martedì, febbraio 20, 2007

La comunicazione va oltrefrontiera Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Ai fini delle notificazioni ai soggetti non residenti,la manovra d'estate ( Dl 223/2006)ha modificato l'articolo 60, comma 1, del Dpr 600/73prevedendo la facoltà di comunicazione all'amministrazione dell'indirizzo estero cui devono essere notificati gli atti che riguardino il soggetto estero passivo. In mancanza di questa comunicazione, valgono le regole previgenti alla modifica, cioè,la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 Codice di procedura civile con il deposito presso la casa comunale. Anziché intervenire eliminando il divieto (articolo 60, comma 1,lettera f,Dpr 600/73), di utilizzo delle regole di notificazione all'estero (articolo 142 Codice di procedura civile), il legislatore ha introdotto una nuova forma di garanzia (appunto, la preventiva comunicazione dell'indirizzo) per superare una serie di contestazioni che avevano spinto la Commissione europea ad aprire un dossier di infrazione contro il Governo italiano.La notificazione di un atto del Fisco a un soggetto non residente presuppone, ovviamente, che esso sia soggetto di imposta nel territorio. Ora, ai fini delle imposte sul reddito, la tassazione deriva dall'esistenza di un'attività (ad esempio, un immobile, un reddito di lavoro autonomo eccetera) per la quale è ragionevole ritenere che il soggetto non residente abbia già ottenuto il codice fiscale e, quindi, indicato un proprio domicilio.Per l'Iva, invece,il tema è più complicato:se l'operatore estero ha una stabile organizzazione in Italia, la notifica può essere ivi eseguita, in relazione (e limitatamente) alle operazioni da essa effettuate;se agisce mediante identificazione diretta, la comunicazione dell'indirizzo estero è già a conoscenza dell'amministrazione, come conseguenza della dichiarazione prevista dall'articolo 35ter del Dpr 633/72 (il che, tra l'altro, pone il problema se sia assorbente della dichiarazione prevista dal nuovo articolo 60 del Dpr 600/73). Se, invece, è stato nominato un rappresentante fiscale, va ricordato che il domicilio della "rappresentanza" non annulla la valenza della residenza estera cui vanno comunque notificati gli atti impositivi (Cassazione 12 luglio 2001,n.9449),sicché la comunicazione del domicilio (diverso da quello del rappresentante) dovrebbe essere comunque eseguita,al fine di evitare la notificazione alla casa comunale. La distinzione tra impostesul reddito e Iva rileva, poi, ad un altro effetto: per le prime è ragionevole ritenere che il soggetto estero possa attendersi qualche atto dell'Amministrazione riguardante la sua posizione fiscale nel territorio e che, di conseguenza, debba, per un principio di diligenza, comunicare il domicilio estero cui intenda ricevere le notifiche. Per l'Iva, invece, occorre considerare che le tre forme di identificazione previste (stabile organizzazione, identificazione diretta e rappresentante fiscale) non assorbono la legittimazione passiva del soggetto non residente e, quindi, la rilevanza del suo "vero" domicilio all'estero ai fini delle notificazione. Così,per l'Iva,la comunicazione dovrebbe essere eseguita "in prevenzione", immaginando eventuali atti che possano essere a lui indirizzati, in relazione a operazioni diverse da quelle veicolate attraverso l'identificazione in Italia.

Nessun commento: