domenica, novembre 26, 2006

Acconti, tutte le novità sull'autotassazione Commercialista Olbia


Commercialista Olbia In vista della scadenza per il versamento della seconda rata di acconto 2006 Ires e Irap (ma non dell'Irpef), le imprese sono tenute a riliquidare l'imposta storica di riferimento per calcolare correttamente gli importi dovuti sulla base delle regole dettate dalla manovra d'estate (Dl 223/2006).
Imposta sulle società
Sono interessate all'obbligo di ricalcolo in sede di seconda o unica rata di acconto Ires le imprese per le quali,in via ordinaria,i termini del versamento della prima rata erano già scaduti alla data del 4 luglio 2006. È il caso, ad esempio, di una società che ha approvato il bilancio al 30 aprile 2006 icui termini di versamento scadevano al 20 giugno 2006. Analoga soluzione è stata adottata per gli acconti i cui termini di versamento risultavano già scaduti al 4 luglio 2006, nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi della facoltà di posticipare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario, con la maggiorazione dello 0,40%,utilizzando il cosiddetto "termine lungo" previsto dall'articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001. Anche in questa ipotesi, infatti, si tratta pur sempre di acconti i cui termini ordinari di versamento risultavano già scaduti.
È il caso,ad esempio,di una società che ha approvato per disposizione di legge il bilancio alla fine di maggio i cui termini ordinari di versamento scadevano al 20 giugno 2006 e che ha deciso di versare con la maggiorazione dello 0,40% nel luglio 2006. Anche in questa ipotesi, in sede di versamento della prima rata nessun ricalcolo doveva essere formulato; il versamento dell'eccedenza va effettuato con la seconda rata di novembre.
Diversamente, i contribuenti per i quali il termine di versamento del primo acconto non risultava ancora scaduto al 4 luglio 2006 erano tenut i al ricalcolo dell'acconto già all'atto del versamento della prima rata. Si pensi alle società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio fruendo del termine "lungo" di 180 giorni indicato dall'articolo 2364, Codice civile (giugno 2006). Questi soggetti dovevano effettuare il versamento della prima rata di acconto per il 2006 entro il 20 luglio, tenendo già conto del ricalcolo.
Irap
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 223/2006, il ricalcolo dell'acconto riguarda anche l'Irap.Gli effettidella nuova previsione sul ricalcolo del tributo regionale vanno,tuttavia,valutati alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione (12 agosto 2006).
Questa è l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (circolare n. 28/E del 2006 laddove afferma che l'intervento della legge di conversione sull'Irap ha portata "innovativa"e,quindi,interessa i versamenti i cui termini ordinari scadono dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Pertanto,tenuto conto che la legge di conversione è entrata in vigore il 12 agosto 2006, erano tenuti al ricalcolo della prima rata dell'imposta coloro per i quali i termini ordinari sono scaduti a partire da questa data. È il caso, ad esempio, di alcune società con esercizio non coincidente con l'anno solare.Nella gran parte dei casi, la manovra d'estate e gli effetti sul ricalcolo incidono, invece, in sede di determinazione dell'importo da versare come seconda rata.
Quali allora le norme da seguire? Per procedere al ricalcolo,occorre individuare con esattezza quali sono le disposizioni che devono avere effetto sugli acconti 2006. Quella di riferimento è contenuta nell'articolo 36, comma 34, del Dl n.223,laddove stabilisce che nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del Dl 223/2006.È stato giàchiarito che devono essere prese in considerazione tutte le norme contenute nel Dl 223/ 2006 che hanno impatto sulla determinazione dell'Ires e non soltanto quelle contenute nell'articolo 36 del decreto. Nella circolare n. 30 del 14 luglio 2006,l'Assonime ha sostenuto — in modo condivisibile— che deve essere fatta una distinzione tra le novità la cui applicazione, per volontà legislativa,decorre con riguardo al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 e le novità che,viceversa,si rendono operanti in relazione a eventi prodottisi successivamente a questa data o la cui applicazione sia addirittura rinviata a periodi d'imposta futuri. Solo il primo gruppo di norme, infatti, deve esplicare effetti ai fini del ricalcolo dell'acconto.

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