venerdì, dicembre 15, 2006

Successioni: franchigia fino a un milione Commercialista Olbia

Commercialista Premessa
Sig. Prodi,
pensa che non ricordiamo cosa lei ha detto a porta a porta nel famoso duello con Berlusconi ? gli Italiani non hanno dimenticato che lei aveva promesso che la tassa di successione sarebbe stata applicata solo per eredità di parecchi milioni di euro e invece nel decreto legge 262/06 la tassa e applicata da 1 milione, le bugie non piacciono agli Italiani, promette una cosa e ne fà un'altra...
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Commercialista Olbia Con il decreto legge n. 262/2006, convertito in legge il 23 novembre scorso , viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, così come le donazioni e i trust (cioè il particolare istituto mediante il quale si costituiscono vincoli di destinazione su determinati beni, in favore di specifici beneficiari), sono soggetti a tassazione, con aliquote sul valore complessivo netto dei beni che crescono al diluirsi del grado di parentela, su una base imponibile data dalla massa patrimoniale netta trasferita.
Più specificamente, alle successioni e alle donazioni, verranno d’ora in poi applicate le seguenti aliquote: quella del 4 per cento, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; quella del 6 per cento, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; quella dell’8 per cento, infine, per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Dunque mano a mano che si diluisce il grado di parentela, aumenta (oltre alla base imponibile) l'aliquota cui è parametrata la tassazione.
Quali considerazioni si possono fare sulle nuove disposizioni normative? Anzitutto per ciascun beneficiario che risulti essere stretto parente del de cuius o del donante, è prevista una franchigia di un milione di euro, (che comunque è destinata ad essere aggiornata con cadenza quadriennale, tenendo conto dell'indice del costo della vita) che risulta essere di pari importo sia in caso di donazione che in caso di successione e indipendentemente dalla tipologia di beni trasferiti (a differenza di quanto disposto invece dalla previgente disciplina).
Altra novità sta nel fatto che la base imponibile sia è data dalla massa patrimoniale netta trasferita (attività meno passività), e non più dai singoli beni., risultando come soggetti all'imposta, oltre agli immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni mobili e le quote di fondo comune di investimento, limitatamente alla parte del loro valore non corrispondente al valore dei titoli di Stato presenti nel fondo. Restano esenti pertanto i titoli di Stato.
Relativamente al discorso delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui siano devoluti beni immobili, le stesse vengono di fatto ripristinate nella misura del 2 e dell'1 per cento, con applicazione della misura fissa pari a 168 euro, se ricorrono i requisiti "prima casa" in capo all'avente causa.
Scompare, dunque, qualsiasi riferimento a una normativa di favore per il caso di trasferimento dell'immobile che costituiva l'abitazione principale del de cuius, mentre tornano a valere, per usufruire di una tassazione agevolata, i requisiti "prima casa" in capo al beneficiario. E’ importante, infine, sottolineare l’aspetto della decorrenza temporale delle nuove norme in materia. Lo stesso decreto, così come convertito (articolo 2, comma 53), introduce infatti una sorta di "doppio binario" temporaneo fra l'imposta sulle successioni e quella sulle donazioni, stabilendo due date differenti per l’entrata in vigore .
Mentre per le successioni le nuove norme si applicano, con retroattività fin dal 3 ottobre, cioè dalla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (per l’applicazione delle nuove norme a casi specifici è importante la data di apertura della successione), per le donazioni le stesse trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre dal 3 ottobre sino a tale data si applicheranno le disposizioni del Dl 262/2006 nella sua originaria formulazione.
Appare evidente che, a partire dalla citata data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tutte le successioni e donazioni saranno soggette alle nuove disposizioni illustrate e tornano, pertanto, a "viaggiare" su un unico binario.

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