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mercoledì, ottobre 04, 2006

Commercialista Olbia LA DELEGA FISCALE


Commercialista Olbia LA DELEGA FISCALE
1. Caratteristiche generali della legge delega
Fatta eccezione per l’imposta sulle società, e in misura minore per l’IRPEF, il disegno di legge non sembra avere i contenuti minimi per essere considerato un disegno di legge di delega. Con riferimento alla codificazione tributaria, alla soppressione dell’IRAP, e alla riforma delle altre imposte i criteri indicati sono per la maggior parte evanescenti e difficilmente potranno svolgere la funzione di limite, indirizzo e orientamento dell’esecutivo nella redazione dei decreti delegati. Per esempio:
- per quanto riguarda la codificazione (articolo 2), i criteri di delega, non sono altro che la pedissequa ripetizione dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, capacità contributiva e delle regole di buona fede, affidamento, divieto di analogia e irretroattività, già ampiamente disciplinati dalla recente legge sullo statuto dei diritti del contribuente;
- l’articolo 5 sull’Iva si limita a richiamare genericamente le direttive comunitarie senza alcuna ulteriore specificazione. Con la normativa comunitaria appare peraltro in contrasto l’obiettivo di ridurre gli effetti di duplicazione tra Iva e accise;
- la stessa riforma dell’IRPEF (articolo 3) si limita, alla mera indicazione di valori astratti e alla rinfusa, non meglio specificati, come “famiglia, casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza” e alla manifestazione del mero proponimento di trasformare le attuali detrazioni in deduzioni decrescenti col reddito, senza ulteriori spiegazioni. Nonostante l’indicazione degli scaglioni di reddito, l’incidenza dell’imposta sui singoli contribuenti rimane ignota, così come misteriosi rimangono i tempi di attuazione.

Va anche sottolineato che la riforma delle tasse sugli affari e le accise (articoli 6 e 7) prevede sostanzialmente l’accorpamento sotto una unica etichetta di tributi oggi separati (e che continueranno a restare separati, al di là dei nominalismi di facciata). La tecnica è la stessa (capovolta) utilizzata da Tremonti anni fa per sostenere che in Italia esistevano 100 tasse: in quel caso infatti ogni singola voce dell’imposta di registro, di bollo o sulle concessioni governative, veniva considerata una imposta autonoma, ora si fa il contrario: le tasse aumentano o si riducono a seconda della convenienza propagandistica.

La astrattezza e la vacuità o, in alcuni casi, la scarsa attendibilità dei presunti criteri di delega inducono a considerare la proposta del Governo più come una legge “manifesto” o “quadro” che come una legge delega in senso stretto. Siamo cioè in presenza dell’ennesima operazione propagandistica priva di possibilità di verifica e riscontri concreti; a generiche proposizioni politiche interpretabili nei sensi più diversi, e non ad una legge che indica limiti e criteri sufficientemente definiti per costituire una valida guide line per l’esecutivo.
Anche se si accettasse sul piano formale la natura di legge delega, quest’ultima sarebbe comunque talmente astratta da poter essere considerata per la maggior parte in “bianco” e inevitabilmente generatrice di una indebita discrezionalità del legislatore delegato tralucentesi in un autentico esproprio della funzione legislativa del Parlamento. In proposito sarebbe sufficiente confrontare la delega attuale con le deleghe fiscali del Governo di centro sinistra che suscitarono vibrate quanto infondate proteste, e che allora Tremonti, con sbalorditiva improntitudine, accusò di genericità.


2. Copertura finanziaria

Nessuna necessità di copertura è prevista per la riforma delle accise e delle tasse sui servizi. Per quanto riguarda, invece, la riforma dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’Iva e della tassazione delle rendite finanziarie, il disegno di legge è reticente, ambiguo ed elusivo, e stravolge comunque le rigide, quanto opportune, regole sulla copertura finanziaria stabilite dalla legge n. 468 del 1978 e dalla prassi parlamentare di questi ultimi venti anni. Si tratta di un fatto di gravità eccezionale e senza precedenti, considerata anche la dimensione eccezionale (4-5 punti di PIL) delle riduzioni di imposta promesse. Altrettanto grave è l’assenza di ogni relazione tecnica.
Entrando nel merito non si capisce come possa il Governo affermare, nell’articolo 9, comma 2, che dall’attuazione di tali riforme “non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”, considerato che queste stesse riforme sono dirette espressamente ad abolire tributi e, comunque, a ridurre aliquote e spesso a restringere basi imponibili. Di conseguenza pare scontato che:
- La riforma dell’IRPEF determinerà una diminuzione del gettito che nella migliore delle ipotesi (per il Governo) ammonterà a 40-45.000 miliardi di lire (20-23 miliardi di €), ma potrebbe anche costare molto di più;
- Un minor gettito di circa 60.000 miliardi di lire (31 miliardi di €) deriverà sicuramente dall’abolizione dell’IRAP (che si riduce a 35.000 miliardi di lire (17 miliardi di €) circa se il Governo si limiterà ad eliminare dalla base imponibile il costo del lavoro). Al riguardo lo stesso articolo 9 prevede che il minor gettito per le Regioni derivanti dalla riforma dell’IRAP sarà compensato con maggiori trasferimenti o compartecipazioni a tributi erariali;
- Anche la riforma dell’IRPEG (tassazione di gruppo; esenzione delle plusvalenze) potrebbe determinare una rilevante perdita di gettito, a meno che il Governo non decida di allargare la base imponibile riducendo l’entità degli ammortamenti e la deducibilità degli interessi.
- Un costo non irrilevante conseguirà anche dalla riduzione della base imponibile dell’Iva, dall’abbassamento al 12,5% dell’aliquota, oggi al 27%, su molte attività finanziarie (depositi bancari e strumenti a breve), dal passaggio della tassazione dei capital gains dal “maturato” al “realizzato”, nonché dal rinvio della tassazione sui fondi di investimento al momento della cessione delle quote.

Nonostante le affermazioni del Governo, i decreti attuativi della riforma comporteranno, quindi, sicuramente oneri finanziari di rilevante importo.

Per parare questa eventualità il secondo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 9 dispone che “nel caso di maggiori oneri, il ministro dell’Economia e delle Finanze, dopo averne dato tempestiva notizia al Parlamento, assume le conseguenti iniziative, predisponendo (…) un apposito decreto che, variando opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregge l’andamento del gettito per ripristinare la situazione di invarianza”. Ma è evidente che questa disposizione disciplina una inammissibile modalità di copertura a posteriori: si provvederà cioè alla copertura finanziaria solo dopo che si sarà accertata l’eventuale emersione di oneri, con un singolare capovolgimento del significato dell’articolo 81 della Costituzione. Si vanificano così, in un contesto normativo di carattere fiscale, decenni di sforzi di tutti i Governi diretti a garantire che ogni legge prima di entrare in vigore, sia provvista di adeguate coperture finanziarie. Questa norma, inoltre, è chiaramente incostituzionale perché attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze la facoltà di aumentare a suo piacimento, e con suo decreto, tutte le imposte, con buona pace del principio di riserva di legge (art. 23 della Costituzione). “No taxation without representation” usava dire il ministro dell’Economia, ed ora!?
Inoltre, la disposizione appare contraddittoria, perché, se uno dei più importanti obiettivi del disegno di legge delega è la riduzione della pressione fiscale, la previsione di variazioni in aumento delle aliquote per far fronte alla riduzione stessa annullerebbe tale obiettivo.
Concedendo la delega al Governo con le modalità di copertura sopra indicate, il Parlamento è dunque indotto a derogare le corrette procedure della legge n. 488 (e dell’art. 81 della Costituzione), che invece richiedono una copertura ex-ante e non ammettono, nella quantificazione degli oneri, l’inclusione degli effetti indiretti degli sgravi sull’economia. C’è anche da chiedersi se operando in questo modo il Governo non stia in realtà abrogando queste norme. Del resto la relazione di accompagnamento è molto esplicita nella “insofferenza” per le coperture ex-ante e nella fiducia nella espansione spontanea delle basi imponibili. Si potrebbe così aprire la strada a sgravi fiscali di tipo supply side disposti senza copertura “tradizionale”, ma basati sulla speranza di indurre maggiore crescita nelle basi imponibili e quindi maggior gettito.
Sempre in relazione ai profili di costituzionalità, va rilevato che non è previsto alcun collegamento della riforma con il nuovo titolo V della Costituzione: infatti, anche se vengono riformati solo i tributi erariali si sarebbe dovuto tener conto del fatto che lo Stato ha competenza normativa esclusiva in tema di fissazione dei principi fondamentali del sistema tributario nel suo complesso, e concorrente con le Regioni quanto al coordinamento di tale sistema. Ad esempio, è discutibile che una legge statale possa abolire l’IRAP senza l’“accordo” delle Regioni e che lo Stato possa rinunciare, anche se solo temporaneamente, a fissare i principi fondamentali che presiedono allo svolgimento della potestà di imposizione da parte delle Regioni stesse. Ed ancora: la trasformazione delle deduzioni altera profondamente il gettito delle addizionali regionali e comunali che si applicano al reddito imponibile a fini IRPEF (che in seguito alla riforma risulterebbe fortemente ridotto). Ancora una volta si incide sulla autonomia impositiva e finanziaria di Regioni, comuni e province, ignorando sia la nuova costituzione che le conseguenze finanziarie delle norme proposte.


3. Irpef

La riforma delineata nella proposta di legge delega presentata del governo, per quanto ancora generica nei dettagli tecnici di applicazione, appare nei suoi principi fondativi di forte impatto sul sistema fiscale italiano.

Essa infatti configura un regime di flat tax estremo per cui oltre il 99% dei contribuenti sarebbero sottoposti ad un’unica aliquota. Già da queste premesse è facile preconizzare una non neutralità distributiva della riforma, a tutto vantaggio dei redditi più elevati. In particolare è a rischio la natura progressiva del sistema, affidata esclusivamente alla modulazione delle deduzioni. Tale rischio deriva non solo dalla unicità della aliquota, ma soprattutto dal suo livello troppo ridotto, e che non ha riscontro nelle legislazioni di altri Paesi.

La riforma si basa su due principi chiaramente enunciati nella proposta di legge:
- la riduzione del numero di aliquote a due, 23% fino a 100.000 € e 33% oltre tale limite: in altre parole l’aliquota più bassa aumenterebbe di 5 punti (dal 18 % al 23 %) e quella massima si ridurrebbe di 11 punti (dal 44% al 33%).
- la sostituzione delle attuali detrazioni con un regime di deduzioni, applicabili sia per i carichi familiari (definiti in base alla situazione economica dell’intero nucleo familiare) sia per le spese per beni meritori (sanità, istruzione, mutui, canoni di locazione e assicurazioni). Tali deduzioni dovrebbero beneficiare in misura più rilevante i soggetti a reddito più basso.

Il cambiamento dell’impianto normativo risulta radicale se confrontato con il sistema attuale che prevede cinque aliquote e un articolato sistema di detrazioni differenziato per cespiti. Poiché il sistema attuale risulta di fatto premiante per i redditi più bassi, ogni modulazione della riforma che preveda una maggiore semplificazione della struttura delle detrazioni (ovvero maggiore omogeneità di trattamento per i diversi livelli di reddito) comporterà sia una maggiore perdita di gettito che una minore progressività del prelievo rispetto alla situazione attuale, procurando ulteriori distorsioni distributive a carico dei soggetti più deboli.

Il nodo chiave, ancora non compiutamente espresso nel testo della delega, riguarda la struttura del nuovo sistema di deduzioni. In ogni caso è stata effettuata una simulazione basata su un’ipotesi volta a minimizzare sia le perdite di gettito che gli effetti redistributivi perversi, nonché ad evitare che alcuni contribuenti potessero risultare danneggiati dalla riforma. Più precisamente:

- le detrazioni da lavoro (dipendente ed autonomo) sono state sostituite da un sistema di deduzioni (di eguale ammontare) che garantisce l’esenzione per i redditi inferiori a 7.750 €, con andamento decrescente della deduzione stessa riproducendo nel modo più accurato possibile la struttura delle detrazioni oggi vigenti.

- le detrazioni per carichi familiari e per le spese in beni meritori sono sostituite con deduzioni equivalenti, ottenute determinando il nuovo ammontare sulla base della detrazione precedentemente spettante e della aliquota del 23%.

La riforma così simulata comporta un saldo positivo praticamente per la totalità dei contribuenti, causando un impatto sul gettito IRPEF valutabile in 21,5 miliardi di €.

La distribuzione dei benefici prodotta dalla riforma non ricade però allo stesso modo su tutta la popolazione. Nel grafico 1 è riportata la ripartizione dei 21,5 miliardi di € a seconda del decile di reddito di appartenenza del beneficiario. Come si vede oltre i due terzi delle risorse (14.200 milioni di €) sono destinate al 10% degli individui con reddito imponibile più elevato (superiore ai 30.000 €), mentre il cumulo delle risorse destinate a chi percepisce meno di 20.000 € (80% dei contribuenti) ammontano a circa il 10% del complesso dei benefici (2.300 milioni di €).

In termini di grandezze medie individuali emerge che (tavola 1), a fronte di un beneficio medio generale di 596 € per percettore di reddito, la media del beneficio del decile più elevato è pari a circa 6,5 volte il valore medio. Per gli individui con reddito inferiore ai 20.000 € il beneficio medio non raggiunge i 100 €. Il gruppo degli individui che, in termini relativi, sono più penalizzati è costituito dal IV, V e VI decile, con redditi compresi tra i 9.000 e i 16.500 €; la riduzione dell’aliquota media per questi soggetti è pressoché trascurabile. Il beneficio permane comunque limitato (inferiore al 3,5% in termini di aliquota e in circa 600 € in termini monetari) anche per i redditi fino a 40.000 €, mentre oltre tale soglia la riduzione dell’aliquota media raggiunge i 10 punti. In figura 2 è riportata la curva di concentrazione dell’imposta pre e post riforma che evidenzia la maggiore equiripartizione del carico fiscale su tutti i contribuenti (riduzione della progressività del sistema) del sistema riformato.
In sostanza, come era inevitabile, la riforma premia i ricchi, dà poco ai molto poveri, penalizza fortemente i redditi medi e medio bassi.

Risulta inoltre importante rilevare che la distribuzione ai cittadini italiani di ben 21,5 miliardi di € non ricade in alcun modo sui soggetti attualmente non pagatori di imposta. Ricordiamo che la legislazione vigente garantisce assenza di imposta ai contribuenti con 6.000 € circa di reddito (lavoratori dipendenti); tale limite si eleva per gli individui con figli a carico (fino a circa 2.500 € aggiuntivi per figlio), gli anziani (fino a circa 1.200 € aggiuntivi) e i consumatori di beni meritori. In tavola 2 è riportata la distribuzione della popolazione adulta (esclusi bambini e studenti) distinta per classi di reddito e per beneficio: oltre il 90% dei soggetti adulti con reddito fino a 6.250 € non riceve vantaggi dalla riforma, mentre la percentuale di coloro che nel complesso non accedono ai benefici supera il 36%.

Qualora problemi congiunti di equità verticale e di costo della riforma suggerissero di procedere a una maggiore graduazione delle deduzioni sarebbero da considerarsi a rischio anche gli obiettivi di semplificazione del sistema. La praticabilità della semplificazione più estrema è infatti dubbia, ed è esclusa dalla delega: una detrazione omogenea di 7.750 € milioni unica per tutti comporterebbe un onere enorme per l’erario: oltre 45 milioni di € di minori entrate. Sembra dunque che, a danno della semplificazione, si renda necessaria una modulazione delle deduzioni in funzione del reddito. La modulazione delle deduzioni comporta però conseguenze negative sull’obiettivo di neutralità del sistema fiscale. Ai fini dell’imposizione effettiva infatti, una riduzione delle deduzioni al crescere del reddito comporta un aumento delle aliquote marginali medie, a tutto danno della neutralità.
Ulteriori elementi di complicazione possono inoltre giungere dalla esigenza, manifestata nella proposta di legge, di garantire l’assenza di perdite per tutti i soggetti.

Inoltre, come si è già accennato in precedenza, il passaggio da detrazioni a deduzioni mette in crisi l’attuale sistema di addizionali regionali IRPEF che vengono oggi calcolate sul reddito imponibile. Il principio di titolarità dell’imposta rischia infatti di essere messo in crisi dall’erosione di base imponibile attuato con l’istituzione di ulteriori deduzioni. Anche qualora si decidesse di trasformare le detrazioni in deduzioni equivalenti (in termini di imposta complessiva pagata dal contribuente, che rimarrebbe invariante) la base imponibile regionale rimarrebbe comunque erosa.
La scelta di mantenere invariato il meccanismo dell’addizionale comporterebbe l’esigenza di compensare il calo di gettito tramite un aumento delle aliquote regionali. Tali aumenti sarebbero però potenzialmente più ingenti per le Regioni a più bassa capacità fiscale, dove l’erosione della base risulterebbe particolarmente marcata.
Nonostante la nostra simulazione minimizzi l’impatto distributivo, riproducendo il più possibile la distribuzione attuale dell’imposta, la riduzione del grado di progressività del sistema è molto forte, con benefici limitati a favore dei redditi bassi a fronte di un impegno complessivo di spesa di entità rilevante. Una più equa distribuzione dei benefici, fermi restando i principi base della riforma, è difficilmente attuabile e comporterebbe perdite di gettito difficilmente gestibili senza comunque modificare, ma solo attenuando, il segno redistributivo della riforma. Se, infatti, si volesse garantire a tutti i contribuenti il beneficio implicito nella riduzione dell’aliquota massima dal 44% al 33% (pari ad un quarto) il costo minimo per l’erario risulterebbe pari a circa 32 miliardi di €.
Gli eventuali effetti positivi sulla crescita, invocati a sostegno dell’investimento operato dal lato della riduzione della pressione fiscale, se pure per assurdo dovessero compensare la perdita di gettito, non compenserebbero in alcun modo l’incremento della disuguaglianza nella distribuzione del reddito in Italia.


4. Irpeg e tassazione delle imprese

Per la tassazione delle società di capitali, la delega prevede l’introduzione di un sistema di “holding” per le imprese (esclusione dalla tassazione delle plusvalenze e dei dividendi e correlata indeducibilità delle minusvalenze e svalutazioni), e l’abolizione del credito d'imposta sui dividendi. Viene inoltre introdotta la tassazione di gruppo (su base volontaria), anche per le consociate estere, e la indeducibilità degli oneri finanziari (sia riferiti all’acquisto di partecipazioni oltre una certa soglia sia se il rapporto fra patrimonio e debiti supera il livello consentito). L’aliquota viene portata al 33 per cento, e viene abrogata la DIT.

Buona parte della delega copia la recente riforma tedesca che, però, nasceva da esigenze completamente diverse da quelle che hanno le imprese italiane. In Germania la necessità di favorire lo smobilizzo delle partecipazioni detenute dalle imprese, in particolare di banche ed assicurazioni, ha portato il sistema fiscale a favorire il venditore (esentando le plusvalenze relative) sacrificando l’acquirente (che, ovviamente, non vede riconosciuti “fiscalmente” i maggiori valori pagati). Esportare questo sistema in Italia come modello generale valido per tutte le imprese non sembra essere in linea con la realtà italiana. Il sistema della cosiddetta "partecipation exemption” è infatti modello generale di tassazione soltanto in Germania, mentre gli altri paesi che l’hanno adottato lo hanno fatto finora con riferimento a modelli particolari.

Inoltre, va tenuto presente che la possibilità di non ostacolare, bensì di favorire lo smobilizzo della proprietà e la ristrutturazione societaria, senza la completa penalizzazione dell’acquirente, era stata realizzata in Italia con la Riforma del 1997, che prevede la possibilità di optare per una tassazione sostitutiva ridotta (19 per cento) sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni di controllo e sulle differenze di valore derivanti da operazioni di ristrutturazione della proprietà (fusioni, incorporazioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda). Infatti, la ridotta tassazione sostitutiva unita alla possibilità di riconoscere fiscalmente i maggiori valori ai fini della tassazione futura (come costi per il calcolo delle plusvalenze derivanti da una futura cessione) e alla deducibilità dell'ammortamento dei cespiti rivalutati, consente oggi un favore equamente distribuito e, soprattutto, omogeneo e non distorsivo, rispetto alle diverse tipologie di riorganizzatone della proprietà. Con la delega questo equilibrato sistema verrà meno, con la conseguente tassazione ordinaria delle plusvalenze derivanti da operazioni diverse dalla cessione delle partecipazioni immobilizzate. Inoltre, i disavanzi di fusione e di concambio non saranno più riconosciuti fiscalmente, e le plusvalenze da cessione di un'azienda (o di un ramo d'azienda) torneranno ad essere tassati ad aliquota piena. Ed ancora, la svalutazione delle partecipazioni detenute, cui oggi è riconosciuta valenza fiscale, domani non avrà più rilevanza, con la conseguente impossibilità di fruire del conseguente abbattimento dell'imposta. In altre parole il nuovo sistema altera le condizioni di neutralità dell’imposizione.

Anche il cambiamento del regime che evita la doppia tassazione economica dei dividendi non migliora la situazione delle imprese perché viene meno la flessibilità dell’attuale sistema che il credito d’imposta consente. Infatti, i due sistemi (esenzione dei dividendi e credito d’imposta) producono, in sostanza lo stesso trattamento: entrambi, infatti intendono evitare la doppia tassazione degli utili distribuiti, una volta in capo all'impresa che li produce, una seconda in capo all'impresa che li percepisce in seguito alla distribuzione. Il sistema del credito d'imposta è però più flessibile, perché consente di far beneficiare l'azionista anche delle agevolazioni concesse alla società che ha prodotto l'utile, mentre l'esenzione degli utili percepiti esclude tale possibilità ed inoltre è limitata al 95%.

I criteri di delega, come detto, nascondono altresì il fatto che molte modifiche possono avere come obiettivo l’ampliamento della base imponibile. Come noto, infatti, la riforma tedesca ha ridotto le aliquote di prelievo (eliminando la distinzione fra utili distribuiti e non) ma ha ampliato la base imponibile, in primo luogo, attraverso la riduzione degli ammortamenti deducibili. Quella riforma, infatti, oltre alla riduzione dell’aliquota, ha portato alle imprese un aumento di base imponibile e di prelievo con il quale è stato finanziato il vantaggio che ha favorito soltanto alcuni (in particolare, banche ed assicurazioni che avevano necessità di smobilizzare le partecipazioni senza il pagamento di onerose plusvalenze). In Italia sembra si voglia seguire la stessa strada di aumentare il prelievo per molti pur di ridurlo a pochi (soprattutto grandi gruppi con realtà estere). La differenza fondamentale sta nella scelta di non rendere trasparente gli obiettivi, nascondendo le reali volontà del Governo ed “illudendo” le imprese.

In primo luogo, già la scelta dell’aliquota del 33% dimostra questa volontà di penalizzare le imprese soprattutto quelle che, aderendo allo spirito della riforma Visco, si sono capitalizzate e già oggi pagano una Irpeg inferiore (fino al minimo del 19%). Né sembra che la clausola di salvaguardia introdotta possa garantire queste imprese, perché essa opera soltanto nel periodo transitorio: in pratica le imprese che oggi hanno un prelievo inferiore al 33% a regime, dopo la riforma, avranno un prelievo maggiore sia per quanto riguarda l’aliquota che la base imponibile. Le previste riduzioni della base imponibile (in particolare l’esclusione dei dividendi), infatti, non sembrano tali da compensare i prospettati aumenti (indeducibilità interessi passivi, eliminazione di minusvalenze, svalutazioni, etc.), soprattutto se si considera che i dividendi sono già, in buona parte, esclusi da tassazione in Italia attraverso il regime c.d. “madri/figlie” in via di estensione anche al di fuori della UE. Inoltre, l’esclusione dei dividendi dalla base imponibile è limitata al 95% con una penalizzazione ulteriore che non sembra giustificata per quelli provenienti da imprese italiane. Né la ipotizzata, e improbabile, progressiva eliminazione dell’Irap è garanzia di riduzione del prelievo perché, a favore delle Regioni, è prevista la sua sostituzione con compartecipazioni o trasferimenti, il che significa che il Governo ritiene di poter recuperare il minor gettito attraverso l’Irpeg.

Fra i criteri di delega è poi previsto il contrasto all’indebitamento, con l’obiettivo di rendere non deducibili importanti componenti di costo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie. La delega prevede la verifica del rapporto fra debiti e patrimonio netto che, se supera la soglia consentita (peraltro non specificata nella delega e quindi rimessa all’attuazione da parte del Governo, senza che il Parlamento possa esprimere il necessario indirizzo), determina la indeducibilità degli interessi passivi (in pratica essi saranno tassati con l’aliquota ordinaria del 33%). Sempre con riferimento alla indeducibilità degli oneri finanziari la delega prevede anche il confronto fra patrimonio e partecipazioni: se il valore di “libro” di queste ultime supera il patrimonio è stabilita la decurtazione degli interessi ammissibili come costi. Queste previsioni porteranno ad un sicuro e rilevante ampliamento della base imponibile che colpirà soprattutto le realtà di minori dimensioni ed a base familiare, con effetti ben più gravi di quanto avviene oggi con l’Irap. La già forte penalizzazione delle imprese deve poi essere messa in collegamento con la delega in materia previdenziale che porterà a queste stesse imprese la riduzione dei mezzi di autofinanziamento attraverso la perdita del Tfr. Inoltre va anche sottolineato come la delega aumenti la complessità del sistema: infatti ripristinando il tradizionale incentivo fiscale all’indebitamento rispetto al ricorso al capitale proprio, diventa inevitabile introdurre norme di carattere antielusivo (come sono quelle ricordate). La riforma del 1997 invece perseguiva un esplicito obiettivo di neutralità fiscale, portando progressivamente la tassazione sugli interessi e quella sui profitti allo stesso livello.

A questi elementi si deve anche aggiungere il prevedibile ampliamento della base imponibile attraverso la riduzione degli ammortamenti deducibili. Infatti, nonostante non espressamente previsti fra i criteri della delega, i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali possono essere modificati dal Ministro dell’economia e delle finanze con un proprio decreto e senza la necessità di un intervento legislativo. Così come già realizzato in Germania, appare evidente che il rischio che corrono le imprese sia quello di vedere ridotti gli ammortamenti, peraltro in aperto contrasto le norme di incentivazione agli investimenti recentemente introdotte.

Fra gli aspetti della delega che possono essere valutati positivamente vi è la possibilità di optare per la tassazione di Gruppo. La tassazione di gruppo è un obiettivo positivo da perseguire, ma la sua realizzazione deve essere coerente e chiara. In primo luogo, il sistema attuale in pratica già consentiva la possibilità di compensare le diverse situazioni delle società all’interno dei gruppi (soprattutto attraverso la estensione del regime madri/figlie e la possibilità di svalutare le partecipazioni), consentendo le adeguate flessibilità. La scelta di non introdurre nel passato la tassazione di “gruppo”, che è assolutamente coerente con la Dit, è stata determinata da uno scarso interesse delle imprese che già potevano utilizzare le flessibilità esistenti nel sistema. L’attuale formulazione lascia invece perplessi, soprattutto con riferimento alla individuazione del criterio del controllo. Innanzitutto, come rileva la stessa relazione al provvedimento, negli altri Paesi le percentuali di controllo richieste per la collocazione all’interno di un gruppo sono molto più elevate. La delega, inoltre, oltre a consentire la piena compensazione delle basi imponibili (perdite con utili), prevede anche una attenuazione del principio della indeducibilità degli oneri finanziari per l’acquisto di partecipazioni con debito per le imprese che optano per la tassazione di gruppo. Ciò rappresenta una incentivazione (distorsiva) a favore della formazione dei gruppi.

Tuttavia, nonostante la scelta di individuare una ridotta soglia per il controllo, questa possibilità è limitata dalla scelta del Governo di prevedere per la definizione dei requisiti del controllo il “riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto di cui all’art. 2359, primo comma, numero 1, del codice civile”. Questo qualifica come “società controllate” le società in cui un’altra società dispone della maggioranza delle azioni con diritto di voto nelle assemblee straordinarie (in linea di massima il 50,1 % del capitale sociale o, in caso di differenti maggioranze statutariamente previste per l’assemblea ordinaria, queste differenti maggioranze). Sono così escluse tutte le forme di controllo “indiretto” dei diritti di voto. In assenza di una compiuta disciplina civilistica di “gruppo”, questa nozione di controllo, diversa da quelle utilizzate nell’ordinamento per altre fattispecie di definizione di gruppo (fra le altre quella per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, art. 26 d.lgs. 127/91, e quella utilizzata dal TUF, art. 93) è molto restrittiva e limita quindi ad alcune specifiche realtà la possibilità di godere degli effetti positivi della opzione (sono in pratica esclusi tutti i gruppi c.d. “a catena”).
Il consolidamento delle basi imponibili avviene poi “totalmente”, senza rapportarlo alle quota di partecipazione detenute come, invece, è previsto per il consolidato “mondiale”.

La scelta, accanto all’altra di favorire il consolidato “mondiale” come non avviene nella stragrande maggioranza degli altri paesi, sembra quindi rispondere più a logiche di interessi settoriali che ad una seria e coerente politica legislativa.

La riforma, quindi, non porterà un effettivo beneficio al sistema delle imprese italiane, considerato nel suo complesso, al di là di casi specifici. Come già detto, l'esenzione dei dividendi sarà probabilmente meno favorevole del vigente sistema dei crediti d'imposta. Né le operazioni di ristrutturazione della proprietà sono oggi penalizzate dal trattamento tributario, tutt'altro. Né sembra, in generale che oggi il problema del sistema produttivo italiano sia quello di smobiIizzare e ristrutturare la proprietà delle imprese. Le imprese italiane infatti sembrano ancora oggi soffrire, rispetto alle loro concorrenti estere, di una scarsa patrimonializzazione, dovuta anche all’incentivo fiscale all'indebitamento. Rispetto a questo problema, la DIT, che il governo intende abolire, costituiva un rimedio efficace, in quanto essa progressivamente eliminava tale incentivo, portando ad una situazione di completa neutralità fiscale.

Nel fare questo la DIT consentiva anche una progressiva riduzione del carico fiscale delle imprese (certo di quelle che conseguivano utili e li accantonavano per reinvestirli): già oggi il carico effettivo, considerando la DIT, è al di sotto del 33 per cento indicato dal Governo: a regime, sarebbe andato molto al di sotto.
Una recentissima simulazione su dati di bilancio indica che, a regime, quando la DIT fosse giunta a interessare l'intero patrimonio netto, il calo medio di pressione effettiva per le imprese esaminate sarebbe stato di circa 12 punti percentuali. Dato che già oggi come ricordato, siamo due-tre punti percentuali al disotto dell'aliquota legale del 36 per cento (che nel 2003 scenderà al 35 per effetto della finanziaria Amato) si può concludere che la DIT avrebbe comportato, nell'arco di questa legislatura, un calo assai sostanzioso delle aliquote effettive, che si sarebbero collocate al di sotto del 25 per cento, tendendo al 20. Questo vigoroso calo di pressione effettiva sarebbe stato raggiunto gradualmente dalle imprese già esistenti; era invece immediatamente fruibile per le imprese di nuova costituzione, che in conseguenza della proposta di riforma saranno invece esposte a un forte aggravio di imposizione. Questo aspetto è di particolare rilievo, se si considera che il “tasso di natalità" delle nuove imprese in Italia è abbastanza elevato e che il vantaggio era consistente indipendentemente dalla dimensione: anche le piccole imprese, quindi, avevano uno sgravio rilevante. Con l'abolizione della DIT, il calo del carico fiscale effettivo sulle imprese sarà affidato esclusivamente sulle aliquote di legge che Governo e Parlamento adotteranno negli anni futuri. Indubbiamente, si tratta di un sistema molto più "dirigista" per raggiungere lo scopo; ma è assai ragionevole supporre che non lo raggiungerà mai.

Infine, un'altra osservazione riguarda la logica della tassazione delle società da un punto di vista europeo. Sembra che il Ministro propenda per l’applicazione della c.d. CIN (capital import neutrality), per cui tutti i redditi prodotti in un paese vengono tassati con l’aliquota del paese. Ciò si può dedurre sia in riferimento al nuovo regime di tassazione delle holding, sia alla scelta di portare la tassazione dei redditi da capitale ai livelli più bassi in Europa, sia al fatto che la tassazione di gruppo per le consociate estere è opzionale. L’altra soluzione è quella della CEN (capital export neutrality), criterio in base al quale tutti i redditi di una società, ovunque conseguiti, vengono tassati in base ai criteri del paese della casa madre. Si tratta di criteri che hanno logiche e implicazioni diverse, sulle quali esiste da tempo una ampia discussione. La CIN esalta la concorrenza fiscale, e quindi la scelta del Governo sembra coerente con le visione generale della destra e con la scelta (illusione?) di trasformare l’Italia in un paradiso fiscale. Il problema nasce dal fatto che negli accordi di Feira dell’autunno 2000 sui redditi da attività finanziarie, il criterio ispiratore è quello della CEN. Nasce quindi il problema di come Tremonti possa coniugare la CIN sulle società e la CEN sui redditi finanziari.

In conclusione, quindi, la scelta di ispirarsi alla riforma tedesca, abolire la DIT e portare l'aliquota legale Irpeg al 33 per cento, con allargamento della base imponibile rischia di essere un autentico bagno di sangue per molte imprese italiane, assolutamente in contrasto con l'obiettivo dichiarato di ridurre il carico fiscale.


5. Le piccole imprese e il lavoro autonomo

All’attenzione dedicata ai grandi gruppi alle società e alla tassazione dei redditi di capitale, non corrisponde una eguale attenzione per il mondo delle piccole imprese e del lavoro autonomo. Per questi contribuenti i vantaggi deriverebbero essenzialmente dalla riduzione delle aliquote dell’Irpef e dall’abolizione dell’Irap: le due misure maggiormente “virtuali” dell’intero provvedimento, dato il loro alto costo finanziario. Al tempo stesso si propone l’introduzione del concordato preventivo triennale che rischia di consentire indebiti risparmi di imposta ad alcuni, e al tempo stesso di penalizzare fortemente le imprese in perdita attraverso un meccanismo oggettivamente molto simile alla minimum tax. Si riproporrebbe inoltre la tradizionale polemica tra redditi da lavoro dipendente e pensione (tassati in modo analitico) e altri redditi (tassati in modo forfettario), provocando così ulteriori fratture sociali.


6. La tassazione dei redditi finanziari

L’ obiettivo più evidente della riforma proposta sembra essere quello di fare diventare l’Italia un “paradiso fiscale” per i redditi di natura finanziaria (oltre –come si è visto- per le holdings) che avrebbero il prelievo più basso tra quelli europei. Il tentativo appare quantomeno, ingenuo, per un grande paese industriale che non può e non deve tendere a fare concorrenza con altre realtà che, soprattutto in ragione delle loro dimensioni, o della necessità di avviare lo sviluppo, ricorrono a strumenti di dumping fiscale. Questa scelta, peraltro, rischia di mettere nuovamente l’Italia in contrasto con gli altri paesi membri della Ue, che sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria stanno raggiungendo un accordo proprio per evitare forme di concorrenza sleale, e si stanno orientando su livelli di aliquota minima ben più elevati.

La proposta suscita perplessità anche per altri aspetti. La misura del prelievo a cui sembra tendere la riforma, pari al 12,5%, oltre a determinare problemi di gettito, è circa la metà del previsto prelievo minimo per le imposte sui redditi (il 23%). E’ evidente quindi che, oltre a favorire coloro che possiedono ingenti masse di capitali da investire in questo modo si riapre la forbice tra finanziamento delle imprese con debito o con capitale proprio.
In ogni caso l’obiettivo della parificazione del trattamento fra titoli pubblici e gli altri redditi da capitale è corretto ed è stato l’elemento ispiratore della riforma del 1997. Esso peraltro era già stato indicato fin dall’emanazione della delega del 1997 prevedendo l’applicazione transitoria di due aliquote di imposta sostituiva (12,5% per titoli pubblici ed altri, e il 27% per le altre forme). L’obiettivo più volte dichiarato dal governo nella scorsa legislatura era quello di uniformare il prelievo a condizione che i parametri finanziari lo consentissero e in coerenza con gli accordi europei, con l’obiettivo di pervenire ad una aliquota almeno non inferiore a quella iniziale dell’Irpef (19%), secondo la logica del sistema DIT.

La scelta, poi, di abbandonare la tassazione del maturato produrrà ulteriori effetti negativi. In primo luogo, l’avvio del nuovo sistema porterà perdite di gettito, che si andranno a sommare a quelle, già rilevanti, della riduzione dell’aliquota, ma soprattutto la riforma produrrà inefficienze nel sistema. Infatti, oltre alle discriminazioni di trattamento fra i fondi (le gestioni collettive effettuate da investitori istituzionali), che saranno favoriti dal rinvio del pagamento delle imposte al momento della cessione della quota, ed il risparmio gestito individuale per il quale la tassazione avverrà in occasione del completamento di ogni singola transazione, la scelta di rimandare la tassazione all’atto del realizzo produrrà effetti di lock-in, ingessando quindi la libera scelta degli investitori con motivazioni di sola natura fiscale. Il sistema attuale è invece assolutamente neutrale.

Va anche osservato che la scelta di tassare il maturato fatta dal governo di centro-sinistra, risultava assolutamente coerente con quella compiuta dallo stesso Tremonti nel libro bianco del 1994. infatti la tassazione su base patrimoniale equivale ovviamente alla tassazione del maturato! E del resto, la scelta di tassazione del maturato con la possibilità di compensare eventuali risultati negativi è in grado anche di mantenere quella flessibilità necessaria per forme di reddito che hanno come loro caratteristica la variabilità. Non a caso la stessa ABI si è dichiarata contraria alla modifica dell’attuale sistema di tassazione che ha portato ad importanti investimenti per la loro gestione che sarebbero vanificati dalla riforma.

7. L’Irap

Per quanto riguarda l’IRAP, la delega prevede la sua soppressione senza indicare tempi e modalità (salvo la previsione della “prioritaria esclusione della base imponibile del costo del lavoro”). Al tempo stesso è previsto che il minor gettito per le Regioni sarà compensato con maggiori trasferimenti o compartecipazioni a tributi erariali. Poiché nell’art. 9 si prevede anche la “sostanziale invarianza dei saldi ... dei singoli settori istituzionali”, sembrerebbe che il minor gettito dovrebbe essere recuperato interamente a carico delle imprese. Forse attraverso l’allargamento della base imponibile dell’Irpeg? Si tratta di una ipotesi alquanto improbabile; infatti, avendo fissato l’aliquota Irpeg al 33%, ed essendo Irpeg e Irap due imposte equivalenti in termini di gettito, si tratterebbe di raddoppiare (!) l’attuale base imponibile dell’Irpeg. È più probabile che il Governo pensi in realtà a far leva sul “federalismo fiscale” per spingere le Regioni a reintrodurre i soppressi contributi sanitari per finanziare la spesa sanitaria: sarebbe un bell’esempio di innovazione e di semplificazione!


8. Conclusioni

Come già avvenuto in altre materie, anche in campo fiscale il Governo sembra ispirato dall’obiettivo prioritario di eliminare le riforme approvate dal centro sinistra. Si tratta di un approccio che non consente una particolare razionalità di intervento
Il sistema fiscale italiano è stato oggetto di radicali riforme prima nel 1972-3 e successivamente nel 1997. L’ultima riforma andava completata e integrata con una ulteriore riduzione del livello (e del numero) delle aliquote dell’Irpef e la sua evoluzione verso un sistema di imposta negativa, l’andata a regime delle DIT, e le altre correzioni ed integrazioni di minore entità, ma pretendere di abbandonarlo dopo soli 5 anni è un grave errore. Il sistema attuale infatti funziona in modo efficiente ed è stato in questi anni (compreso il 2001) l’elemento decisivo per la stabilità della finanza pubblica e la tenuta dei conti pubblici.
Anche se la portata della delega è in realtà limitata, i rischi che essa rappresenta per la finanza pubblica, e la scarsa razionalità di molti interventi sono evidenti. E non è un caso che il comunicato congiunto di Confindustria, ABI, ANIA, Confartigianato del 20 dicembre risulti molto tiepido (in realtà critico) nei confronti della riforma.


Tavola 1
Imposta e aliquote medie
Valori in € - Individui con imponibile positivo

Decili di reddito imponibile Totale imposte - media Aliquote medie per gruppo
Decile Reddito Min Reddito Max Reddito Medio Scenario BASE Scenario RIFORMA Minore imposta media Scenario BASE Scenario RIFORMA Variazione
I 0 2.000 793 43 49 -6 5,46% 6,22% 0,77%
II 2.000 7.000 4.823 159 68 91 3,30% 1,41% -1,89%
III 7.000 9.000 8.473 734 564 170 8,66% 6,66% -2,00%
IV 9.000 11.000 10.043 1.127 1.072 56 11,23% 10,67% -0,56%
V 11.000 14.000 12.921 1.762 1.717 45 13,64% 13,29% -0,35%
VI 14.000 16.500 15.694 2.570 2.509 61 16,37% 15,99% -0,39%
VII 16.500 19.500 18.312 3.364 3.096 267 18,37% 16,91% -1,46%
VIII 19.500 23.000 21.666 4.433 3.949 484 20,46% 18,23% -2,23%
IX 23.000 30.000 26.687 5.929 5.058 872 22,22% 18,95% -3,27%
X 30.000 - 48.067 14.513 10.661 3.852 30,19% 22,18% -8,01%
Media - - 16.743 3.432 2.836 596 20,50% 16,94% -3,56%




Tavola 2
Incidenza del beneficio sul complesso della popolazione adulta

Numero di soggetti
Classi di reddito Perde Indifferente Guadagna Totale
Fino a 6,250 € 993.814 15.632.516 481.120 17.107.450
Da 6.250 a 12.500 € 194.890 1.151.071 8.007.557 9.353.518
Da 12.500 a 25.000 € 609.782 5.187 13.411.578 14.026.547
Da 25.000 a 50.000 € 5.096.455 5.096.455
Oltre 50.000 € 1.017.759 1.017.759
Totale 1.798.486 16.788.774 28.014.469 46.601.729

Composizione percentuale
Classi di reddito Perde Indifferente Guadagna Totale
Fino a 6,250 € 5,81% 91,38% 2,81% 100,00%
Da 6.250 a 12.500 € 2,08% 12,31% 85,61% 100,00%
Da 12.500 a 25.000 € 4,35% 0,04% 95,62% 100,00%
Da 25.000 a 50.000 € 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Oltre 50.000 € 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Totale 3,86% 36,03% 60,11% 100,00%

venerdì, novembre 10, 2006

Il Fisco punta ai profitti virtuali Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Estendere il principio della «maturazione»anche ai depositi in «amministrato» o in «dichiarativo » e ai fondi esteri.

Pur prospettando numerose opzioni alternative, sembra questa la strada suggerita dalla Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
Nella relazione finale,la Commissione presieduta da Cecilia Guerra dedica ampio spazioalla ricerca di una soluzione idonea a equiparare itre regimi di tassazione del risparmio attualmente vigenti (dichiarativo, amministrato, gestito). Appare evidente che il favore della Commissione è verso la scelta di estendere il principio della «maturazione »,mentre il problema della difficoltà di individuare il valore corrente degli strumenti finanziari non quotati viene risolto prevedendo che — a fine periodo — essi siano valutati al costo. L'applicazione del maturato avrebbe come corollario la possibilità di compensare i redditi di capitale con le minusvalenze, sia realizzate,sia maturate.Inoltre, la tassazione dei fondi non avverrebbe più a monte, ma presso il sottoscrittore, con il vantaggio di consentire a quest'ultimo di compensare le plusvalenze e minusvalenze con i risultati di segno opposto conseguiti sul dossier titoli.
Efficienza ed equità
Per verificare se è vero che il principio della maturazione risponde ai criteri di efficienza e equità (principali obiettivi che la Commissione si pone),occorre partire da un esempio semplificato: un risparmiatore acquista un titolo quotato a 100; a fine anno lo ha ancora in portafoglio e —siccome vale 120 —paga imposte sulla plusvalenza ( maturata, ma non percepita) di 20, con un esborso di 4 (essendo l'aliquota unica, proposta dalla Commissione, al 20%); alla fine dell'anno successivo, il titolo nuovamente è sceso a 100; il risparmiatore — che lo ha in portafoglio — memorizza una minusvalenza di 20 che potrà compensare con future plusvalenze o redditi di capitale se e quando ci saranno. In pratica il contribuente, pur non avendo conseguito alcun reddito, viene obbligato a concedere allo Stato un prestito forzoso, non fruttifero e a tempo indeterminato.Il contribuente che si trovi nella situazione esattamente inversa (abbia cioè una minusvalenza maturata di 20 nel primo anno e una ripresa di valore maturata di 20 nel secondo anno) a parità di reddito (nullo) non è, invece, soggetto a questo prestito forzoso. E se è vero che il principio del maturato esiste dal 1998, va anche ricordato che: per le gestioni individuali, il regime è,attualmente, opzionale; per i fondi comuni italiani, è invece applicato dal fondo e pertanto l'investitore non ha la percezione del meccanismo. Inoltre, è sulla base della semplice constatazione sopra esposta (la tassazione di profitti puramente virtuali) che il Tar del Lazio (ordinanza 3 agosto 2001, n. 4971) aveva sospeso l'applicazione dell'equalizzatore, e il Governo dell'epoca rinunciato alla sua applicazione. Ora si vorrebbe, in sostanza, generalizzare gli effetti del meccanismo allora prodotto dall'equalizzatore. E al di là delle implicazioni psicologiche, devono essere fatte altre considerazioni sul piano dell'efficienza e della equità.
Il rapporto con l'Ires
La prima considerazione è la non coerenza con il regime del reddito d'impresa. Questo è, per eccellenza, quello tassato per competenza. Ebbene, neppure nel reddito d'impresa è previsto che le plusvalenze maturate concorrano a formare il reddito senza essere realizzate.
Infatti, le plusvalenze iscritte sui beni immobilizzati non sono imponibili e per i beni del circolante il criterio base di valorizzazione a fine periodo è quello del minore fra costo e mercato.
I tempi del credito d'imposta
La seconda considerazione è la non coerenza fra il momento della tassazione delle plusvalenze e quello dell'utilizzabilità del credito d'imposta sulle minusvalenze. Nell'esempio fatto in premessa, le imposte sulle plusvalenze vengono pagate immediatamente, mentre il credito d'imposta diverràgodibilein un futuro indeterminato. Un simile meccanismo sfugge al senso comune.Si può ribattere che anche nel reddito d'impresa è previsto che le perdite non diano luogo a creditid'imposta immediatamente spendibili; ma nel reddito d'impresa le plusvalenze non realizzate non vengono tassate. Il reddito tassato in capo alle imprese è quello effettivamente realizzato e — come tale — distribuibile.
In ogni caso, deve darsi per scontato che, ove i regimi fiscali venissero uniformati, la circolazione delle minusvalenze fra un regime e l'altro dovrebbe essere completamente liberalizzata e non soggetta agli attuali vincoli per cui le minusvalenze del dichiarativo sono utilizzabili solo in dichiarativo e quelle dell'amministrato solo in dichiarativo e nell'amministrato.

venerdì, dicembre 15, 2006

Successioni: franchigia fino a un milione Commercialista Olbia

Commercialista Premessa
Sig. Prodi,
pensa che non ricordiamo cosa lei ha detto a porta a porta nel famoso duello con Berlusconi ? gli Italiani non hanno dimenticato che lei aveva promesso che la tassa di successione sarebbe stata applicata solo per eredità di parecchi milioni di euro e invece nel decreto legge 262/06 la tassa e applicata da 1 milione, le bugie non piacciono agli Italiani, promette una cosa e ne fà un'altra...
Clicca qui per vedere la puntata di porta a porta e le false promesse di Prodi

Commercialista Olbia Con il decreto legge n. 262/2006, convertito in legge il 23 novembre scorso , viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, così come le donazioni e i trust (cioè il particolare istituto mediante il quale si costituiscono vincoli di destinazione su determinati beni, in favore di specifici beneficiari), sono soggetti a tassazione, con aliquote sul valore complessivo netto dei beni che crescono al diluirsi del grado di parentela, su una base imponibile data dalla massa patrimoniale netta trasferita.
Più specificamente, alle successioni e alle donazioni, verranno d’ora in poi applicate le seguenti aliquote: quella del 4 per cento, per i beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro; quella del 6 per cento, per i beni devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; quella dell’8 per cento, infine, per i beni devoluti a favore di altri soggetti. Dunque mano a mano che si diluisce il grado di parentela, aumenta (oltre alla base imponibile) l'aliquota cui è parametrata la tassazione.
Quali considerazioni si possono fare sulle nuove disposizioni normative? Anzitutto per ciascun beneficiario che risulti essere stretto parente del de cuius o del donante, è prevista una franchigia di un milione di euro, (che comunque è destinata ad essere aggiornata con cadenza quadriennale, tenendo conto dell'indice del costo della vita) che risulta essere di pari importo sia in caso di donazione che in caso di successione e indipendentemente dalla tipologia di beni trasferiti (a differenza di quanto disposto invece dalla previgente disciplina).
Altra novità sta nel fatto che la base imponibile sia è data dalla massa patrimoniale netta trasferita (attività meno passività), e non più dai singoli beni., risultando come soggetti all'imposta, oltre agli immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni mobili e le quote di fondo comune di investimento, limitatamente alla parte del loro valore non corrispondente al valore dei titoli di Stato presenti nel fondo. Restano esenti pertanto i titoli di Stato.
Relativamente al discorso delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui siano devoluti beni immobili, le stesse vengono di fatto ripristinate nella misura del 2 e dell'1 per cento, con applicazione della misura fissa pari a 168 euro, se ricorrono i requisiti "prima casa" in capo all'avente causa.
Scompare, dunque, qualsiasi riferimento a una normativa di favore per il caso di trasferimento dell'immobile che costituiva l'abitazione principale del de cuius, mentre tornano a valere, per usufruire di una tassazione agevolata, i requisiti "prima casa" in capo al beneficiario. E’ importante, infine, sottolineare l’aspetto della decorrenza temporale delle nuove norme in materia. Lo stesso decreto, così come convertito (articolo 2, comma 53), introduce infatti una sorta di "doppio binario" temporaneo fra l'imposta sulle successioni e quella sulle donazioni, stabilendo due date differenti per l’entrata in vigore .
Mentre per le successioni le nuove norme si applicano, con retroattività fin dal 3 ottobre, cioè dalla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (per l’applicazione delle nuove norme a casi specifici è importante la data di apertura della successione), per le donazioni le stesse trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre dal 3 ottobre sino a tale data si applicheranno le disposizioni del Dl 262/2006 nella sua originaria formulazione.
Appare evidente che, a partire dalla citata data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tutte le successioni e donazioni saranno soggette alle nuove disposizioni illustrate e tornano, pertanto, a "viaggiare" su un unico binario.

mercoledì, novembre 22, 2006

Prodi e il mercato immobiliare. I trucchi del nuovo catasto Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Quando Berlusconi terminò la sua campagna elettorale dicendo "Abolirò l'ICI", molti italiani fecero spallucce, non rendendosi conto di ciò che stava per succedere, e votarono turandosi, oltre al naso montanelliano, anche gli occhi, le orecchie e il comprendonio. Vediamo cosa sta succedendo al mercato immobiliare sotto il cielo dell'Unione: l'argomento riguarda l'80% degli italiani e non è da poco, dal momento che si tratta di imposte sulla casa di proprietà, che già ora sono le più alte in Europa e nel mondo. Di recente il Senato ha annullato il blocco degli sfratti decretato dal governo Prodi, ma gli attacchi al diritto di proprietà continuano sotto il nuovo reame del "socialismo di mercato". A settembre Padoa Schioppa ha conferito ai comuni la gestione del Catasto, delle sue rendite e degli altri tributi sulla casa, inclusa l'imposta di registro. I Comuni hanno piena libertà di utilizzare le addizionali Ire e Irap (ex Irpef) e possono introdurre nuovi tributi. L'avvocato Carini, presidente della Unione piccoli proprietari (UPPI), dichiara: "Ci batteremo contro questa vergognosa finanziaria mobilitandoci, scendendo in piazza e attuando azioni di disobbedienza fiscale come atti di legittima difesa contro questa manovra che penalizza fortemente milioni di italiani che sono stufi di essere trattati come polli da spennare".

Tra i punti dolenti figura anche la recente Legge Bersani, che ha decretato l'obbligo di dichiarare l'intermediario nel caso di compravendita. Il fatto -commendevole sotto il profilo della lotta all'evasione- sanzionerà però in maniera indiscriminata tutte le parti in causa, anche se uno solo avrà sbagliato. L'Ici -infine- dovrebbe essere pagata in sede di dichiarazione dei redditi, ma ciò potrebbe complicare, invece di semplificare, il pagamento della imposta. Ciò che più preoccupa però è la revisione del Catasto. La tassazione si sta spostando inesorabilmente ai valori "di mercato", senza riduzione del carico complessivo. Sono in arrivo balzelli di entità impensabili. Non va meglio per gli affittuari. Il proprietario che concede in locazione la propria casa deve corrispondere cifre assurde: l'IRE colpisce per il 35%. Su un reddito da affitto di 6000 euro regolarmente denunciato, il proprietario deve pagare 1785 euro di IRE e 735 euro di ICI... E' una istigazione a delinquere, un incentivo al mercato nero, da parte di Stato e Comuni. Se le rendite catastali saranno parificate al canone locativo, la tassazione per il proprietario di un appartamento concesso in affitto sarebbe addirittura del 100%!
Intervista all'avv. Carini, presidente della Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI)
L'Unione dei piccoli proprietari italiani, è una libera associazione diffusa in tutta Italia e legalmente riconosciuta. Conta su una rappresentanza in ogni capoluogo di 250 sedi per 400.000 iscritti e offre un servizio di consulenza ai cittadini. Si tratta della prima organizzazione rappresentativa della proprietà. Il presidente, l'avvocato Giacomo Carini, ci parla del salasso cui andranno presto incontro i proprietari di immobili....

In questi mesi i cittadini stanno pagando la revisione degli estimi catastali, con un passaggio automatico a categoria superiore e l'obbligo di pagare cinque anni di arretrati in mancanza di estimi. Cosa sta succedendo?
Un decreto presidenziale del 1998 prevedeva la revisione degli estimi: dal calcolo basato sul numero di vani si doveva passare alla valorizzazione per superficie. Gli estimi dovevano essere portati verso il canone locativo, mentre oggi sono più bassi. Dal punto di vista teorico questo va bene, dal punto di vista pratico si rischia uno sfasamento, perché, Addizionando l'IRE all'Ici si arriva al 105% di tassazione. Finora però le rendite catastali sono state inferiori al prezzo di mercato. Tuttavia sappiamo già che i Comuni proseguiranno nella tendenza in atto di equiparare i valori catastali ai valori teorici di mercato. Si possono aggiornare i valori ma rivedendo il carico complessivo, perché se no si espropriano senza indennizzo gli appartamenti di tutti e non mi pare che ciò sia consentito dalla nostra Costituzione.

Cosa pensa del mantenimento dell'Ici?
L'Ici è immorale perché non grava sul reddito prodotto da un bene immobile, ma sul suo "valore", con percentuali che possono raggiungere il 9 per mille nei casi di appartamenti sfitti. Scopo di questa imposta è creare introiti per i Comuni, e permettere la erogazione di servizi. In questo modo però i cittadini non pagano per i servizi effettivamente goduti, ma pagano a priori. Inoltre tocca ai soli proprietari di immobili sostenere la gran parte del finanziamento alle amministrazioni. Se un cittadino investe miliardi al di fuori del mattone non paga nulla

mercoledì, settembre 13, 2006

Bot e azioni, aumentano le tasse Commercialista Olbia


Commercialista Olbia
MILANO. Il premier Romano Prodi era tornato sull’argomento dal palco di Caorle lunedì scorso, due giorni fa il ministro dell’Economia Padoa-Schioppa aveva dato nuova conferma, ieri è toccato al viceministro dello stesso dicastero, Vincenzo Visco, puntualizzare definitivamente le intenzioni del governo in materia di rendite finanziarie: «L’aliquota sarà unificata al 20%. Adesso ce ne sono due, una al 27 e l’altra al 12,5%, e andranno tutte e due al 20, come era scritto nel programma». Dice così appena arriva alla Festa dell’Unità di Milano e specifica subito che non si tratterà di un aggravio per i risparmiatori tout court, piuttosto, tale armonizzazione «è un fatto di razionalizzazione tributaria per evitare trattamenti differenziati che portano ad arbitraggi fiscali. È una riforma all’insegna della neutralità della tassazione». Se ora è chiaro quale sarà l’aliquota unica applicata alle rendite, sono ancora allo studio del ministero le modalità con cui sarà introdotta. In campagna elettorale Prodi aveva escluso che il riordino della tassazione avrebbe interessato i Bot già in circolazione (anche se un intervento complessivo risulterebbe più incisivo da subito per le casse dello Stato) e aveva pure ventilato una franchigia per i piccoli risparmiatori. Di fatto, però, finisce uno dei pochi primati favorevoli agli investitori, in vigore dal lontano 1986 e ritoccato nel ‘98. È quello che tassa le rendite finanziarie - vale a dire gli interessi dei titoli obbligazionari (come i classici Bot), i dividendi e le plusvalenze dei titoli azionari quotati in Borsa, oltre ai rendimenti di gestioni patrimoniali e dei fondi comuni - al 12,5%. Per i fondi comuni le quote pubblicate giornalmente sono già al netto dell’imposizione fiscale, al contrario di quelli esteri armonizzati Ue che prevedono il calcolo delle tasse al momento del disinvestimento, fatto che permette loro di mostrare quotidianamente perfomance migliori.

Chi invece, almeno sulla carta, trae giovamento dall’iniziativa del governo sono i titolari di conti corrente, bancari e postali, e dei conti di deposito. L’aliquota fino a oggi è stata del 27%, ma la progressiva trasformazione del conto corrente da forma d’investimento a puro strumento di gestione del denaro, ha compresso i rendimenti allo zerovirgola, abbattendo quindi anche il gettito per il Tesoro.

Con la manovra annunciata dal governo, l’imposizione fiscale si allinea con quella già praticata in Europa, dove l’aliquota media non è lontana dal 20%: è così in Gran Bretagna; in Francia è tra il 16 e il 26% a seconda della natura del titolo, in Germania si posizione tra il 26 e il 31%. Teoricamente, non sarebbe altro che un allineamento all’Europa. Eppure in molti si chiedono quali saranno gli impatti sullo strumento finanziario più sensibile a ogni intervento fiscale: i titoli di Stato. Fosse stata fatta negli anni Ottanta, quando gli italiani andavano avanti a pane e Bot, si sarebbe risolta in una partita di giro: i tassi si sarebbero alzati per compensare l’aggravio del Fisco, quindi lo Stato avrebbe incassato di più, pagando però più interessi. Oggi, probabilmente, l’effetto sarà più contenuto perché la quantità di titoli di Stato in mano alle famiglie negli anni si è assottigliata fino ad attestarsi tra il 15 e il 20% del totale in circolazione.

Il mercato, dunque, è dominato dagli investitori istituzionali, per lo più i grandi fondi internazionali, chiamati «lordisti». Ragionano sul rendimento lordo in quanto le rendite rientrano nella tassazione ordinaria che, nel caso delle società estere, va a rimpinguare le casse del Paese di appartenenza. Per loro cambierà poco, difficile, dunque, un contraccolpo sui mercati. Possibile invece un’ulteriore disaffezione delle famiglie per uno strumento, come il Bot, che negli ultimi anni di tassi bassi, non ha saputo difendere il capitale dall’erosione dell’inflazione.

martedì, dicembre 05, 2006

Emendamenti alla manovra-bis: cambia la tassazione immobili Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Emendamenti alla manovra-bis: cambia la tassazione immobili
20/07/2006 – Correzioni al decreto Bersani in materia di regime Iva su locazioni, leasing e cessione di immobili. Reintroduzione della distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali con consequenziale differenziazione dei regimi di tassazione, cancellazione della retroattività della norma che comportava la rettifica della detrazione, inaugurazione del regime opzionale tra imponibilità ed esenzione Iva per le società. Queste le principali novità contenute nell’emendamento presentato dal Governo.

Pur conservando l’obiettivo di contrastare l’evasione immobiliare, il decreto legge 223/06 - noto come manovra-bis - subisce dunque importanti modifiche (art. 35, comma 8).
Per quanto riguarda gli immobili ad uso abitativo, il testo non introduce alcuna modifica: rimangono esenti da Iva le locazioni effettuate nei confronti di qualsiasi locatario. E le cessioni effettuate da imprese (soggetti passivi di imposta) nei confronti di qualsiasi acquirente, purché ciò avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’immobile. Rispetto alla prima versione del decreto, viene dunque ridotto da cinque a quattro anni il periodo entro il quale la cessione dell’immobile è soggetta a Iva.

Relativamente agli immobili strumentali, torna l’imponibilità Iva sebbene in casi limitati. In particolare, sia per le locazioni che per le cessioni, l’imponibilità è applicabile nel caso in cui l’operazione sia effettuata:
- nei confronti di soggetti con detraibilità Iva sino al 25% dell’imposta assolta sugli acquisti (banche o assicurazioni);
- nei confronti di acquirenti non soggetti passivi d’imposta (enti, organizzazioni, associazioni);
- con scelta da parte della società locatrice o venditrice per l’imposta sul valore aggiunto.

L’emendamento del Governo al decreto Bersani introduce pertanto un regime opzionale di imponibilità ed esenzione Iva. Le società hanno la possibilità di scegliere se pagare o meno la suddetta imposta.

Nel caso in cui scelgano l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, sono comunque tenute a versare un’imposta ipotecaria e catastale del 4% ed un’imposta di registro fissa pari a 168 euro.
La percentuale del 4% diventa del 2% per i fondi immobiliari, e dell’1% del canone nel caso di affitto (imposta proporzionale di registro).

Se decidono invece di restare nell’ambito dell’imposta di registro, saranno obbligati a rimborsare i crediti d’imposta. L’emendamento comporta inoltre modifiche anche relativamente alla rettifica della detrazione (art. 35, comma 9 del DL 223/06). Vediamo in cosa consistono tali correzioni.

Il decreto perde il valore retroattivo. Questo significa che non è più obbligatorio restituire l’Iva già detratta prima della manovra-bis. In particolare, non si rimborsano i crediti d’imposta per:
- tutte le locazioni o cessioni effettuate in esenzione da Iva;
- i fabbricati abitativi di cui si è già in possesso al 4 luglio 2006, data dell’entrata in vigore del decreto 223/06, a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano stati completati da meno di quattro anni;
- i fabbricati strumentali per i quali sia stato specificato, nella stipulazione del primo atto di vendita avvenuto dopo il 4 luglio 2006, la scelta dell’imposizione Iva.

Iva immobili: a novembre la scelta per l’imponibilità
19/09/2006 - Per tutti i contratti di locazione assoggettati a Iva ed in corso al 4 luglio 2006 scatta l’obbligo di registrazione. È quanto stabilisce il decreto legge 223/2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006. Termini e modalità sono contenute nella circolare che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi.

La registrazione dovrà essere effettuata per via telematica dal 2 al 30 novembre 2006. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione telematica i soli contribuenti persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni, che pertanto possono adempiere a tali obblighi con le modalità non telematiche di cui al testo unico dell’imposta di registro.

Contestualmente alla registrazione sarà possibile, per le società locatrici che avranno optato per l’imponibilità dell’Iva, manifestare tale scelta presentando una apposita dichiarazione.
Ricordiamo infatti che la locazione di immobili strumentali è imponibile Iva quando è posta in essere da un soggetto Iva avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti inferiore al 25%; oppure da un soggetto Iva, avente diritto ad una detrazione dell’imposta sugli acquisti superiore al 25% e quindi esente, che abbia tuttavia optato per l’assoggettamento a Iva.

Oltre l’imposta sul valore aggiunto, sarà dovuta l’imposta di registro pari all’1% del canone, da versare nello stesso periodo (dal 2 al 30 novembre), secondo le disposizioni del decreto 31 luglio 1998. La circolare dell’agenzia delle Entrate indica le modalità di calcolo e di versamento.
“L’imposta di registro – si legge nel documento - è dovuta sul corrispettivo determinato per l’intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data”.

La base imponibile ai fini del calcolo della suddetta imposta è rappresentata dal corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto.
Il versamento può avvenire annualmente oppure in un’unica soluzione. Nel caso in cui il contribuente intenda effettuate il versamento in un’unica soluzione, l’imposta si ridurrà ad una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Per poter accedere a tale agevolazione, il contratto dovrà avere durata complessiva superiore ai due anni, e la durata residua dovrà essere superiore ad un anno.

lunedì, febbraio 19, 2007

Eufemi (Udc): “Con le addizionali Irpef tassazione più pesante per le famiglie Commercialista Olbia

Commercialista Olbia “Dietro la cortina fumogena dei Dico, il governo Prodi assesta una dura mazzata alle tasche delle famiglie italiane”.
“Come purtroppo l’Udc aveva denunciato invano - prosegue Eufemi - in Parlamento e in tutte le sedi durante il dibattito sulla Finanziaria, l’infausta decisione del governo di trasformare le deduzioni in detrazioni ha allargato pesantemente la base imponibile, e con il via libero alle addizionali Irpef da parte dei Comuni ha determinato un effetto negativo sui redditi delle famiglie, soprattutto quelle con figli. La somma finale, infatti, non è uguale a zero, ma un vero e proprio aggravio della pressione fiscale.”
“Infatti - spiega il senatore Udc - come adesso conferma autorevolmente anche il Sole 24 Ore, il giochino che stanno facendo i comuni è quello di non modificare l’Ici (oppure di ridurla in maniera insignificante), intervenendo in sordina con le addizionali Irpef, aggravando così di gran lunga la tassazione per i contribuenti, con riflessi particolarmente negativi per le famiglie alle quali viene rifiutata, come pure avevamo chiesto, una soglia di esenzione almeno per quelle con figli.”

“Un esempio particolarmente eclatante - conclude Eufemi - è quello del comune di Roma, ma non è il solo: ad essere colpiti sono sempre e soltanto quelli che le tasse già le pagavano, i soliti noti, senza che venga scalfita l’area dell’evasione.”

venerdì, febbraio 16, 2007

Aliquota unica per le rendite Commercialista Olbia


Commercialista Olbia Si è svolta il 16 gennaio scorso l’audizione informale dell’ANCE sui contenuti del disegno di legge recante “Delega per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi da capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione dei testi unici delle disposizioni sui tributi statali” (DDL 1762/C).
di: Fonte ANCE


Il dott. Carlo Ferroni, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, che tra le deleghe previste nel provvedimento legislativo e volte a realizzare un generale riordino delle disposizioni tributarie statali, assumono particolare rilevanza per il settore la delega in materia di redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria e quella relativa alla riforma del catasto.

In relazione al primo ambito, ad avviso dell’ANCE, nel testo legislativo andrebbe introdotto il principio di equiparazione tra la tassazione delle rendite finanziarie e quelle di natura immobiliare, relative principalmente al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, come già da tempo auspicato dall’Associazione.
In proposito, il regime fiscale agevolato, con applicazione di una aliquota sostitutiva al 20%, andrebbe riconosciuto in un primo tempo alle persone fisiche e in seguito anche a favore delle società immobiliari, almeno relativamente al reddito derivante dalla locazione di abitazioni in edilizia convenzionata, in considerazione delle finalità sociali perseguite con tali programmi.
L’applicazione dell’aliquota sostitutiva dovrebbe, inoltre, essere reintrodotta in relazione alle plusvalenze derivanti da cessione di aree edificabili, escluse da tale regime secondo la previsione contenuta all’art.1 comma 310, della legge finanziaria 2007 (l.296/06).

Per quanto riguarda poi la delega in materia di riforma del catasto l’ANCE ha espresso forti preoccupazioni in merito ai criteri previsti per la revisione degli estimi, effettuata su base patrimoniale e non anche reddituale e basata su un ipotetico valore di mercato dell’immobile e non anche sul reddito ritraibile dall’affitto del fabbricato.
L’Associazione ha evidenziato, altresì, che nel testo non viene precisato il modo in cui saranno stabiliti i coefficienti di redditività da applicarsi al valore patrimoniale per la determinazione delle nuove rendite, costituenti la base imponibile ai fini di tutti i tributi immobiliari.
Occorrerebbe, quindi, integrare la delega con la previsione che la determinazione degli estimi catastali debba avvenire su base reddituale, oltrechè patrimoniale.
In relazione alle cessioni di fabbricati, classificati o classificabili nei gruppi A, B e C soggette ad IVA, è stata, inoltre, rilevata l’opportunità di escludere, una volta approvati i nuovi estimi catastali, la possibilità per gli Uffici preposti di procedere alla rettifica del corrispettivo dichiarato nell’atto, nel caso in cui lo stesso non sia inferiore al valore catastale, reintroducendo, quanto previsto nell’articolo 15 del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995 e successivamente abrogata dall’art.35, comma 4 DL 223/06.

martedì, gennaio 02, 2007

Bollo auto, rivoluzione in arrivo. Si pagherà in base alle emissioni Commercialista Olbia

Commercialista Olbia Secondo i primi calcoli saranno penalizzate le vetture vecchie, che pagheranno come le supercar. Non cambia nulla per quelle nuove.

Una vecchia Fiat Tipo secondo le prime stime dovrebbe pagare un bollo pari a quello di una Porsche nuova di zecca. E' un effetto della rivoluzione in arrivo per la "tassa di possesso", più nota come bollo auto: presto potrebbe essere calcolata solo sul livello di emissioni nocive dell'auto e non più dai cavalli fiscali. Un capovolgimento totale dell'attuale sistema di tassazione.

La proposta arriva direttamente dal ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, che l'ha portata in discussione nella finanziaria 2007: e d'ora in poi sarà la strada da seguire. Ma l'ha annunciata spiegando che ''non si tratta di tasse in più: non chiediamo tasse, ma contributi. Gli automobilisti già pagano una tassa di circolazione, io propongo solo di calcolarla in base alle emissioni di CO2 nell'atmosfera e non in base ai cavalli. Chiediamo cioé contributi ambientali ed eco-incentivi''. E' la stessa direzione in cui va l'Unione Europea e la Commissione.

Cosa cambierà? Per le auto nuove poco o nulla perché già adesso le auto con più cavalli, tecnologia o no, emettono molta più CO2 di quelle piccole, quindi la tassazione rimarrà invariata.

Si apre invece un baratro fiscale per le macchine vecchie, che inquinano fino a 100 volte più di una vettura moderna. Tanto per capirci una Fiat Tipo dovrebbe pagare come una Ferrari. Dal punto di vista ambientale una soluzione impeccabile, ma dal punto di vista dell'equità fiscale...

mercoledì, novembre 22, 2006

Manovra/ Rinviata a luglio l'armonizzazione delle aliquote sulle rendite Commercialista Olbia


Commercialista Olbia La tassazione delle rendite, o meglio l'armonizzazione delle aliquote delle rendite finanziarie al 20% non è più collegato alla Finanziaria, ed anche la copertura, pari a 1 miliardo di euro, che da questa misura inizialmente si prevedeva è stata compensata da un maggior utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico. E' questa una delle novità che è emersa dal confronto del testo della Finanziaria approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, rispetto alla formulazione così come approvata dal Consiglio dei ministri.

A confermare la novità è pure il sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi, che interpellato in proposito ha spiegato che "il miliardo che doveva derivare dal ddl delega fiscale è stato coperto in manovra con altri strumenti, e quindi non è strettamente necessario approvare il Ddl nei tempi della Finanziaria. Resta comunque l'impegno del governo a varare la delega con l'armonizzazione della tassazione delle rendite e la riforma degli estimi
catastali". Quest'ultima, ha tenuto a sottolineare "è una misura a saldo zero".

Dal raffronto delle tabelle di copertura risulta dunque che gli oneri da coprire dopo il passaggio alla Camera, sono aumentati di 644 milioni di euro: da 23.046 milioni a 23.690 milioni. Conseguentemente l'utilizzo del risparmio pubblico come mezzo di copertura passa da 5.875 milioni a 7.277 milioni. ''Sotto il profilo sostanziale non cambia nulla, perche' la norma sulle rendite entrava in vigore il primo luglio 2007. Noi auspichiamo che sia approvata, non c'e' nessun motivo per cui non dovrebbe essere approvata''. E' con queste parole che il sottosegretario all'Economia, Nicola Sartor, interpellato al Senato dai giornalisti, ha confermato e ribadito l'intenzione dell'esecutivo a non recedere all'armonizzazione delle aliquote cosi' come contenuto nel programma di governo, nonostante la norma contenuta nel ddl delega fiscale non figuri piu' come collegata alla Finanziaria.

Il governo conta di ridurre le aliquote fiscali a partire dal 2009 utilizzando i proventi della lotta all'evasione fiscale. Lo dice in un'intervista a Gente il ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa. "Se la lotta all'evasione porterà i risultati sperati, è realistico ipotizzare una diminuzione delle aliquote a partire dal 2009", ha detto Padoa-Schioppa. Secondo il ministro, la manovra rimette in moto lo sviluppo e rende l'Italia un "Paese più equo, grazie ai consistenti sgravi fiscali concessi a famiglie, pensionati e lavoratori con redditi medi e bassi".

martedì, agosto 01, 2006

Accertamento e riscossione

Commercialista Olbia
Circ. 30 del 6 giugno 2005 - Comunicazione al contribuente esiti della tassazione separata

Il comma 412 della legge finanziaria per l’anno 2005 ha previsto, in esecuzione dell’articolo
6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, “Statuto del contribuente”, l’invio della
comunicazione degli esiti della liquidazione effettuata ai sensi dell’articolo 36 –bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata percepiti a decorrere dall’anno 2001.

In particolare è previsto l’invio della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegato il modello di pagamento F24 precompilato dall’Agenzia per il versamento dell’imposta dovuta.
E’, inoltre, previsto che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si proceda all’iscrizione a ruolo della somma dovuta con l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, pari al 30% dell’imposta e degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

mercoledì, settembre 13, 2006

Commercialista Olbia


Commercialista Olbia
Le aliquote attuali
Nel nostro paese, i redditi delle attività finanziarie (interessi, dividendi e plusvalenze),
quando sono percepiti da persone fisiche al di fuori di ogni attività di impresa, non sono tassati
come gli altri redditi attraverso l’imposta progressiva (Irpef), ma subiscono un prelievo
proporzionale, generalmente a opera degli intermediari, articolato su due aliquote:
· il 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni pubbliche e delle più rilevanti tipologie
di obbligazioni private
· 12,5 per cento sulle plusvalenze e sui dividendi, derivanti da partecipazioni non
qualificate, ossia quelle che riguardano il pubblico dei risparmiatori che detengono
porzioni molto piccole del capitale delle società. (1)
· 12,5 per cento sul risultato di gestione dei fondi comuni
· il 27 per cento sui depositi e conti correnti bancari e postali.
Elevare l’aliquota del 12,5 per cento vorrebbe dunque dire aumentare la tassazione degli
interessi, dei dividendi e delle plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni non
qualificate e dei fondi comuni.
Nel caso in cui il percettore di dividendi e plusvalenze sia un socio qualificato o un
soggetto-Irpef che esercita attività di impresa, questi redditi di capitale, invece di essere
tassati al 12,5 per cento, sono inclusi per il 40 per cento nell’imponibile Irpef, con aliquote che
vanno attualmente da un minimo del 23 per cento ad un massimo del 43 per cento. In queste
ipotesi, l’aliquota effettiva (tenendo conto della parziale inclusione in Irpef) va pertanto da un
minimo del 9,20 per cento (0,40*0,23) a un massimo del 17,20 per cento (=0,40*0,43).
Questi soggetti non sarebbero interessati dall’aumento dell’imposta sostituiva del 12,5 per
cento.
Dividendi e plusvalenze percepiti da altre società di capitali, di cui qui non ci occupiamo,
godono invece di un regime di sostanziale esenzione .
Effetti sul gettito dell’adozione di un’aliquota unica
La tabella 1 illustra il gettito delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, per il 2004,
disaggregato per tipologia di prelievo (dati Istat). Solo il primo aggregato comprende imposte
prelevate ad aliquote diverse: 12,5 per cento e 27 per cento, quest’ultima riservata agli
impieghi a breve temine come i depositi bancari. Per tutti gli altri prelievi indicati, l’aliquota,
nel 2004, è il 12,5 per cento. Ipotizzando che nel primo aggregato i redditi tassati al 27 per
cento pesino per il 30 per cento del totale, e inoltre che la composizione della ricchezza e la
sua redditività restino quelle osservate nel 2004, le successive colonne illustrano le variazioni
di gettito che si avrebbero imponendo un’aliquota unificata su tutte le tipologie di reddito, pari
al 12,5 per cento, al 15,15 per cento, al 20 per cento o al 23 per cento.
Tabella 1. Gettito delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, 2004 (milioni di euro) e
variazioni del gettito in presenza di un’aliquota unica a diversi livelli
Se le aliquote venissero uniformate al livello più basso (12,5 per cento) si avrebbe sicuramente
una perdita di gettito, pari, nelle nostre ipotesi, a più di 2 miliardi di euro.
Con un’aliquota del 15 per cento circa, si avrebbe sostanziale parità di gettito. Per ogni punto
in più al di sopra di questa aliquota il gettito aggiuntivo sarebbe pari a poco più di 800 euro a
punto, sempre nelle ipotesi fatte di parità di volume, redditività e composizione della ricchezza
e prendendo a riferimento la base imponibile da cui è derivato il gettito 2004 (attorno a 13
miliardi di euro).
Passare a un’aliquota uniforme del 23 per cento potrebbe quindi comportare un maggiore
introito di 6,7 miliardi di euro, ma il maggior gettito sarebbe di rilievo anche con un’aliquota
del 20 per cento (superiore a 4 miliardi).
Alcune importanti cautele
Queste stime vanno però prese con molte cautele.
In primo luogo, il gettito delle imposte sui redditi finanziari, come si nota dalla figura 1 è molto
variabile di anno in anno, in relazione all’andamento dei mercati.
Figura 1 Gettito delle imposte sostitutive sulle attività finanziarie 1998-2004 (milioni di euro)
In secondo luogo, un aumento indifferenziato dell’imposta sostitutiva, ad esempio, al 20 per
cento o al 23 per cento, su tutti i redditi di capitale, non tiene conto dell’esigenza di adeguare il
prelievo per tenere conto della tassazione già subita in capo alla società dai dividendi e dalle
plusvalenze azionarie (nella misura in cui queste riflettano l’esistenza di utili non distribuiti).
(1) Vengono definite qualificate le partecipazioni che, nel caso dei titoli quotati, rappresentino
almeno il 2 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 5 per cento del
capitale della società partecipata. Nel caso dei titoli non quotati le due percentuali salgono,
rispettivamente, al 20 e al 25 per cento.

venerdì, febbraio 16, 2007

Commercialista Olbia
1001 RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1002 RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI
1004 RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
1012 RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
1013 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO
1021 IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1024 RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI
1025 RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA
1028 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO
1029 RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
1030 RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI
1031 RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI
1032 RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1034 RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
1035 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO
1036 RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE
1038 RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA
1040 RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
1045 RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI
1046 RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
1047 RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI
1048 RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI
1050 RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA
1051 RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE
1052 INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE
1058 RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE
1100 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1102 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
1103 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE
1104 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV
1105 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA
1106 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI
1108 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI
1109 IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI
1110 IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI
1124 IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE
1130 ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO
1131 ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE
1239 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1242 IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA
1243 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI
1245 PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
1250 ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
1301 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1302 EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI
1304 ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D'AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE
1312 INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1328 INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D'AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE
1452 CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE
1601 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1602 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA
1612 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA
1613 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA
1614 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA
1663 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE
1665 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO
1668 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VERSAMENTO UNITARIO
1670 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO
1672 IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1673 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE
1675 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO
1676 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA
1677 IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
1678 ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
1680 RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
1685 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1686 RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1687 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1688 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1689 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1690 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1691 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1692 RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1693 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1694 RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1705 RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO
1706 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI
1707 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
1708 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO.
1709 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1710 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI
1711 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI
1712 ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
1713 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
1714 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE
1801 SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO
1802 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO
1803 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI
1804 IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI
1805 CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI
1806 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI
1807 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
1808 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1809 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA
1901 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA
1902 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA
1912 INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA
1913 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA
1914 INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1915 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA E RELATIVE SANZIONI
1916 RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
1920 RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1921 EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
1928 RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI
1962 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA
1963 ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA
2021 SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE
2024 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI
2100 IRPEG SALDO
2101 MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
2112 IRPEG ACCONTO PRIMA RATA
2113 IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
2415 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI
2691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEG
2724 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
2726 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO
2727 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI
2728 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF
2729 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI
2801 QUOTA ACCISE BENZINE RISERVATA ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
2802 ACCISA SPIRITI
2803 ACCISA BIRRA
2804 ACCISA OLI MINERALI LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
2805 ACCISA GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI
2806 IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA
2807 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511
2808 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA D.L. 30.9.89 N.332
2809 ACCISA GAS METANO AUTOTRAZIONE
2810 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L.30.09.89
2811 MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALI ENERGIA ELETTRICA D.L. 28.11.88 N.511
2812 DENATURANTI E PRODOTTI SOGGETTI A I.F. CONTRASSEGNI DI STATO
2813 DIRITTI DI LICENZA SULLE ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
2814 ACCISA SUL GAS METANO PER COMBUSTIONE
2815 IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI SACCHETTI DI PLASTICA
2816 IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUME
2817 TASSA EMISSIONE DI ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDO DI AZOTO
2818 ENTRATE ACCISE EVENTUALI E DIVERSE
2819 IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE COKE DI PETROLIO E BITUME
2820 INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA
2821 SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE CONSUMO
3000 ILOR PERSONE GIURIDICHE
3300 ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI
3331 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE
3350 ILOR PERSONE FISICHE
3631 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA
3731 ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
3800 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO
3801 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
3802 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA
3803 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE
3804 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI ENTI LOCALI
3805 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI
3812 IRAP ACCONTO PRIMA RATA
3813 IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
3815 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO
3816 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI SOSTITUTI D'IMPOSTA
3817 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE
3818 ADDIZIONALE ALL'IRPEF ENTI LOCALI TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLO 730
3850 DIRITTO CAMERALE
3887 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
3888 INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
3889 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
3890 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
4001 IRPEF SALDO
4002 MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
4006 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAMENTE IN DICHIARAZIONE
4025 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
4026 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO DELLE ATTIVITA' MARGINALI
4033 IRPEF ACCONTO PRIMA RATA
4034 IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
4057 IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D'IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE
4200 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
4201 ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA.
4330 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA. IMPIANTI FUORI REGIONE
4331 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
4357 IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
4358 SANATORIA FISCALE PER REDDITI DI PENSIONI ESTERE
4630 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4631 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4691 TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEF
4720 MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RESPINTA E RELATIVI INTERESSI
4730 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
4731 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
4930 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA
4931 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D' AOSTA
4932 IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
4933 IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D' IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA
4996 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA AUTOTASSAZIONE
4999 REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI
6001 VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO
6002 VERSAMENTO IVA MENSILE FEBBRAIO
6003 VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO
6004 VERSAMENTO IVA MENSILE APRILE
6005 VERSAMENTO IVA MENSILE MAGGIO
6006 VERSAMENTO IVA MENSILE GIUGNO
6007 VERSAMENTO IVA MENSILE LUGLIO
6008 VERSAMENTO IVA MENSILE AGOSTO
6009 VERSAMENTO IVA MENSILE SETTEMBRE
6010 VERSAMENTO IVA MENSILE OTTOBRE
6011 VERSAMENTO IVA MENSILE NOVEMBRE
6012 VERSAMENTO IVA MENSILE DICEMBRE
6013 VERSAMENTO ACCONTO PER IVA MENSILE
6031 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6032 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6033 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6034 VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE
6035 VERSAMENTO IVA ACCONTO
6036 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE
6037 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2 TRIMESTRE
6038 CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 3 TRIMESTRE
6099 VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
6493 INTEGRAZIONE IVA
6494 STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO IVA
6495 IVA REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO
6601 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANUTENZIONE PROTEZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
6602 CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
6603 AGEVOLAZIONI INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
6604 CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE
6605 CREDITO D'IMPOSTA AI FINI DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE PER LA SARDEGNA
6606 CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI IN NATURA
6700 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE
6701 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
6702 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI TERRITORIALI
6703 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
6705 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE
6706 AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA
6707 AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE
6708 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA
6709 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER GLI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A METANO O A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
6710 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
6711 INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE
6712 CREDITO D'IMPOSTA INCENTIVI ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI
6713 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI INNOVATIVI
6714 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER SPESE DI RICERCA
6715 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER TITOLARI DI LICENZA SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
6716 CREDITO D'IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE
6717 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI DI PESATURA
6718 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA IMPRENDITORIA FEMMINILE
6719 CREDITO D'IMPOSTA PER VENDITORI DI STRUMENTI INFORMATICI PER CESSIONI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE
6720 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 1 TRIMESTRE
6721 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 2 TRIMESTRE
6722 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 3 TRIMESTRE
6723 SUBFORNITURA IVA MENSILE VERSAMENTO CADENZA TRIMESTRALE 4 TRIMESTRE
6724 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 1 TRIMESTRE
6725 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 2 TRIMESTRE
6726 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 3 TRIMESTRE
6727 SUBFORNITURA IVA TRIMESTRALE VERSAMENTO 4 TRIMESTRE
6728 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6729 IVA FORFETTARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6730 CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI TRASPORTO MERCI
6731 CREDITO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLE VARIAZIONI DELL'INCIDENZA SUL PREZZO AL CONSUMO DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
6732 CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
6733 ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
6734 CREDITO D'IMPOSTAAGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE
6735 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
6736 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI
6737 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE SULLE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO CON BIOMASSA O CON ENERGIA GEOTERMICA
6738 CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLAZIONE PER LE ATTIVITA' MARGINALI
6739 CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO AI DIVIDENDI DISTRIBUITI AI COMUNI DELLE AZIENDE EXMUNICIPALIZZATE
6750 RECUPERO TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA
7085 TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
8846 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SALDO
8887 RIPARAZIONE OFFESA NEL CASO DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO
8899 REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI
8901 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF
8902 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
8903 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
8904 SANZIONE PECUNIARIA IVA
8905 SANZIONE PECUNIARIA IRPEG
8906 SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA
8907 SANZIONE PECUNIARIA IRAP
8908 SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD.
8909 SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8910 SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8911 SANZIONI PECUNIARIE ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE AD IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO
8912 SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED AL CODICE FISCALE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVE IMPOSTE SOSTITUTIVE IRAP E IVA RAVVEDIMENTO
8913 SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
8915 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
8916 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
8917 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF RETTIFICA MODELLO 730 RAVVEDIMENTO
9001 ART.36 BIS CONTROLLI DA 36 BIS
9006 ART.36 TER CONTROLLI DA 36 TER
9010 ART.36 BIS IRPEF SALDO CAPITALE
9011 ART.36 BIS IRPEF SALDO INTERESSI
9012 ART.36 BIS IRPEF SALDO SANZIONI
9013 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZ. INTERESSI
9014 ART.36 BIS IRPEF ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA IN AUTOTASSAZIONE SANZIONI
9016 ART.36 TER IRPEF IMPOSTA
9017 ART.36 TER IRPEF INTERESSI
9018 ART.36 TER IRPEF SANZIONI
9020 ART.36 BIS IRPEG SALDO CAPITALE
9021 ART.36 BIS IRPEG SALDO INTERESSI
9022 ART.36 BIS IRPEG SALDO SANZIONI
9023 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI
9024 ART.36 BIS IRPEG ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI
9026 ART.36 TER IRPEG IMPOSTA
9027 ART.36 TER IRPEG INTERESSI
9028 ART.36 TER IRPEG SANZIONI
9030 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE CAPITALE
9031 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALEINTERESSI
9032 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE SANZIONI
9033 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE INTERESSI
9034 ART.36 BIS VERSAMENTO IVA MENSILE / TRIMESTRALE SANZIONI
9040 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO CAPITALE
9041 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO INTERESSI
9042 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE SALDO SANZIONI
9043 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO INTERESSI
9044 ART.36 BIS ILOR PERSONE GIURIDICHE ACCONTO SANZIONI
9050 ART.36 BIS RITEN. RETRIB. PENS. TRASF. MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO
9051 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI CAPITALE
9052 ART.36 BIS RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALICAPIT.
9053 ART.36 BIS RITEN. INDENN. E COMPENSI CORR. DA TERZI A PRESTATORI LAV. DIP.
9054 ART.36 BIS RITEN. INDENN. GETTONI PRESENZA ALTRI COMP. ESERC. PUBBL. FUNZ.
9055 ART.36 BIS RITEN. ALTRI ASSEGNI PERIODICILETT.IART.47 DPR 917/86CAPITALE
9056 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CARICHE ELETTIVE CAPITALE
9057 ART.36 BIS RITEN. SU PENS. VITALIZI ED INDENN. DOVUTI CESSAZ. CARICHE ELETT
9058 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI CORRISPOSTI A SOCI DI COOPERATIVECAPITALE
9059 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE VITALIZIE CAPITALE
9060 ART.36 BIS RITEN. BORSE STUDIO ASSEGNI PREMI O SUSSIDI STUDIO E ADD. PROF.
9061 ART.36 BIS RITENUTE SU INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO CAPITALE
9062 ART.36 BIS RITENUTE SU CONGUAGLIO ART.23 3 COMMA DPR 600/1973 CAPITALE
9063 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE DI IMPORTO MINIMO CAPITALE
9064 ART.36 BIS RITENUTE SU RENDITE AVS CAPITALE
9066 ART.36 BIS RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALIART.1 L.692/81 CAP.
9067 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIGAZ. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA I. CREDITO CAP.
9068 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ENTI AUTONOMI CAP.
9069 ART.36 BIS RITENUTE SU OBBLIG. E TITOLI SIMIL. EMESSI DA ALTRI SOGG. CAP.
9070 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. PREMI ALTRI FRUTTI CORRISP. DA AZ. E I. CRED.
9071 ART.36 BIS RITEN. SU INTER. REDD. CAPIT. DIVERSI DAI DIVIDENDI SOGG. N. RES
9072 ART.36 BIS RITEN. SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI CAPITALE
9073 ART.36 BIS RITEN. REDD. CAP. C.1030 E INT. NON REDD. CAP. SOGG. NON RES.CAP.
9074 ART.36 BIS RITENUTE SU PROV.TI DA CESS. A TERMINE DI OBBLIG.E TIT. SIMIL.CAP.
9075 ART.36 BIS RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZECAPITALE
9076 ART.36 BIS RITEN. SU UTILI DISTRIB. DA SOCIETA'RITEN. A TIT. D'ACCONTOCAPIT.
9077 ART.36 BIS RIT. UTILI DISTR. PERS. FIS. NON RES./SOC. O ENTI SEDI ESTERECAP.
9078 ART.36 BIS UTILI DISTRIB. DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'IMPOSTA CAPITALE
9079 ART.36 BIS RITEN. PROVVIG. RAPPORTI DI COMMISS. AGENZIA MEDIAZ. RAPPR.CAP.
9080 ART.36 BIS RIT. REDD. LAVORO AUTONOMO: COMPENSI ESERC. ARTI E PROFESSIONICAP.
9081 ART.36 BIS RIT. REDD. DA UTILIZZ. MARCHI E OP. INGEGNO COLL. COORD. E CONT.
9082 ART.36 BIS RITEN. INDENNITA' CESSAZIONE DI RAPPORTI DI CUI AL CODICE 1041CAP.
9083 ART.36 BIS RIT. COMP. PREST. LAVORO AUTONOMO CORRISP. A SOGG. RES. ALL'ESTERO
9084 ART.36 BIS RITENUTE SU COMPENSI PER PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALECAPITALE
9085 ART.36 BIS RIT. CONTRIB. CORR. A IMPRESE DA REG. PROV. COMUNI ALTRI ENTI PUBBL
9086 ART.36 BIS RIT. PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
9087 ART.36 BIS RIT. PREMI GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI
9088 ART.36 BIS RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI CAPITALE
9089 ART.36 BIS RIT. SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZ. SULLA VITA
9090 ART.36 BIS RITEN. SU PREMI E CONTR.. CORRISP. UNIRE E PREMI CORRISP. FISECAP.
9091 ART.36 BIS INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUPAZ. ECC. (ART.11 L.413/1991)CAP.
9092 ART.36 BIS RITEN. SU PLUSV. CESSIONI A TERM. VALUTE ESTEREART.3 C.2 DL 378/92
9093 ART.36 BIS RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE CAPITALE
9094 ART.36 BIS MAGGIORI RITENUTE RELATIVE A COMPENSI IN NATURA ED A RIMB. SPESE
9095 ART.36 BIS IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONEROSO PART. INTERM
9096 ART.36 BIS RITEN. OPERATE DAI SOST. D'IMPOSTAIMPOSTA A SANZIONEOMESSO VERS.
9097 ART.36 BIS RITEN. SU COMPENSI PER ATTIVITA' LIBERO PROFESS. INTRAMURARIACAP.
9098 ART.36 BIS RIT. COMPENSI PERCEP. DA SOGGETTI IMPEGN. IN LAVORI SOC. UTILICAP.
9099 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73VERS.TO COMPRENSIVO INT. EFFETTUATO SOST.
9100 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. SU INTER. PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E SIMILARI
9101 ART.36 BIS PROV.TI SOGG. RIT. IMPOSTA CORRISP. DA ORGANIZZ. ESTERE IMPR. RES.
9102 ART.36 BIS PROVENTI SOGG. A RIT. D' ACCONTO A ORG. ESTERE DI IMP. RES.
9103 ART.36 BIS MAGGIORI PROVENTI TRIBUTARI DA RITENUTE SU INTERESSI E ALTRO
9104 ART.36 BIS INT. PREMI E ALTRI FRUTTI DI OBBLIGAZ. EMESSE BANCHE ANTICIP. RIMB.
9105 ART.36 BIS ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTOA.3 C.212 L.662/96
9106 ART.36 BIS RETR. PENS. TRASF. MENSIL. AGG.E CONG.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9107 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATISIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONICAP.
9108 ART.36 BIS EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI STAGIONALISIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. R.
9109 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESS. RAPPORTO DI LAVOROSIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9110 ART.36 BIS CONG. A.23 C.3 DPR.600/73SIC. SARD. V.AOSTAIMPIANTI FUORI REGIONI
9111 ART.36 BIS INT. PR. ALTRI FR. CORR. BANCHE DOM.FIS. V.AOSTA A CORR. SPORT.F.R.
9112 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONESIC. SARD. V.AOSTAIMP. F. REG.
9113 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGG. E REL. CONG. IMP.TI IN SICILIACAP.
9114 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9115 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMP. IN SICILIACAP.
9116 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. RAPPORTO DI LAVOROIMP.TI IN SICILIACAPIT.
9117 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR.600/73IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9118 ART.36 BIS ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE COMPETENZA REG. SICILIADM3.3.1993
9119 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SICILIA CAPITALE
9120 ART.36 BIS ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITENUTE DI IMPOSTE ERAR.DA UTIL. IN COMP.
9121 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNTIVE E CONGUAGLIOIMP.TI IN SARD.
9122 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE
9123 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI STAGIONALIIMPIANTI IN SARD.
9124 ART.36 BIS EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGIONALIIMPIANTI IN V. AOSTA
9125 ART.36 BIS INDENNITA' PER CESSAZ. DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN SARDEGNA
9126 ART.36 BIS CONGUAGLIO DA ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN SARDEGNACAPITALE
9127 ART.36 BIS INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVOROIMPIANTI IN V. AOSTA
9128 ART.36 BIS CONTRIB. STRAORD. PER L'EUROPAIMPORTO MINIMOSOSTITUTI DI IMPOSTA
9129 ART.36 BIS CONGUAGLIO ART.23 C.3 DPR N.600/73IMPIANTI IN V. AOSTA CAPITALE
9130 ART.36 BIS RETRIB. PENS. TRASF. MENS. AGGIUNT. E REL. CONG.IMP.IN V. AOSTA
9131 ART.36 BIS EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA CAPITALE
9132 ART.36 BIS RIT. INT. PREMI ALTRI FR. CORRISP. DA SPORT. BANCHE OPER. V.AOSTA
9133 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE IMPIANTI IN SARDEGNA CAPITALE
9134 ART.36 BIS RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONEIMPIANTI IN VALLE D' AOSTACAPITALE
9135 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE V. AOSTADM 6.8.1998
9136 ART.36 BIS ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE SARDEGNADM 3.3.1993
9137 ART.36 BIS CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L' EUROPA SOSTITUTI DI IMPOSTACAP.
9138 ART.36 BIS SANZ. 3% SOST. IMPOSTAIMPORTI CONG. DOVUTI DAL CONTR.C.STR.EUR.
9139 ART.36 BIS SANZIONE 3% PER LAV. DIP. O PENS. SU IMPORTI DA CONG.C. STR.EUROPA
9140 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS.SOST. IMPOSTA
9141 ART.36 BIS ADDIZ. REG. ALL'IRPEFSOSTITUTO D'IMPOSTATRATTENUTA IMPORTO MINIMO
9142 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE SUI REDDITI SOGG. A TASSAZ. SEPARATA TRATT. SOST. IMP.
9143 ART.36 BIS IRPEF DI IMP. MIN. TRATT. SOST.DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP.F.R.
9144 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTAIMP. F.R.
9145 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. DI IMP.SIC. SARD. V.AOSTA IMP. F. R.
9146 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOST. DI IMP.IMP. SICILIA
9147 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. SICILIA
9148 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTAIMP. IN SICILIA
9149 ART.36 BIS IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTACAPIT.
9150 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE
9151 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA CAPITALE
9152 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.
9153 ART.36 BIS SANZ. 3% NEI RIGUARDI SOST. IMP. SU IMP.I DA CONG. A RETT. CONTR.
9154 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA
9155 ART.36 BIS IRPEF IMP. MIN. TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI V.AOSTA CAPIT.
9156 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI SIC. SARD. V.AOSTA
9157 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN SIC. SARD. V.AOSTA
9158 ART.36 BIS IRPEF A SALDO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V.AOSTA CAPITALE
9159 ART.36 BIS IRPEF IN ACCONTO TRATT. SOST. IMPOSTAIMPIANTI IN V. AOSTA CAP.
9160 ART.36 BIS RITENUTE INTERESSI
9161 ART.36 BIS RITENUTE SANZIONI
9170 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.CAPIT.
9171 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.INTER.
9172 ART.36 BIS ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FIS.SANZ.
9176 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF IMPOSTA
9177 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF INTERESSI
9178 ART.36 TER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SANZIONI
9180 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO CAPITALE
9181 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO INTERESSI
9182 ART.36 BIS IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SALDO SANZIONI
9183 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA INTERESSI
9184 ART.36 BIS IRAP ACCONTO PRIMA E SECONDA RATA SANZIONI
9185 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSISTENZA FISCALE
9186 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (INTERESSI)
9187 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF TRATT. SOST. IMPOSTA ASSIST. FISC. (SANZIONE)
9190 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.CAP.
9191 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.INT.
9192 ART.36 BIS IRPEF AMM. AGEV.ATOREDD. IMPR.P. FIS. E SOCI DI SOC. PERS.SANZ.
9200 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.CAPITALE
9201 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIM.INTERESSI
9202 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART.8 DL 461/97 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTOSANZ.
9203 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSICAP.
9204 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSIINT.
9205 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ART15 L86/94 FONDI COM. INVEST. MOBIL. CHIUSISANZ.
9206 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 CAPIT.
9207 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 INT.
9208 ART.36 BIS IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM. A.7 C.11 DL461\97 SANZ.
9209 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96CAP.
9210 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96INT.
9211 ART.36 BIS IMP. SOST. INT. PR. ALTRI FR. OBBL. TIT. SIM. ART4 C2 DL239/96SAN.
9212 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 CAPITALE
9213 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 INTER.
9214 ART.36 BIS IMP.A SOST.VA ASSEGNAZ. AGEV. BENI AI SOCI ART29 L449/97 SANZIONI
9215 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96CAPIT.
9216 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96INTER.
9217 ART.36 BIS PROV.TI DERIV. DA DEPOS. A GAR. DI FIN.TIART7 C12 DL323/96SANZ.
9218 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR CAPITALE
9219 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR INTERESSI
9220 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 81 LETT.CTER DEL TUIR SANZIONI
9221 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.CAP.
9222 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.INT.
9223 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSVALENZA CESSIONE AZ./PARTECIPAZ. CONTR./COLL.SAN.
9224 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO CAPITALE
9225 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO INTERESSI
9226 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO SANZIONI
9227 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI CAP.
9228 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI INT.
9229 ART.36 BIS IMPOSTA SUL PATRIM. NETTO IMPRESA SOC.TA' CAPITALI ED ENTI SAN.
9230 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 CAPITALE
9231 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 INTERESSI
9232 ART.36 BIS QUADRO RM RIGO RM15 SANZIONI
9233 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERACAPITALE
9234 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERAINTERESSI
9235 ART.36 BIS IMPOSTA SOST.VA IMPOSTE REDDITI DI CAPITALE FONTE ESTERASANZIONI
9236 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA CAPITALE
9237 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA INTERESSI
9238 ART.36 BIS ACC. IMPOSTE REDDITI SOGGETTI A TASSAZ. SEPARATA SANZIONI
9239 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. CAP.
9240 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. INTER.
9241 ART.36 BIS IMP. SOST. IRPEF E ILOR PLUSVAL. INDIC. ANALIT.NTE IN DICH. SANZ.
9242 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.CAPITALE
9243 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.INTERESSI
9244 ART.36 BIS IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.SANZIONI
9245 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. CAP.
9246 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. INT.
9247 ART.36 BIS IMP. SOST. PLUSV. REDD. CESS. A TIT. ON. PART. NON QUALIF. SANZ.
9256 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IMPOSTA
9257 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA INTERESSI
9258 ART.36 TER IMPOSTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA SANZIONI
9260 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. CAPITALE
9261 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA PLUSV. PARTECIPAZ. INTERESSI
9262 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI
9263 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO IMPOSTA
9264 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO INTERESSI
9265 ART.36 BIS ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE QUADRO RT UNICO SANZIONE
9266 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (IMPOSTA)
9267 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (INTERESSI)
9268 ART.36 BIS PROVENTI DERIV. DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI (SANZIONE)
9269 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI IMPOSTA
9270 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI INTERESSI
9271 ART.36 BIS OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI SANZIONE
9272 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA IMPOSTA
9273 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA INTERESSI
9274 ART.36 BIS IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IVA SANZIONE
9275 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND IMPOSTA
9276 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND INTER.
9277 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. ESTROMISS. BENI IMM. STRUMENTALI IMPRESA IND SANZ.
9278 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO IMPOSTA
9279 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO INTERESSI
9280 ART.36 BIS IMPOSTA SOST. IRPEF REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO SANZIONE
9281 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 IMPOSTA
9282 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 INTERESSI
9283 ART.36 BIS IVA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO ART.7 C.11 L.488/99 SANZIONE
9286 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. INTERESSI
9287 ART.36 BIS ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN. SANZIONE
9290 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.CAPITALE
9291 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.INTERESSI
9292 ART.36 BIS IMP. SOST. DOVUTA SULLE PLUSV. PARTECIPAZ.SANZIONI
9301 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS DA VERSARE
9302 ART.36 BIS CONTRIBUTI INPS SOMME AGGIUNTIVE
9303 ART.36 BIS APAPPAPRARTIGIANI CONTRIBUTI PROPORZIONALI IMPOSTA
9304 ART.36 BIS CPCPPCPRCOMMERCIANTI CONTRIBUTI PROPORZIONALI
9305 ART.36 BIS DPPDPPRGESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI
9350 TASSE AUTOMOBILISTICHE DA ATTI DI ACCERTAMENTO
9361 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA IMPOSTA
9362 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA INTERESSI
9363 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI SOST. IMPOSTA SANZIONE
9364 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE IMPOSTA
9365 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE INTERESSI
9366 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI AUTOTASSAZIONE SANZIONE
9367 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 IMPOSTA
9368 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 INTERESSI
9369 ART.36 BIS ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI MODELLO 730 SANZIONE
9399 REGOLARIZZAZIONE OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA IN CASO DI MANCATA O IRREGOLARE FATTURAZIONE
9400 SPESE DI NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI
9401 IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9402 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9403 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9404 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9405 IRPEG E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9407 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9409 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9411 ILOR E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9413 IVA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9415 IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9416 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9417 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9418 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9419 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9420 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9422 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
9424 SANZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA CODICE FISCALE E ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
9451 IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9452 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI OMESSA IMPUGNAZIONE
9453 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9454 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE
9455 IRPEG E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9457 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9459 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9461 ILOR E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9463 IVA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9466 IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9467 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA IMPUGNAZIONE
9468 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9469 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE
9470 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE OMESSA IMPUGNAZIONE
9471 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9473 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE
9480 DEFINIZIONE LITI FISCALI RIGUARDANTI L'IMPOSTA SGLI SPETTACOLI
9501 IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9502 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AI TRIBUTI ERARIALI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9503 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9504 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9505 IRPEG E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9506 ALTRE IMPOSTE DIRETTE SOSTITUTIVE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9507 RITENUTE ALLA FONTE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9508 ILOR E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9509 IVA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9512 IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9513 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9514 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9515 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9516 CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9517 SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9518 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9520 IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
9601 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9603 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9604 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9607 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9609 SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9614 SANZIONE PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DALLA GUARDIA DI FINANZA DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI
9701 IVA E RELATIVI INTERESSI