martedì, dicembre 05, 2006

"Speciale" CORTE DI CASSAZIONE Commercialista Olbia

Commercialista Olbia L’avviso di ricevimento è spedito alle sezioni unite
Un suo mancato deposito, che conseguenze ha sul ricorso?
La questione è stata sottoposta al primo presidente
di Marcello Maiorino
La Cassazione, con l’ordinanza 23221/2006, ha sottoposto al primo presidente l'opportunità di devolvere alle sezioni unite la questione relativa alle conseguenze determinate, in caso di notifica (nel caso di specie del ricorso per cassazione) a mezzo del servizio postale (ai sensi dell'articolo 149 cpc, degli articoli 4 e 8, legge 890/1982, nonché ai sensi degli articoli 16, 22, e 53, Dlgs 546/1992, dell'articolo 22, legge fallimentare, e dell'articolo 1, legge 53/1994) dalla mancata esibizione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.

Sentenza n. 22036 del 13 ottobre 2006
Giudicato esterno: principio applicabile anche al processo tributario
Prima pronuncia dei giudici di piazza Cavour, dopo l’intervento delle sezioni unite dello scorso giugno
di Marcello Chiorazzi
Con la sentenza 22036/2006, la sezione tributaria della Cassazione si è espressa per la prima volta sulla rilevanza del giudicato esterno nell’ambito del processo tributario, dopo la sentenza a sezioni unite del 16 giugno 2006, n. 13916, che ha ritenuto possibile la capacità espansiva del giudicato esterno, in linea di principio e a determinate condizioni, in altre analoghe controversie. Prima di analizzare la pronuncia in commento, appare opportuna una rapida disamina dei principi statuiti con la pronuncia dello scorso mese di giugno.

Sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006
E’ del Tar la competenza per gli atti amministrativi in materia tributaria
Ctp e Ctr possono solo disapplicarli per risolvere, in via incidentale, ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione
di Enzo Di Giacomo
L’articolo 7 del Dlgs n. 546/1992, recante la disciplina sui poteri delle Commissioni tributarie, riconosce che dinanzi ai giudici tributari può richiedersi esclusivamente la disapplicazione dei regolamenti e degli atti generali, dei quali gli stessi giudici possono prendere cognizione soltanto in via incidentale, fermo restando che gli atti in questione, come, nel caso di specie, un Dm, possono essere impugnati solo dinanzi al giudice amministrativo, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione (sentenza n. 20318 del 20 settembre 2006).

Sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006
Iva ordinaria per il gas metano a uso domestico promiscuo
Per l’applicazione dell’aliquota ridotta, il combustibile oggetto della fornitura va impiegato
solo per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, non anche per il riscaldamento
di Francesco D’Alfonso
L’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis), tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72 (somministrazioni di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda), deve ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria. E’ perciò da assoggettare ad aliquota ordinaria la fornitura a uso domestico promiscuo di gas metano, usato, cioè, anche per il riscaldamento (sentenza n. 20220 del 18 settembre 2006).


DALLE REGIONI 04/12/2006

Campania - Versamenti tramite F24 - Convenzioni al rinnovo


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