lunedì, settembre 11, 2006

Commercialista Olbia Novità fiscali e di contrasto all'evasione

Commercialista Olbia
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.». (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli
articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento alle materie di competenza statale della
tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle
raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta
del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione. ))



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Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
della Costituzione:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del trattato istitutivo della Comunita' europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
n. C 325 del 24 dicembre 2002:
«Art. 43. - Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle
attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
societa' ai sensi dell'art. 48, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
«Art. 49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
della Comunita' sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita'
che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, puo' estendere il beneficio
delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti
all'interno della Comunita'.».
«Art. 81. - Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
categoria di pratiche concordate che contribuiscano a
migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.».
«Art. 82. - E' incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori;
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.».
«Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».

Commercialista Olbia Prima casa - Agevolazioni fiscali

Commercialista Olbia
Gli scopi della normativa
Il governo italiano per incrementare e favorire l'acquisto di immobili da destinare ad uso abitativo, ha pensato di introdurre una serie di agevolazioni fiscali (IVA - INVIM - Registro) che fossero finalizzate all'acquisto di un immobile da destinare ad uso di abitazione principale dei possibili acquirenti e dei loro famigliari. In questo modo ha provveduto ad incentivare la grande proprietà edilizia e le imprese immobiliari nel caso avessero venduto il loro patrimonio destinato ad uso abitativo ai proprii conduttori, inoltre ha accentuato il regime agevolativo anche a favore di tutti coloro che intendessero soddisfare le essenziali esigenze abitative del proprio nucleo familiare.

La legge 22 aprile 1982, n. 168

La prima legge in materia prevedeva sia una aliquota agevolata IVA e registro per l'acquirente, sia l'esenzione INVIM per il venditore. La legge imponeva all'acquirente che comprava l'immobile un vincolo di cinque anni entro il quale non gli era possibile rivendere l'appartamento acquistato, pena la decadenza delle agevolazioni conseguite. Era necessario che l'acquirente dichiarasse, pena la decadenza dai benefici fiscali, di voler destinare la casa ad abitazione principale della propria famiglia, indipendentemente dal luogo in cui tale immobile fosse situato al fine di agevolare l'emigrazione e soprattutto di non avere già usufruito delle identiche agevolazioni. Era possibile ottenere le agevolazioni anche nel caso in cui l'acquirente dell'immobile avesse acquistato un appartamento occupato e avesse però dato corso all'azione di sfratto per finita locazione al fine di liberare l'immobile per destinarlo a propria abitazione principale.

Le agevolazioni competevano anche ad uno studente purché nella città, sede della sua università, purché non possedesse altro appartamento da destinare a propria abitazione.

Le agevolazioni non competevano però per l'acquisto della sola nuda proprietà dell'immobile perché mancava il requisito fondamentale della destinazione dell'unità immobilare acquistata a propria abitazione, mentre l'usufruttuario che destinasse l'appartamento a propria abitazione ne aveva diritto.

Le agevolazioni si applicavano anche ai fabbricati rurali purché l'acquirente avesse effettuato le dichiarazioni di cui sopra.

La legge 5 aprile 1985, n. 118

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, ha stabilito che l'acquirente, per poter godere delle agevolazioni, doveva obbligatoriamente acquistare l'immobile da destinare a propria abitazione primaria, nel Comune ove aveva la residenza o in alternativa in quello in cui lavorava; rimanevano inalterate tutte le altre disposizioni normative. Era lecito il cumulo delle agevolazioni qualora il compratore avesse già goduto delle agevolazioni previste dalla legge n. 168/71. In ogni caso l'appartamento da acquistare non doveva possedere i requisiti dell'abitazione di lusso elencati tassativamente nella legge 2 luglio 1949, n. 408.

La legge 24 marzo 1993, n. 75

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, limitava le agevolazioni alla sola dichiarazione dell'acquirente di non possedere altra unità abitativa che soddisfasse le proprie esigenze familiari e quindi ovunque la nuova unità abitativa fosse situata e indipendentemente dalla residenza dell'acquirente. La novità del provvedimento consisteva nella possibilità di richiedere più volte le agevolazioni fiscali per la prima casa, purché la casa da acquistare fosse sempre destinata a propria abitazione principale. Tra l'altro nell'eventualità l'acquirente avesse rivenduto entro il quinquennio dall'acquisto, l'abitazione per la quale aveva goduto dei benefici fiscali di cui trattasi, aveva la possibilità di conservare tali benefici se entro un anno dalla vendita del primo immobile avesse acquistato un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La legge 19 luglio 1993, n. 243

Nello stesso anno 1993 la normativa è stata nuovamente modificata con il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243; tale norma, però, ha lasciato e lascia tutt'ora numerosi dubbi di interpretazione

I benefici fiscali concessi sono i seguenti:

abbattimento al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro e dell'IVA per l'acquirente
assolvimento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per l'acquirente;
riduzione al 50 per cento dell'INVIM per il venditore.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:

la casa deve essere abitazione non di lusso
l'immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell'acquirente o nel quale egli svolge la sua attività lavorativa
la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative familiari.
La novità consiste nel fatto che i benefici non sono più subordinati al fatto che l'acquirente abbia già usufruito o meno di una precedente agevolazione per l'acquisto di un'altra abitazione, anche se comunque non può godere dei benefici al momento del nuovo acquisto, nel caso possieda un'altra abitazione idonea a soddisfare le proprie esigenze abitative primarie. L'immobile può esistere anche in un altro Comune differente da quello nel quale l'acquirente acquista quello nuovo; praticamente chi compra non deve possedere alcun fabbricato nel territorio dello Stato che possa in qualche modo soddisfare le esigenze primarie abitative della propria famiglia.

La legge n. 549/95

La legge ha stabilito che l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza oppure in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività lavorativa. Il compratore deve sempre rilasciare al notaio la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato. L'acquirente deve sempre dichiarare al notaio di non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un diritto reale di proprietà (usufrutto, uso, abitazione) di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare e di non essere titolare neppure per quote di tali diritti su immobili ubicati in tutto il territorio nazionale, e neppure direttamente o con il coniuge di aver goduto delle agevolazioni fiscali previste dalle precitate leggi sopra esaminate.

Le agevolazioni fiscali si riferiscono anche alle pertinenze dell'immobile destinato ad abitazione primaria con particolare riferimento alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, quindi cantine e box che siano destinate al servizio della casa di abitazione. Nel caso di falsa dichiarazione al notaio rogante, entro il termine di prescrizione di 5 anni sono dovute le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali nella misura ordinaria più una soprattassa pari al 30% con gli interessi di mora.


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L'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa (non di lusso, vedi D.M. 2/8/1969) prevede:

Immobile ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (oppure, in quello in cui l'acquirente svolge il proprio lavoro). Nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile deve essere acquisito come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove si trova l'immobile acquistato deve risultare nell'atto di acquisto.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
In caso di cessioni soggette ad Iva, le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte anche nel contratto preliminare.

In caso di falsa dichiarazione, o di trasferimento, cessione, vendita degli immobili acquistati con le agevolazioni fiscali prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una sovrattassa pari al 30% delle stesse.

Relativamente all'acquisto della prima casa le agevolazioni di natura fiscale riguardano:

Imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento.
Iva con aliquota ridotta al 4 per cento.
Imposta catastale in misura fissa pari ad euro 129,11.
Imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 129,11.
Acquisto delle Pertinenze

Le agevolazioni si applicano anche per l'acquisto separato di una sola pertinenza dell'abitazione principale tra le seguenti:

Cantina o soffitta (cat. C2).
Garage o box auto (cat. C6).
Tettoia o posto auto (cat. C7).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione, altrimenti non vale.
Inoltre:

Devi aver acquistato la casa con le agevolazioni.
Non deve esserci altra pertinenza della stessa categoria catastale già acquistata con la casa.
L'agevolazione spetta anche se comperi un garage nelle vicinanze della tua abitazione principale, a patto che venga adibito a servizio della stessa.

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Nell'ipotesi di appalto per la costruzione di una casa si applica l'iva al 4% se:

Il fabbricato oggetto della costruzione ha i requisiti previsti dalla legge "Tupini" n.408/49
Se il committente dei lavori ha i requisiti per ottenere le agevolazioni "prima casa" oppure se è una impresa costruttrice che rivende l'immobile.
Se invece la casa esiste già e intendi ristrutturarla si applica l'iva al 10% unitamente alla agevolazione fiscale del 36% fino al 31/12 /2001, salvo proroghe.

Per quanto riguarda una elencazione non tassativa delle "materie prime e semilavorate" e "beni finiti", devi fare riferimento alla circolare del ministero finanze del 2/03/94 n.1/E e alla risoluzione del 9/03/96 n. 39/E.

Vedi anche N.24, Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 per l'aliquota iva al 4%.

Vedi anche N.127 - sexies, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 per l'aliquota iva al 10%.

Commercialista Olbia News Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie


Commercialista Olbia News notizie
Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie continuano a riscuotere successo presso i contribuenti marchigiani. Infatti, nel mese di luglio, il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dalle Marche 967 comunicazioni di inizio lavori - adempimento necessario per ottenere i benefici fiscali – facendo segnare un incremento significativo, +7,3 per cento, rispetto al mese precedente. In particolare, guida la classifica regionale la provincia di Ancona, con 408 comunicazioni, seguita da Pesaro e Urbino (222), Macerata (191) e Ascoli Piceno (146).

I numeri quindi confermano l’apprezzamento per la misura che consente una detrazione Irpef del 41 per cento delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione e manutenzione di immobili, fino al limite massimo di spesa di 48mila euro per abitazione.

Per usufruire dell’agevolazione occorre inviare - prima dell'inizio dei lavori – una comunicazione al Centro operativo di Pescara. Inoltre, è necessario che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'agevolazione, ripristinando, per le prestazioni fatturate dal prossimo 1° ottobre, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento. Dalla stessa data, la percentuale di detrazione Irpef sarà ridotta dal 41 al 36 per cento.

Maggiori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici delle Entrate. In alternativa, si può consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it o telefonare al numero del call center 848.800.444.

venerdì, settembre 08, 2006

Commercialista Olbia


Commercialista Olbia
sempre «quelli che parcheggiano in seconda fila». Deve essere questo l’identikit dell’elettore di centro-destra rimasto scolpito nella testa di Romano Prodi. Quando il presidente del consiglio batte sul tasto della lotta all’evasione, infatti, sembra avere in mente un tipo umano preciso, un evasore con silhoutte berlusconiana, professionista col portafoglio imbottito e commercialista lesto, che spende e spande non senza arroganza quanto, altrimenti, spetterebbe al fisco. Da una parte, la sinistra italiana non riesce a superare quel «complesso dei migliori» che ne fa non una parte politica, ma una sorta di categoria antropologica. La sinistra pensa se stessa come alternativa al «degrado morale» genericamente associato a quello che in Italia è l’unico «vestito ideologico» della società dei consumi: il berlusconismo. In questa narrazione, a fare la differenza fra destra e sinistra è pagare le tasse, parcheggiare negli spazi blu, mangiare con le posate. C’è un pezzo d’Italia che si sa educata e perbene, e vorrebbe infliggere a tutti ripetizioni di galateo. Dall’altra, vi è un approccio ai problemi di finanza pubblica che discende proprio da questo atteggiamento intellettualmente spocchiosetto. La «vocazione a evadere» dei contribuenti, è letta non come il risultato di qualche ingranaggio che non s’incastra come dovrebbe, in una più vasta catena di incentivi e disincentivi. Ma come il risultato di una «rozzezza», - se non di una malvagità di fondo. «Le cosa stanno un po’ diversamente. Si evade quando il costo di pagare le imposte è superiore ai costi dell'evitarle. In altre parole, i commercialisti in Italia sono infitamente più economici del ligio obbedire alla legge. La normativa è complessa e mantiene in vita un’intera casta di professionisti deputati a decifrarla o aggirarla. Le aliquote sono troppo alte, e colpiscono proprio chi più produce e intraprende. Che si difende come può. Dichiarando guerra a queste persone il governo mette a rischio il futuro, già ombroso, della nostra economia. E non otterrà risultati. Costringendoci a pagare con assegni e carte di credito produrrà una moltiplicazione del «nero», con transazioni sottobanco e in contante. L’ossessione dei controlli seminerà paura, sortirà magari qualche esito immediato ma, nel lungo periodo, non si può costruire alcuna «virtù fiscale» sulla minaccia e sul terrore. Specialmente in un Paese dove il motto nazionale è «fatta la legge trovato l’inganno». D’altrocanto, anche la misera potatura delle aliquote soffertamente conseguita dal governo Berlusconi ha dimostrato che tasse più basse portano entrate maggiori, in cassa allo Stato. Una politica fiscale responsabile è fatta di carote. Non solo di bastone.

LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2006

Commercialista Olbia
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
aggiornata conla Finanziaria 2006

I. LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE 4
1. Chi può fruire della detrazione 5
2. Per quali lavori spettano le agevolazioni 6
3. Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione 10
4. Come si può perdere la detrazione 13
5. Se cambia il possesso 14
II. LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI
DI IMMOBILI RISTRUTTURATI 15
III. LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SUGLI INTERESSI PASSIVI 16
IV. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE 18
1. Sulle singole unità abitative 18
2. Gli interventi sulle parti condominiali 25
V. PER SAPERNE DI PIÙ 30
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
2
PREMESSA
La legge finanziaria n. 266 del 2005 ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006 la detrazione
d'imposta sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Con la proroga sono state previste:
• l'innalzamento della quota di spesa detraibile dal 36% al 41%;
• il mantenimento del limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione per i lavori svolti
(48.000 euro).
È stato anche prorogato lo sconto relativo all'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di
costruzione o ristrutturazione o da cooperative. È pertanto detraibile, se i lavori di ristrutturazione
si concludono entro il 31 dicembre 2006 e l'assegnazione dell'immobile avviene entro il 30 giugno
2007, il 41% di un ammontare pari al 25% del prezzo di acquisto di un immobile ristrutturato
da un'impresa o da una cooperativa (nel limite massimo comunque di 48.000 euro).
Non è stata invece prorogata, salvo la possibile emanazione di provvedimenti successivi alla pubblicazione
di questa guida, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% alle prestazioni di
servizi relative agli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a
prevalente destinazione abitativa privata, che torna, pertanto, al 20%.
Resta ferma l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% alle prestazioni e ai beni finiti acquistati
per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia individuate
dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente elencate nell'art.
31della legge 5 agosto 1978, n. 457).
Per il susseguirsi dei provvedimenti legislativi, in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni
edilizie convivono attualmente i seguenti regimi:
• contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione prima del 2000 e con la dichiarazione
dei redditi fruiscono, sino ad esaurimento, della detrazione Irpef del 41% (su un limite
massimo di spesa di 77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);
• contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione nel 2000 e nel 2001 e con la dichiarazione
dei redditi fruiscono della detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di
77.468,53 euro) ripartita in rate (5 o 10);
• contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione nel 2002 e con la dichiarazione dei
redditi fruiscono della detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 77.468,53
euro), ripartendola in 10 rate annuali. Costoro, qualora i lavori effettuati nel 2002 siano stati una
mera prosecuzione di interventi già avviati (e agevolati) in anni precedenti, ai fini della verifica
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
3
del suddetto importo massimo di spesa detraibile, dovranno tener conto, per quanto stabilito da
una norma contenuta nella Legge finanziaria 2002 (art. 9, comma 1, L. 448/2001), di quanto già
speso negli anni precedenti;
• contribuenti che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione negli anni 2003, 2004, 2005 cui
spetta la detrazione Irpef del 36% (su un limite massimo di spesa di 48.000 euro) ripartita in 10
rate annuali. Anche per questi contribuenti vale quanto detto al punto precedente (con il diverso
tetto, però, di 48.000 euro) nel caso in cui i lavori effettuati siano prosecuzione di interventi
avviati in anni precedenti;
• contribuenti che sostengono spese di ristrutturazione nel 2006 e faranno valere la detrazione
Irpef del 41% (su un limite massimo di spesa di 48.000 euro) con la dichiarazione che sarà presentata
dal 2007.
Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi
pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale e
l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di case di abitazioni
non di lusso ed edifici assimilati.
Sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile, e prelevabile gratuitamente, il
nuovo modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione di inizio lavori da utilizzare da parte dei soggetti
che intendono usufruire della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento
alle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali.
La comunicazione, datata e sottoscritta, deve essere inviata in busta chiusa per raccomandata senza avviso
di ritorno prima dell'inizio dei lavori.
L'ufficio competente cui trasmettere la comunicazione è il Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n.
21, 65129 - PESCARA.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
1998-1999
2000-2001
2002
2003-2004-2005
2006
ANNO SPESA MASSIMA % DI DETRAZIONE
77.468,53 euro
(150 milioni di lire)
77.468,53 euro
(150 milioni di lire)
77.468,53 euro
48.000 euro
48.000 euro
41
36
36
36
41
NUMERO DI RATE
5 o 10
5 o 10
10
10 (5 o 3 per i contribuenti di età
non inferiore a 80 e 75 anni)
10 (5 o 3 per i contribuenti di età
non inferiore a 80 e 75 anni)
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I. LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2006 per la ristrutturazione di case di abitazione e parti
comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro
per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio da suddividere in
dieci anni; l'importo detraibile sulle spese sostenute nel corso del 2006, è al massimo di 19.680
euro, pari al 41% del citato limite massimo di spesa, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione
o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese con un risparmio
d'imposta di 1.968 euro per ogni anno.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente
in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della
detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano
proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento.
Non possono pertanto beneficiare di tale disposizione i contribuenti che abbiano la mera detenzione
dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, come ad esempio l'inquilino o il
comodatario.
Per i lavori eseguiti sull'abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di
ESEMPIO:
La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell'impianto
elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2006 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di
questa cifra si possono detrarre 12.300 euro (41% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d'imposta
di 1.230 euro per ogni anno.
Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà
rispettivamente di 2.460 euro (12.300 : 5) e 4.100 euro (12.300 : 3) per ogni anno.
ESEMPI:
1.il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello
stesso anno lavori di ristrutturazione, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo
da far valere nei periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.
2. il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato
lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in dieci anni, potrà ripartire la
residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi
d'imposta e, pertanto, potrà usufruire della diversa ripartizione con riferimento ai periodi d'imposta
2005, 2006 e 2007.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
5
48.000 euro per ciascuna delle due unità. Se l'accatastamento è unico il limite massimo detraibile
resta fissato nel limite massimo complessivo di 48.000 euro.
Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti
all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite sul quale calcolare
la detrazione resta fermo all'importo massimo di 48.000 euro anche se al termine dei lavori
sono state realizzate due o più unità.
Va precisato, infine, che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di un rimborso.
Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta
dovuta per l'anno in questione.
Come detto in premessa, per gli interventi realizzati a partire dal 2003 ma che sono la prosecuzione
di lavori iniziati in precedenza, per determinare l'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione
occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.
Ad esempio, le spese sostenute nel 2005 per lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione
solo se le spese sulle quali sono state calcolate le detrazioni negli anni precedenti, non superino
complessivamente il limite di 48.000 euro e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire
a ciascun immobile.
1. CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di
ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
residenti o meno nel territorio dello Stato.
ATTENZIONE:
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di
effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministrazione del condominio.
In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, semprechè
quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
ESEMPIO:
Se la quota annua detraibile è di 1.230 euro in dieci anni, come nell'esempio sopra formulato, e l'Irpef
(trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.100 euro, la parte residua della
quota annua detraibile, pari a 130 euro, non può essere recuperata in alcun modo.
L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione
dell'imposta dovuta per l'anno successivo.
Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in
detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
6
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma
anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali
o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché
la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione
di inizio lavori (v. più avanti).
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della
detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile
ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio
carico.
In questo caso è però necessario che:
a. il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
b. l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di
acquisto dei materiali utilizzati.
2. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno
2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto
1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione
edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
7
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano
le parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle
norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni
e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti
stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18
febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e
custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo
quando riguardano le parti comuni.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte),
non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di
pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione
di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature,
la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è
comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto
se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino
in base alla quota millesimale.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
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La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/
sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la
funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali
e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso
dal precedente.
Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli
acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta
limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse risultino comprovate
da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
ESEMPIO:
la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una
mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura
di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti.
ESEMPIO:
gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze
dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
ESEMPIO:
l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la
sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia
di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area
privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
9
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei
singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell’inquinamento acustico;
- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all’esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla
corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad
esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi,
che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono
essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto,
non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le
regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria;
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare
interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice
acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed
esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione di cui trattasi i telefoni
a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili
nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista
la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente
illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione
comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è
applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio
non rientra nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano,
invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui
elencate a titolo esemplificativo:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
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- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. In tal modo il legislatore ha inteso
ricomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti alla normativa
vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi
non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza
domestica. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di
apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie
non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto
di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati
su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una
presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio, l’installazione di apparecchi
di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l’installazione
del corrimano;
- interventi di bonifica dell’amianto limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.
3. COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare
una serie di adempimenti.
Comunicazione di inizio lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio
lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito
internet www.agenziaentrate.it.
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al
seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.
A tale modello devono essere allegati:
- la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste
dalla legislazione edilizia;
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
11
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il
contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al
pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di
pagamento dell’Ici;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito
l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere
la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la
comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi
vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
La dichiarazione è esente da imposta di bollo.
Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del
modulo relative alla documentazione richiesta.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere
inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati
alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una
comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,
da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle
condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.
ATTENZIONE:
in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad
esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
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Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico
bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e
il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve
riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.
Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo
di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione,
devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato
sul bonifico.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è
necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
Altri adempimenti
Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono
trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione
dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i
lavori in questione.
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per
la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Tale documentazione, che
deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti deve essere esibita a
richiesta degli uffici finanziari.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la
documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio,
in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma
di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
ATTENZIONE:
alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico bancario
fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi
corrisposti ai professionisti, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e
le denunce di inizio lavori.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
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4. COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE
Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene
recuperato dagli uffici finanziari:
- la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli
relativi alla domanda di accatastamento);
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal
1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi
eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione
dei lavori;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico
bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la
detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e
non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli
obblighi contributivi.
La mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione
comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare
la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall’Ufficio.
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi
il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di
osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
ATTENZIONE:
La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata
prima di iniziare i lavori (o anche lo stesso giorno) ma non necessariamente prima di aver effettuato
tutti i pagamenti delle spese relative alla ristrutturazione.
Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi
alle pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
14
5. SE CAMBIA IL POSSESSO
La variazione della titolarità dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione
e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei
casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.
Compravendita, donazione e successione
Nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio
prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione
delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di
persona fisica).
Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad
altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.
Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il
diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni
competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Trasferimento dell’inquilino o del comodatario
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in
capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i
quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
15
II. LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ACQUIRENTI
E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
È stata ulteriormente prorogata anche la detrazione Irpef relativa agli interventi di ristrutturazione
riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006, da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione
o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. In questo caso, l'acquirente o l'assegnatario
ha diritto alla detrazione Irpef calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti,
sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile,
risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000
euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).
Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini
previsti.
A quali condizioni si può fruire della detrazione
La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2007. Il termine
immobile deve essere inteso come singola unità immobiliare e l'agevolazione non è legata alla
cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun
acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti
interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti
l'intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi
edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, magari rilevante);
- i suddetti lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31 dicembre 2006.
Cosa fare per fruire della detrazione
Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo
di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti mediante
bonifico.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
16
III. LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SUGLI INTERESSI PASSIVI
I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione
principale possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi passivi e i relativi oneri
accessori pagati sui mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare stipulati
con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea
ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi
per ciascun anno d’imposta.
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento
comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora trasfuso nell’articolo
3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato
con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano
abitualmente.
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare
anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei
lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di
costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare
a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardante l’importo del mutuo
effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari
contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori
di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei
lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’im-
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
17
mobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione
dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione.
In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione
finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha
consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da questa
data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente
all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono
rispettati.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
18
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
IV. PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni
caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
1. SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
Accorpamenti di locali
o di altre unità immobiliari
Allargamento porte
Allargamento porte
e finestre esterne
Allarme finestre esterne
Ampliamento
con formazione
di volumi tecnici
Ampliamento locali
Apertura interna
Ascensore
Balconi
Barriere architettoniche
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Spostamento di alcuni locali da una unità
immobiliare ad altra o anche unione di due
unità immobiliari con opere esterne
Con demolizioni di modesta entità realizzazione
di chiusure o aperture interne che non
modifichino lo schema distributivo delle unità
immobiliari e dell’edificio
Con demolizioni di modeste proporzioni di
muratura
Installazione, sostituzione dell’impianto o
riparazione con innovazioni
Demolizione e/o costruzione (scale, vano
ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere
interne ed esterne
Demolizione e/o costruzione ampliando
volumetrie esistenti
Apertura vano porta per unire due unità
immobiliari o altri locali con opere interne o
apertura sul pianerottolo interno
Nuova installazione o sostituzione di quello
preesistente (esterno o interno) con altro
avente caratteri essenziali diversi, oppure per
adeguamento L. 13/89
Rifacimento con altro avente caratteri diversi
(materiali, finiture e colori) da quelli
preesistenti e nuova costruzione
Eliminazione
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile, purché non nuovo
appartamento
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
19
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Box auto
Cablatura degli edifici
Caldaia
Caloriferi e condizionatori
Cancelli esterni
Canna fumaria
Cantine
Centrale idrica
Centrale termica
Citofoni, videocitofoni
e telecamere
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Nuova costruzione
Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a
condizione che interconnettano tutte le unità
immobiliari residenziali
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e
riparazione o installazione di singoli elementi
Installazione di macchinari esterni
Nuova realizzazione o sostituzione con altri
aventi caratteristiche diverse (materiali,
dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Nuova costruzione interna o esterna o
rifacimento modificando i caratteri preesistenti
Effettuazione di suddivisioni interne con
demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne
con modifiche delle caratteristiche delle pareti,
porte e finestre
Riparazioni varie con modifiche distributive
interne o esterne
Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito
di un’operazione di manutenzione straordinaria,
di un restauro o di una ristrutturazione
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando
le caratteristiche (materiali, sagoma
e colori) uguali a quelle preesistenti
(opere murarie)
Con modifiche distributive interne
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e
colori nuova costruzione (volume tecnico)
nell’ambito di un’operazione di manutenzione
straordinaria, di un restauro o di una
ristrutturazione
Sostituzione o nuova installazione con le opere
murarie occorrenti
Detraibile, purché reso pertinenziale
di una unità immobiliare
Detraibile
Detraibile
Detraibile nelle singole unità
immobiliari se si tratta di opere
finalizzate al risparmio energetico
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile nelle singole unità
immobiliari se si tratta di opere
finalizzate al risparmio energetico
Detraibile
Detraibile
Detraibile
20
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Contenimento
dell’inquinamento acustico
Cornicioni
Davanzali finestre e balconi
Facciata
Finestra
Fognatura
Garage
Gradini scale
Grondaie
Impianto di riscaldamento
autonomo interno (purché
conforme alla L. 46/90)
Impianto idraulico
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Opere finalizzate al contenimento realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente
dette
Nuova formazione o rifacimento con
caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Nuova realizzazione o sostituzione di quelli
preesistenti con altri aventi caratteristiche
diverse (materiali, finiture e colori)
Rifacimento, anche parziale, modificando
materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Nuova apertura o modifica di quelle
preesistenti
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e
colori diversi
Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni
e/o percorso diversi da quello preesistente, con
opere interne o esterne (dal limite della
proprietà fino alla fognatura pubblica)
Riparazioni varie e sostituzioni di parti con
caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Nuova costruzione
Sostituzione gradini interni e esterni,
modificando la forma, le dimensioni o i materiali
preesistenti
Nuova installazione o sostituzione con
modifiche della situazione preesistente
Nuovo impianto, senza opere edilizie
Nuovo impianto con opere edilizie esterne
(canna fumaria e/o altre opere interne o
esterne) per riscaldamento o ventilazione
Riparazioni con ammodernamenti e/o
innovazioni
Sostituzione o riparazione con innovazioni
rispetto al preesistente
Detraibile, purché sia certificato
il raggiungimento degli standard
di legge
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile, se reso pertinenziale
ad una unità immobiliare
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
21
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Inferriata fissa
Infissi esterni
Intonaci esterni facciata
Lastrico solare
Locale caldaia
Lucernari
Mansarda
Marciapiede
Messa a norma degli edifici
Montacarichi
Muri di cinta
Muri esterni di contenimento
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Sostituzione con innovazioni rispetto alla
situazione preesistente
Nuova installazione con o senza opere esterne
Nuova installazione o sostituzione con altri
aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo
se riguarda l’intera facciata)
Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche
a materiali e/o colori
Rifacimento con materiali diversi rispetto a
quelli preesistenti
Riparazioni murarie varie con modifiche
rispetto alla situazione preesistente
Nuova formazione (volume tecnico) o
esecuzione di interventi esterni che modificano
materiali finiture colori
Nuova formazione o sostituzione con altri
aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da
quelli preesistenti
Modifiche interne ed esterne con opere edilizie,
senza modificarne la destinazione d’uso
Nuova realizzazione su suolo privato
Interventi di messa a norma degli edifici
Nuova installazione e sostituzione di quello
preesistente con altro avente caratteristiche
(materiali e colori) diverse da quelle
preesistenti
Realizzazione e sostituzione con modificazioni
rispetto alla situazione preesistente
Nuova costruzione, demolizione e
ricostruzione in altra parte esterna o nello
stesso luogo, ma modificando dimensioni,
sagoma materiali e colori
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile, purché compresa
nelle categorie di cui all’art. 1
L. 449/97 e siano presentate le
certificazioni di legge
Detraibile
Detraibile
Detraibile
22
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Muri interni
Parapetti e balconi
Parete esterna
Parete interna
Pavimentazione esterna
Pensilina protezione
autovetture
Persiana
Pianerottolo
Piscina
Porta blindata esterna
Porta blindata interna
Porta-finestra
Porte esterne
Recinzioni
Ricostruzione
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Nuova costruzione o demolizione e
ricostruzione in altra parte interna
Rifacimento o sostituzione con altri aventi
caratteri diversi da quelli preesistenti
Rifacimento anche parziale modificando
materiali e colori (o anche solo i colori)
Nuova costruzione demolizione e ricostruzione
in altra parte interna
Nuova pavimentazione o sostituzione della
preesistente modificando la superficie e i
materiali
Sostituzione di quella preesistente con altra
avente caratteristiche (materiali e colori)
diverse da quelle preesistenti
Nuova installazione o sostituzione con altra
avente sagoma, materiale e colori diversi
Riparazione struttura con dimensioni e
materiali diversi da quelli preesistenti
Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Nuova installazione o sostituzione con altre
aventi sagoma o colori diversi
Nuova installazione
Nuova installazione o sostituzione con altra
avente sagoma e colori diversi
Trasformazione da finestra a porta finestra
Nuova installazione o sostituzione con altre
aventi sagome o colori diversi e viceversa
Realizzazione di nuova recinzione o
sostituzione di quella preesistente con altra
avente caratteristiche diverse
Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
23
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Risparmio energetico
Salvavita
Sanitari
Saracinesca
Scala esterna
Scala interna
Serramenti esterni
Sicurezza statica
Solaio
Soppalco
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Opere finalizzate al risparmio energetico,
realizzate anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Sostituzione di impianti e apparecchiature
Realizzazione di servizio igienico interno
Nuova installazione di qualsiasi tipo o
sostituzione di quella preesistente con
innovazioni
Nuova installazione, rifacimento e sostituzione
con altra di caratteri (pendenza, posizione,
dimensioni materiali e colori) diversi dai
preesistenti
Nuova installazione, rifacimento e sostituzione
con altra, modificando pendenza e posizione
rispetto a quella preesistente
Nuova installazione o sostituzione con altri
aventi finiture e colori diversi dai precedenti
Opere finalizzate alla sicurezza statica ed
antisismica
Sostituzione dei solai di copertura con
materiali diversi dai preesistenti
Sostituzione di solai interpiano senza modifica
delle quote
Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto
delle volumetrie esistenti
Innovazioni rispetto alla struttura preesistente
o nuova costruzione
Detraibile, purché sia certificato
il raggiungimento degli standard
di legge
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
24
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Sottotetto
Strada asfaltata privata
Tegole
Terrazzi
Tetto
Tinteggiatura esterna
Travi (tetto)
Veranda
Vespaio
Zoccolo esterno facciata
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Riparazioni murarie; riparazione apparecchi
sanitari; sostituzione lucernari, conservando
per le parti esterne (porte e lucernari) le
caratteristiche precedenti
Riparazione modificando la posizione
preesistente; sostituzione apparecchi sanitari,
innovazioni con caratteristiche diverse da
quelle preesistenti
Modifiche interne ed esterne con varie opere
edilizie senza modificarne la destinazione
d’uso
Formazione di una unità immobiliare abitabile
nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere
edilizie varie
Per accesso alla proprietà
Sostituzione con altre di materiale e/o forma
diverse da quelle preesistenti
Rifacimento completo con caratteristiche
diverse da quelle preesistenti (dimensioni o
piano)
Sostituzione dell’intera copertura
Modifica della pendenza delle falde con o
senza aumento di volume
Rifacimento modificando materiali e/o colori
Sostituzioni con modifiche
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Innovazioni rispetto alla situazione precedente
Nuova costruzione con demolizione del muro
che dà sul balcone creando aumento di
superficie lorda di pavimento
Trasformazione di balcone in veranda
Rifacimento
Sostituzione con altro avente caratteri
essenziali diversi
Non detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile purché già compreso
nel volume
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
25
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Aerosabbiatura
Allargamento porte interne
Allarme (impianto)
Androne
Antenna
Balconi
Box
Caldaia
Caloriferi e condizionatori
Cancelli esterni
Canna fumaria
Cantine
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Su facciata
Con demolizioni di modesta entità
Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Rifacimento conservando caratteristiche
uguali a quelle preesistenti
Antenna comune in sostituzione delle antenne
private
Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo),
sostituzione di parapetti e ringhiere
conservando caratteristiche (materiali
sagome e colori) uguali
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche
strutturali conservando dimensioni uguali a
quelle preesistenti
Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e
riparazione o installazione di singoli elementi
Riparazione o sostituzione cancelli o portoni,
conservando caratteristiche (sagoma e colori)
uguali a quelle preesistenti
Riparazione o rifacimento, interno ed esterno
conservando caratteristiche (materiali,
sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Riparazione conservando (materiali e colori)
uguali a quelle preesistenti
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
2. GLI INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI
26
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Centrale idrica
Centrale termica
Cornicioni
Davanzali finestre e balconi
Facciata
Finestra
Fognatura
Garage
Gradini scale
Grondaie
Impianto di riscaldamento
(purché conforme
alla L. 46/90)
Impianto idraulico
Inferriata fissa
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Riparazioni varie interne ed esterne,
conservando caratteristiche (materiali,
sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Riparazioni varie interne ed esterne,
conservando caratteristiche (materiali,
sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Rifacimento o sostituzione conservando i
caratteri essenziali preesistenti (materiali,
dimensioni)
Riparazione o sostituzione conservando i
caratteri essenziali preesistenti
Piccola apertura per sfiatatoio gas
rifacimento, anche completo, con materiali e
colori uguali a quelli preesistenti
Sostituzione senza modifica della tipologia di
infissi
Riparazione o sostituzione della
canalizzazione fognaria, fino al limite della
proprietà del fabbricato
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche
strutturali conservando dimensioni uguali a
quelle preesistenti
Sostituzione con gradini uguali a quelli
preesistenti, interni e esterni
Riparazione o sostituzione senza modifiche
della situazione preesistente
Riparazione dell’impianto senza innovazioni,
riparazione con ammodernamenti e/o
innovazioni
Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Sostituzione di quelle preesistenti senza
modificare la sagoma e/o i colori
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
27
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Infissi esterni
Infissi interni
Intonaci esterni facciata
Intonaci interni
Lastrico solare
Locale caldaia
Lucernari
Marciapiede su suolo privato
Montacarichi
(interni ed esterni)
Muri di cinta
Muri esterni di contenimento
Muri interni
Parapetti e balconi
Parcheggi
Parete esterna
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Riparazione o sostituzione, conservando la
sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli
preesistenti
Sostituzione con altri infissi conservando le
caratteristiche preesistenti
Intonaci e tinteggiatura esterna conservando
materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci e tinteggiatura interna senza
limitazioni di materiale e colori
Rifacimento conservando materiali uguali a
quelli preesistenti
Riparazioni murarie varie conservando le
suddivisioni interne preesistenti
Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri
(sagoma e colori) di quelli preesistenti
Rifacimento come preesistente
Riparazione conservando caratteristiche uguali
a quelle preesistenti
Riparazione conservando caratteristiche uguali
a quelle preesistenti
Riparazione o rifacimento con materiali e
sagoma uguali a quelli preesistenti
Riparazione o rifacimento conservando la
stessa posizione, anche con materiali diversi
Riparazione o rinforzo della struttura
conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche
strutturali conservando dimensioni uguali a
quelle preesistenti
Rifacimento, anche completo, con materiali e
colori uguali a quelli preesistenti
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
28
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Parete interna
Pavimentazione esterna
Pavimentazione interna
Pensilina protezione
autovetture
Persiana
Pianerottolo
Piscina
Porta blindata esterna
Porta-finestra
Porte esterne
Porte interne
Recinzioni
Salvavita
Sanitari
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Riparazione o rifacimento conservando la
stessa posizione, anche con materiali diversi
Rifacimento con dimensioni e materiali uguali
a quelli preesistenti
Riparazioni senza innovazioni
Rifacimento conservando sagoma e colori
preesistenti
Sostituzione conservando le caratteristiche
preesistenti (sagoma e colori)
Riparazione struttura conservando dimensioni
e materiali uguali a quelli preesistenti (interno
ed esterno)
Riparazione e rinforzo di strutture,
conservando le caratteristiche (materiali,
sagoma e colori) preesistenti
Sostituzione conservando sagome e colori
preesistenti
Sostituzione con altra avente gli stessi
caratteri essenziali
Sostituzione conservando sagome e colori
preesistenti
Riparazione, conservando materiali colori
dimensioni
Riparazione e sostituzione conservando
caratteristiche (sagoma, materiali e colori)
preesistenti
Riparazione senza innovazioni o riparazione
Con sostituzione di alcuni elementi
Riparazione apparecchi sanitari e opere
edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
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LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Saracinesca
Scala esterna
Scala interna
Serramenti esterni
Serramenti interni
Solaio
Tegole
Terrazzi
Tetto
Tinteggiatura esterna
Tinteggiatura interna
Tramezzi
Travi (tetto)
Veranda
Zoccolo esterno facciata
INTERVENTI MODALITÀ CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ
Sostituzione con altra purché vengano
conservati dimensioni e colori uguali a quelli
preesistenti
Riparazione conservando pendenza, posizione,
sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti
Riparazione e sostituzione conservando
pendenza sagoma e posizioni preesistenti
Sostituzione con altri aventi le stesse
caratteristiche
Riparazioni, conservando materiali
caratteristiche e colori preesistenti
Sostituzione dei solai di copertura con materiali
uguali a quelli preesistenti
Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o
sostituzione conservando le caratteristiche
preesistenti (dimensioni e piano)
Riparazione con sostituzione di parte della
struttura e dei materiali di copertura,
conservando le caratteristiche preesistenti
Rifacimento conservando materiali e colori
preesistenti
Rifacimento senza limitazioni per materiali e
colori
Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione
della tipologia dell’unità immobiliare
Sostituzione con altre aventi materiali
dimensioni e posizione ugualI a quelle
preesistenti
Rifacimento parziale conservando i caratteri
essenziali
Rifacimento conservando i caratteri essenziali
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
Detraibile
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V. PER SAPERNE DI PIÙ
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Legge 1° agosto 2003, n. 200
Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Legge 27 febbraio 2004, n. 47
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Regolamento 18 febbraio 1998, n. 41 (recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni
di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997), come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio
2002 n. 153 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Regolamento 30 luglio 1999, n. 311 del Ministero delle Finanze
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24/03/2006) di approvazione del modello di comunicazione inizio lavori.
Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 del Ministero delle Finanze
Circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 del Ministero delle Finanze
Circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999 del Ministero delle Finanze
Circolari nn. 95/E del 12 maggio 2000 e 98/E del 17 maggio 2000 del Ministero delle Finanze
Circolari nn. 7/E del 26 gennaio 2001, 13/E del 6 febbraio 2001, e 55/E del 14 giugno 2001 dell'Agenzia
delle Entrate
Circolari n. 15/E del 1° febbraio 2002 dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 15 del 5 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate
Circolari nn. 12 del 1° aprile 2005 e 17 del 3 maggio 2005 dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 136/E del 6 maggio 2002 dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 184 del 12 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 350 dell'11 novembre 2002 dell'Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 118 del 10 agosto 2004 dell'Agenzia delle Entrate
Tutti i provvedimenti citati sono reperibili consultando il sito
www.agenziaentrate.gov.it.
LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
L'AGENZIA INFORMA
Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti e Relazioni Esterne
Settore Relazioni Esterne
Ufficio Prodotti Editoriali
Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003
Direttore responsabile Antonio Iorio
Condirettore Francesco Russo
Coordinatore editoriale Camilla Ariete
Redazione a cura dell’Ufficio Prodotti Editoriali
Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma
Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti

giovedì, settembre 07, 2006

L'agenzia precisa: pagamenti F24 anche mediante l'home banking


Commercialista Olbia
Dal 1 ottobre tutti i titolari di partita Iva dovranno effettuare i versamenti utilizzando l'F24 on line. L'adempimento coinvolge direttamente gli intermediari che sono chiamati ad assolvere un nuovo adempimento imposto dalla legge per conto dei clienti, che difficilmente riusciranno a comprendere la gravosità dellincombenza.
L'agenzia ha emanato il seguente Comunicato Stampa del 05/09/2006
Oggetto:Versamenti on-line obbligatori dal 1 ottobre. Tutte le modalita': Internet, Entratel, home banking
Testo:
Il prossimo 1 ottobre, per i titolari di partita Iva scatta l'obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line, cosi' come stabilito dal comma 49 dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006 - il cosiddetto decreto "Bersani-Visco" - convertito nella legge 248.
Con l'approssimarsi della data sopra citata, l'Ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate ritiene utili le seguenti precisazioni.
Tutti i titolari di partita Iva sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica:
. direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e di password, utilizzando il modello F24 on-line(sito Internet)
. tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel)
. mediante l'home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
Vediamo nel seguito le altre modalità previste.