venerdì, dicembre 15, 2006

L’indulto mi salva dalle multe dei vigili? Commercialista Olbia

Commercialista Olbia
Gentilissimo avvocato,
tra amici, commentavamo la legge sull'indulto entrata in vigore questa estate.
Dopo aver letto l'articolo 1 ci è venuto un dubbio: chi ha avuto sanzioni per aver contravvenuto al codice della strada (eccesso di velocità, guida senza cintura, senza casco sulla moto, ecc) può godere dell'indulto e non pagare le ammende comminate?
Può scioglierci questo dubbio?
La saluto cordialmente,

Vincenzo O.



Egregi lettori,

la recente “Concessione di indulto” – emanata con la legge 31.07.06 n. 241 – prevede, all’art. 1 il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori ad euro 10.000, per tutti i reati commessi fino a tutto il 02.05.06.

Anche se le violazioni al Codice della Strada prevedono sanzioni pecuniarie, come da Lei segnalato, queste non rientrano nel suddetto provvedimento di clemenza, anche se commesse anteriormente al 02.05.06.

Perché?

La legge italiana (e non solo quella italiana) prevede comportamenti assolutamente vietati, la cui trasgressione comporta una sanzione (chi uccide è condannato a 21 anni di reclusione, chi corre a 200 km/h su una strada extraurbana è sanzionato con il pagamento di una somma di euro 1.500, con la perdita di dieci punti dalla patente e con la sospensione della patente da uno a tre mesi, ecc.).



All’interno del nostro sistema punitivo esistono due grandi famiglie di comportamenti vietati: a) i reati veri e propri e b) gli illeciti amministrativi.

La prima grande famiglia è composta dai reati veri e propri che sono quelli previsti e puniti dal Codice Penale (ad es. l’omicidio, il furto, la rapina, il sequestro di persona, ecc.) o dalle leggi penali speciali (ad. es. il DPR 09.10.90 n° 309 – testo unico sugli stupefacenti – D.L.vo 03.04.06 n 152 – norme ambientali in tema di inquinamento, ecc.): l’accertamento dei reati è materia di competenza tassativamente esclusiva dell’Autorità Giudiziaria (le Procure delle Repubbliche presso i Tribunali che procedono e la Magistratura Ordinaria per l’accertamento in contraddittorio con l’imputato e l’emissione delle relative sentenze di condanna o di assoluzione).



Per i reati più gravi (i c.d. delitti) la legge prevede sanzioni restrittive della libertà personale (ergastolo e reclusione) e di natura pecuniaria (multa), così come per quelli meno gravi (le c.d. contravvenzioni) prevede sanzioni restrittive della libertà personale (arresto) e di natura pecuniaria (ammenda).

Accanto a queste figure “maggiori” di illecito si affiancano altre “minori” che vengono tecnicamente individuate come “illeciti amministrativi” e costituiscono la seconda grande famiglia.



E’ bene dire subito che questo nuovo sistema sanzionatorio, promulgato con la L. 24.11.81 n° 689 (Modifiche al sistema penale), per la prima volta introdusse il concetto di “depenalizzazione”.

Da quel momento numerosissime violazioni (tra le quali le infrazioni al CdS) furono “depenalizzate”, cioè non furono più previste dalla Legge come reato e furono punite con delle sanzioni pecuniarie amministrative costituite per lo più dal pagamento di somme di danaro e da sanzioni accessorie quali sequestri, revoche, sospensioni, ecc.. Non solo. Da allora – ed ancora oggi – molte figure di illecito sono di natura solo amministrativa.

Ecco perché ancora oggi, quando veniamo sanzionati per un divieto di sosta (tipico illecito amministrativo), diciamo con linguaggio improprio che il vigile ci ha fatto la multa o la contravvenzione (prima del 1981, infatti, per un divieto di sosta – che era una contravvenzione – bisognava fare una vera e propria causa penale innanzi al Pretore, perché si trattava di reato vero e proprio).

Ciò che differisce questo secondo tipo di illeciti dal primo è che l’accertamento della violazione, il procedimento e l’irrogazione della sanzione non si svolgono davanti all’Autorità Giudiziaria, ma davanti all’Autorità Amministrativa competente, per cui una violazione di tipo sanitario, ad esempio, sarà accertata dalla competente ASL che provvederà ad infliggere la sanzione pecuniaria amministrativa e le eventuali sanzioni accessorie (ad es. la chiusura amministrativa del locale commerciale dove è stato fatto l’accertamento).

La fase giudiziaria vera e propria è soltanto eventuale ed avviene quando il soggetto colpito ritiene di opporsi con ricorso da proporre entro termini perentori innanzi al Giudice di Pace o Tribunale territorialmente competenti.

L’indulto (che per definizione condona in tutto od in parte la solo la pena), pertanto, interviene solo per i fatti costituenti reato (e neanche per tutti, perché sono previste delle esclusioni) e non per quelli costituenti illeciti amministrativi.

Ecco perché le ipotesi che Lei indicate nella lettera non rientrano nell’indulto e le relative somme irrogate nei verbali dovranno essere pagate o, se ancora nei termini, impugnate nelle forme di Legge.

Cordiali saluti,



Avv. Antonio Dello Preite

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Presi 5 rapinatori: tre appena usciti grazie all’indulto - di Redazione -


Su 5 rapinatori arrestati in due operazioni, tre erano appena usciti con l'indulto. In cella Maggiorino Guarna, 47 anni, Alessandro Paccanelli e Franco Compagnone, entrambi 38enni, e di Egidio Di Lonardo, di 39, tutti residenti nella stessa via a Quarto Oggiaro, ritenuti autori di 12 colpi in banca. Due di loro erano tornati liberi ad agosto. È stato invece bloccato dopo la rapina a un automobilista, Bilel Fatih, nordafricano di 26 anni, con 36 nomi falsi, scarcerato il 2 agosto, grazie all'indulto.

Anonimo ha detto...

Caratteristiche
L'indulto in senso proprio è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per la sua approvazione; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale. Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l’amnistia.


[modifica] Differenza con provvedimenti simili
L'indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato.

Diversamente dalla grazia, che è un provvedimento individuale, l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena.


[modifica] Il caso del 2006
Con il voto del Senato, il 29 luglio 2006 è stato definitivamente approvato il disegno di legge che - raccogliendo consensi trasversali nella maggioranza e nell'opposizione - ha introdotto un provvedimento di indulto. Si tratta, nella fattispecie, di uno sconto di pena per chi ha commesso reati fino al 2 maggio 2006. In particolare è concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie. Sono state stabilite peraltro molte esclusioni: l'indulto non è applicabile ai reati di terrorismo (compresa l'associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura. Nessuno sconto di pena nemmeno per chi è stato condannato per mafia, salva l' eccezione per chi ha violato l'articolo 416-ter del Codice penale sul voto di scambio (che punisce chi chiede i voti alla mafia in cambio di denaro). La legge ha stabilito anche che l'indulto non possa essere applicato alle pene accessorie temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici. Lo sconto di pena sarà comunque anche condizionato alla buona condotta fuori dalla cella: in caso di commissione di nuovi reati nei cinque anni successivi alla concessione dell'indulto, il beneficio sarà revocato.

Papa Giovanni Paolo II, incontrando i due rami delle Camere in seduta congiunta nel corso della XIV legislatura, aveva chiesto in modo accorato ai parlamentari un "segno di clemenza"; memore di ciò, il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente della Pontificia Commissione Giustizia e Pace, ha commentato così l'approvazione dell'indulto: Sì, è grande la soddisfazione da parte della Santa Sede a questa notizia. Viene coronato il sogno di Giovanni Paolo II e anche quello di Benedetto XVI, assai sensibile alla situazione dei carcerati in tutto il mondo. La votazione sull'indulto - pur avendo raccolto una maggioranza molto ampia - è stata accompagnata da polemiche e critiche, all'interno e fuori dalle sedi della politica: in particolare, oltre alle accuse di aver strumentalizzato l'appello di papa Wojtila, le controversie riguardano il gran numero di reati che beneficeranno dell'indulto. A farsi portavoce delle critiche al provvedimento sono stati, in particolare, sul versante della maggioranza di governo il ministro ed ex-magistrato Antonio Di Pietro, leader del partito Italia dei Valori, e sul versante dell'opposizione il partito della Lega Nord.