mercoledì, settembre 20, 2006

F24 addio, da ottobre solo online Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Brindisi 16 settembre 2006. Tra le numerose novità introdotte dal decreto noto come “decreto Bersani”, spicca senz’altro quella relativa alla eliminazione della facoltà di pagare gli F24 tramite il modello cartaceo, per tutti coloro i quali siano in possesso di una partita iva.

Soggetti obbligati e soggetti esclusi

Nulla cambia, è bene premetterlo, per i contribuenti non titolari di partita IVA, che, tra le modalità di presentazione dell’F24, potranno ancora scegliere quella cartacea a Banche o Poste.
La norma non soffre di eccezioni, per cui tra i soggetti obbligati troviamo anche le imprese in fallimento, o, per meglio dire, i curatori fallimentari.
Appartengono alla categoria degli reclusi anche gli enti non commerciali, se ed in quanto non gestiscono anche una attività commerciale (in questo caso, infatti, devono munirsi di partita iva); altrettanto esclusi i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 74 del decreto iva (commercianti di giornali quotidiani, rivenditori di generi di monopolio, ecc. ecc.).
In caso di morte dell’imprenditore, poi, anche i suoi eredi saranno obbligati al rispetto della norma se ed in quanto mantengano la partita iva (ciò che è verosimile in presenza di operazioni di liquidazione dell’attivo).

I tre canali per pagare l’F24.

Dal prossimo 1 ottobre, dunque, l’articolo 37 comma 49 di tale decreto impone a tali soggetti di presentare il modello per il pagamento di imposte e contributi esclusivamente mediante i canali telematici. Vediamo quali sono le possibilità per le imprese e le società, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

1) L’F24 on line.
Le persone fisiche e le società possono compilare direttamente il modello F24, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Servizio "Fisco on Line".
E’ necessario a tal fine essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate una specifica convenzione, ed il cui elenco è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il pagamento viene effettuato formulando un ordine di addebito sul proprio conto alla propria banca.

L'invio telematico del modello F24 richiede l'utilizzo di un prodotto che ne consenta la compilazione in formato elettronico. L'Agenzia delle Entrate ne rende disponibile uno, che è possibile scaricare collegandosi alla sezione Software del sito www.agenziaentrate.gov.it.
Prima di utilizzare Fisconline, occorre effettuare la registrazione dei propri dati identificativi, al termine della quale si verrà in possesso di un PIN e di una password.

E' importante precisare come sia possibile trasmettere il file dei versamenti in anticipo, dal momento che per l'addebito vale la data di versamento indicata nel modello F24.

2) Delega ad un intermediario.
Le imprese o le società possono inoltre delegare un intermediario abilitato (in genere, il proprio commercialista). Tale modalità non prevede passaggio di denaro tra il cliente e il professionista, in quanto si prevede solo la comunicazione delle coordinate bancarie per l'addebito sul conto del cliente.
E’ importante precisare come anche in questo caso è possibile trasmettere il file dei versamenti in anticipo, dal momento che per l’addebito vale la data di versamento indicata nel modello F24.


3) Pagamento tramite servizio di home banking della propria banca o della banca di un terzo.
L’obbligo in discorso può essere adempiuto mediante i servizi di home banking forniti dagli istituti di credito.
E’ interessante rilevare che il contribuente in questo caso non è tenuto ad avere necessariamente un conto corrente, in quanto il pagamento tramite home banking potrà essere effettuato sfruttando il servizio di un terzo (ad esempio, la banca del commercialista). In altre parole, chi ha la possibilità di utilizzare il servizio di home banking potrà farlo sia per imposte proprie, sia per F24 di terzi.

Ai fini della norma che vieta ai professionisti l’incasso di somme mediante contanti, se superiori a 1.000 euro, si precisa che essa non fa riferimento alle somme anticipate dal cliente per il pagamento dei tributi.
Questo, dunque, il panorama della novità che di qui a poco interesserà tantissimi contribuenti; non è da escludere tuttavia che l’entrata in vigore subisca una proroga, viste le pressanti (e legittime) richieste degli operatori, anche in considerazione del fatto che tale norma, introdotta con decretazione di urgenza, non sembra avere un solo valido motivo per essere introdotta in tempi così stretti.

Nessun commento: