
Commercialista Olbia
VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
VISTO il regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
VISTE le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi;
VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l’articolo 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”;
VISTO il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 recante: “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, come modificato e integrato dai decreti del Ministro dell’interno 6 marzo 2001 e 6 giugno 2005;
VISTA la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;
VISTA la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;
VISTE le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
VISTO l’articolo 39-ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
RILEVATA la necessità di affidare all’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive le valutazioni tecnico amministrative delle criticità riscontrate nell’attuazione del decreto del Ministro dell’Interno sopra indicato, nonché l’individuazione delle soluzioni alternative e le relative priorità, nei casi in cui l’assetto urbanistico delle aree circostanti gli impianti sportivi o altre gravi ragioni impediscono di attuare gli interventi strutturali prescritti;
RAVVISATA, conseguentemente, l’opportunità di prorogare il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 giugno 2005, n. 150;
DECRETA:
Art. 1
1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150, è prorogato al 31 dicembre 2006.
2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Dell’emanazione del presente Decreto sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1 settembre 2006 IL MINISTRO (Amat
1 commento:
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Grazie
Gianluca
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