domenica, novembre 26, 2006

Auto aziendali: sì al decreto. Si potranno chiedere i rimborsi Iva entro il 15 aprile 2007 Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Entro domenica 15 aprile 2007 (che slitta a lunedì 16) si potrà richiedere, solo in via telematica, il rimborso dell'Iva non detratta sulle autovetture fino al 13 settembre scorso. Lo stabilisce il decreto legge 258/06, approvato ieri in via definitiva dal Parlamento. Il provvedimento contiene le norme varate dal Governo all'indomani della sentenza della Corte di giustizia Ue sulle disposizioni italiane che negavano la detrazione.
Per avere un quadro completo delle regole applicabili, occorrerà però attendere ancora. Il decreto, nel testo modificato dalla legge di conversione ( riportato a parte), rinvia infatti a successivi provvedimenti la fissazione di percentuali forfettarie di detrazione, applicabili sia per le istanze di rimborso sia a regime.
Ancora incerto anche l'impatto finanziario delle nuove detrazioni sulle casse dello Stato, che dipenderà dalle percentuali da concordare con la Ue, e che a sua volta influenzerà il regime di deduzione dei costi delle auto delle imprese, come previsto dal decreto legge 262/ 06,ancora in fase di conversione.
La legge di conversione ha modificato le regole concernenti la domanda di rimborso, spostando al 16 aprile 2007 il termine entro cui inviare le richieste online. L'istanza potrà essere presentata da tutti i contribuenti con partita Iva (imprese individuali, società, artisti e professionisti) e dovrebbe riguardare gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, a partire dal 2003, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 258/06, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti.
Il modello ufficiale, che doveva essere approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia entro il 30 ottobre scorso, dovrà ora essere adeguato alle modifiche della legge di conversione. Saranno in particolare stabilite percentuali di detrazione forfettaria, distinte per settori, in base alle quali calcolare l'Iva da richiedere all'Erario. Dovrà inoltre essere indicata l'eventuale documentazione da conservare.
Chi non riterrà di applicare le percentuali fissate dalle Entrate potrà seguire una procedura di rimborso secondo le indicazioni del decreto legislativo 546/92,dimostrando la maggiore misura dell'utilizzo aziendale dei mezzi, secondo i criteri che saranno fissati dalle Entrate.
Nella domanda sarà richiesto di evidenziare anche dati su altri tributi, in modo da assicurare la tassazione, ai fini Ires e Irap, del costo dedotto, che viene meno con il rimborso. Per le imprese, il rinvio al 2007 del termine per la richiesta consentirà di chiudere il bilancio dell'esercizio 2006 senza dover rilevare alcuna sopravvenienza attiva, tenuto conto che la certezza del credito si ha solo al momento di presentare la domanda.
Il nuovo articolo 19bis1, lettera c), del Dpr 633/72 stabilisce un regime temporaneo di detrazione dell'Iva pagata, dal 14 settembre 2006, sugli acquisti di autovetture e sulle spese relative. La detrazione è attualmente ammessa senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è effettivamente utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell'impresa o del professionista.
Per le auto a uso parzialmente extraziendale (ad esempio, quelle concesse a dipendenti o amministratori), la detrazione spetta secondo percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l'attività, da quantificare con criteri oggettivi (per esempio, in base ai chilometri percorsi per l'azienda). Si tratta, come detto, di un regime temporaneo, essendo in arrivo una percentuale di detrazione parziale (si ritiene intorno al 50%) da applicare, forfettariamente, da parte di tutti i contribuenti, diversi dagli agenti di commercio, a partire dalla data della futura autorizzazione Ue.

decreto legge 258/06
ARTICOLO 1
1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C228/05, in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti e importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale». Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti. Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto a una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.
2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2 bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19bis1 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunta assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla preente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio».

Nessun commento: