9075 ART.36 BIS RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZECAPITALE
9076 ART.36 BIS RITEN. SU UTILI DISTRIB. DA SOCIETA'RITEN. A TIT. D'ACCONTOCAPIT.
9077 ART.36 BIS RIT. UTILI DISTR. PERS. FIS. NON RES./SOC. O ENTI SEDI ESTERECAP.
9078 ART.36 BIS UTILI DISTRIB. DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA CAPITALE
9079 ART.36 BIS RITEN. PROVVIG. RAPPORTI DI COMMISS. AGENZIA MEDIAZ. RAPPR.CAP.
9080 ART.36 BIS RIT. REDD. LAVORO AUTONOMO: COMPENSI ESERC. ARTI E PROFESSIONICAP.
9081 ART.36 BIS RIT. REDD. DA UTILIZZ. MARCHI E OP. INGEGNO COLL. COORD. E CONT.
9082 ART.36 BIS RITEN. INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041CAP.
9083 ART.36 BIS RIT. COMP. PREST. LAVORO AUTONOMO CORRISP. A SOGG. RES. ALL'ESTERO
9084 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALECAPITALE
9085 ART.36 BIS RIT. CONTRIB. CORR. A IMPRESE DA REG. PROV. COMUNI ALTRI ENTI PUBBL
9086 ART.36 BIS RIT. PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
9087 ART.36 BIS RIT. PREMI GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI
9088 ART.36 BIS RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI CAPITALE
9089 ART.36 BIS RIT. SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZ. SULLA VITA
9090 ART.36 BIS RITEN. SU PREMI E CONTR.. CORRISP. UNIRE E PREMI CORRISP. FISECAP.
9091 ART.36 BIS INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUPAZ. ECC. (ART.11 L.413/1991)CAP.
9092 ART.36 BIS RITEN. SU PLUSV. CESSIONI A TERM. VALUTE ESTEREART.3 C.2 DL 378/92
9093 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE CAPITALE
9094 ART.36 BIS MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE
9095 ART.36 BIS IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONEROSO PART. INTERM
9096 ART.36 BIS RITEN. OPERATE DAI SOST. D'IMPOSTAIMPOSTA A SANZIONEOMESSO VERS.
9097 ART.36 BIS RITEN. SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INTRAMURARIACAP.
9098 ART.36 BIS RIT. COMPENSI PERCEP. DA SOGGETTI IMPEGN. IN LAVORI SOC. UTILICAP.
9099 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73VERS.TO COMPRENSIVO INT. EFFETTUATO SOST.
9100 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. SU INTER. PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E SIMILARI
9101 ART.36 BIS PROV.TI SOGG. RIT. IMPOSTA CORRISP. DA ORGANIZZ. ESTERE IMPR. RES.
9102 ART.36 BIS PROVENTI SOGG. A RIT. D' ACCONTO A ORG. ESTERE DI IMP. RES.
9103 ART.36 BIS MAGGIORI PROVENTI TRIBUTARI DA RITENUTE SU INTERESSI E ALTRO
9104 ART.36 BIS INT. PREMI E ALTRI FRUTTI DI OBBLIGAZ. EMESSE BANCHE ANTICIP. RIMB.
9105 ART.36 BIS ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTOA.3 C.212 L.662/96
9106 ART.36 BIS RETR. PENS. TRASF. MENSIL. AGG.E CONG.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9107 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATISIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONICAP.
9108 ART.36 BIS EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI STAGIONALISIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. R.
9109 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESS. RAPPORTO DI LAVOROSIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9110 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73SIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONI
9111 ART.36 BIS INT. PR. ALTRI FR. CORR. BANCHE DOM.FIS. V.AOSTA A CORR. SPORT.F.R.
9112 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONESIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. REG.
9113 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGG. E REL. CONG. IMP.TI IN SICILIACAP.
9114 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9115 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMP. IN SICILIACAP.
9116 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. RAPPORTO DI LAVOROIMP.TI IN SICILIACAPIT.
9117 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR.600/73IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9118 ART.36 BIS ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE COMPETENZA REG. SICILIADM3.3.1993
9119 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9120 ART.36 BIS ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITENUTE DI IMPOSTE ERAR.DA UTIL. IN COMP.
9121 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNTIVE E CONGUAGLIOIMP.TI IN SARD.
9122 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE
9123 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALIIMPIANTI IN SARD.
9124 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMPIANTI IN V. AOSTA
9125 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN SARDEGNA
9126 ART.36 BIS CONGUAGLIO DA ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN SARDEGNACAPITALE
9127 ART.36 BIS INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN V. AOSTA
9128 ART.36 BIS CONTRIB. STRAORD. PER L'EUROPAIMPORTO MINIMOSOSTITUTI DI IMPOSTA
9129 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN V. AOSTA CAPITALE
9130 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNT. E REL. CONG.IMP.IN V. AOSTA
9131 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA CAPITALE
9132 ART.36 BIS RIT. INT. PREMI ALTRI FR. CORRISP. DA SPORT. BANCHE OPER. V.AOSTA
9133 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE
9134 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONEIMPIANTI IN VALLE D' AOSTACAPITALE
9135 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE V. AOSTADM 6.8.1998
9136 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE SARDEGNADM 3.3.1993
9137 ART.36 BIS CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L' EUROPA SOSTITUTI DI IMPOSTACAP.
9138 ART.36 BIS SANZ. 3% SOST. IMPOSTAIMPORTI CONG. DOVUTI DAL CONTR.C.STR.EUR.
9139 ART.36 BIS SANZIONE 3% PER LAV. DIP. O PENS. SU IMPORTI DA CONG.C. STR.EUROPA
9140 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.SOST. IMPOSTA
9141 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IRPEFSOSTITUTO D'IMPOSTATRATTENUTA IMPORTO MINIMO
9142 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE SUI REDDITI SOGG. A TASSAZ. SEPARATA TRATT. SOST. IMP.
9143 ART.36 BIS IRPEF DI IMP. MIN. TRATT. SOST.DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9144 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP. F.R.
9145 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTA IMP. F. R.
9146 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOST. DI IMP.IMP. SICILIA
9147 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. SICILIA
9148 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. IN SICILIA
9149 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTACAPIT.
9150 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE
9151 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE
9152 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.
9153 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.
9154 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA
9155 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI V.AOSTA CAPIT.
9156 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA
9157 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN SIC. SARD. V.AOSTA
9158 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V.AOSTA CAPITALE
9159 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V. AOSTA CAP.
9160 ART.36 BIS RITENUTE INTERESSI
9161 ART.36 BIS RITENUTE SANZIONI
9170 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.CAPIT.
9171 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.INTER.
9172 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.SANZ.
9176 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF IMPOSTA
9177 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF INTERESSI
9178 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SANZIONI
9180 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO CAPITALE
9181 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO INTERESSI
9182 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO SANZIONI
9183 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI
9184 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI
9185 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSISTENZA FISCALE
9186 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (INTERESSI)
9187 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (SANZIONE)
9190 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.CAP.
9191 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.INT.
9192 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.SANZ.
9200 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.CAPITALE
9201 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.INTERESSI
9202 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTOSANZ.
9203 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSICAP.
9204 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSIINT.
9205 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSISANZ.
9206 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 CAPIT.
9207 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 INT.
9208 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 SANZ.
9209 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96CAP.
9210 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96INT.
9211 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96SAN.
9212 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 CAPITALE
9213 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 INTER.
9214 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 SANZIONI
9215 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96CAPIT.
9216 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96INTER.
9217 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96SANZ.
9218 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR CAPITALE
9219 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR INTERESSI
9220 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR SANZIONI
9221 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.CAP.
9222 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.INT.
9223 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.SAN.
9224 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO CAPITALE
9225 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO INTERESSI
9226 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO SANZIONI
9227 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI CAP.
9228 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI INT.
9229 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI SAN.
9230 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 CAPITALE
9231 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 INTERESSI
9232 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 SANZIONI
9233 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERACAPITALE
9234 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERAINTERESSI
9235 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERASANZIONI
9236 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA CAPITALE
9237 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA INTERESSI
9238 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA SANZIONI
9239 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. CAP.
9240 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. INTER.
9241 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. SANZ.
9242 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.CAPITALE
9243 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.INTERESSI
9244 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.SANZIONI
9245 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. CAP.
9246 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. INT.
9247 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. SANZ.
9256 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IMPOSTA
9257 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA INTERESSI
9258 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA SANZIONI
9260 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. CAPITALE
9261 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. INTERESSI
9262 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI
9263 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO IMPOSTA
9264 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO INTERESSI
9265 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO SANZIONE
9266 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (IMPOSTA)
9267 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (INTERESSI)
9268 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (SANZIONE)
9269 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI IMPOSTA
9270 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI INTERESSI
9271 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI SANZIONE
9272 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA IMPOSTA
9273 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA INTERESSI
9274 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA SANZIONE
9275 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND IMPOSTA
9276 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND INTER.
9277 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND SANZ.
9278 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO IMPOSTA
9279 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO INTERESSI
9280 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO SANZIONE
9281 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 IMPOSTA
9282 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 INTERESSI
9283 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 SANZIONE
9286 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. INTERESSI
9287 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. SANZIONE
9290 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.CAPITALE
9291 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.INTERESSI
9292 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI
9301 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS DA VERSARE
9302 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS SOMME AGGIUNTIVE
9303 ART.36 BIS APAPPAPRARTIGIANI CONTRIBUTI PROPORZIONALI IMPOSTA
9304 ART.36 BIS CPCPPCPRCOMMERCIANTI CONTRIBUTI PROPORZIONALI
9305 ART.36 BIS DPPDPPRGESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI
9350 TASSE AUTOMOBILISTICHE DA ATTI DI ACCERTAMENTO
9361 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA IMPOSTA
9362 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA INTERESSI
9363 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA SANZIONE
9364 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE IMPOSTA
9365 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE INTERESSI
9366 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE SANZIONE
9367 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 IMPOSTA
9368 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 INTERESSI
9369 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 SANZIONE
9399 REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE FATTURAZIONE
9400 SPESE DI NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI
9401 IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9402 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9403 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9404 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9405 IRPEG E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9407 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9409 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9411 ILOR E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9413 IVA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9415 IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9416 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9417 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9418 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9419 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9420 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9422 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9424 SANZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA CODICE FISCALE E ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
9451 IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9452 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI OMESSA IMPUGNAZIONE
9453 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9454 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE
9455 IRPEG E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9457 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9459 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9461 ILOR E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9463 IVA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9466 IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9467 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE
9468 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9469 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE
9470 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OMESSA IMPUGNAZIONE
9471 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9473 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9480 DEFINIZIONE LITI FISCALI RIGUARDANTI L'IMPOSTA SGLI SPETTACOLI
9501 IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9502 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9503 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9504 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9505 IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9506 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9507 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9508 ILOR E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9509 IVA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9512 IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9513 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9514 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9515 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9516 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9517 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9518 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9520 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9601 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9603 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9604 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9607 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9609 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9614 SANZIONE PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DALLA GUARDIA DI FINANZA DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9701 IVA E RELATIVI INTERESSI
1001 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1002 RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI
1004 RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
1012 RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
1013 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO
1021 IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1024 RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI
1025 RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA
1028 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO
1029 RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
1030 RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI
1031 RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI
1032 RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1034 RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
1035 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO
1036 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE
1038 RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA
1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI
1046 RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
1047 RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI
1048 RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI
1050 RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA
1051 RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE
1052 INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE
1058 RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE
1100 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1102 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
1103 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE
1104 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV
1105 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA
1106 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI
1108 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI
1109 IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI
1110 IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI
1124 IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE
1130 ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO
1131 ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE
1239 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1242 IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA
1243 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI
1245 PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
1250 ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
1301 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1302 EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI
1304 ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D'AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE
1312 INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1328 INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D'AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE
1452 CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE
1601 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1602 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA
1612 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA
1613 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA
1614 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA
1663 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE
1665 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO
1668 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VERSAMENTO UNITARIO
1670 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO
1672 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1673 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE
1675 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
1676 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA
1677 IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
1678 ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
1680 RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
1685 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1686 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1687 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1688 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1689 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1690 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1691 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1692 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1693 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1694 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1705 RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO
1706 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI
1707 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
1708 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO.
1709 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1710 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI
1711 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI
1712 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
1713 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
1714 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE
1801 SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO
1802 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO
1803 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI
1804 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI
1805 CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI
1806 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI
1807 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
1808 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1809 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA
1901 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA
1902 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA
1912 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA
1913 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA
1914 INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1915 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA E RELATIVE SANZIONI
1916 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1920 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1921 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1928 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI
1962 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA
1963 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA
2021 SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE
2024 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI
2100 IRPEG SALDO
2101 MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
2112 IRPEG ACCONTO PRIMA RATA
2113 IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
2415 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI
2691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEG
2724 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
2726 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO
2727 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI
2728 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF
2729 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI
2801 QUOTA ACCISE BENZINE RISERVATA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
2802 ACCISA SPIRITI
2803 ACCISA BIRRA
2804 ACCISA OLI MINERALI LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
2805 ACCISA GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI
2806 IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA
2807 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511
2808 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 30.9.89 N.332
2809 ACCISA GAS METANO AUTOTRAZIONE
2810 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L.30.09.89
2811 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511
2812 DENATURANTI E PRODOTTI SOGGETTI A I.F. CONTRASSEGNI DI STATO
2813 DIRITTI DI LICENZA SULLE ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
2814 ACCISA SUL GAS METANO PER COMBUSTIONE
2815 IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI SACCHETTI DI PLASTICA
2816 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUME
2817 TASSA EMISSIONE DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDO DI AZOTO
2818 ENTRATE ACCISE EVENTUALI E DIVERSE
2819 IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE COKE DI PETROLIO E BITUME
2820 INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA
2821 SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE CONSUMO
3000 ILOR PERSONE GIURIDICHE
3300 ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI
3331 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE
3350 ILOR PERSONE FISICHE
3631 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA
3731 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
3800 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO
3801 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
3802 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA
3803 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE
3804 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI ENTI LOCALI
3805 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI
3812 IRAP ACCONTO PRIMA RATA
3813 IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
3815 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO
3816 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI SOSTITUTI D'IMPOSTA
3817 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE
3818 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLO 730
3850 DIRITTO CAMERALE
3887 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
3888 INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
3889 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
3890 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
4001 IRPEF SALDO
4002 MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
4006 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAMENTE IN DICHIARAZIONE
4025 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
4026 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO DELLE ATTIVITA' MARGINALI
4033 IRPEF ACCONTO PRIMA RATA
4034 IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
4057 IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D'IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE
4200 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
4201 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA.
4330 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA. IMPIANTI FUORI REGIONE
4331 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
4357 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
4358 SANATORIA FISCALE PER REDDITI DI PENSIONI ESTERE
4630 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4631 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF
4720 MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RESPINTA E RELATIVI INTERESSI
4730 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
4731 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
4930 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA
4931 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA
4932 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
4933 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
4996 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA AUTOTASSAZIONE
4999 REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI
6001 VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO
6002 VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO
6003 VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO
6004 VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE
6005 VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO
6006 VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO
6007 VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO
6008 VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO
6009 VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE
6010 VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE
6011 VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE
6012 VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE
6013 VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE
6031 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6032 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6033 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6034 VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE
6035 VERSAMENTO IVA ACCONTO
6036 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE
6037 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2 TRIMESTRE
6038 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3 TRIMESTRE
6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
6493 INTEGRAZIONE IVA
6494 STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO IVA
6495 IVA REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO
6601 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANUTENZIONE PROTEZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
6602 CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
6603 AGEVOLAZIONI INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
6604 CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE
6605 CREDITO D'IMPOSTA AI FINI DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE PER LA SARDEGNA
6606 CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI IN NATURA
6700 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE
6701 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
6702 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI TERRITORIALI
6703 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
6705 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE
6706 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA
6707 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE
6708 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA
6709 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER GLI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A METANO O A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
6710 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
6711 INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE
6712 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI
6713 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI
6714 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER SPESE DI RICERCA
6715 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER TITOLARI DI LICENZA SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
6716 CREDITO D'IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE
6717 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI PESATURA
6718 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA IMPRENDITORIA FEMMINILE
6719 CREDITO D'IMPOSTA PER VENDITORI DI STRUMENTI INFORMATICI PER CESSIONI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE
6720 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6721 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6722 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6723 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE
6724 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 1 TRIMESTRE
6725 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE
6726 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 3 TRIMESTRE
6727 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 4 TRIMESTRE
6728 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6729 IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6730 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO MERCI
6731 CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLE VARIAZIONI DELL'INCIDENZA SUL PREZZO AL CONSUMO DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
6732 CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
6733 ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
6734 CREDITO D'IMPOSTAAGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
6735 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
6736 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI
6737 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SULLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA
6738 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' MARGINALI
6739 CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AI DIVIDENDI DISTRIBUITI AI COMUNI DELLE AZIENDE EXMUNICIPALIZZATE
6750 RECUPERO TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA
7085 TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
8846 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SALDO
8887 RIPARAZIONE OFFESA NEL CASO DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO
8899 REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
8901 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF
8902 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
8903 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
8904 SANZIONE PECUNIARIA IVA
8905 SANZIONE PECUNIARIA IRPEG
8906 SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA
8907 SANZIONE PECUNIARIA IRAP
8908 SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD.
8909 SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8910 SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8911 SANZIONI PECUNIARIE ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO
8912 SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED AL CODICE FISCALE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO
8913 SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
8915 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
8916 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
8917 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
9001 ART.36 BIS CONTROLLI DA 36 BIS
9006 ART.36 TER CONTROLLI DA 36 TER
9010 ART.36 BIS IRPEF SALDO CAPITALE
9011 ART.36 BIS IRPEF SALDO INTERESSI
9012 ART.36 BIS IRPEF SALDO SANZIONI
9013 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZ. INTERESSI
9014 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZIONE SANZIONI
9016 ART.36 TER IRPEF IMPOSTA
9017 ART.36 TER IRPEF INTERESSI
9018 ART.36 TER IRPEF SANZIONI
9020 ART.36 BIS IRPEG SALDO CAPITALE
9021 ART.36 BIS IRPEG SALDO INTERESSI
9022 ART.36 BIS IRPEG SALDO SANZIONI
9023 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI
9024 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI
9026 ART.36 TER IRPEG IMPOSTA
9027 ART.36 TER IRPEG INTERESSI
9028 ART.36 TER IRPEG SANZIONI
9030 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE CAPITALE
9031 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALEINTERESSI
9032 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE SANZIONI
9033 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE INTERESSI
9034 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE SANZIONI
9040 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO CAPITALE
9041 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO INTERESSI
9042 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO SANZIONI
9043 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO INTERESSI
9044 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO SANZIONI
9050 ART.36 BIS RITEN. RETRIB. PENS. TRASF. MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO
9051 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI CAPITALE
9052 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALICAPIT.
9053 ART.36 BIS RITEN. INDENN. E COMPENSI CORR. DA TERZI A PRESTATORI LAV. DIP.
9054 ART.36 BIS RITEN. INDENN. GETTONI PRESENZA ALTRI COMP. ESERC. PUBBL. FUNZ.
9055 ART.36 BIS RITEN. ALTRI ASSEGNI PERIODICILETT.IART.47 DPR 917/86CAPITALE
9056 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE CAPITALE
9057 ART.36 BIS RITEN. SU PENS. VITALIZI ED INDENN. DOVUTI CESSAZ. CARICHE ELETT
9058 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVECAPITALE
9059 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE CAPITALE
9060 ART.36 BIS RITEN. BORSE STUDIO ASSEGNI PREMI O SUSSIDI STUDIO E ADD. PROF.
9061 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CAPITALE
9062 ART.36 BIS RITENUTE SU CONGUAGLIO ART.23 3 COMMA DPR 600/1973 CAPITALE
9063 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO CAPITALE
9064 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE AVS CAPITALE
9066 ART.36 BIS RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALIART.1 L.692/81 CAP.
9067 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIGAZ. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA I. CREDITO CAP.
9068 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ENTI AUTONOMI CAP.
9069 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ALTRI SOGG. CAP.
9070 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. PREMI ALTRI FRUTTI CORRISP. DA AZ. E I. CRED.
9071 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. REDD. CAPIT. DIVERSI DAI DIVIDENDI SOGG. N. RES
9072 ART.36 BIS RITEN. SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI CAPITALE
9073 ART.36 BIS RITEN. REDD. CAP. C.1030 E INT. NON REDD. CAP. SOGG. NON RES.CAP.
9074 ART.36 BIS RITENUTE SU PROV.TI DA CESS. A TERMINE DI OBBLIG.E TIT. SIMIL.CAP.
9075 ART.36 BIS RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZECAPITALE
9076 ART.36 BIS RITEN. SU UTILI DISTRIB. DA SOCIETA'RITEN. A TIT. D'ACCONTOCAPIT.
9077 ART.36 BIS RIT. UTILI DISTR. PERS. FIS. NON RES./SOC. O ENTI SEDI ESTERECAP.
9078 ART.36 BIS UTILI DISTRIB. DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA CAPITALE
9079 ART.36 BIS RITEN. PROVVIG. RAPPORTI DI COMMISS. AGENZIA MEDIAZ. RAPPR.CAP.
9080 ART.36 BIS RIT. REDD. LAVORO AUTONOMO: COMPENSI ESERC. ARTI E PROFESSIONICAP.
9081 ART.36 BIS RIT. REDD. DA UTILIZZ. MARCHI E OP. INGEGNO COLL. COORD. E CONT.
9082 ART.36 BIS RITEN. INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041CAP.
9083 ART.36 BIS RIT. COMP. PREST. LAVORO AUTONOMO CORRISP. A SOGG. RES. ALL'ESTERO
9084 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALECAPITALE
9085 ART.36 BIS RIT. CONTRIB. CORR. A IMPRESE DA REG. PROV. COMUNI ALTRI ENTI PUBBL
9086 ART.36 BIS RIT. PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
9087 ART.36 BIS RIT. PREMI GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI
9088 ART.36 BIS RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI CAPITALE
9089 ART.36 BIS RIT. SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZ. SULLA VITA
9090 ART.36 BIS RITEN. SU PREMI E CONTR.. CORRISP. UNIRE E PREMI CORRISP. FISECAP.
9091 ART.36 BIS INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUPAZ. ECC. (ART.11 L.413/1991)CAP.
9092 ART.36 BIS RITEN. SU PLUSV. CESSIONI A TERM. VALUTE ESTEREART.3 C.2 DL 378/92
9093 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE CAPITALE
9094 ART.36 BIS MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE
9095 ART.36 BIS IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONEROSO PART. INTERM
9096 ART.36 BIS RITEN. OPERATE DAI SOST. D'IMPOSTAIMPOSTA A SANZIONEOMESSO VERS.
9097 ART.36 BIS RITEN. SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INTRAMURARIACAP.
9098 ART.36 BIS RIT. COMPENSI PERCEP. DA SOGGETTI IMPEGN. IN LAVORI SOC. UTILICAP.
9099 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73VERS.TO COMPRENSIVO INT. EFFETTUATO SOST.
9100 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. SU INTER. PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E SIMILARI
9101 ART.36 BIS PROV.TI SOGG. RIT. IMPOSTA CORRISP. DA ORGANIZZ. ESTERE IMPR. RES.
9102 ART.36 BIS PROVENTI SOGG. A RIT. D' ACCONTO A ORG. ESTERE DI IMP. RES.
9103 ART.36 BIS MAGGIORI PROVENTI TRIBUTARI DA RITENUTE SU INTERESSI E ALTRO
9104 ART.36 BIS INT. PREMI E ALTRI FRUTTI DI OBBLIGAZ. EMESSE BANCHE ANTICIP. RIMB.
9105 ART.36 BIS ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTOA.3 C.212 L.662/96
9106 ART.36 BIS RETR. PENS. TRASF. MENSIL. AGG.E CONG.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9107 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATISIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONICAP.
9108 ART.36 BIS EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI STAGIONALISIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. R.
9109 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESS. RAPPORTO DI LAVOROSIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9110 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73SIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONI
9111 ART.36 BIS INT. PR. ALTRI FR. CORR. BANCHE DOM.FIS. V.AOSTA A CORR. SPORT.F.R.
9112 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONESIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. REG.
9113 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGG. E REL. CONG. IMP.TI IN SICILIACAP.
9114 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9115 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMP. IN SICILIACAP.
9116 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. RAPPORTO DI LAVOROIMP.TI IN SICILIACAPIT.
9117 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR.600/73IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9118 ART.36 BIS ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE COMPETENZA REG. SICILIADM3.3.1993
9119 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9120 ART.36 BIS ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITENUTE DI IMPOSTE ERAR.DA UTIL. IN COMP.
9121 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNTIVE E CONGUAGLIOIMP.TI IN SARD.
9122 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE
9123 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALIIMPIANTI IN SARD.
9124 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMPIANTI IN V. AOSTA
9125 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN SARDEGNA
9126 ART.36 BIS CONGUAGLIO DA ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN SARDEGNACAPITALE
9127 ART.36 BIS INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN V. AOSTA
9128 ART.36 BIS CONTRIB. STRAORD. PER L'EUROPAIMPORTO MINIMOSOSTITUTI DI IMPOSTA
9129 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN V. AOSTA CAPITALE
9130 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNT. E REL. CONG.IMP.IN V. AOSTA
9131 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA CAPITALE
9132 ART.36 BIS RIT. INT. PREMI ALTRI FR. CORRISP. DA SPORT. BANCHE OPER. V.AOSTA
9133 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE
9134 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONEIMPIANTI IN VALLE D' AOSTACAPITALE
9135 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE V. AOSTADM 6.8.1998
9136 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE SARDEGNADM 3.3.1993
9137 ART.36 BIS CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L' EUROPA SOSTITUTI DI IMPOSTACAP.
9138 ART.36 BIS SANZ. 3% SOST. IMPOSTAIMPORTI CONG. DOVUTI DAL CONTR.C.STR.EUR.
9139 ART.36 BIS SANZIONE 3% PER LAV. DIP. O PENS. SU IMPORTI DA CONG.C. STR.EUROPA
9140 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.SOST. IMPOSTA
9141 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IRPEFSOSTITUTO D'IMPOSTATRATTENUTA IMPORTO MINIMO
9142 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE SUI REDDITI SOGG. A TASSAZ. SEPARATA TRATT. SOST. IMP.
9143 ART.36 BIS IRPEF DI IMP. MIN. TRATT. SOST.DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9144 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP. F.R.
9145 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTA IMP. F. R.
9146 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOST. DI IMP.IMP. SICILIA
9147 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. SICILIA
9148 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. IN SICILIA
9149 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTACAPIT.
9150 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE
9151 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE
9152 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.
9153 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.
9154 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA
9155 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI V.AOSTA CAPIT.
9156 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA
9157 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN SIC. SARD. V.AOSTA
9158 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V.AOSTA CAPITALE
9159 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V. AOSTA CAP.
9160 ART.36 BIS RITENUTE INTERESSI
9161 ART.36 BIS RITENUTE SANZIONI
9170 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.CAPIT.
9171 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.INTER.
9172 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.SANZ.
9176 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF IMPOSTA
9177 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF INTERESSI
9178 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SANZIONI
9180 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO CAPITALE
9181 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO INTERESSI
9182 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO SANZIONI
9183 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI
9184 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI
9185 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSISTENZA FISCALE
9186 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (INTERESSI)
9187 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (SANZIONE)
9190 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.CAP.
9191 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.INT.
9192 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.SANZ.
9200 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.CAPITALE
9201 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.INTERESSI
9202 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTOSANZ.
9203 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSICAP.
9204 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSIINT.
9205 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSISANZ.
9206 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 CAPIT.
9207 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 INT.
9208 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 SANZ.
9209 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96CAP.
9210 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96INT.
9211 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96SAN.
9212 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 CAPITALE
9213 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 INTER.
9214 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 SANZIONI
9215 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96CAPIT.
9216 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96INTER.
9217 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96SANZ.
9218 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR CAPITALE
9219 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR INTERESSI
9220 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR SANZIONI
9221 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.CAP.
9222 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.INT.
9223 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.SAN.
9224 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO CAPITALE
9225 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO INTERESSI
9226 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO SANZIONI
9227 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI CAP.
9228 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI INT.
9229 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI SAN.
9230 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 CAPITALE
9231 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 INTERESSI
9232 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 SANZIONI
9233 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERACAPITALE
9234 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERAINTERESSI
9235 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERASANZIONI
9236 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA CAPITALE
9237 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA INTERESSI
9238 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA SANZIONI
9239 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. CAP.
9240 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. INTER.
9241 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. SANZ.
9242 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.CAPITALE
9243 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.INTERESSI
9244 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.SANZIONI
9245 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. CAP.
9246 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. INT.
9247 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. SANZ.
9256 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IMPOSTA
9257 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA INTERESSI
9258 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA SANZIONI
9260 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. CAPITALE
9261 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. INTERESSI
9262 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI
9263 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO IMPOSTA
9264 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO INTERESSI
9265 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO SANZIONE
9266 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (IMPOSTA)
9267 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (INTERESSI)
9268 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (SANZIONE)
9269 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI IMPOSTA
9270 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI INTERESSI
9271 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI SANZIONE
9272 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA IMPOSTA
9273 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA INTERESSI
9274 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA SANZIONE
9275 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND IMPOSTA
9276 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND INTER.
9277 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND SANZ.
9278 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO IMPOSTA
9279 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO INTERESSI
9280 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO SANZIONE
9281 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 IMPOSTA
9282 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 INTERESSI
9283 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 SANZIONE
9286 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. INTERESSI
9287 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. SANZIONE
9290 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.CAPITALE
9291 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.INTERESSI
9292 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI
9301 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS DA VERSARE
9302 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS SOMME AGGIUNTIVE
9303 ART.36 BIS APAPPAPRARTIGIANI CONTRIBUTI PROPORZIONALI IMPOSTA
9304 ART.36 BIS CPCPPCPRCOMMERCIANTI CONTRIBUTI PROPORZIONALI
9305 ART.36 BIS DPPDPPRGESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI
9350 TASSE AUTOMOBILISTICHE DA ATTI DI ACCERTAMENTO
9361 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA IMPOSTA
9362 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA INTERESSI
9363 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA SANZIONE
9364 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE IMPOSTA
9365 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE INTERESSI
9366 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE SANZIONE
9367 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 IMPOSTA
9368 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 INTERESSI
9369 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 SANZIONE
9399 REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE FATTURAZIONE
9400 SPESE DI NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI
9401 IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9402 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9403 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9404 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9405 IRPEG E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9407 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9409 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9411 ILOR E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9413 IVA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9415 IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9416 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9417 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9418 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9419 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9420 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9422 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9424 SANZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA CODICE FISCALE E ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
9451 IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9452 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI OMESSA IMPUGNAZIONE
9453 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9454 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE
9455 IRPEG E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9457 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9459 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9461 ILOR E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9463 IVA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9466 IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9467 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE
9468 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9469 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE
9470 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OMESSA IMPUGNAZIONE
9471 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9473 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9480 DEFINIZIONE LITI FISCALI RIGUARDANTI L'IMPOSTA SGLI SPETTACOLI
9501 IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9502 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9503 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9504 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9505 IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9506 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9507 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9508 ILOR E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9509 IVA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9512 IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9513 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9514 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9515 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9516 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9517 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9518 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9520 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9601 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9603 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9604 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9607 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9609 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9614 SANZIONE PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DALLA GUARDIA DI FINANZA DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9701 IVA E RELATIVI INTERESSI
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